News
La sinodalità, come dimensione costitutiva della Chiesa, ci offre la cornice interpretativa più adeguata per comprendere lo stesso ministero gerarchico. San Giovanni Crisostomo ha detto che «Chiesa e Sinodo sono sinonimi», perché all’interno della Chiesa nessuno può essere "elevato" al di sopra degli altri. Al contrario, nella Chiesa è necessario che qualcuno "si abbassi" per mettersi al servizio dei fratelli lungo il cammino. Una Chiesa sinodale è una Chiesa dell'ascolto, nella consapevolezza che ascoltare «è più che sentire». È un ascolto reciproco in cui ciascuno ha qualcosa da imparare. Popolo fedele, Collegio episcopale, Vescovo di Roma: l'uno in ascolto degli altri; e tutti in ascolto dello Spirito Santo, lo «Spirito della verità» (Gv 14,17), per conoscere ciò che Egli «dice alle Chiese» (Ap 2,7). Il Sinodo dei Vescovi è il punto di convergenza di questo dinamismo di ascolto condotto a tutti i livelli della vita della Chiesa. Esso ritrae «in qualche maniera l’immagine» del Concilio ecumenico e ne riflette «lo spirito ed il metodo». Fin dall'inizio del Suo ministero come Vescovo di Roma, Papa Francesco ha voluto valorizzare il Sinodo, che costituisce una delle eredità più preziose dell'ultima assise conciliare. Per il Beato Paolo VI, il Sinodo dei Vescovi doveva riproporre l'immagine del Concilio ecumenico e rifletterne lo spirito e il metodo. Lo stesso Pontefice prospettava che l'organismo sinodale «col passare del tempo potrà essere maggiormente perfezionato». A lui faceva eco, vent'anni più tardi, San Giovanni Paolo II, allorché affermava che «forse questo strumento potrà essere ancora migliorato. Forse la collegiale responsabilità pastorale può esprimersi nel Sinodo ancor più pienamente». Infine, nel 2006, Benedetto XVI approvava alcune variazioni all'Ordo Synodi Episcoporum, anche alla luce delle disposizioni del Codice di Diritto Canonico e del Codice dei Canoni delle Chiese orientali, promulgati nel frattempo. Nel 2018 Papa Francesco, con la costituzione apostolica Episcopalis communio, ne ha profondamente rinnovato la disciplina inserendolo nel contesto della sinodalità come dimensione costitutiva della Chiesa a tutti i suoi livelli.

L’oggetto di questo articolo è il potere decisorio del Superiore gerarchico, il quale – in virtù del prescritto del can. 1739 – può, secondo i casi, non solo confermare o dichiarare invalido l’atto giuridico impugnato, ma anche rescinderlo, revocarlo, o, qualora ciò gli sembri più opportuno, correggerlo, surrogarlo, obrogarlo. Tuttavia, tale elenco dei poteri decisori dell’autorità superiore non è tassativo, ma solo dimostrativo. Infatti, il Superiore gerarchico gode anche di altri poteri che, ad esempio, gli permettono di rigettare il ricorso, derogare o mutare il decreto impugnato nonché stabilire la riparazione dei danni conseguenti all’atto impugnato. Il Superiore gerarchico però non può sanare la violazione della legge sia in procedendo, sia in decernendo commessa da parte dell’autorità inferiore.

La disclosure, in ambito finanziario, nasce in funzione degli obblighi fiduciari interni al contratto tra broker e client; e quindi a garanzia di un’autonomia contrattuale assolutamente libera, come il mercato, di autodeterminare il contenuto e le finalità del proprio sviluppo. Oggi è sempre più avvertita l’esigenza di orientare quello sviluppo in termini di sostenibilità sociale e ambientale. Alla disclosure, pertanto, è possibile ascrivere una funzione, non soltanto informativa, ma anche conformativa. In tale ottica, viene fornita una prima lettura del recente Reg. UE n. 2019/2088, in materia di disclosure ESG e degli altri atti regolamentari predisposti dalla Commissione europea, in materia di sustainable finance.

Il saggio mira a esaminare il fenomeno del cyberbullismo sotto il profilo criminologico e giuridico-penale. Premesso un breve inquadramento delle caratteristiche del web che favoriscono l’agire deviante e ne amplificano le conseguenze lesive, vengono passate in rassegna le fattispecie incriminatrici più di frequente integrate dai cyberbulli e sviluppate alcune considerazioni in tema di imputabilità dei minori. In conclusione, viene messo in luce come l’approccio adottato con la l. 71/2017, focalizzato su strategie di prevenzione e su strumenti di carattere inibitorio-cautelare, anziché sulla sanzione penale, meriti di essere condiviso.

La progressiva elaborazione del concetto di matière pénale e il suo recepimento nell’ordinamento nazionale non solo hanno ampliato l’ambito applicativo del principio di ne bis in idem, ma ne hanno radicalmente mutato la natura. Erosi i confini frapposti tra il diritto e la procedura penale, è venuta a delinearsi una figura ibrida dal significato multiforme. Le modalità che la giurisprudenza nazionale ha individuato per darne attuazione, tuttavia, non appaiono sufficienti a conformare il sistema sanzionatorio con le esigenze di tutela individuale. Nel presente articolo, dunque, si cercherà di approfondire il significato del ne bis in idem, di esaminarne le implicanze, di distinguere l’ontologismo del penale dalle altre misure sanzionatorie, il tutto nell’intento di individuare una risposta sanzionatoria che possa dirsi veramente integrata.

Il 23 ottobre 2019 Parlamento europeo e Consiglio hanno adottato la direttiva (UE) 2019/1937, prima disciplina organica in materia di whistleblowing elaborata a livello sovranazionale, che gli Stati membri sono chiamati a recepire entro il 17 dicembre 2021. Il presente contributo si propone di mettere in luce l’impatto della direttiva sul quadro normativo nazionale, attualmente definito dalla legge n. 179/2017, e le opportunità da cogliere in sede di attuazione. Attraverso un confronto tra le due discipline viene evidenziata la diversa concezione dell’istituto e le implicazioni che ne discendono per il legislatore nazionale, chiamato ad operare un profondo cambiamento di prospettiva. Per quanto riguarda il versante interno, l’analisi si concentra sulle disposizioni che riguardano la pubblica amministrazione.

La pandemia che si è abbattuta sull’Italia nel 2020 ha avuto importanti conseguenze sul sistema amministrativo. Il Covid, infatti, non solo ha moltiplicato le richieste di interventi pubblici, ma ha accresciuto il bisogno di apparati amministrativi efficienti, capaci di rispondere all’emergenza sanitaria ed economica con tempestività ed efficacia. Tale necessità si è scontrata con i noti problemi del sistema burocratico, a partire dal rischio che i funzionari ricorrano a prassi difensive pur di sottrarsi alle numerose occasioni di responsabilità nelle quali potrebbero incorrere. La necessità di ovviare a questi problemi è alla base dell’art. 21 del decreto semplificazioni (d.l. n. 76/2020) con il quale il legislatore ha voluto modificare temporaneamente (fino al 31 dicembre 2021) la disciplina sulla responsabilità dei funzionari a seconda che il danno derivi da omissioni e inerzie o da condotte attive, escludendo in questo secondo caso la responsabilità per le condotte imputabili a colpa anche grave. Lo scritto si occupa di questi temi guardando anche alle specificità del sistema sanitario e al ruolo e alle responsabilità degli organi tecnici che hanno svolto attività consultiva durante l’emergenza.

A partire dall’approccio critico al tema della giustizia, nell’ottica della filosofia del diritto, il testo ripropone il bisogno attuale di ‘ripensare il pensiero’ sul diritto, perché esso sia strumento dialogico per strutturare relazioni consapevoli e azioni responsabili tra gli uomini. Attraverso un approccio ermeneutico alla realtà, con la chiave di lettura offerta dalla riflessione sull’utopia positiva e concreta, è delineata la connessione tra il principio di fraternità e la prospettiva della giustizia riparativa. La proposta teoretica della giustizia riparativa è messa quindi alla prova della natura e della funzione del diritto penale canonico, attraverso l’analisi di tre prospettive: la funzione della pena, la risposta dell’ordinamento al male, lo sviluppo teorico-pratico della prospettiva riparativa nella riflessione ecclesiale sulla pena di morte.

L' irruzione delle piattaforme digitali in tanti settori economici e sociali è stata particolarmente intensa nel settore dei trasporti a richiesta e ha generato interrogativi sull'adeguatezza delle norme giuridiche create per altri tempi e altre realtà sociali. Le due sentenze emesse dalla Corte di Giustizia nel 2018 hanno classificato Uber come azienda di trasporto. Lo scopo di questo documento è quello di analizzare le importanti conseguenze che l'applicazione di una normativa territoriale fortemente interventista, basata sulla sicurezza dei passeggeri e sul controllo della qualità nella fornitura del servizio, comporta per il settore, indipendentemente dalla classificazione come lavoro subordinato del rapporto tra Uber e i suoi autisti.

Nelle fonti di età classica l'aborto è lesione della spes liberorum del marito. Ne è autrice la sola donna sposata, sanzionata con ripudio e decurtazione della dote. Per la medesima ratio, con un rescritto di Severo e Caracalla lo si persegue come crimen, estendendone la pena alle divorziate. Può supporsi che dalla Compilazione venga punito (anche) come omicidio del feto, poiché tale precetto, proprio della canonistica, vi viene recepito per mezzo di un uso ‘interpolatorio’ di Ulp. (33 ad ed.) D. 48,8,8 che amplia a tutte le donne l'area dei soggetti punibili. Tale regime si perpetua fino all'età dei Macedoni, ad eccezione di Ecl. 17,36 che lo imputa, per la loro πορνεία, alle sole innuptae, e lascia la punizione delle altre all'ordinamento ecclesiastico, quale ulteriore esempio, nel diritto bizantino, della reciproca integrazione dei sistemi repressivi di Chiesa e Impero, particolarmente evidente nella persecuzione di fatti illeciti consistenti in condotte 'eticamente rilevanti'.
