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L'idea di separatismo, secondo cui lo Stato unitario non poteva rinunciare, quantomeno, al tentativo di influenzare la formazione culturale dei chierici operanti sul territorio nazionale, non oltrepassava il limite oltre il quale il separatismo avrebbe smentito se stesso, arrivando cioè a rendere le facoltà teologiche obbligatorie per chi doveva assumere uffici ecclesiastici e in particolare per quelli che sarebbero stati investiti della cura delle anime di coloro che erano in contemporanea fedeli della Chiesa e sudditi dello Stato; un tale obbligo avrebbe trasformato il separatismo nel più schietto giurisdizionalismo. La desertificazione delle facoltà teologiche gestite dallo Stato, frutto di un preciso disegno dei vescovi che su di esse non potevano esercitare un controllo effettivo, e la rinuncia dello Stato a renderne obbligatoria, per i chierici, la frequenza, dovevano condurre alla decisione definitiva della loro soppressione del 1873; soppressione che appare il frutto non di un accanimento anticlericale, ma di una convergenza di interessi distinti e paralleli.

L’istituto della cessione del credito a scopo di garanzia (o cessio in securitatem) è ampiamente connesso alla tematica, di carattere più generale, delle alienazioni in funzione di garanzia, a sua volta strettamente collegata all’àmbito di applicazione del divieto del patto commissorio (di cui agli artt. 2744 e 1963 c.c.).
Cessione del credito a scopo di garanzia e trasferimenti commissori costituiscono, nell’impostazione tradizionale del tema, istituti intimamente collegati, a tal punto che la precisa configurazione dei secondi rivela una significativa capacità di incidenza sulla stessa ammissibilità della cessio in securitatem.
In questo articolo, la considerazione del divieto di patto commissorio – e, a dir meglio, del modo in cui esso è usualmente inteso nell’elaborazione dottrinale e nell’esperienza giurisprudenziale – potrà servire ad accertare:
– se (e, eventualmente, in che modo) esso possa ostacolare la pratica della cessio in securitatem;
– ovvero, e piuttosto, se in esso debbano effettivamente rinvenirsi, come usualmente si ritiene, limiti ad operazioni economiche di alienazione in garanzia diverse da quelle che coinvolgono la circolazione del credito;
– oppure, ed infine, se – tutto al contrario – il tema (più generale) del trasferimento di titolarità di situazioni giuridiche in funzione di garanzia possa (se non, addirittura, debba) essere sganciato dal pur usuale collegamento con il divieto codificato dall’art. 2744 c.c., e ne sia invece da considerare la compatibilità con il sistema in funzione di altri, e differenti, dati di diritto positivo.

Il contributo affronta i problemi connessi con l’elaborazione della voce «diritto», per un lessico dedicato al pensiero filosofico di Benedetto Croce. Due le prospettive di ricerca: da un lato, l’analisi della riflessione crociana sulla natura dell’attività giuridica, sul significato del diritto nel sistema della Filosofia dello spirito; dall’altro, un’ampia ricognizione bibliografica della pluralità di interpretazioni offerte, nel corso degli anni, dalla critica, con particolare attenzione rivolta alla tradizione italiana degli studi di filosofia giuridica.

Se rapportato al numero di casi nei quali l’infermità mentale è invocata come spiegazione della condotta criminale, il riconoscimento effettivo di un vizio di mente all’esito del processo penale avviene soltanto in una porzione molto limitata di essi. La malattia mentale è spesso additata come la principale ragione del comportamento violento, ma gli psicologi, i criminologi e la stessa giurisprudenza mostrano che anche stati mentali non patologici di forte emotività come quelli determinati da rabbia, odio o gelosia possono indurre una persona ad attuare comportamenti violenti. Recenti studi neuroscientifici hanno evidenziato la base biologica del comportamento umano, sottolineando nel contempo che tale conclusione non deve essere intesa nel senso che l’agire umano sia “biologicamente determinato”. I medesimi studi neuroscientifici hanno illustrato un’ampia serie di difficoltà sul piano tanto metodologico quanto interpretativo nell’affrontare le ricerche sul cervello e sulle funzioni cognitive in relazione ai disturbi mentali. Il contributo di conoscenza offerto attraverso gli accertamenti peritali di tipo psichiatrico rimane essenziale, dunque, al fine di contribuire a risolvere alcune questioni centrali ai fini del giudizio sull’imputabilità, in particolare se l’agente fosse in grado di comprendere il disvalore etico-sociale della propria condotta. Come emerge dalla casistica discussa in questo articolo, anche gravi patologie psichiatriche quali la schizofrenia paranoide non determinano automaticamente la non imputabilità dell’autore di una condotta criminale. La prova scientifica e in particolare le risultanze delle tecniche neuroscientifiche dovrebbero essere sempre accompagnate, pertanto, dalla spiegazione di un esperto e dalla valutazione critica indipendente del giudice incaricato dell’accertamento processuale. Riconoscere un imputato non colpevole per vizio di mente, infatti, è una conclusione da raggiungere sul piano giuridico, non un risultato scientifico.

Il saggio esamina il nuovo regime probatorio scaturente dalla riforma del processo matrimoniale canonico, volto principalmente a valorizzare la confessione e le dichiarazioni delle parti, alle quali può essere attribuita forza di «prova piena» purchè corroborate da eventuali testi de credibilitate e a condizione che non ricorrano elementa quae eas infirment. L'avviso da cui prende le mosse il saggio è che si tratti d'uno sviluppo oltremodo interessante, in base al quale - tra l'altro - sembrano praticamente destinate ad essere contenute al minimo le c.d “nullità di coscienza”, ossia quei casi in cui l’invalidità non sia dimostrabile come tale «in foro externo» in quanto confortata dalla sola dichiarazione della parte interessata. Lo studio, a seguire, si concentra sull'esplicazione della ragione più plausibile alla base del nuovo regime in parola, e cioè l'intenzione di evitare gli inconvenienti cui dava luogo l’obbligo di affiancare con altri elementi probatori la confessione o le dichiarazioni delle parti (ancorchè fossero state concludenti e confermative rispetto al thema probandum).

Papa Benedetto XV, il 1° maggio 1917, con il motu proprio Dei Providentis fonda la Congregatio pro Ecclesia Orientali . Questo evento non è solo amministrativo e pratico, ma anche terminologico e in fondo soprattutto ecclesiologico. Gli Orientali vengono ora percepiti non solo come Greci, Armeni, Giacobiti, Ruteni ecc., e neanche solo come appartenenti ad un "rito", ma come appartenenti ad una Chiesa orientale. Ad onore del vero, la sovrapposizione fra la "Chiesa" e il "rito" continua ad apparire talvolta anche dopo la creazione di questa Congregazione, ma di solito si tratta ormai solo di questione di abitudine e di uso linguistico. Dal punto di vista canonico, nella vita della Chiesa cattolica, nel periodo fra le due guerre siamo testimoni di un rinnovato interesse per il diritto. La promulgazione del CIC '17 metteva in maggiore risalto la situazione precaria, dal punto di vista canonico, nella quale si trovavano in quel tempo le Chiese orientali cattoliche, che quasi dimentiche del proprio comune patrimonio, facevano sforzi per avere ciascuna un Codice proprio, approvato dalla Sede Apostolica. Pochi anni dopo papa Pio XI ritenne che la codificazione del diritto canonico orientale non solo era necessaria ma che era una questione urgente.

Riflettere sul nuovo processo canonico matrimoniale alla luce della celerità della via giudiziaria (esigenza comune a vari ordinamenti) e della pastorale di prossimità (peculiarità dell’ordinamento della Chiesa cattolica) significa comprendere somiglianze e differenze tra giustizia canonica e giustizia civile.
Papa Francesco, con sorprendente decisione, ha abbandonato consolidati istituti e ha chiesto rapidità, pastoralità e “conversione delle strutture”.
Non è mancato chi ha sollevato critiche. Ma l’obiettivo sottolineato dal Pontefice è pienamente condivisibile, se si considera che in gioco è la validità o nullità di un Sacramento, dunque la condizione spirituale della persona. L’obiettivo è duplice: il cuore dei fedeli, in attesa di un chiarimento del proprio stato coniugale, non sia troppo lungamente oppresso dalle tenebre del dubbio; la Chiesa, in particolare il Vescovo, sia più vicina alla persona. Nell’Introduzione Papa Francesco spiega che la preoccupazione per la salvezza delle anime rimane il fine supremo delle istituzioni, delle leggi e del diritto della Chiesa. Per questo si è sentito in dovere di intervenire anche con l’obiettivo di evitare che un enorme numero di fedeli, pur desiderando provvedere alla propria coscienza, sia distolto dalle strutture giuridiche della Chiesa a causa della distanza, fisica e morale.

L’acqua appartiene alla vita; anzi è assai di più. Essa è la vita stessa, poiché, come è noto, ne contiene il germe.
Noi, uomini curiosi, destinati a “non viver come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza”, dovremmo interrogarci di fronte al dato, del tutto empirico, per il quale una combinazione chimica, un legame tra due atomi, tra due parti di materia microscopica, possa contenere la possibilità di esistenza in generale e l’esistenza attuale di tutto ciò che noi siamo: natura e opere. Possa contenere nella sua struttura quella che un tempo si sarebbe definita “la meraviglia del creato”.
Certamente, la bio-chimica studia e ri-costruisce tutti i processi del mondo vitale, ma resta inevaso l’interrogativo radicale sull’origine di ogni possibilità di processo: “Perché? Come è possibile il passaggio dalla semplice “materia” alla ricchezza contenuta nella parola vita?” .

Sin dalla riforma del 1997, il settore del trasporto pubblico locale ha rappresentato un caso paradigmatico del rapporto tra concorrenza e modelli di gestione, nell’ambito del più generale problema legato alla definizione di una disciplina dei servizi di interesse economico generale di competenza degli enti locali che tenesse conto delle disposizioni di settore e dei principi generali affermati a livello sovranazionale. Il contributo evidenzia l’incertezza delle regole di fondo in tema di liberalizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale, alla luce dei principi generali stabiliti dal diritto dell’Unione europea e anche, più di recente, delle prospettive della riforma dei servizi pubblici locali prevista dalla legge delega 7 agosto 2015, n. 124. Le conclusioni sono nel senso della necessità di una scelta legislativa priva di ambiguità in ordine al rapporto tra amministrazione locale e mercato, cioè sulla reale portata nell’ordinamento italiano dell’autonomia dell’ente pubblico quanto all’individuazione e all’organizzazione dei servizi di interesse generale di carattere economico. L’espressione più significativa di tale autonomia, rappresentata dalla possibilità di scelta dell’amministrazione tra autoproduzione e affidamento a terzi dei servizi, si pone a monte di ogni aspetto regolatorio della disciplina sui servizi pubblici locali ed è garantita in via ordinaria dall’ordinamento comunitario.

The right to an adequate and healthy balanced food diet has been, and still is, one of the doctrinal point of reference of, as well as a practical course of action taken by, the Catholic Church, since the Catholic Church has always considered poverty first and foremost as lack of material food. The right to food has very operational consequences in that it obliges us to establish accountability mechanisms to identify the food insecure and the food vulnerable in order to target our efforts very carefully. It obliges us to evaluate the effectiveness of our programmes in reaching the poorest and so it is something more than just trying to achieve food security, it is something which ensures accountability of governments towards the needs of the poorest and the most vulnerable. It is an issue of governance, one which is added to the traditional approaches which are providing emergency assistance or investment into agriculture - which are the two tracks usually pursued in order to achieve food security. It is necessary to think about how to use the right to food as a third track in addition to emergency assistance and to agricultural investment.
