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La tutela della libertà religiosa sui social media. Il pressure test dell’Oversight board: la montagna ha partorito un topolino?
25.10.2022

Oct

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La rivoluzione digitale ha creato nuovi spazi in cui è possibile esercitare alcuni dei diritti fondamentali, tra cui spiccano la libertà di espressione e la libertà religiosa. Sebbene l’organo paragiurisdizionale di Meta, l’Oversight board, sia stato inizialmente concepito per tutelare queste libertà degli utenti, nella pratica il funzionamento del Comitato per il controllo sembra essere principalmente finalizzato all’implementazione del codice di condotta aziendale. Nel saggio si sono approfondite alcune delle decisioni dell’Oversight board in cui emerge come la funzione di fornire suggerimenti per migliorare le policy di Meta sui social media prevalga rispetto all’obiettivo di proteggere i diritti individuali.

scritto da Tonti Nico
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Una nuova epifania di bellezza: inedite piste di riflessione per una più feconda alleanza tra beni culturali ecclesiali e scienza informatica
24.10.2022

Oct

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Prendendo le mosse da una disamina della disciplina giuridica riservata ai beni culturali ecclesiali ˗ alla luce dei loro liens étroits con il turismo culturale di interesse religioso ˗ il presente contributo si propone innanzitutto di soffermarsi sul ruolo degli archivi e delle biblioteche ecclesiastiche, rimarcando la loro digitalizzazione. Successivamente, mettendo in rilievo la trasposizione sul web dei musei ecclesiastici, si tenteranno di schiudere nuove piste di ricerca onde evidenziare gli effetti fruttuosi che specifici strumenti digitali potrebbero avere sui predetti istituti culturali. Si concluderà con un’incursione nel settore informatico, provando a intravedere come l’applicazione di particolari soluzioni tecnologiche, nella traduzione in bit di un bene culturale ecclesiale, potrebbe contribuire a una transizione verso modelli di piena sostenibilità, cementando quel nesso oramai inscindibile tra magistero della Chiesa cattolica e “cura della casa comune”.

scritto da Samorè Ilaria
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La legislazione del 18 ottobre 532. Le constitutiones ad commodum propositi operis pertinentes: gli esempi di C. 3, 10, 3 e C. 8, 37 (38), 15
23.10.2022

Oct

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Il contributo, nel quadro di una più ampia ricerca che ha per oggetto le constitutiones ad commodum propositi operis pertinentes emanate il 18 ottobre 532, è dedicato all’analisi di C. 3, 10, 3 e di C. 8, 37 (38), 15. In particolare, ritenuto plausibile che entrambe rientrino appunto nell’ultimo ‘grappolo’ delle constitutiones ad commodum, l’autrice tenta di individuare i contesti in cui, nell’ambito dello spoglio degli antichi materiali giurisprudenziali, i compilatori e la cancelleria possano aver tratto lo spunto per compiere i due interventi normativi. L’ipotesi è che entrambe le costituzioni derivino dalla lettura dei libri ad Sabinum e che possano dimostrare che alla data del 18 ottobre del 532 il lavoro di scandaglio compiuto dai compilatori sui commentari dedicati al ius civile, come del resto anche quello dei grandi commentari ad edictum, fosse ormai avviato al completamento o, forse, fosse già terminato.

scritto da Mattioli Fabiana
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Lex Aelia Sentia, lex Iunia e manumissio censu
22.10.2022

Oct

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Il presente studio prende in considerazione i rapporti tra la manumissio censu e le riforme augusteo-tiberiane in tema di manomissione. Le leggi Elia Senzia e Iunia modificarono il rapporto libertas-civitas e introdussero.
I genera dei liberti dediticii e dei Latini Iuniani. Inoltre, La lex Aelia Sentia stabilì requisiti specifici per la manomissione compiuta dal dominus non ancora ventenne o effettuata a favore dello schiavo di età inferiore a trent’anni. La manomissione censoria può conferire solamente la cittadinanza romana. A seguito dell’approvazione delle leges Aelia Sentia e Iunia, diminuì sempre più la possibilità di una sua concreta applicazione. Le due misure contribuirono indirettamente alla sua scomparsa.

scritto da Bisio Emanuele
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L’evoluzione del diritto internazionale privato della protezione degli adulti tra iniziative dell’Unione, modelli universali e norme interne
31.08.2022

Aug

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L’Unione europea potrebbe adottare in un futuro non distante delle regole uniformi sulla protezione degli adulti nelle situazioni a carattere internazionale. La Commissione, dopo aver incluso il tema della protezione degli adulti nel programma di lavoro per il 2022, ha reso noto uno studio sull’argomento e lanciato una consultazione pubblica, preludio di una proposta legislativa che potrebbe essere presentata nel primo semestre del 2023. Il termine «adulti», o «adulti vulnerabili», si riferisce in questo contesto a persone di età superiore ai diciotto anni che non sono in grado di provvedere da sole ai propri interessi a causa di una limitazione o di un’alterazione delle proprie facoltà. La loro «protezione» comporta perlopiù la nomina di un terzo incaricato di assistere l’interessato, o di rappresentarlo, nel compimento di atti giuridici volti alla cura della sua persona o all’amministrazione del suo patrimonio. Si tratta, per intendersi, della protezione che il diritto italiano assicura primariamente nelle forme dell’amministrazione di sostegno, a norma degli articoli 404 c.c. Alcuni sistemi privatistici nazionali prevedono – in alternativa alla protezione giudiziale – che la persona di cui trattasi, quando è ancora in grado di determinarsi, possa organizzare in anticipo la cura dei propri interessi, personali e/o patrimoniali, nominando uno o più fiduciari e impartendo loro delle direttive. Il diritto francese, ad esempio, contempla la possibilità di stipulare a questo effetto dei mandats de protection future; il diritto spagnolo parla di poderes e i mandatos preventivos;quello irlandese conosce gli enduring powers of attorney. Anche queste particolari procure, proprio perché volte ad assicurare la protezione dell’interessato, rientrano nel perimetro del disegno di unificazione normativa che l’Unione persegue in questo campo. L’intervento dell’Unione, come accennato, dovrebbe riguardare unicamente la protezione degli adulti nei casi internazionali. Sono tali, tipicamente, i casi in cui la persona da proteggere possiede la cittadinanza di uno Stato diverso da quello in cui è stabilita, e quelli in cui i suoi beni o i suoi interessi personali sono localizzati in più paesi, ad esempio perché, per godere della compagnia di una familiare o per accedere a delle cure particolari, la persona in questione trascorre regolarmente una parte consistente del suo tempo in uno Stato diverso da quello in cui risiede, o perché il suo patrimonio comprende una seconda casa all’estero oppure delle disponibilità liquide depositate presso una banca in un paese straniero. L’atto legislativo che la Commissione ha in animo di proporre dovrebbe collocarsi sul terreno del diritto internazionale privato e avere per base giuridica l’art. 81 TFUE, relativo alla cooperazione giudiziaria in materia civile. L’Unione non ambisce, né potrebbe ambire, ad armonizzare le regole che disciplinano la protezione degli adulti sul piano materiale. All’Unione intessa piuttosto: assicurare, nei casi internazionali, un efficace riparto della competenza giurisdizionale fra gli Stati membri; dettare criteri uniformi per individuare la legge regolatrice della protezione; agevolare la circolazione delle misure di protezione fra uno Stato Membro e l’altro; far sì che le autorità degli Stati Membri possano contare sull’assistenza delle autorità degli altri Stati Membri allorché la protezione di una persona richieda la condivisione di informazioni o altre forme di dialogo e coordinamento. Lo scopo di questo scritto è quello di dar conto delle ragioni che giustificano l’attenzione dell’Unione per la protezione degli adulti e di discutere del rapporto fra le future norme europee e gli altri regimi operanti in quest’ambito: il regime internazionalprivatistico a vocazione universale racchiuso nella convenzione dell’Aja del 13 gennaio 2000 sulla protezione internazionale degli adulti[9], oggi in vigore per tredici Stati[10], fra i quali per il momento non compare l’Italia, e le norme di fonte interna dei singoli Stati Membri, incaricate di disciplinare le situazioni non coperte dai testi uniformi e di garantire l’efficace attuazione di questi ultimi sul piano interno.

scritto da Franzina Pietro
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In margine agli sponsali: una chiave interpretativa per I promessi sposi
30.08.2022

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Un approfondimento sulla pratica degli sponsali, a partire dalle Decretali di Gregorio nono (1234), ma soprattutto nella consuetudine che si protrae fin quasi agli inizi del secolo scorso, sembra indicare una possibile chiave di interpretazione del romanzo manzoniano.
La ricerca sembra aver evidenziato che Manzoni avesse presente, sia definendo il titolo: I promessi sposi, che orchestrando l’intreccio, tale pratica. Questa riflessione può aprire la possibilità di interpretare il romanzo anche come luogo di riflessione sulla forza di una promessa.

scritto da Bastianini Lucia
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Nel solco di Aristotele. Note a favore di una concezione umanista e realista della retorica
29.08.2022

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In questo contributo propongo una concezione positiva della retorica contro l'idea essa che sia solo l'arte del persuadere senza ragione e senza verità. Questo proposito mi darà l'opportunità di indagare brevemente l'evoluzione del rapporto tra logica e retorica e di mostrare, soprattutto sulla base della riabilitazione della Retorica aristotelica, come sia possibile superare i pregiudizi sulla persuasione, a favore di una concezione umanista e realista della retorica.

scritto da Puppo Federico
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Educazione, argomentazione e retorica: perché il debate non educa alla gestione del dissenso
28.08.2022

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La scelta di affrontare nelle scuole attività di carattere argomentativo è stata motivata da considerazioni di lungo corso, discusse nei programmi già del 1979 , sull’importanza per gli individui di acquisire, da studenti, capacità argomentative per la propria formazione intellettuale e nella vita sociale; la pratica didattica si è arricchita di una serie di attività propedeutiche e parallele per impostare ragionamenti ed argomentarli, e per consentire un uso reale delle abilità raggiunte.

scritto da Tomasi Serena
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L’uomo delinquente di Marco Tullio Cicerone
27.08.2022

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Nella visione retorica di Cicerone, il determinismo biopsichico prevale sul determinismo ambientale nella valutazione della criminosità dei suoi avversari. A differenza della teoria del Lombroso, nella prospettiva di Cicerone la figura di delinquente innato non è costruita sulla fisiognomica o sulla configurazione anatomo-cranica e anatomopatologica dell’avversario, ma è costruita prevalentemente sulle caratteristiche morali e psicologiche, che rilevano anche per l’antropologo ottocentesco. Il mio articolo non assume connessioni immediate tra le inferenze del Lombroso e i modelli retorici dell’antichità classica. Esso vuole evidenziare che i concetti di delinquente innato o di natura criminale congenita – che sono idee chiave delle ricerche del Lombroso – non erano estranee al pensiero antico e all’orizzonte culturale delle classi egemoni nella Roma repubblicana. Questi due fondamentali concetti appaiono ampiamente utilizzati sia nell’oratoria giudiziaria, contro criminali pericolosi coinvolti in processi a grosso impatto sociale, sia nell’invettiva politica, dove essi sono usati per discreditare l’avversario come nemico dello stato.

scritto da Donadio Nunzia
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Non, quemadmodum causa postulat, narratur … Mario Vittorino e la spiegazione di Cic. inv. 1.30: tra tecnica espositiva e praevaricatio oratoria
26.08.2022

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Come noto, il manuale giovanile ciceroniano in due libri (Rhetorici libri duo), in età moderna comunemente conosciuto con il titolo De inventione, fu l’opera retorica latina più letta nell’età tardo-antica. Il commento esplicativo di essa, redatto da Gaio Mario Vittorino nel IV sec. d.C., che tanta fortuna ebbe anche in epoca medioevale ed umanistica, viene comunemente ritenuto un trattato privo di apprezzabile originalità; esso offre, tuttavia, interessanti indicazioni per comprendere il corretto significato e la reale portata della praevaricatio ʻimpropriaʼ dell’advocatus, illecito forense sanzionabile extra ordinem a partire dal III sec. d.C.

scritto da Procchi Federico
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