Non, quemadmodum causa postulat, narratur …Marius Victorinus and explanation of Cic. inv. 1.30: between expository technique and oratory praevaricatio

Non, quemadmodum causa postulat, narratur … Mario Vittorino e la spiegazione di Cic. inv. 1.30: tra tecnica espositiva e praevaricatio oratoria

26.08.2022

Federico  Procchi*

 

Non, quemadmodum causa postulat, narratur …

Mario Vittorino e la spiegazione di Cic. inv. 1.30:

tra tecnica espositiva e praevaricatio oratoria**

 

 

English title: Non, quemadmodum causa postulat, narratur …Marius Victorinus and explanation of Cic. inv. 1.30: between expository technique and oratory praevaricatio

DOI: 10.26350/18277942_000085

 

Sommario: 1. Premessa: il ʻDe inventioneʼ ciceroniano come archetipo didattico. 2. L’architettura espositiva della narratio: Cic. inv. 1.27-30. 3. Leviter attingere omnia quae dicenda erunt: un esempio concreto, tratto dalla Pro Cluentio. 4. La sottovalutazione della raccomandazione ciceroniana da parte di Quintiliano. 5. La parziale riscoperta del precetto oratorio ciceroniano e la sua interpretazione nel IV sec. d.C.: Mario Vittorino e l’inscindibilità del finis dall’officium del retore. 6. La praevaricatio oratoria: dall’impiego meramente ʻmetaforicoʼ del termine a quello ʻatecnicoʼ in ambito forense. 7. Per concludere: un rapido sguardo ad opere coeve e successive.

 

  1. Premessa: il ʻDe inventioneʼ ciceroniano come archetipo didattico

 

Il manuale retorico giovanile ciceroniano in due libri (Rhetorici libri duo), in età moderna comunemente conosciuto con il titolo De inventione[1], guadagnò – come noto – rapidamente diffusione ed autorevolezza, facendo della ʻinsegnabilitàʼ dell’ars rhetorica il proprio tratto distintivo. Fin dalle prime battute, infatti, l’autore instaura una significativa similitudine, reputando meraviglioso che chi pratichi l’eloquenza sia superiore agli altri appartenenti al genere umano proprio in quella prerogativa che distingue gli uomini stessi dagli animali. Secondo l’Arpinate, questo è dovuto al fatto che l’eloquenza non dipende solo dalla predisposizione naturale (natura) e dall’esercizio (exercitatio), ma discende anche dall’applicazione nello studio (artificium) e, in ragione di ciò, egli ritiene non inappropriato illustrare quanto dicono i retori che hanno fondato i precetti di quest’arte[2]. Tale scelta editoriale viene significativamente descritta da Cicerone con una litote (non alienum) che, a mio avviso, ben dà conto dell’originalità della stessa, in un momento nel quale l’opinione tradizionale romana doveva guardare ancora con sospetto alla crescente diffusione dell’insegnamento retorico tramite scuole e manuali[3]. La necessità avvertita dall’autore, in età matura, di prendere espressamente le distanze da tale opera di gioventù nel preambolo generale del De oratore[4], mi pare un’implicita conferma del fatto che la stessa avesse già all’epoca raggiunto una certa notorietà[5]. Sul finire del secolo successivo, poi, Quintiliano, pur consapevole del caveat della maturità ciceroniana[6], non esitò a mettere a profitto, in varie occasioni[7], l’auctoritas del manualetto giovanile, citandolo espressamente con il nome di Rhetorica.

 

  1. L’architettura espositiva della narratio: Cic. inv. 1.27-30

 

Con particolare riguardo alla parte del discorso che attiene all’esposizione dei fatti (narratio[8]) il giovane Cicerone, dopo aver dato conto dell’esistenza di tre generi di narrazioni[9], sofferma la propria attenzione esclusivamente su quello che riguarda l’esposizione della causa ed afferma che essa deve presentare tre requisiti:

 

Cic. inv. 1.28: Nunc de narratione ea, quae causae continet expositionem, dicendum videtur. Oportet igitur eam tres habere res: ut brevis, ut aperta, ut probabilis sit. […]

 

La narratio deve, quindi, essere ʻbreveʼ, ʻchiaraʼ e ʻverosimileʼ.

Mi pare interessante evidenziare sin d’ora come la trattazione di questi tre requisiti venga sviluppata dall’autore in stretta relazione con il procedimento di selezione degli argomenti che debbano essere necessariamente illustrati e di quelli che debbano, invece, essere tralasciati dall’oratore nell’esposizione dei fatti.

In riferimento alla brevitas, infatti, l’autore raccomanda, in particolare, di non prendere in considerazione non solo ciò che nuoce, ma anche ciò che, pur non nuocendo, non giova alla causa:

 

Cic. inv. 1.28: […] Brevis erit […]; et si non modo id, quod obest, verum etiam id, quod nec obest nec adiuvat, praeteribitur; […]

 

Inoltre, affinché la narrazione risulti chiara (aperta), si dovrà avere cura, tra l’altro, di non dire nulla in modo confuso o contorto e di non omettere alcunché di quanto sia pertinente al fatto:

 

Cic. inv. 1.29: […] Hic erit considerandum, ne quid perturbate, ne quid contorte dicatur, […], ne quid, quod ad rem pertineat, praetereatur; […]

 

Anche il requisito della verosimiglianza (probabilitas) potrà dirsi integrato, inter alia, solo a patto di avere cura di pretermettere totalmente la narrazione, quando essa nuoccia o non giovi in alcun modo e di badare – altresì – che il racconto non si svolga nel luogo e nel modo non richiesti dal processo:

 

Cic. inv. 1.30: Illud autem praeterea considerare oportebit, ne, aut cum obsit narratio aut cum nihil prosit, tamen interponatur; aut non loco aut non, quemadmodum causa postulet, narretur. […]

 

Dopo aver dato conto dei casi nei quali la stessa esposizione del fatto diviene negativa[10] e di quelli nei quali non ha un effetto positivo[11], Cicerone rinvia alla trattazione della dispositio le questioni in merito al luogo ove essa deve essere sviluppata all’interno dell’orazione[12] e si avvia a concludere questo discorso illustrando i casi nei quali la narratio viene fatta in modo non consono a quanto esiga la causa:

 

Cic. inv. 1.30: […] Non quemadmodum causa postulat, narratur, cum aut id, quod adversario prodest, dilucide et ornate exponitur aut id, quod ipsum adiuvat, obscure dicitur et neglegenter. Quare, ut hoc vitium vitetur, omnia torquenda sunt ad commodum suae causae, contraria, quae praeteriri poterunt, praetereundo, quae dicenda erunt, leviter attingendo, sua diligenter et enodate narrando. […]

 

L’autore prospetta una duplice ʻpatologiaʼ nell’esposizione dei fatti di causa, riconducibile rispettivamente alla condotta del patrono che esponga chiaramente (dilucide) e con eleganza (ornate) ciò che va a vantaggio della controparte, oppure che rappresenti confusamente (obscure) e con incuria (neglegenter) i propri punti di forza (quod ipsum adiuvat). Tale affermazione potrebbe apparire banale e scontata, ma il periodo che segue aiuta il lettore a comprenderne il più profondo significato. L’Arpinate si premura, infatti, di fornire in questa sede precise indicazioni da seguire nella pratica forense: per evitare errori di questo genere, tutti gli elementi di fatto (omnia) devono essere piegati e modellati (torquenda) in base alle esigenze della propria tesi difensiva (ad commodum suae causae), omettendo del tutto i fatti contrari che possono essere tralasciati, sfiorando appena quelli che sui quali è indispensabile prendere posizione (quae dicenda erunt) ed esponendo, invece, accuratamente (diligenter) e compiutamente (enodate) gli elementi a proprio vantaggio (sua).

L’autore sta affrontando il problema dell’esposizione narrativa dei fatti, giova ribadirlo, sub specie probabilitatis e ritiene di affrontare da ultimo la questione tecnicamente (e, quindi, anche didatticamente) più complessa: la preservazione della verosimiglianza nella ricostruzione processuale di accadimenti complessi, che constano di circostanze in parte favorevoli ed in parte sfavorevoli alla difesa che deve essere approntata[13].

In una situazione del genere, si dovrà prima di tutto compiere una cernita all’interno dei fatti sfavorevoli, per separare quelli che possono essere pretermessi senza danno per la credibilità della propria tesi difensiva, da quelli la cui omissione pregiudicherebbe inevitabilmente la solidità logico-argomentativa del discorso. Questi ultimi dovranno essere affrontati dal retore con estrema cautela e maestria, dando corso ad un sapiente e misurato leviter attingere, ʻoperazione chirurgicaʼ delicatissima,nella realizzazione della quale, ieri come oggi, è possibile scorgere la cifra distintiva di un vero ʻprincipe del foroʼ. L’abilità oratoria si misurerà, infine, nella giusta valorizzazione degli elementi a favore della propria tesi difensiva, che dovranno essere messi in luce e resi facilmente apprezzabili nella loro reale solidità e consistenza da parte di chi, sulla base di essi, dovrà giudicare.

Erra, pertanto, sia chi riserva eccessiva chiarezzaespositiva alla trattazione delle circostanze contrarie all’assunto che intende sostenere[14], sia chi omette di esporre nitidamente ed inequivocabilmente i fatti che lo comprovano.

Un esempio concreto, tratto da un’orazione della maturità ciceroniana, ritenuta esemplare dal suo autore[15], assunta da Quintiliano a modello di varie tecniche oratorie e considerata da Plinio il Giovane ʻtout courtʼ la migliore in assoluto[16], aiuterà forse a comprendere meglio il precetto oratorio sul quale abbiamo soffermato la nostra attenzione.

 

  1. Leviter attingere omnia quae dicenda erunt: un esempio concreto, tratto dalla Pro Cluentio

 

Assumere la difesa di Aulo Cluenzio Abito[17], accusato nel 66 a.C. da Oppianico junior[18] dell’uccisione del padre, Stazio Abbio Oppianico[19], deceduto nel 72 a.C. in circostanze non chiare, dovette creare non poco imbarazzo a Cicerone[20]. Alcuni anni prima, nel 74 a.C., egli aveva accettato – infatti – di difendere un liberto di Alatri, un certo Scamandro[21], dall’imputazione di tentato omicidio mediante veneficio formalizzata nei di lui confronti proprio da Cluenzio; questi sosteneva che il mandante fosse il suo patrigno Oppianico senior, in combutta con il patrono dell’assistito dell’Arpinate, Gaio Fabrizio[22]. I vari processi nati dalle accuse di Cluenzio furono celebrati dal medesimo tribunale, formato esclusivamente da senatori (secondo le regole sillane allora vigenti) e presieduto da Gaio Giunio[23]. Ben presto si era, tuttavia, sparsa la voce che Giunio ed il suo tribunale fossero stati corrotti da Cluenzio e in successivi processi lo stesso Cicerone doveva aver ʻcavalcatoʼ queste dicerie, censurando duramente l’operato del tribunale giuniano e dando sostanzialmente per scontato che la condanna di Stazio Abbio Oppianico fosse stata comprata dal proprio attuale cliente con il denaro[24].

Il giovane patrono dell’attuale accusatore, T. Attius Pisaurensis[25], amico di Cicerone formatosi in modo eccellente sulla precettistica di Ermagora di Temno[26], da adulescens bonus et disertus[27]quale era, doveva aver dato ottima prova della pratica già maturata e della propria esperienza forense[28], ricordando all’Arpinate la sua precedente presa di posizione.

 

Cic. Cluen. 138: Est etiam reliqua permagna auctoritas, quam ego turpiter paene preterii; mea enim esse dicitur. Recitavit ex oratione nescio qua Accius, quam meam esse dicebat, cohortationem quandam iudicum ad honeste iudicandum et commemorationem cum aliorum iudiciorum quae probata non essent, tum illius ipsius iudicii Iuniani; […]

 

Il difensore di Cluenzio sceglie di rispondere ex professo all’accusa di controparte, secondo cui egli avrebbe trascurato – stando a quanto si è detto – la propria autorevolissima opinione, precedentemente espressa in una non meglio precisata orazione, dalla quale Attio avrebbe mutuato un’accorata esortazione ai giudici a giudicare secondo onestà ed un elenco di sentenze largamente disapprovate, tra le quali figuravano anche proprio quelle adottate dal tribunale presieduto da Gaio Giunio.

In dottrina è opinione diffusa che Attio abbia fatto riferimento alle ʻVerrineʼ, elaborate nel 70 a.C., nelle quali a più riprese l’autore si scaglia contro la corruzione dei tribunali senatorî[29], e, in particolare, abbia citato ai giudici il seguente passo[30]:

 

Cic. Verr. 1.37-40: [37] […] Omnia non modo commemorabuntur, sed etiam, expositis certis rebus agentur, quae inter decem annos, postea quam iudicia ad senatum translata sunt, in rebus iudicandis nefarie flagitioseque facta sunt. [38] Cognoscet ex me populus Romanus quid sit, quam ob rem, cum equester ordo iudicaret, annos prope quinquaginta continuos, in nullo iudice [equite Romano iudicante] ne tenuissima quidem suspicio acceptae pecuniae ob rem iudicandam constituta sit: quid sit quod, iudiciis ad senatorium ordinem translatis, sublataque populi Romani in unum quemque vestrum potestate, Q. Calidus damnatus dixerit, minoris HS triciens praetorium hominem honeste non posse damnari: quid sit quod, P. Septimio senatore damnato, Q. Hortensio praetore, de pecuniis repetundis lis aestimata sit eo nomine, quod ille ob rem iudicandam pecuniam accepisset; [39] quod in C. Herennio, quod in C. Popilio, senatoribus, qui ambo peculatus damnati sunt; quod in M. Atilio, qui de maiestate damnatus est, hoc planum factum sit, eos pecuniam ob rem iudicandam accepisse; quod inventi sint senatores, qui, C. Verre praetore urbano sortiente, exirent in eum reum, quem incognita causa condemnarent; quod inventus sit senator, qui, cum iudex esset, in eodem iudicio et ab reo pecuniam acciperet quam iudicibus divideret, et ab accusatore, ut reum condemnaret. [40] Iam vero quo modo illam labem, ignominiam, calamitatemque totius ordinis conquerar? Hoc factum esse in hac civitate, cum senatorius ordo iudicaret, ut discoloribus signis iuratorum hominum sententiae notarentur? Haec omnia me diligenter severeque acturum esse, polliceor. […]

 

Fin dalle prime battute dell’actio prima in C. Verrem, infatti, Cicerone annuncia che nel corso del processo saranno non solo rievocate, ma anche dimostrate con prove inconfutabili tutte le nefandezze e tutte le malefatte commesse dalle giurie senatorie nel corso degli ultimi dieci anni, da quando, cioè, grazie alla lex Cornelia di Silla, il potere giudicante della quaestio perpetua era stato sottratto agli equites. L’autore procede, quindi, ad una copiosa enumerazione di exempla ritenuti particolarmente significativi in tal senso, per poi concludere con il solenne impegno a trattare tutto ciò con diligenza e severità nel prosieguo del discorso.

Nell’ambito di tale rassegna, al § 39, c’è spazio per due importanti allusioni alla condanna ʻprezzolataʼ di Oppianico senior da parte del tribunale giuniano.

La prima fa riferimento al fatto che si sono trovati senatori i quali, tratti a sorte da Verre, quando egli era pretore urbano, votarono contro il prevenuto e lo condannarono senza neppure conoscere il processo: tra essi viene spontaneo pensare, innanzitutto, a Gaio Fidiculanio Falcula[31], la cui testimonianza era stata screditata dall’autore nella Pro Caecina,dicendo che nessuno aveva dimenticato quanto egli avesse intascato per il verdetto di Stazio Abbio Oppianico (in Abbiano iudicio) ed evidenziando alla giuria le irregolarità procedurali che gli avevano permesso di sedere tra i giudici della quaestio[32].

Subito dopo si evoca, inoltre, la vicenda di un senatore che avrebbe ricevuto del denaro tanto da parte dell’accusato, per dividerlo con gli altri giudici, quanto dall’accusatore, perché l’imputato venisse condannato: il riferimento sarebbe a Gaio Elio Staieno[33], anch’egli giudice della corte che aveva condannato Oppianico senior[34].

Che Attio abbia ricordato ai giudici questo o altri passaggi ciceroniani, il collegamento con i misfatti del tribunale giuniano doveva, in ogni caso, risultare fin troppo evidente e scontato all’uditorio per poter essere ignorato dall’Arpinate con una semplice concessio ed egli si vide, quindi, costretto ad affrontare la questione per depotenziarne l’efficacia pregiudizievole per la difesa di Cluenzio. Certamente il patrono dell’accusatore, da par suo, aveva lasciato al difensore un campo argomentativo pericolosamente ʻminatoʼ e stava a quest’ultimo dare prova della propria bravura di ʻartificiereʼ.

In questo caso, lo sforzo oratorio di leviter attingere omnia quae dicenda erant passò attraverso una precisa strategia retorica di ʻminimizzazioneʼ di tutti gli elementi di fatto introdotti dalla controparte, a partire dalla mancata identificazione dell’orazione nella quale sarebbero state scritte affermazioni inequivocabilmente a favore dell’accusa in discussione: recitavit ex oratione nescio qua Accius, quam meam esse dicebat, …

Per dirla con Narducci: “Cicerone non nega la diversità delle proprie posizioni passate; si sforza tuttavia di trattare tutta la questione in una maniera «semiseria», la cui deliberata leggerezza concede qualche spazio ai toni umoristici e scherzosi. Così le Verrinae, un intervento importantissimo per la sua carriera di oratore e di uomo politico – una requisitoria che Cicerone aveva tenuto a divulgare sotto forma scritta perché la sua vittoria su Verre era stata così repentina da impedirgli di pronunciare per intero il suo atto d’accusa –, sono ridotte a un testo imprecisato e quasi dimenticato dal suo stesso autore: un’affettazione di modestia, volta a strappare un sorriso all’uditorio[35]”. L’autore proseguì il proprio discorso chiarendo che al tempo del processo contro Verre egli aveva parlato della corruzione dei tribunali facendo leva su una voce corrente, che non poteva certamente essere ignorata nell’adempiere al primo officio di ogni accusatore: muovere gli animi del popolo e dei giudici. La giustificazione del motivo per il quale, allora, egli aveva richiamato all’attenzione dei giudici un ʻpettegolezzoʼ, indipendentemente dalla sua attendibilità o meno, è squisitamente tecnica ed è affidata ad una pennellata dal tratto veloce e sicuro:

 

Cic. Cluen. 139: […] Cum enim accusarem, et mihi initio proposuissem ut animos et populi Romani et iudicum commoverem, cumque omnes offensiones iudiciorum non ex mea opinione sed ex hominum rumore proferrem, istam rem, quae tam populariter esset agitata, praeterire non potui. […]

 

Allora lo sforzo oratorio era stato volto a ricordare ai giudici l’impatto negativo sull’opinione pubblica di una serie di vicende giudiziarie decise negli ultimi anni da collegi senatori: la veridicità del dato di fatto introdotto da Cicerone riguardava, dunque, la popularitas del processo giuniano (che era stato, senza dubbio, assai ʻchiaccheratoʼ) e non la fondatezza del rumor hominum.

A questo mi pare far inequivocabilmente riferimento subito dopo l’autore, nel momento in cui egli sottolinea che si ricorre agli oratori, non perché esprimano ciò che è frutto della loro personale convinzione, ma perché illustrino l’aspetto saliente dei fatti in discussione in relazione alla specifica tipologia di processo che di volta in volta viene celebrato[36]:

 

Cic. Cluen. 139: […] nunc adhibemur ut ea dicamus, non quae nostra auctoritate constituantur, sed quae ex re ipsa causaque ducantur.

 

Segue, poi, il ricordo di noti aneddoti e di paradigmatici precedenti di questo tipo, di cui erano stati protagonisti i grandi maestri della sua generazione, Antonio e Crasso[37], prima di giungere alla ʻstoccataʼ finale:

 

Cic. Cluen. 142: Ego autem illa recitata esse non moleste fero; neque enim ab illo tempore quod tum erat, neque ab ea causa quae tum agebatur aliena fuerunt; neque mihi quicquam oneris suscepi, cum ista dixi, quo minus honeste hanc causam et libere possem defendere. Quod si velim confiteri me causam A. Cluenti nunc cognosse, antea fuisse in illa populari opinione, quis tandem id possit reprehendere? Praesertim, iudices, cum a vobis quoque ipsis hoc impetrari sit aequissimum, quod ego et ab initio petivi et nunc peto, ut, si quam huc graviorem de illo iudicio opinionem attulistis, hanc causa perspecta atque omni veritate cognita deponatis.

 

Nell’avviarsi alla conclusione della discussione di questo punto, l’Arpinate afferma, infatti, di non essere infastidito dalla lettura di quei passi, che non erano affatto fuori luogo in relazione al loro contesto di origine ed alla causa che allora veniva dibattuta; proprio per questo tali precedenti affermazioni non gli hanno in alcun modo impedito di difendere attualmente la causa di Cluenzio con dignità e libertà. Né alcuno potrebbe fargli una colpa se egli stesso volesse oggi ammettere di aver acquisito solo adesso adeguata contezza dei processi passati, avendo precedentemente seguito l’opinione popolare. Ciò, infatti, non farebbe altro che comprovare ulteriormente e rafforzare la necessità che anche i giudici, se si sono portati dietro un’opinione troppo severa di quel processo, la mettano da parte dopo aver acquisito un’approfondita conoscenza della causa ed aver, quindi, conosciuto tutta la verità in merito allo svolgimento dei fatti.

In modo magistrale, quindi, Cicerone riesce così a capovolgere a proprio favore la situazione[38], trasformando la discussione di un ʻpunto deboleʼ nell’avvaloramento di un ʻleitmotivʼ della propria linea difensiva, introdotto sin dal proemio[39]: la necessità che i giudici seguano lo sviluppo del dibattimento senza ostilità preconcette, valutando i singoli aspetti del processo man mano che essi vengono passati in rassegna ed ascoltandoli senza pregiudizi, come se questa causa venisse difesa ora per la prima volta, come – del resto – era nella realtà dei fatti, e non come se fosse già stata discussa più volte e mai vittoriosamente (non quasi saepe iam dicta et numquam probata sit).

Mi pare, inoltre, estremamente significativo che l’autore rimproveri al patrono dell’accusa di aver commesso un grossolano errore nel ritenere che egli avrebbe difeso la causa di Cluenzio senza prendere in esame il suo comportamento, ma solo facendo leva sulle previsioni normative della lex Cornelia:

 

Cic. Cluen. 143: Nunc, quoniam ad omnia quae abs te dicta sunt, T. Acci, de Oppianici damnatione respondi, confiteare necesse est te opinionem multum fefellisse, quod existimaris me causam A. Cluenti non facto eius, sed lege defensurum. […]

 

La condanna di Oppianico senior ad opera del tribunale giuniano costituiva, con ogni evidenza, un fatto fondamentale, non tralasciabile, così come non poteva essere omessa da parte di Cicerone la replica alla declamazione in giudizio di uno stralcio potenzialmente controproducente di una propria precedente orazione scritta; il rischio, altrimenti, sarebbe stato quello di convalidare nella giuria l’idea della colpevolezza dell’attuale imputato. Quest’ultima questione viene affrontata dall’oratore leviter, minimizzandola e conferendo alla stessa un significato totalmente diverso da quello che aveva inteso riservarle Attio; in questo modo, essa viene ad essere di fatto ʻinglobataʼ tra gli argomenti difensivi a favore della necessità di garantire a Cluenzio la celebrazione di un processo equo e scevro di preconcetti in merito alle responsabilità di Cluenzio.

 Nel trattare una questione ʻspinosaʼ che non poteva essere ignorata, l’Arpinate non è, quindi, incorso in errori che potessero in qualche modo avvalorare la tesi avversaria o compromettere la nitida linearità della propria difesa ed ha, così, avvalorato la credibilità complessiva (probabilitas) del proprio discorso.

 

  1. La sottovalutazione della raccomandazione ciceroniana da parte di Quintiliano

 

Come abbiamo avuto modo di accennare in premessa, Quintiliano fece largo uso del primo dei due Rhetorici libri nella stesura dei primi sei libri della sua Institutio oratoria[40].

Mi pare, quindi, degno di nota che le raccomandazioni finali del De inventione in merito alla predisposizione di una narratio confacente alle esigenze della causa abbiano avuto, al contrario, una sorte diversa, essendo state richiamate dal maestro spagnolo solo in modo sbrigativo ed incompleto, con il precipuo intento di ironizzare sulla loro importanza e dileggiare gli autori che si eran fatti vanto di averle messe in luce[41].

Verosimilmente l’equivoco nasce dal fatto che Quintiliano, come Cicerone, affronta la questione quasi al termine della trattazione della ʻverosimiglianzaʼ[42], ma – a differenza dell’Arpinate – espone i precetti generali di questa dottrina in relazione alle cause nelle quali narratio est tota pro nobis[43].

È in questo contesto, infatti, che possiamo leggere una generale affermazione di superfluità del suggerimento di non inserire nell’esposizione dei fatti particolari controproducenti o contraddittori:

 

Quint. inst. 4.2.60: Nam id quidem, ne qua contraria aut repugnantia in narratione dicamus? Si cui praecipiendum est, is reliqua frustra docetur, etiam si quidam scriptores artium hoc quoque tamquam occultum et a se prudenter erutum tradunt.

 

Il retore del I sec. d.C. ritiene, infatti, che ad uno studente a cui si deve raccomandare esplicitamente di non costruire la narratio inserendo al suo interno contraria aut repugnantia, sarà inutile cercare di insegnare tutto il resto e ciò sebbene alcuni trattatisti menzionino anche questo precetto come se si trattasse di un segreto, scovato solo dalla loro avvedutezza.

Si tratta evidentemente di una minimizzazione ʻcaricaturaleʼ della questione discussa da Cic. inv. 1.30 che, come abbiamo appena visto, affrontava – sia pure in estrema sintesi – un tema assai delicato della didattica retorica.

 

  1. La parziale riscoperta del precetto oratorio ciceroniano e la sua interpretazione nel IV sec. d.C.: Mario Vittorino e l’inscindibilità del finis dall’officium del retore

 

La prima opera esplicativa del manuale giovanile ciceronianogiunta a noi integralmente[44] è quella, del IV sec. d.C., di Gaio Mario Vittorino[45], tràdita variamente con il nome di Explanationes, Commentum, Commentarium o Commenta in Ciceronis Rhetoricam[46], che avrà ampia fortuna, oltre che in età tardo-antica, anche tra il IX ed il X sec.[47]; essa vedrà, poi, fiorire una nuova tradizione manoscritta nel periodo umanistico[48]. È, altresì, probabile che un testo del genere sia stato pubblicato già da Marcomanno[49], retore del III sec. d.C., del cui lavoro esegetico si hanno, purtroppo, solo sporadiche tracce[50], in Vittorino stesso[51], in Sulpicio Vittore, in Giulio Vittore ed in Fortunaziano[52]. Certo è che, per dirla con Ippolito, “la forma succinta e un’esposizione della teoria facile da ricondurre a schemi e da memorizzare [...] fecero sì che dal IV secolo d.C. in poi il De inventione emergesse come il manuale di retorica di maggiore autorità[53]” e questo spiega la fioritura editoriale dei suoi commentari[54]. Di datazione incerta, ma con ogni probabilità successivo, è il Commentum in Ciceronis Rhetoricam di Grillio, che sfortunatamente conosciamo solo fino ad inv. 1.22[55] e che, quindi, non può essere di aiuto per l’indagine che stiamo conducendo in questa sede.

A dispetto della scarsa attenzione dedicata dalla storiografia tradizionale della retorica agli autori del tardo-antico, ritenuti per lo più meri epitomatori dei classici[56], studi recenti hanno dimostrato tratti di originalità nel pensiero di alcuni di essi e, con particolare riguardo al commento di Vittorino, è stata giustamente riscontrata[57] tanto una netta separazione concettuale tra narratio ed argumentatio[58], quanto la valorizzazione tripartita dell’opinio (natura nostra, iudicum, vulgi mos) come concetto aggiuntivo che presiederebbe all’apprezzamento dei canonici sette elementi portanti della probabilitas (quis, quid, cur, ubi, quando, quemadmodum, quibus adminiculis[59]).

Non mi pare, tuttavia, che sia mai stata approfondita la spiegazione del precetto oratorio illustrato da Cic. inv. 30, oggetto della presente analisi.

Corre l’obbligo di evidenziare, innanzitutto, che il commento lemmatico redatto dal retore di origine africana si occupa solo della prima parte del discorso ciceroniano, quella nella quale l’Arpinate tratta la ʻpatologia narrativaʼ, tralasciando, invece, completamente il resto del ragionamento, dedicato – come abbiamo visto – all’esposizione dei suggerimenti didattici utili per evitare di incorrere negli errori che lo stesso aveva appena enunciato:

 

Vict. expl. in Cic. rhet. 1.21.85-95: […] Non quemadmodum causa postulat narratur cum aut id quod adversario prodest dilucide et ornate exponitur, aut id quod ipsum iuvat obscure dicitur et neglegenter. Praevaricatio duobus modis fit, si utilia nostrae causae cum obscuritate dicamus, aut utilia adversariorum manifeste atque aperte proferamus. Verum haec tunc vitia sunt, si cum id facimus nihil nobis prodest: saepe enim prodest ut tali praevaricatione aliud, quod volumus, obtinere possimus. Nam ut obtineat Davus ne Chremes det filiam Pamphilo, aperte narrat id quod contra Pamphilum poterat videri, illum peregrinam amare et filium ex ea suscepisse. […]

 

La spiegazione fornita dal rhetor urbis Romae[60]colpisce, innanzitutto, perché entrambi i difetti paventati da Cicerone vengono ricondotti a fattispecie tipiche di praevaricatio oratoria.

Segue un’importante precisazione: la ricostruzione dei fatti che volontariamente metta in luce i ʻpunti fortiʼ della tesi avversaria oppure mortifichi e svilisca quelli a favore del proprio assistito costituisce un vitium solo quando ciò venga fatto senza la prospettiva di conseguire alcun vantaggio; spesso, infatti, una praevaricatio di questo tipo può essere essa stessa un artificio retorico, id est lo strumento attraverso il quale possiamo raggiungere un determinato risultato positivo, avuto di mira.

Quest’ultima eventualità viene illustrata dall’autore con un riferimento letterario all’Andria di Terenzio, ricordando lo stratagemma escogitato dal servo Davo, che apparentemente tradisce Panfilo, svelando a Cremete che il padroncino ama una donna straniera da cui aspetta un figlio, con il reale intento di evitargli lo sgradito matrimonio con la figlia del suo interlocutore, Filùmena.

Il passo in questione mi pare di grande interesse sotto vari aspetti.

Innanzitutto, sembra che in esso si possa scorgere un evidente impiego del tema neoplatonico[61] della ʻbipolaritàʼ che si risolve in ʻunitàʼ: la medesima condotta, infatti, può rivelarsi appropriata o meno, a seconda del fine ultimo che sia perseguito dal soggetto agente.

Come si legge nel commento alle pagine introduttive dell’opera ciceroniana, per Vittorino la finalità dell'oratore non deve essere localizzata nel risultato che egli otterrà, ma si trova nel suo officium stesso, ed è, quindi, semplicemente il fine interiore di esso: l'oratore parla per persuadere[62].

Questa sua concezione lo spinge ad entrare in polemica con Marcomanno che aveva voluto correggere la definizione di finis dicendo che la finalità dell'oratore consiste nel persuadere, nella misura in cui le circostanze delle cose e delle persone lo consentano. Il retore del III sec. d.C. aveva, infatti, voluto tenere conto del fatto che il medico può non ottenere il risultato della guarigione tramite le cure che somministra ai propri pazienti, così come l'oratore può non persuadere, sebbene entrambi abbiano assolto diligentemente ai loro rispettivi compiti:

 

Vict. expl. in Cic. rhet. 1.5.115-129: Ita ergo semper officium et finis sine altero exprimi non possunt. Hanc tamen distantiam dicit esse inter officium et finem, ut in officio quid agendum sit, in fine quid complendum sit considerare debeamus. Hic Marcomannus erravit, qui dixit finem oratoris officii non esse persuadere, nec finem medicinalis officii sanare - etenim saepe oratorem non persuadere et medicum non sanare - ideoque addidit: “quatenus rerum condicio personarumque patiatur”. Sed non intellexit Ciceronem, qui finem in rebus ipsis posuit, non in eventu, id est, qui finem in officio constituit et in his ipsis rebus quae dum in officio sunt ad finem tendunt. Quare et oratoris officii finem esse completum si adposite ad persuasionem dicat, et medicinalis officii finem esse completum si quidquid ad sanitatem spectare videtur adhibuerit. Marcomannus itaque finem non in rebus, sed in eventu collocavit.

 

Marcomanno avrebbe frainteso la portata del testo ciceroniano e nel proprio commento avrebbe arbitrariamente inserito il riferimento al risultato finale (eventus), confondendolo con il fine (finis) che dovrebbe, invece, essere correttamente inteso come elemento interno all’officium. Da qui l'espressione finis officii, che sottolinea l'unità profonda e l’inscindibilità di officium e finis[63], in ragione della quale l’oratore ha compiuto il proprio dovere non se ha effettivamente persuaso i propri interlocutori, bensì si adposite ad persuasionem dicat.

Da ciò mi pare emergere chiaramente che per il retore africano il tratto distintivo della vera praevaricatio oratoria è rappresentato dal deliberato intento di tradire il proprio finis officii, che viene declinato dall’autore in chiave squisitamente giudiziaria[64].

Questo dato è, a mio avviso, estremamente significativo perché, per un verso, si collega ad una tradizione che da secoli conosceva l’impiego ʻmetaforico[65]ʼ del termine praevaricatio in contesti oratori, ma, per altro verso, rappresenta – se non mi inganno – la sua prima menzione in ambito retorico dopo che, nel corso del III sec. d.C., la fattispecie criminosa aveva generato, tramite una generalizzazione ʻanalogicaʼ, il corrispondente illecito forense, sanzionabile – come avremo subito modo di illustrare – tramite un iudicium non publicum, bensì moribus inductum[66].

 

  1. La praevaricatio oratoria: dall’impiego meramente ʻmetaforicoʼ del termine a quello ʻatecnicoʼ in ambito forense

 

A fianco dell’uso ʻtecnicoʼ del termine praevaricatio[67], sia Cicerone che Plinio il Giovane ne conoscono uno ʻmetaforicoʼ, per indicare il comportamento inappropriato e negligente del patrono che, pur convinto di approntare un’efficace difesa, finisca per nuocere maldestramente alla causa del proprio assistito[68].

Il primo, ancora nella Pro Cluentio, intende evidenziare ai giudici l’apprezzabile prudenza mostrata dal proprio assistito nel formalizzare l’accusa contro Oppianico solo dopo aver ottenuto la condanna prima di Scamandro e, poi, di Fabrizio[69]. Quest’ultimo era difeso dai fratelli Cepasii[70], che l’Arpinate descrive come personaggi tanto intraprendenti da accettare come un onore ed un beneficio qualunque possibilità venisse loro offerta di arringare in giudizio a favore di qualcuno[71]. Nell’ambito della corposa ἀποπλάνησις messa in atto dall’Arpinate, vi è spazio anche per la minuziosa descrizione della verbosa replica con la quale il più anziano dei Cepasii rispose alla breve ed incisiva accusa di Cannuzio, nel corso della quale l’atteggiamento assunto dal difensore risultò talmente impudente, da infliggere nuove ferite ad una causa che già ne presentava molte[72]. Il discorso del patrono di Fabrizio suonò così goffo e controproducente ut, quamquam sedulo faciebat, tamen interdum non defendere, sed praevaricari accusationi videretur.

David ha avuto modo di evidenziare che in questo caso Cicerone “emploie le mot par métaphore puisqu’il est obligé de préciser praevaricari accusationi[73]” ed effettivamente il verbo, di per sé, si attaglia a casi nei quali l’accusatore lavora per favorire la difesa e non viceversa. A tale rilievo mi permetto di aggiungere che dal racconto ciceroniano della vicenda appare chiaramente che, in questo caso, non vi fu alcuna collusione tra le parti: si trattò, semplicemente, di una condotta colposa e non dolosa, posta in essere dall’oratore – verrebbe da dire – “con le migliori intenzioni” (cum callidissime se dicere putaret), ma che, cionondimeno, finì viceversa per fare il gioco dell’accusa.

In modo non dissimile, Plinio il Giovane, sottoponendo all’autorevole attenzione dell’amico e collega Cornelio Tacito la fondamentale questione della brevitas giudiziaria, evidenziava come – a proprio avviso – ci si dovesse attenere ad essa solo quando la natura della causa lo avesse consentito (si causa permittat). In caso contrario – a giudizio del Comasco – sarebbe stata una praevaricatio tanto tralasciare ciò che avrebbe dovuto essere detto, quanto toccare di corsa ed alla spiccia ciò che avrebbe dovuto essere inculcato, piantato, ripetuto. Infatti, prosegue l’autore, nella maggior parte dei casi, gli argomenti acquistano una forza ed un’efficacia particolari quando vengono approfonditi senza fretta e, come un ferro in un corpo, così un discorso non penetra tanto nella mente in seguito ad un colpo, quanto per un’azione protratta nel tempo[74].

Anche in questo caso mi pare evidente che il termine praevaricatio venga evocato ʻmetaforicamenteʼ da Plinio, per stigmatizzare la ʻsciatteriaʼ dell’advocatus che negligentemente ometta di trattare tutti gli argomenti difensivi a favore del proprio assistito o, comunque, non li sviluppi a dovere: la finalità difensiva viene, così, frustrata dall’insipienza del retore che, invece, in questi casi non dovrebbe mai esitare a ricorrere all’amplitudo[75].

Già sul finire del I sec. d.C. il lemma viene – tuttavia – impiegato in ambito retorico, da Quintiliano, oltre che in senso ʻtecnico[76]ʼ, anche per stigmatizzare un ʻdifetto di onestàʼ intollerabile in chi ambisca al sacro titolo di orator[77]. L’utilizzo del vocabolo viene così ad attingere i comportamenti scorretti degli oratori, attuati volontariamente e non colposamente.

Tale estensione ʻmetaforicaʼ anche alle condotte dolose dei retori dovette essere, a mio avviso, in qualche modo favorita da una certa generalizzazione dei tratti definitori dell’illecito penale, che si sarebbe verificata fin dall’inizio del principato[78]:

 

D. 47.15.1 pr. Ulp. 6 ad ed. praet.: Praevaricator est quasi varicator, qui diversam partem adiuvat prodita causa sua. Quod nomen Labeo a varia certatione tractum ait: nam qui praevaricatur, ex utraque parte constitit, quin immo ex altera[79].

 

Già per Labeone, al quale Ulpiano parrebbe far risalire questa definizione[80], il praevaricator è, infatti, come una persona che cammina divaricando molto le gambe, facendole andare in due direzioni opposte, perché aiuta la controparte processuale, tradendo la propria causa[81]. Secondo il fondatore della scuola dei Proculiani il nome deriverebbe da un combattimento su due fronti opposti: infatti, chi si macchia di praevaricatio, dà l’impressione di combattere su entrambi i versanti processuali perché, essendo apparentemente schierato da una parte, in realtà favorisce l’altra.

Stando a questa definizione, per dirla con Wesenberg, “jeder Beistand einer Partei scheint den Tatbestand erfüllen zu können: der advocatus […], der patronus[82][…], der cognitor und der procurator[83][…][84]”.

Per quel che a noi più interessa, nell’economia della presente indagine, è importante evidenziare che la giurisprudenza classica rimase, tuttavia, sempre ben consapevole della differenza ʻgenetica[85]ʼ tra il vero e proprio crimen praevaricationis[86] e le ipotesi ʻatecnicheʼ, nelle quali la collusione con la controparte passava attraverso il tradimento del mandato difensivo e la volontaria compromissione della fides advocati[87].

Ancora per Ulpiano, infatti, l’avvocato compiacente nei confronti della controparte non poteva esser detto propriamente praevaricator, dovendosi correttamente riservare tale epiteto solo all’accusatore in combutta con chi fosse stato imputato in un publicum iudicium:

 

D. 47.15.1.1 Ulp. 6 ad ed. praet.: Is autem praevaricator proprie dicitur, qui publico iudicio accusaverit: ceterum advocatus non proprie praevaricator dicit. Quid ergo de eo fiet? Sive privato iudicio sive publico praevaricatus sit, hoc est prodiderit causam, hic extra ordinem solet puniri.

 

Il giurista di Tiro ci è comunque testimone, per l’età classica avanzata, di un concomitante impiego ʻimproprioʼ del termine, volto ad indicare l’ʻinfedele patrocinioʼ prestato dall’advocatus tanto nei giudizi privati[88], quanto in quelli pubblici[89], la cui punizione – non prevista da alcuna fonte legislativa – doveva essere attuata extra ordinem[90].

Di ciò otteniamo conferma anche da parte di Macro, il quale dopo averci informato che la praevaricatio può essere alternativamente repressa nell’ambito di un iudicium publicum oppure di un iudicium moribus inductum[91], precisa opportunamente che l’illecito dell’avvocato può essere perseguito solo attraverso la seconda procedura, e questo indipendentemente dal fatto che esso si sia consumato in occasione di un processo pubblico o privato:

 

D.47.15.3 pr. e 2 Mac. 1 publ. iud.: Praevaricationis iudicium aliud publicum, aliud moribus inductum est. 1. […]. 2. Quod si advocato praevaricationis crimen intendatur, publicum iudicium non est: nec interest, publico an privato iudicio praevaricatus dicatur.

 

Mi pare, altresì, plausibile l’ipotesi, a suo tempo formulata da Impallomeni e di recente cautamente condivisa da D’Amati, secondo la quale la punizione dei dicta delle infidae advocationes presa in esame da Claud. Saturn. lib. sing. de poenis pagan. D. 48.19.16 pr.[92] farebbe riferimento proprio ad ipotesi di ʻinfedele patrocinio[93]ʼ.

L’illecito forense, la cui commissione fosse stata accertata nell’ambito di un iudicium moribus inductum, comportava – quindi – l’irrogazione di una poena extraordinaria[94],determinata discrezionalmente dal giudicante (officio iudicis[95]), che poteva concretizzarsi anche nell’interdizione temporanea o perpetua dell’advocatus dal ʻforoʼ[96]. La prova dell’avvenuta praevaricatio da parte del patrocinatore permetteva, inoltre, alla parte soccombente di impugnare la sentenza che aveva concluso il processo nel quale si era verificata la condotta illecita[97].

Da questi rapidi rilievi mi pare emergere chiaramente il percorso evolutivo seguito dalla praevaricatio oratoria a cavaliere tra tarda repubblica e principato: con il passare del tempo essa passa, infatti, da semplice ʻmetaforaʼ descrittiva di un comportamento colposo e negligente del retore (privo di conseguenze ulteriori rispetto alla cattiva fama che lo stesso poteva venire acquisendo, soprattutto nella cerchia degli addetti ai lavori) a fattispecie ʻimpropriaʼ per la repressione di una riprovevole condotta dolosa dell’advocatus, pacificamente sanzionabile extra ordinem nella riflessione dei giuristi del III sec. d.C.

Questo retroterra giuridico era certamente ben consolidato quando, nel IV sec. d.C., Mario Vittorino scrisse il commento alla parte finale di inv. 30, che abbiamo poc’anzi illustrato, e questo può concorrere a spiegare – a mio sommesso avviso – le ragioni dell’estrapolazione e dell’isolamento della prima frase ciceroniana dal resto del suo contesto originario: il precetto oratorio prescinde infatti, ormai totalmente, dall’addestramento alla gestione di omnia quae dicenda erunt e suona oggi al retore africano come un evidente e solenne monito contro la praevaricatio ʻimpropriaʼ messa in atto dalle infidae advocationes, che, secondo il suo metro di giudizio, ricorre solo se ed in quanto il patrocinatore intenda realmente tradire il finis officii che gli è proprio.

 

  1. Per concludere: un rapido sguardo ad opere coeve e successive.

 

Nella coeva Ars rhetorica di Consultus Fortunatianus[98]la seconda parte della trattazione dell’inventio, quella dedicata alle partes orationis, segue con ogni probabilità una fonte romana[99] e, per quel che a noi interessa, ripropone – sia pure in forma dialogica e catechetica – pressoché alla lettera la prima parte del precetto ciceroniano:

 

Fortun. rhet. 2.17: […] Quando non quem ad modum causa postulat narratur? Cum aut id quod adversario prodest, dilucide et ornate exponitur, aut id quod nos adiuvat, obscure dicitur et neglegenter. [

 

La scelta di tramandare unicamente la ʻmise en gardeʼ contro narrationes non rispondenti alle esigenze della causa, decontestualizzandola – anche in questo caso – dal resto del discorso e dalle raccomandazioni per evitare l’errore, mi pare sintomatica del nuovo significato che il precetto oratorio era venuto assumendo in età tardo-antica.

Ritengo, infine, che una conferma di ciò possa essere trovata nelle Etymologiae di Isidoro, opera nella quale si riconduce la praevaricatio in via esclusiva all’attività forense svolta in modo ʻinfedeleʼ:

 

Isid. etym. 10.223: Praevaricator, malae fidei advocatus, et qui vel in accusando nocitura, vel in defendendo profutura praetereat aut inutiliter dubieque ponat mercedis gratia licet[100] corruptus. Cicero: “Quid enim tam praevarum?” id est valde varum.

 

Il vescovo di Siviglia identifica, infatti, il praevaricator proprionell’advocatus in malafede che, essendo stato certamente corrotto con una somma di denaro, passa sotto silenzio o espone in modo inefficace e poco chiaro gli elementi a carico della controparte, quando deve accusare, oppure gli elementi a favore, quando deve difendere e conclude il proprio discorso rievocando un detto ciceroniano. L’Arpinate aveva scritto: “che cosa c’è, infatti, di così irregolare?”, il che, secondo Isidoro, significherebbe ʻassai sbilencoʼ. Tale spiegazione fa, a mio avviso, evidentemente riferimento al fatto che, nella sua ambiguità, l’avvocato infedele pende più dalla parte dell’avversario che da quella del proprio assistito.

 

 

Abstract: It is well known that the young Cicero’s manual in two books (Rhetorici libri duo), commonly known in the modern age as De inventione, was the most read Latin rhetorical work in the late ancient age. The explanatory commentary on it, written by Gaius Marius Victorinus in the fourth century. A.D., which had good success during medieval and humanistic times, is commonly considered a not-so-creative treatise; it offers, however, interesting information to understand the correct meaning and real scope of the oratory praevaricatio, a forensic offense that can be sanctioned extra ordinem starting from the third century. A.D.

 

Keywords: judicial rhetoric, narration, speech precepts, praevaricatio, disloyal lawyer


* Università di Pisa (federico.procchi@unipi.it).

** Il contributo è stato sottoposto a double blind peer review.

[1] Sulla genesi dell’opera, le sue fonti e la databilità tra 91 e 88 a.C., v., per tutti, G.A. Kennedy, The Art of Rhetoric in The Roman World, Eugene, 1972, pp. 107 ss.

[2] Cic. inv. 1.5: … Ac mihi quidem videntur homines, cum multis rebus humiliores et infirmiores sint, hac re maxime bestiis praestare, quod loqui possunt. Quare praeclarum mihi quiddam videtur adeptus is, qui, qua re homines bestiis praestent, ea in re hominibus ipsis antecellat. Hoc si forte non natura modo neque exercitatione conficitur, verum etiam artificio quodam comparatur, non alienum est videre, quae dicant ii, qui quaedam eius rei praecepta nobis reliquerunt. Sul punto v., recentemente, A.A. Raschieri, Cicerone come maestro di retorica, in L’arte della parola tra antichità e mondo contemporaneo, a cura di S. Casarino - A.A. Raschieri,  Roma, 2017, pp. 107-134.

[3] Cfr. M.T. Luzzatto, Lo scandalo dei «retori latini». Contributo alla storia dei rapporti culturali fra Grecia e Roma, in Studi Storici, 43 (2002), pp. 301-346.

[4] In esso, come noto, l’autore dichiara di non sapersi sottrarre ai consigli ed alle richieste del fratello Quinto (Cic. de or. 1.1) e, a tal proposito, rievoca un auspicio dallo stesso più volte formulato. Si veda Cic. de or. 1.2: Vis enim, ut mihi saepe dixisti, quoniam, quae pueris aut adulescentulis nobis ex commentariolis nostris incohata ac rudia exciderunt, vix sunt hac aetate digna et hoc usu, quem ex causis, quas diximus, tot tantisque consecuti sumus, aliquid eisdem de rebus politius a nobis perfectiusque proferri; solesque non numquam hac de re a me in disputationibus nostris dissentire, quod ego eruditissimorum hominum artibus eloquentiam contineri statuam, tu autem illam ab elegantia doctrinae segregandam putes et in quodam ingeni atque exercitationis genere ponendam.

[5] Di diverso avviso G.A. Kennedy, The Art of Rhetoric, cit., p. 127, a giudizio del quale: “since De inventione is incomplete, it probably was not published at the time and was doubtless for years known only to Cicero’s brother Quintus (De or. 1.5) and few others”.

[6] Quint. inst. 2.15.5-6: [5] … Cicero pluribus locis scripsit officium oratoris esse dicere adposite ad persuadendum, [6] in rhetoricis etiam, quos sine dubio ipse non probat, finem facit persuadere.

[7] V. oltre, nt. 40.

[8] Sul punto v., per tutti, R. Volkmann, Die Rhetorik der Griechen und Römer in Systematischer Übersicht, Leipzig, 1874, pp. 109 ss.; H. Lausberg, Handbuch der literarischen Rhetorik, 2ª ed., München, 1973, pp. 163 ss.; L. Calboli Montefusco, ʻExordium Narratio Epilogusʼ. Studi sulla teoria retorica greca e romana delle parti del discorso, Bologna, 1988, pp. 33 ss.; R. Martini, Antica retorica giudiziaria. (Gli ʽstatus causaeʼ), in Studi Senesi, 116 (2004), p. 42, ora consultabile anche on line, in Diritto@Storia, 3 (2004); B. Mortara Garavelli, Manuale di retorica, Firenze - Milano, 2018, pp. 95 ss.; G. Sposito, Manuale di retorica forense, Pesaro, 2020, pp. 12 ss.

[9] Cic. inv. 1.27: Narratio est rerum gestarum aut ut gestarum expositio. Narrationum genera tria sunt: unum genus est, in quo ipsa causa et omnis ratio controversiae continetur; alterum, in quo digressio aliqua extra causam aut criminationis aut similitudinis aut delectationis non alienae ab eo negotio, quo de agitur, aut amplificationis causa interponitur. Tertium genus est remotum a civilibus causis, quod delectationis causa non inutili cum exercitatione dicitur et scribitur.

[10] Cic. inv. 1.30: […] Obest tum, cum ipsius rei gestae expositio magnam excipit offensionem, quam argumentando et causam agendo leniri oportebit. Quod cum accidet, membratim oportebit partes rei gestae dipergere in causam et ad unam quamque confestim rationem accommodare, ut vulneri praesto medicamentum sit et odium statim defensio mitiget. […]

[11] Cic. inv. 1.30: […] Nihil prodest narratio tum, cum ab adversariis re exposita nostra nihil interest iterum aut alio modo narrare; aut ab iis, qui audiunt, ita tenetur negotium, ut nostra nihil intersit eos alio pacto docere. Quod cum accidit, omnino narratione supersedendum est. […]

[12] Cic. inv. 1.30: […] Non loco dicitur, cum non in ea parte orationis conlocatur, in qua res postulat; quo de genere agemus tum, cum de dispositione dicemus; nam hoc ad dispositionem pertinet. […]

[13] Mutuando la lezione di Quintiliano (inst. 4.2.33), possiamo, infatti, dire che l’esposizione dei fatti può essere di tre specie: narratio est aut tota pro nobis aut tota pro adversariis aut mixta ex utrisque.

[14] Mi pare, inoltre, particolarmente significativo che, a questo proposito, l’autore invochi insieme ad una virtus narrationis (dilucide) anche una virtus elocutionis (ornate). Cfr. ʻConsulti Fortunatiani Ars Rhetoricaʼ, a cura di L. Calboli Montefusco, Bologna, 1979, p. 377, che, a questo proposito, parla di “una sorta di contaminazione” tra le due tipologie di ʻvirtùʼ. Con particolare riguardo alle virtutes elocutionis, di cui faceva parte l’ornatus, v. H. Lausberg, Elementi di retorica, Bologna, 1969, pp. 69 ss., praecipue 95 ss.

[15] Cic. orat. 103, 107 e 108.

[16] Plin. epist. 1.20.5.

[17] Sul personaggio, v. F. Münzer, s.v. ʻA. Cluentius Habitusʼ, in RE, vol. IV.1, Stuttgart, 1901, col. 112, n. 4; D.R. Shackleton Bailey, Onomasticon to Cicero’s Speeches, 2ª ed., Stuttgart - Leipzig, 1992, p. 36; nonché s.v. ʻA. Cluentius Habitusʼ, alla URL: https://www.tulliana.eu/ephemerides/altro/persone1.htm#lmetellus (consultata in data 16/09/2022).

[18] Sul personaggio, v. E. Klebs, s.v. ʻAlbiusʼ, in RE, vol. I.1, Stuttgart, 1894, col. 1317, n. 8; D.R. Shackleton Bailey, Onomasticon to Cicero’s Speeches, cit., p. 9, s.v. ʻAbbiusʼ; nonché s.v. ʻStatius Albius Oppianicusʼ, alla URL:

https://www.tulliana.eu/ephemerides/altro/persone1.htm#accius (consultata in data 16/09/2022).

[19] Sul personaggio, v. E. Klebs, s.v. ʻAlbiusʼ, cit., coll. 1317 ss., n. 10; D.R. Shackleton Bailey, Onomasticon to Cicero’s Speeches, cit., p. 9, s.v. ʻAbbiusʼ; nonché s.v. ʻStatius Albius Oppianicusʼ, alla URL:

https://www.tulliana.eu/ephemerides/altro/persone1.htm#accius (consultata in data 16/09/2022).

[20] Cfr., in particolare, E. Narducci, Relativismo dell’avvocato, probabilismo del filosofo. Interpretazione di alcuni aspetti dell’opera di Cicerone a partire da ʻpro Cluentioʼ 139, in AA.VV., ʻPro Cluentioʼ di Marco Tullio Cicerone. Atti del convegno nazionale (Larino 4-5 dicembre 1992), Larino, 1997, pp. 107 ss.; Id., Cronaca criminale e letteratura nella ʻpro Cluentioʼ, in Cicerone, Difesa di Cluenzio, introduzione di E. Narducci, traduzione e note di M. Fucecchi, Milano 2004, pp. 30 ss., il quale ritiene che l’Arpinate “si trovò costretto ad una sorta di palinodia”.

[21] Cic. Cluen. 49-50: [49] Satis esse arbitror demonstratum, iudices, eis criminibus accusatum esse Oppianicum uti honeste absolvi nullo modo potuerit: cognoscite nunc ita reum citatum esse illum, ut re semel atque iterum praeiudicata condemnatus in iudicium venerit. Nam Cluentius, iudices, primum nomen eius detulit cuius in manibus venenum deprehenderat: is erat libertus Fabriciorum Scamander. Integrum consilium, iudicii corrupti nulla suspicio: simplex in iudicium causa, certa res, unum crimen adlatum est. Hic tum C. Fabricius, is de quo ante dixi – qui liberto damnato sibi illud impendere periculum videret – quod mihi cum Aletrinatibus vicinitatem et cum plerisque eorum magnum usum esse sciebat, frequentes eos ad domum adduxit; qui quamquam de homine sicut necesse erat existimabant, tamen, quod erat ex eodem municipio, suae dignitatis esse arbitrabantur eum quibus rebus possent defendere; idque a me ut facerem et ut causam Scamandri susciperem petebant, in qua causa patroni omne periculum continebatur. [50] Ego, qui neque illis talibus viris ac tam amantibus mei rem possem ullam negare neque illud crimen tantum ac tam manifestum esse arbitrarer – sicut ne illi quidem ipsi qui mihi tum illam causam commendabant arbitrabantur, – pollicitus eis sum me omnia quae vellent esse facturum. […] Sul personaggio, v. F. Münzer, s.v. ʻSkamandrosʼ, in RE, Zweite Reihe, vol. III.A1, Stuttgart, 1927, col. 434, n. 3; D.R. Shackleton Bailey, Onomasticon to Cicero’s Speeches, cit., p. 84, s.v. ʻScamanderʼ; nonché s.v. ʻScamanderʼ, alla URL: https://www.tulliana.eu/ephemerides/altro/persone2.htm#sabinus (consultata in data 16/09/2022).

[22] Sul personaggio, v. F. Münzer, s.v. ʻFabriciusʼ, in RE, vol. VI.2, Stuttgart, 1909, col. 1930, n. 2; D.R. Shackleton Bailey, Onomasticon to Cicero’s Speeches, cit., p. 48.

[23] Sul personaggio, v. F. Münzer, s.v. ʻIuniusʼ, in RE, vol. X.1, Stuttgart, 1917, col. 963, n. 15; D.R. Shackleton Bailey, Onomasticon to Cicero’s Speeches, cit., p. 58; nonché s.v. ʻC. Iuniusʼ, alla URL:

https://www.tulliana.eu/ephemerides/altro/persone3.htm#cesare (consultata in data 16/09/2022).

[24] Cfr. J. Humbert, Les plaidoyers écrits et les plaidoiries réelles de Cicéron, Paris, 1925, p. 112.

[25] Sulla figura di questo oratore, tristemente destinato ad una prematura scomparsa poco prima del 46 a.C., v. F. Münzer, s.v. ʻT. Acciusʼ, in RE, Suppl. I, Stuttgart, 1903, col. 6; J.-M. David, Le patronat judidiaire au dernier siècle de la république romaine, Rome, 1992, p. 856; D.R. Shackleton Bailey, Onomasticon to Cicero’s Speeches, cit., p. 20 s., s.v. ʻAttiusʼ.

[26] Cic. Br. 271: Itaque ne hos quidem equites Romanos amicos nostros, qui nuper mortui sunt, P. Cominium Spoletinum, quo accusante defendi C. Cornelium, in quo et compositum dicendi genus et acre et expeditum fuit; T. Accium Pisaurensem, cuius accusationi r espondi pro A. Cluentio, qui et accurate dicebat et satis copiose, eratque praeterea doctus Hermagorae praeceptis, quibus etsi ornamenta non satis opima dicendi, tamen, ut hastae velitibus amentatae, sic apta quaedam et parata singulis causarum generibus argumenta traduntur.

[27] Cic. Cluen. 156.

[28] Cic. Cluen. 84: […] Tene hoc, Acci, dicere, tali prudentia, etiam usu atque exercitatione praeditum! […]

[29] Cfr. C.J. Classen, Diritto, retorica, politica. La strategia retorica di Cicerone, trad. it., Bologna, 1998, p. 88.

[30] Cfr. P. Boyancé nell’Introduction all’edizione della Pro Cluentio da lui curata per i tipi de “Les Belles-Lettres”, Paris 1953, pp. 34 ss., ove si ipotizza – tuttavia – anche un possibile riferimento alla Pro Caecina (10.28), oltre che alle Verrine: sul punto, v. anche, oltre, nt. 32.

[31] Sul personaggio, v. F. Münzer, s.v. ʻCaius Fidiculanius Falculaʼ, in RE, vol. VI.2, Stuttgart 1909, col. 2287; D.R. Shackleton Bailey, Onomasticon to Cicero’s Speeches, cit., p. 49.

[32] Cic. Caec. 10.28: Decimo vero loco testis exspectatus et ad extremum reservatus dixit, senator populi Romani, splendor ordinis, decus atque ornamentum iudiciorum, exemplar antiquae religionis, Fidiculanius Falcula; qui cum ita vehemens acerque venisset ut non modo Caecinam periurio suo laederet sed etiam mihi videretur irasci, ita eum placidum mollemque reddidi, ut non auderet, sicut meministis, iterum dicere quot milia fundus suus abesset ab urbe. Nam cum dixisset minus iccc, populus cum risu adclamavit ipsa esse. Meminerant enim omnes quantum in Abbiano iudicio accepisset. La vicenda è menzionata, questa volta – ovviamente – al preciso scopo di ridimensionarne la portata, anche in Cic. Cluen. 91, 96, 103 e 104. Sulle peculiarità di questo episodio, v. D. Mantovani, Aspetti documentali del processo criminale nella Repubblica. Le ʻtabulae publicaeʼ, in MEFRA, 112 (2000), pp. 686 ss.

[33] Sul personaggio, v. F. Münzer, s.v. ʻC. Staienusʼ, in RE, Zweite Reihe, vol. III.A2, Stuttgart, 1929, coll. 2133 ss.; D.R. Shackleton Bailey, Onomasticon to Cicero’s Speeches, cit., p. 10, s.v. ʻAelius Paetus Staienusʼ.

[34] Cfr. P. Boyancé, Introduction, cit., p. 34 e nt. 1. La medesima vicenda sarà, poi, richiamata nitidamente dall’autore anche nel prosieguo: v. Cic. Verr. 2.2.78-79: [78] Etenim si illud est flagitiosum, quod mihi omnium rerum turpissimum maximeque nefarium videtur, ob rem iudicandam pecuniam accipere, pretio habere addictam fidem et religionem, quanto illud flagitiosius improbius indignius, eum a quo pecuniam ob absolvendum acceperis condemnare, ut ne praedonum quidem praetor in fide retinenda consuetudinem conservet! Scelus est accipere ab reo: quanto magis ab accusatore, quanto etiam sceleratius ab utroque! Fidem cum proposuisses venalem in provincia, valuit apud te plus is qui pecuniam maiorem dedit. Concedo; forsitan aliquis aliquando eius modi quidpiam fecerit. Cum vero fidem ac religionem tuam iam alteri addictam pecunia accepta habueris, postea eandem adversario tradideris maiore pecunia, utrumque falles, et trades cui voles, et ei quem fefelleris ne pecuniam quidem reddes? [79] Quem mihi tu Bulbum, quem Staienum? quod umquam huiusce modi monstrum aut prodigium audivimus aut vidimus, qui cum reo transigat, post cum accusatore decidat, honestos homines, qui causam norint, ableget a consilioque dimittat, ipse solus reum absolutum, a quo pecuniam acceperit, condemnet pecuniamque non reddat? Hunc hominem in iudicum numero habebimus? hic alteram decuriam senatoriam iudex obtinebit? hic de capite libero iudicabit? huic iudicialis tabella committetur? quam iste non modo cera, verum etiam sanguine, si visum erit, notabit.

[35] Così E. Narducci, Cronaca criminale, cit., p. 31.

[36] Sul punto si veda V. Giuffrè, Notazioni storico-giuridiche sulla ʻpro Cluentioʼ ciceroniana, in AA.VV., Atti del convegno nazionale, cit., p. 84; Id., Imputati, avvocati e giudici nella ʻpro Cluentioʼ ciceroniana, Napoli, 1993, p. 189.

[37] Cic. Cluen. 140-141. Per l’illustrazione del ruolo rivestito da questi due famosi oratori nella formazione del giovane Arpinate e per il loro innalzamento post mortem al ruolo di indiscusse ʻautoritàʼ, v., per tutti, G.A. Kennedy, The Art of Rhetoric, cit., pp. 103 ss., praecipue p. 108 s., ove – tra l’altro – si evidenzia che: “it is the general custom of ancient rhetoricians, and of many other ancient writers, not to cite living authors as authorities or even name living authors at all. […] At the time he wrote De Oratore or at any later time in his life he would unhesitatingly have added both Crassus and Antonius to the list; he usually thinks of them together”.

[38] Cfr. J.T. Kirby, The Rhetoric of Cicero’s ʻpro Cluentioʼ, Amsterdam, 1990, pp.  31 ss. Non può essere, tuttavia, a mio avviso totalmente condivisa l’autorevole opinione di E. Narducci, Cronaca, cit., p. 32 s., secondo cui: “… Cicerone vuole essere da esempio e guida al comportamento dei giudici, da parte dei quali sollecita un’analoga conversione di opinioni. L’oratore ottiene il suo risultato giocando sull’ethos della simpatia: grazie al suo umorismo, all’ostentazione della propria modestia e dei propri errori, egli si accattiva la benevolenza dei giudici facendo sì che questi non lo sentano diverso da loro, o in qualche modo «superiore»”. A tal proposito giova evidenziare che l’ipotesi formulata dall’autore nel § 142 all’interno di un periodo ipotetico è un evidente stratagemma retorico e non certo un’ammissione di colpa. A me pare, piuttosto, che il complessivo sviluppo del discorso (§§ 138-142) escluda “l’immagine dell’avvocato che si riconosce in errore” e propugni, invece, l’affermazione da parte di Cicerone della bontà tecnica e dell’attendibilità etica del proprio operato difensivo in entrambe le occasioni processuali: l’aver affermato nel processo contro Verre il dato oggettivo della popularitas del tribunale giuniano non impedisce, infatti, in alcun modo all’Arpinate di mettere adesso in discussione l’attendibilità e la fondatezza dei rumores hominum.

[39] Cic. Cluen. 7-8: [7] Ego me, iudices, ad eam causam accedere quae iam per annos octo continuos ex contraria parte audiatur atque ipsa opinione hominum tacita prope convicta atque damnata sit, facile intellego: sed si qui mihi deus vestram ad me audiendum benivolentiam conciliarit, efficiam profecto ut intellegatis nihil esse homini tam timendum quam invidiam, nihil innocenti suscepta invidia tam optandum quam aequum iudicium, quod in hoc uno denique falsae infamiae finis aliquis atque exitus reperiatur. Quam ob rem magna me spes tenet, si quae sunt in causa explicare atque omnia dicendo consequi potuero, hunc locum consessumque vestrum, quem illi horribilem A. Cluentio ac formidolosum fore putaverunt, eum tandem eius fortunae miserae multumque iactatae portum ac perfugium futurum. [8] Tametsi permulta sunt quae mihi, ante quam de causa dico, de communibus invidiae periculis dicenda esse videantur, tamen, ne diutius oratione mea suspensa exspectatio vestra teneatur, adgrediar ad crimen cum illa deprecatione, iudices, qua mihi saepius utendum esse intellego, sic ut me audiatis quasi hoc tempore haec causa primum dicatur, sicuti dicitur, non quasi saepe iam dicta et numquam probata sit. Hodierno enim die primum veteris istius criminis diluendi potestas est data: ante hoc tempus error in hac causa atque invidia versata est. Quam ob rem dum multorum annorum accusationi breviter dilucideque respondeo, quaeso ut me, iudices, sicuti facere instituistis, benigne attenteque audiatis.

[40] L’elenco dei luoghi di interesse si legge in J. Cousin (a cura di), Quintilien, Institution oratoire, vol. VII, Paris 1980, p. 258. Cfr. A.A. Raschieri, Qualche osservazione sugli antichi commenti al ʻDe inventioneʼ di Cicerone, in Sileno, 41 (2015), p. 343 e nt. 2.

[41] Cfr. P. Olmos Gómez, La preceptiva sobre la narratio en los rétores latinos, in Revista de Estudios Sociales, 44 (2012), p. 68: “en cuanto a la mencionada ʻregla de oroʼ ciceroniana, Quintiliano parece, en principio, querer burlarse de su omnipresencia en los textos y hasta de su relevancia práctica, aunque utilice para ello una versión algo caricaturizada de la misma cayendo relativamente en el ataque a un ʻhombre de pajaʼ…”.

[42] Quint. inst. 4.2.52-65.

[43] Quint. inst. 4.2.33-65.

[44] V. ʻRhetores latini minoresʼ, ed.  C. Halm, Lipsiae, 1863, pp. 155-304, nonché nt. 32, per le edizioni critiche più recenti.

[45] V. P. Hadot, ʻMarius Victorinusʼ. Recherches sur sa vie et ses oeuvres, Paris, 1971, pp. 23, ; A.H.M. Jones - J.R. Martindale - J. Morris, The Prosopography of The Later Roman Empire, vol. I, A.D. 260-395, Cambridge, 1971, p. 964, s.v. ʻC. Marius Victorinusʼ; A. Ippolito, Per una storia del testo di Mario Vittorino retore dall’antichità al secolo XVI, in ʻMarii Victorini Explanationes in Ciceronis Rhetoricamʼ, a cura di A. Ippolito, Turnhout, 2006, pp. XI ss.; C. Marius Victorinus,ʻCommenta in Ciceronis Rhetorica. Accedit incerti auctoris Tractatus de attributis personae et negotioʼ, ed. Th. Riesenweber, Berlin - Boston, 2013, pp. VII ss.; F. Gasti, Profilo storico della letteratura tardolatina, Pavia, 2013, pp. 147-150; C. Marius Victorinus, ʻCommenta in Ciceronis Rhetoricaʼ, ed. Th. Riesenweber, vol. I, Prolegomena, Berlin - Boston, 2015, pp. 1 ss.

[46] Cfr. Th. Riesenweber, Prolegomena, cit., pp. 13 ss. Per le citazioni testuali dell’opera, nel prosieguo farò riferimento alla numerazione proposta nell’edizione delle Explanationes curata da A. Ippolito.

[47] Cfr. G.A. Kennedy, Classical Rhetoric and Its Christian and Secular Tradition from Ancient to Modern Times, 2ª ed., Chapel Hill - London, 1999, p. 124: “the Minor Latin Rhetoricans were studied in the Middle Ages primarily because their works were briefer and easier to understand than the earlier sources, but also because they limited rhetoric to a more restricted field than Cicero and Quintilian and thus to something closer to practical concerns of later times”.

[48] Il manuale giovanile ciceroniano sarà, infatti, l’opera retorica latina più letta e commentata, non solo nell’età tardo-antica, ma anche in quella medioevale ed umanistica: v. The Latin Rhetorical Commentaries by Thierry of Chartres, ed. K.M. Fredborg, Toronto, 1988; J.O. Ward, Ciceronian Rhetoric in Treatise, Scholion and Commentary, Turnhout, 1995; The Rhetoric of Cicero in its Medieval and Early Renaissance Commentary Tradition, eds. V. Cox - J.O. Ward, Leiden - Boston, 2006; J.O. Ward, Roman Rhetoric and its Afterlife, in A Companion to Roman Rhetoric, eds.  W. Dominik - J. Hall, Oxford, 2007, pp. 354-366.

[49] V. A. Ippolito, Per una storia …, cit., p. XI e nt. 3.

[50] A tal proposito, v. O. Schissel von Fleschenberg, s.v. ʻMarcomannusʼ, in RE, vol. XIV.2, Stuttgart, 1930, coll. 1637-1642; D.A.G. Hinks, Martianus Capella on Rhetoric, Cambridge, 1935, pp. 120 ss.

[51] V. oltre, in questo stesso paragrafo, Vict. expl. in Cic. rhet. 1.5.115-129.

[52] Cfr. P. Hadot, ʻMarius Victorinusʼ, cit., p. 73.

[53] Così A. Ippolito, Per una storia, cit., p. XI.

[54] Sul punto, v. anche, tra le indagini più recenti, S. MacCormack, Cicero in late antiquity, in The Cambridge Companion to Cicero, ed. C. Steel, Cambridge, 2013, p. 296 s.; G. La Bua, Cicero Education. The Reception of the Speeches and Ancient Scholarship, Cambridge, 2019, pp. 162 ss.

[55] Grillius, ʻCommentum in Ciceronis Rhetoricaʼ, ed. R. Jakobi, Monachii - Lipsiae, 2002, pp. V ss.; ʻGrilliusʼ. Überlieferung und Kommentar, ed. R. Jakobi, Berlin - New York, 2005, pp. 1 ss., praecipue 3 e nt. 4.

[56] Cfr. G.A. Kennedy, Classical Rhetoric, cit., p. 123 s.; M.L. Clarke, Rhetoric at Rome. A Historical Survey, 3ª ed., London - New York, 1996, p. 139 s., ove si legge – tra l’altro – che “the lesser Latin rhetoricians have no literary pretensions. There is no Cicero or Quintilian among them. They write in the bald dogmatic style traditional in the textbook. They proceed by means of technical terms, definitions and examples. They do not discuss or argue; they merely state”.

[57] Cfr. P. Olmos Gómez, La preceptiva, cit., p. 66 s.

[58] Vict. expl. in Cic. rhet. 1.20.58.

[59] Vict. expl. in Cic. rhet. 1.21.5-27.

[60] Aug. conf. 8.2.3.  Sul punto v. P. Hadot, ʻMarius Victorinusʼ, cit., p. 29 s. Sul ruolo professionale connesso alla titolarità della cattedra pubblica di retorica latina a Roma, v., per tutti, O. Pecere, La tradizione dei testi latini tra IV e V secolo attraverso i libri sottoscritti, in Tradizione dei classici, trasformazioni della cultura, a cura di A. Giardina, Roma - Bari, 1986, praecipue p. 47 s.

[61] Cfr. G.A. Kennedy, Classical Rhetoric, cit., p. 123, il quale evidenzia che il commentario di Vittorino “shows the influence of Neoplatonist philosophy”.

[62] Cfr. P. Hadot, ʻMarius Victorinusʼ, cit., p. 99.

[63] P. Hadot, ʻMarius Victorinusʼ, cit., p. 100.

[64] V. G.A. Kennedy, Classical Rhetoric, cit., p. 124, il quale evidenzia come il contesto di riferimento dei cc.dd. rhetores latini minores sia per lo più confinato alla discussione della retorica giudiziaria.

[65] Cfr. J.-M. David, Le patronat, cit., p. 108, nt. 180; S. Cristaldi, La ʻpraevaricatioʼe la sua repressione dinanzi alle ʻquaestiones perpetuaeʼ, in RGDR, 18 (2012), p. 4, nt. 12.

[66] Cfr. S. Pietrini, Sull’iniziativa del processo criminale romano (IV-V Secolo), Milano 1996, p. 30 s., nt. 41.

[67] Come noto, nella sua originaria accezione il termine in questione valeva ad indicare, nell’ambito di un iudicium publicum, l’accordo fraudolento (fra l’imputato e l’accusatore) inteso ad escludere altri temibili delatores, affidando la promozione del giudizio ad un soggetto colluso e compiacente, disposto a ‘tradire’ la natura e le finalità del proprio ruolo in modo da garantire al reo l’assoluzione: sul punto v., per tutti, J.-M. David, Le patronat, cit., pp. 107 ss.; B. Santalucia, Diritto e processo penale nell’antica Roma, 2ª ed., Milano, 1998, 181.

[68] Per l’approfondimento dell’impiego metaforico del termine tra la fine dell’età repubblicana e l’alto principato, vi permetto di rinviare a F. Procchi, ʻPraevaricatioʼ oratoria e deontologia forense nella ʻPro Cluentioʼ e nellepistolario pliniano: spunti di riflessione, in corso di pubblicazione su Ciceroniana on line (https://www.ojs.unito.it/index.php/COL).

[69] V. sopra, § 3 e nt. 21.

[70] Su questi due oratori, Gaio Cepasio e Lucio Cepasio, v. F. Münzer, s.v. ʻCaepasiusʼ, in RE, vol. III.1, Stuttgart, 1899, col. 1279; D.R. Shackleton Bailey, Onomasticon to Cicero’s Speeches, cit., p. 27 s.

[71] Cic. Cluen. 57: […] Itaque tum ille inopia et necessitate coactus in causa eius modi ad Caepasios fratres confugit, homines industrios atque eo animo ut quaecumque dicendi potestas esset data in honore atque in beneficio ponerent. […]

[72] Cic. Cluen. 58-59.

[73] Così J.-M. David, Le patronat, cit., p. 108, nt. 180.

[74] Plin. ep. 1.20.1-3: [1] Frequens mihi disputatio est cum quodam docto homine et perito, cui nihil aeque in causis agendis ut brevitas placet. [2] Quam ego custodiendam esse confiteor, si causa permittat: alioqui praevaricatio est transire dicenda, praevaricatio etiam cursim et breviter attingere quae sint inculcanda infigenda repetenda. [3] Nam plerisque longiore tractatu vis quaedam et pondus accedit, utque corpori ferrum, sic oratio animo non ictu magis quam mora imprimitur.

[75] Sul punto mi sia consentito rinviare a F. Procchi, Plinio il Giovane e la difesa di ʻC. Iulius Bassusʼ, Tra norma e persuasione, Pisa, 2012, p. 60 s.; Id., Plinio il Giovane ed il processo di Bebio Massa, in BIDR, 111 (2017), pp. 180 ss.; Id., ʻNon pro se sed pro causa defendereʼ. Spunti di ʻdeontologia forenseʼ nell’epistolario pliniano, 12 (2019), p. 25 s.

[76] Quint. inst. 7.1.32: Solebam id, quod fieri et in argumentis dixi, in tota facere materia, ut propositis extra quae nihil esset omnibus, deinde ceteris remotis, solum id superesset quod credi volebam, ut in praevaricationum criminibus: “Ut absolvatur reus, aut innocentia ipsius fit aut interveniente aliqua potestate aut vi aut corrupto iudicio aut difficultate probationis aut praevaricatione. Nocentem fuisse confiteris: nulla potestas obstitit, nulla vis, corruptum iudicium non quereris, nulla probandi difficultas fuit: quid superest nisi ut praevaricatio fuerit”? Sul passo, v. T. Wycisk, ʻQuidquid in foro fieri potestʼ - Studien zum römischen Recht bei Quintilian, Berlin, 2008, p. 353.

[77] Quint. inst. 12.1.24: An ei qui ad defendendas causas advocatur non est opus fide quam neque cupiditas corrumpat nec gratia avertat nec metus frangat: sed proditorem transfugam praevaricatorem donabimus oratoris illo sacro nomine? Quod si mediocribus etiam patronis convenit haec quae vulgo dicitur bonitas, cur non orator ille, qui nondum fuit sed potest esse, tam sit moribus quam dicendi virtute perfectus? Sul passo, v. B. Sitek, ʻCrimen praevaricationisʼ. Remarks about barristers’ moral qualification on the background of the corruptible figure of the barrister in Ancient Rome, consultabile on line, in Diritto@Storia, VIII (2009). Il concetto era stato precedentemente ʻlambitoʼ dal maestro spagnolo, nell’ambito di una sua critica al modo di concepire talune controversie nelle scuole nella quale aveva già avuto modo di affermare che la collusione con la parte avversa non si addice all’oratore e che egli non poteva capacitarsi di un processo in cui la volontà delle parti fosse la stessa. V. Quint. inst. 9.2.87: Sed de una controversia loqui supervacuum est: ego in universum neque oratoris puto esse umquam praevaricari, neque litem intellego in qua pars utraque idem velit, neque tam stultum quemquam qui, si vivere vult, mortem potius male petat quam omnino non petat. Interessante notare, inoltre, l’impiego ʻmetaforicoʼ che del termine si fa in [Quint.], decl. mai. 3.6.5-6 per lasciar intendere all’uditorio anche tutto ciò che l’oratore è costretto a tacere, vista la scabrosità dei fatti: parcendum verbis est, inhibenda magna ex parte veritas. Praevaricandum mihi est, si pudorem habeo. In questo caso, infatti, è il senso del pudore ad imporre la necessità di mantenere un certo riserbo che costringe chi parla a fare il gioco dei propri avversari, omettendo parti significative della narratio.

[78] Cfr. B. Wirth-Duncan, Rechtsberatung in der römischen Antike. Von der Ehrentätigkeit zum Beruf, Berlin, 2020, p. 201. In tal senso mi pare estremamente significativo che, stando a ciò che sappiamo del compendio festino all’opera principale di Verrio Flacco, l’etimologia del termine venga in qualche modo genericamente ricondotta all’intervento di chi si para di fronte a qualcuno, impedendogli di proseguire il suo retto cammino: Obvaricator dicebatur, qui cuipiam occurrebat, quo minus rectum iter conficeret (Fest., Lindsay p. 212). Si veda, inoltre, l’ancor più vaga spiegazione che si legge in Paul.-Fest., Lindsay p. 252: Praevaricatores a praetergrediendo sunt vocati.

[79] = D. 3.2.4.4.

[80] Cfr. s.v. ʻpraevaricatorʼ in R. Maltby, A Lexicon of Ancient Latin Etymologies, Leeds, 1991, p. 494; B. Sitek, ʻCrimen praevaricationisʼ, cit.; S. Cristaldi, La ʻpraevaricatioʼ, cit., p. 3.

[81] Nel medesimo ordine di idee, v. Ulp. 1 de adul. D. 50.16.212: ʻPraevaricatoresʼ eos appellamus, qui causam adversariis suis donant et ex parte actoris in partem rei concedunt: a varicando enim praevaricatores dicti sunt. Sul punto, v. B. Sitek, ʻCrimen praevaricationisʼ, cit.

[82] C. 2.7.1.: Imp. Antoninus A. Doloni. Si patronum causae praevaricatum putas et impleveris accusationem, non deerit adversus eum pro temeritate commissi sententia, atque ita de principali causa denuo quaeretur. Quod si non docueris praevaricatum, et calumnia notaberis et rebus iudicatis, a quibus non est provocatum, stabitur. PP. III k. Oct. Antonino A. IIII et Balbino conss. [a. 213].

[83] Lab.-Ulp. 31 ad ed. D. 17.1.8.1: Sed et si per collusionem procuratoris absolutus sit adversarius, mandati eum teneri: sed si solvendo non sit, tunc de dolo actionem adversus reum, qui per collusionem absolutus sit, dandam ait; Ulp. 11 ad ed. D. 4.3.7.9: Si dolo malo procurator passus sit vincere adversarium meum, ut absolveretur, an de dolo mihi actio adversus eum qui vicit competat, potest quaeri. Et puto non competere, si paratus sit reus transferre iudicium sub exceptione hac “si collusum est”: alioquin de dolo actio erit danda, scilicet si cum procuratore agi non possit, quia non esset solvendo. Sul patrocinio giudiziale prestato da cognitores e procuratores, v. B. Sitek, ʻCrimen praevaricationisʼ, cit.

[84] Così G. Wesenberg, s.v. ʻPraevaricatioʼ, in RE, vol. XXII.2, Stuttgart, 1954, col. 1683. In via generale, questo principio è affermato già da A.W. Zumpt, Der Criminalprocess der Römischen Republik, Leipzig, 1871, p. 388.

[85] Cfr. L. Fanizza, Delatori ed accusatori. L’iniziativa nei processi di età imperiale, Roma, 1988, p. 84 s.: “la distinzione introdotta da Ulpiano non è nominalistica: tra chi può definirsi praevaricator e chi non assume questa qualifica, vale a dire tra l’accusator e il patrocinatore, intercorre una differenza profonda che attiene ai principi del sistema accusatorio. Solo la condanna dell’accusatore per praevaricatio potrà considerarsi infatti esito di un iudicium publicum e solo in questo caso si applicherà la sanzione ordinaria: […]”.

[86] V. s.v. ʻpraevaricatioʼin TLL, Leipzig, 1980, vol. X.2.1, col. 1087: usu forensi respicitur proditio causae suae, sc. fere per collusionem cum parte adversa […] s t r i c t i u s  de collusione a c c u s a t o r i s  cum reo […] l a x i u s  de collusione inter  q u a s v i s  p a r t e s  in lite;nonché in VIR, vol. IV.1, Berlin - New York, 1985, col. 1114.

[87] Per una prima illustrazione di tale complesso ed articolato concetto, v. F. Procchi, Quale pena per le ʻrepetundaeʼ nel 59 a.C.? Spunti per la ricostruzione del trattamento sanzionatorio approntato dalla ʻlex Iuliaʼ, in BIDR, 115 (2021), p. 197 s., nt. 75, con indicazione della principale bibliografia sul tema.

[88] Cfr. E. Levy, Von den römischen Anklägervergehen, in ZRG, 53 (1933), p. 193, ora in Id., Gesammelte Schriften, vol. II, Köln-Graz, 1963, p. 403, da cui cito nel prosieguo, secondo cui: “ganz folgerecht war weiter die Ausdehung auf das iudicium privatum, seitdem der Sachwalter überhaupt als möglicher praevaricator in Betracht kam”. A torto critico, al riguardo, G. Wesenberg, s.v. ʻPraevaricatioʼ, cit., col. 1683.

[89] Per la nozione di iudicium publicum accreditata dalla giurisprudenza tardo-classica, v. S. Cristaldi, La ʻpraevaricatioʼ, cit., p. 21 e nt. 97, che giustamente evidenzia la persistente vitalità di tale espressione, che viene adesso impiegata non per indicare qualsiasi processo penale extra ordinem, “ma solo quelli, come scrive Macro in D.48.1.1, che ex legibus iudiciorum publicorum veniunt, quei processi cioè che, pur svolgendosi davanti agli organi giudicanti extra ordinem, si riferiscono a delitti configurati dalle leges iudiciorum publicorum”. È appena il caso di ricordare che, a partire da Mommsen, si è autorevolmente sostenuto che la lex Iulia iudiciorum publicorum avrebbe attribuito al iudicium praevaricationis la natura di iudicium publicum: Th. Mommsen, Römisches Strafrecht, Leipzig, 1899, p. 490 s. e nt. 1 (= trad. fr. par J. Duquesne, Le droit pénal romain, II, Paris, 1907, p. 179 s. e nt. 2); D. Liebs, Die Herkunft der „Regelʻbis de eadem re ne sit actioʼ, in ZRG, 84 (1967), p. 127; L. Fanizza, Delatori ed accusatori, cit., p. 85; F. Botta, Legittimazione, interesse ed incapacità all’accusa nei ʻpublica iudiciaʼ, Cagliari, 1996, p. 60; S. Pietrini, Sull’iniziativa, cit., p. 31, nt. 41.

[90] Sul punto v., in particolare, E. Levy, Von den römischen, cit., p. 398 s., a giudizio del quale: “als Ulpian schrieb, hatte der ʻuneigentlicheʼ Prävarikator dem ʻeigentlichenʼ den Rang längst abgelaufen”; J.-M. David, Le patronat, cit., p. 108; F. Botta, Legittimazione, interesse ed incapacità all’accusa, cit., p. 58.

[91] Su questa differenza, v. F. Botta, Legittimazione, interesse ed incapacità all’accusa, cit., p. 55 s.; B. Sitek, ʻCrimen praevaricationisʼ, cit.

[92] D. 48.19.16 pr. Claud. Saturn. lib. sing. de poenis pagan.: Aut facta puniuntur, ut furta caedesque, aut dicta, ut convicia et infidae advocationes, aut scripta, ut falsa et famosi libelli, aut consilia, ut coniurationes et latronum conscientia quosque alios suadendo iuvisse sceleris est instar.

[93] Cfr. G. Impallomeni, Riflessioni sul tentativo di teoria generale penalistica in Claudio Saturnino (D. 48.19.16), in Studi in onore di Arnaldo Biscardi, vol. III, Milano, 1982, pp. 177 ss., ora in Id., Scritti di diritto romano e tradizione romanistica, Padova, 1996, p. 458 e nt. 30. Per L. D’Amati, Reati di danno e reati di pericolo: radici antiche di una distinzione moderna, in La Legislazione Penale, (2017), p. 8, nt. 23, l’espressione infidae advocationes “è un hapax legomenon, ed il suo significato non è chiaro”, a meno di non convenire con la chiave di lettura proposta da Impallomeni.

[94] D. 47.15.2 Ulp. 9 de off. proc.: Sciendum, quod hodie is, qui praevaricati sunt, poena iniungitur extraordinaria. Sulle due possibili interpretazioni di questo frammento di Ulpiano, in relazione a D. 47.15.6 Paul. sing. de iud. publ., v. già E. Raspe, Das Verbrechen der ʻCalumniaʼ nach römischem Rechte, Rostock, 1872, p. 121 s.

[95] Cfr. E. Raspe, Das Verbrechen, cit., p. 69; B. Wirth-Duncan, Rechtsberatung, cit., p. 201.

[96] Con particolare riferimento alla giurisdizione del governatore provinciale: D. 49.19.9 pr. Ulp. 10 de off. procon.: Moris est advocationibus quoque praesides interdicere. Et nonnumquam in perpetuum interdicunt, nonnumquam ad tempus vel annis metiuntur vel etiam tempore quo provinciam regunt; D. 49.19.9. Nonnumquam non advocationibus cui interdicitur, sed foro. Plus est autem foro quam advocationibus interdicere, si quidem huic omnino forensibus negotiis accommodare se non permittatur. Solet autem ita vel iuris studiosis interdici vel advocatis vel tabellionibus sive pragmaticis. Su entrambi i frammenti, v. B. Sitek, ʻCrimen praevaricationisʼ, cit.

[97] C. 2.7.1: v. sopra, nt. 82. Per un interessante approfondimento di questo aspetto, v. S. Sciortino, La relazione tra il κατ πδας e le traduzioni di Taleleo dei rescritti latini del ʻCodexʼ, in AUPA, 56 (2013), praecipue p. 140. 

[98] V. L. Calboli Montefusco, Il nome di ʻChirioʼ Consulto Fortunaziano, in Hermes, 107 (1979), pp. 78-91 ed in ʻConsulti Fortunatiani Ars Rhetoricaʼ, cit., pp. 13 ss.

[99] Cfr. ʻConsulti Fortunatiani Ars Rhetoricaʼ, cit., p. 24.

[100] Nel passo in questione licet suona come un ʻcorpo estraneoʼ, che genera un senso opposto a quello dell’andamento complessivo del discorso. Piuttosto che espungerlo, come già faceva, ad es., Robert Holcot nel sec. XIV, preferisco – tuttavia – recepire la lezione scilicet della editio Arevaliana,ripresa nella Patrologia Latina di Jacques Paul Migne.

Procchi Federico



Download:
3 Procchi.pdf
 

Array
(
    [acquista_oltre_giacenza] => 1
    [codice_fiscale_obbligatorio] => 1
    [coming_soon] => 0
    [disabilita_inserimento_ordini_backend] => 0
    [fattura_obbligatoria] => 1
    [fuori_servizio] => 0
    [has_login] => 1
    [has_messaggi_ordine] => 1
    [has_registrazione] => 1
    [homepage_genere] => 0
    [insert_partecipanti_corso] => 0
    [is_ordine_modificabile] => 1
    [moderazione_commenti] => 0
    [mostra_commenti_articoli] => 0
    [mostra_commenti_libri] => 0
    [multispedizione] => 0
    [pagamento_disattivo] => 0
    [reminder_carrello] => 0
    [sconto_tipologia_utente] => carrello
)

Inserire il codice per attivare il servizio.