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Il limite della funzione logica nello studio dei concetti giuridici. Note sul rapporto tra Kelsen e Cassirer
19.04.2023

Apr

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Negli scritti composti tra il 1921 e il 1922, Hans Kelsen ricorse al concetto di “funzione”, elaborato da Ernst Cassirer in Sostanza e funzione (1910), con l’obiettivo di definire la logica della scienza giuridica. Di lì a qualche tempo, agli inizi degli anni Trenta, egli considerò le indagini filosofico-politiche di Cassirer sul diritto naturale incompatibili con il positivismo della dottrina pura del diritto. Il presente saggio ha l’obiettivo di individuare i motivi che indussero il giurista austriaco a distaccarsi dal pensiero del filosofo. In questo senso, si tratterà di mostrare che il distacco dal pensiero di Cassirer iniziò nel 1922, con la pubblicazione de Il concetto sociologico e il concetto giuridico dello Stato, e che esso riguardò, principalmente, l’impianto logico della “funzione”, considerata da Kelsen incapace di risolvere le antinomie dei concetti giuridici.

scritto da Moro Giuseppe
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Vico e i libri de iure. Considerazioni minime.
18.04.2023

Apr

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Nel cap. XI de De ratione di Vico è richiamato più volte l’editto del pretore considerato come la scaturigine del diffondersi dei libri de iure. Alla pubblicazione dell’editto riordinato da Giuliano viene ricondotta l’origine dell’esperienza letteraria della giurisprudenza romana. Si tratta di un’evidente forzatura, visto che le trattazioni giuridiche erano diffuse anche in età pre-adrianea, che nasconde e rivela nell’interpretazione vichiana un assunto, probabilmente, soltanto intuito: se da un lato, nell’esercizio della giurisdizione si affermava la polarità tra diritto delle leggi e disposizioni del magistrato a partire dall’aequitas, era nell’interpretatio dei giuristi che trovava una sintesi la tensione tra diritto naturale ed equità.

scritto da Giachi Cristina
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Eteronormazione ed autonormazione nella disciplina di giochi e scommesse: una modernità antica?
17.04.2023

Apr

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L’articolo si occupa di approfondire i rapporti tra autonormazione ed eteronormazione assumendo quale oggetto di osservazione la disciplina riservata alla pratica di giochi e scommesse in diritto romano. La disamina lascia propendere per l’imporsi di un diverso approccio al tema dell’autonomia privata con l’affermarsi delle fonti imperiali di produzione del diritto. La capacità dei consociati di disciplinare da sé i rapporti che li riguardavano, dapprima oggetto di controllo solo ex post e ab extrinseco per scongiurarne l’abuso, avrebbe successivamente visto la fissazione di precisi limiti preventivi di esplicazione. Malgrado l’approccio alla materia adottato dal Codice Civile italiano risenta in modo cospicuo di suggestioni ottocentesche, il portato della riflessione più antica ancora può scorgersi nel trattamento riservato ai contratti collegati al gioco, nella delimitazione dell’area dei facilitatori della pratica dell’azzardo ai fini della loro perseguibilità in sede penale, nella valutazione dell’importanza economica della posta ai fini della qualificazione della condotta dei giocatori in termini di devianza sanzionabile.

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Il legato avente ad oggetto un’eredità devoluta al testatore
16.04.2023

Apr

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Il contributo si occupa dei legati aventi ad oggetto un’eredità devoluta al testatore. Tali legati si caratterizzano per la peculiarità del loro oggetto (una universitas) che impone di modularne gli effetti in considerazione della natura delle diverse entità patrimoniali che lo compongono. Il contributo esamina le poche fonti (cinque) contenute nel Digesto che si occupano di tali legati al fine di ricostruirne la disciplina.

scritto da Marelli Elena
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Diritto e giurisprudenza
28.02.2023

Feb

28

Relazione al Convegno “Cittadino e amministrazione” svoltosi il 2 dicembre 2022 a Milano, nell’Università Cattolica del Sacro Cuore, in occasione della presentazione del volume degli Scritti scelti di Aldo Travi.

scritto da Greco Guido
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Diritti in campo. Una lettura costituzionale del “caso Djokovic"
27.02.2023

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Il numero uno del tennis mondiale, Novak Djokovic, è stato respinto al suo arrivo in Australia all’inizio del 2022, non essendo vaccinato contro il CoViD-19. La sua espulsione è stata disposta dal governo federale per tutelare “la salute e il buon ordine” della comunità australiana, non perché egli fosse potenzialmente contagioso, ma per le sue dichiarate opinioni no vax e per alcune sue precedenti condotte poco rispettose delle prescrizioni volte a contenere il virus. Alla base della decisione c’è l’idea che i campioni dello sport abbiano una “speciale responsabilità” rispetto agli altri individui – soprattutto in situazioni di emergenza come una pandemia – per la particolare influenza che esercitano le loro parole e le loro azioni. La vicenda, divenuta un “caso politico” in ragione della popolarità del personaggio e delle polemiche che ha innescato, solleva delicate questioni giuridiche che mettono in gioco valori costituzionali comuni a tutto il mondo occidentale.

scritto da Giampieretti Marco
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La teologia politica come teoria del diritto
26.02.2023

Feb

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Il saggio si propone di mostrare come, con la sua concezione della “teologia politica”, Schmitt non abbia, in ultima istanza, fatto altro che tentare di pensare il concetto di diritto, di dare, cioè, una risposta alla questione di che cosa sia il diritto. La teologia politica, in questo senso, determina, in Schmitt, l’orizzonte, il “campo” strutturale a partire dal quale diviene possibile il diritto – il suo costituirsi attraverso la separazione tra idea e realtà, norma e fatto, rivelazione e storia. L’orizzonte teologico-politico, in altri termini, è una forma discorsiva, è quell’ordine del discorso che solo permette di articolare il problema della Rechtsverwirklichung.

scritto da Gazzolo Tommaso
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Remarks to the notion of arbiter in Roman law
25.02.2023

Feb

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This paper analyzes the notion of arbiter in Roman law. Based on the legal and literary sources of Roman law, the study briefly describes the most important features of the legal institution of arbiter. The essay emphasises that the notion of arbiter has at least two different meanings in Roman law. On the one hand, an arbiter could describe an expert judge who had special knowledge in a particular field and was entitled to decide the special debate of the parties, wherein the debate did not have a purely legal nature but could concern other issues as well. On the other hand, an arbiter as arbiter ex compromisso could mean a person chosen by the parties in the form of a settlement to decide their legal dispute as an arbitrator. The study also references some important elements of the subsequent fate of the Roman notion of arbiter.

scritto da Booc Adam
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Dominium et occupatio entre prévention et gestion du risque d’inondation
24.02.2023

Feb

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This essay suggests that the definitions of key concepts for the management of river phenomena - inundatio and alluvio, - evolve from the Republic to the Flavians (I BC -I AD), to design management standards, premonitory of the systematization of the typology of river phenomena since Gaius. This process is stimulated by the transition of the norms of acquisition of ownership of natural law into civil law and the doctrinal and restrictive definition of the alluvio from the first century of Augustus. The intergenerational dialogue of the Prudentes sheds light on the specific issues to each historical moment with great coherence on the phases of integration of natural phenomena according to the norms of civil property law. The perception of the dominium in the light of the need to manage territorial precariousness makes it possible to identify the nature of the concept of flood risk management, that associates territorial vulnerability with resilience. Accordingly, this allows identifying the nature of vulnerability factors and the function of transitory spaces between water and land, riparia subjects to climate hazards. This view recognized the dynamic of the roman concept of flood risk management for the case-study examined here and identified the res naturales like a specific entity between the res communes and the res publicae.

scritto da Hermon Ella
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Il dogma ‘flessibile’ della proprietà e il soldato peregrino in una provincia orientale dell’Impero Romano P. Yadin 11
23.02.2023

Feb

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P. Yadin 11 costituisce un tassello che contribuisce a delineare in modo meno vago il quadro giuridico nei territori delle province orientali, ove, secondo l’ipotesi qui prospettata, il diritto romano avrebbe influenzato i diritti ellenistici, durante il Principato. Segnatamente, le varie forme di appartenenza, all’interno dell’Archivio di Babatha, sembrano specificarsi e delinearsi secondo i parametri dell’ordinamento romano, acquisendo maggiore specificità rispetto ai diritti locali preesistenti. Si nota, altresì, come sia ravvisabile una differenza nella concezione delle forme di appartenenza, negli atti tra provinciali e quelli che in qualche modo riguardano i romani. Allo stesso tempo, emerge l’applicazione delle categorie giuridiche romane, per le stesse forme di appartenenza, in modo meno rigido di quanto appaia o si ritenga. Così, il diritto romano, al tempo degli Antonini, si pone come un fattore di unificazione o di coordinamento dei vari diritti locali, attraverso l’adattamento dei propri dogmi che diventano, o iniziano a divenire, meno rigidi. Sarebbe stato solo in epoca posteriore che tali varie forme di relazioni sarebbero confluite nella generica possessio, κέκτημαι.

scritto da di Cintio Lucia
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