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L’articolo propone un'analisi del titolo XXIII del «Codice dei canoni delle Chiese orientali» (CCEO) e della normativa canonica orientale in materia di beni ecclesiastici. L'A., in primo luogo, illustra l’evoluzione storica della disciplina orientale in questo specifico ambito, offre una lettura del diritto nativo della Chiesa di usare i beni per la sua missione, considera il diritto di proprietà delle persone giuridiche canoniche ponendolo in relazione con l'autorità del Romano Pontefice e con gli ordinamenti civili.

In questo contributo Franchini tratta dell’obbligazione soggetta a termine implicito, disciplinata oggi dall’art. 1183 cc. Nell’esperienza romana il tema rileva non tanto per i rapporti tutelati da iudicia bonae fidei, per i quali si aveva più che altro riguardo agli affidamenti creatisi tra le parti, anche in considerazione dei comportamenti concretamente adottati, quanto piuttosto per i rapporti nati da stipulatio, la quale, in mancanza di dies espresso, poteva essere talora ritenuta soggetta ad un termine implicito, da individuarsi a priori, pur secondo criteri diversi, cosicché l’eventuale ritardo nell’adempimento fosse imputato esclusivamente alla scadenza di quello. Anche il problema del fondamento del termine, rinvenibile nella natura rerum ovvero nella conventio sottostante, è indagato dall’autore, nel quadro del ius controversum romano, distinguendo tra i vari tipi di prestazione studiata: di certo loco dare, di insulam aedificare o di altro genere.
In this contribution, Franchini deals with the implicit term obligation, now regulated by art. 1183 cc. In roman experience, the theme is important not so much for the relationships protected by iudicia bonae fidei, in which more emphasis is placed on concrete behaviors and reciprocal trusts between the parties, but rather for relations arising from stipulation that, missing an express term, it could be considered, at times, subject to an implicit term, to be identified first, even though different criteria, so that the possible delay in the fulfillment would be imputed exclusively to the expiration of it. The author also investigates the problem of the foundation of the term, found in the natura rerum or in an underlying conventio, in the framework of roman ius controversum, distinguishing between the various types of analyzed performance: to certo loco dare, to insulam aedificare or other.

Si sottolinea come il pensiero di Santi Romano sia particolarmente idoneo a cogliere la pluralità di sistemi che, per lunga parte del suo corso storico, caratterizza il Diritto Romano. Si svolgono alcune osservazioni sulla diversità delle locuzioni greche e latine impiegate per indicare verità e realtà. Si considerano i limiti posti dallo studioso alla cd. realtà giuridica e si tenta di verificare questa concezione riferendola a casi offerti dal Diritto Romano. Si rileva, in particolare, il rigore con cui Santi Romano delimita la nozione di finzione giuridica che viene posta in confronto con quella offerta, in ambito filosofico, da Vaihinger e, in ambito giuridico, da Hans Kelsen. Si evidenziano affinità con alcuni casi espressamente qualificati come fictiones nelle fonti giuridiche romane. Si conclude immaginando un colloquium fictum cui partecipano Romano, Kelsen, il filosofo Vaihinger e il giurista Gaio circa i fenomeni che meritano la qualifica di fictio.
In this essay it is emphasized that Santi Romano’s thought is particularly suitable to understand the plurality of systems which, for a long part of its historical course, has been characterizing Roman law. Some remarks are made on the diversity of Greek and Latin words used to indicate truth and reality. The limits set by the scholar to the so-called legal reality are taken into account trying to verify this conception by referring it to the cases offered by Roman law. In particular the rigour with which Santi Romano delimits the notion of juridical fiction is compared to the one offered in philosophy by Vaihinger and, in the legal sphere, by Hans Kelsen. Some affinities are hilighted with some cases expressly qualified as fictiones in the Roman legal sources. The essay ends with a fictum colloquium involving Romano, Kelsen, the philosopher Vaihinger and jurist Gaius about the phenomena that deserve the qualification of fiction.

Il saggio affronta il problema del concorso tra azione privata e azione pubblica prendendo spunto da una nota costituzione elaborata dalla cancelleria imperiale di Graziano. La lettura che viene proposta cerca di rivolgere particolare attenzione alla persistenza nel testo normativo dei principi suggeriti dalla giurisprudenza classica. Parte della dottrina aveva trovato nel provvedimento imperiale conferma di un declino del pensiero giuridico in epoca tardoantica. Questa ricerca ha invece consentito di valorizzare lo sforzo di raccordare i principi antichi alle mutate esigenze processuali, raccordando le nuove indicazioni con l’impianto sistematico tradizionale.
The essay addresses the problem of concurrence between private action and public action, inspired by a famous constitution drawn up by the imperial chancellery of Graziano. The reading that is proposed seeks to pay particular attention to the persistence in the normative text of the principles suggested by classical jurisprudence. Part of the doctrine had found in the imperial measure confirmation of a decline in legal thinking in the late antiquity. This research has instead allowed to bring into light the effort to tune the ancient principles to changed procedural requirements, coordinating the new settings with traditional principles.

Il saggio si propone di analizzare la posizione costituzionale del Consiglio delle Autonomie Locali, organo previsto dall’art. 123 Cost. a seguito della l.cost. 3/2001. L’Autore sottolinea il ruolo potenziale di quest’organo alla luce della concezione della costruzione della Repubblica delle autonomie, resa esplicita dall’art. 114 Cost.. Il CAL potrebbe permettere di superare l’idea, ancora diffusa, di un sistema di autonomie rivali, in favore di un modello integrato e cooperativo.
The paper aims to analyze the constitutional position of the authority introduced by the new formulation of the 123th article of the italian Constitution, called Local Authorities Council. The Author points out the role of this authority, according to the theory of the construction of Republic bottom up, as the 114th article of Constitution provides. The regulation of the Council helps to overcome the idea, which claims that different political levels should be rivals. Instead, the Author sees them as parts of an integrated system of autonomies.

L’estensione di un sistema di assistenza sociale, tarato esclusivamente in funzione di persone in possesso della cittadinanza, anche alla popolazione immigrata (Welfare migration) rappresenta ancora un problema di non semplice inquadramento. In Italia tale sistema, diversamente da quanto avviene nei paesi connotati dal monopolio statale in campo assistenziale, risulta integrato oltre che da soggetti pubblici, anche da attori privati, rappresentati questi ultimi per lo più da enti religiosi, che si contraddistinguono per la finalità no profit e la natura caritativa della mission loro propria. Il contributo di tali enti risulta in taluni casi essenziale in quanto, a differenza dei soggetti pubblici, la cui azione è spesso inceppata da complessi meccanismi burocratico-amministrativi, essi sono in grado, non solo nella fase del soccorso o della prima accoglienza, di provvedere più agevolmente, stante la loro maggiore flessibilità e la tradizionale dedizione nei confronti delle fasce e dei soggetti più deboli, alle esigenze dei flussi di migranti.
The extension of a social welfare system, tailored exclusively to people with citizenship, also to the immigrant population (Welfare migration) is still a problem of not just framing. In Italy, this system, unlike what is happening in the countries with a state monopoly in the field of care, is integrated not only by public entities, but also by private actors, who are mostly represented by religious entities, which are distinguished for non-profit purposes and the charitable nature of their own mission. Their contribution is, in some cases, essential, since, unlike public entities, whose action is often hampered by complex bureaucratic-administrative mechanisms, these bodies are able, not only during the rescue or the first reception, to provide more because of their greater flexibility and traditional dedication to the weakest bands and subjects, to the needs of the beneficiaries.

Dopo avere messo a fuoco il significato delle espressioni ‘rogatio per saturam’, ‘lex satura’, l’indagine tenta di verificare quali leggi repubblicane precedenti la lex Caecilia Didia, che nel 98 a.C. vietò una volta per tutte la prassi di presentare proposte di legge per saturam, possano essere qualificate come leges saturae. Tra i provvedimenti analizzati occupano un posto di particolare rilievo le leges Liciniae Sextiae, la lex Aquilia e la legge epigrafica sulle provincie orientali. Sono inoltre presi in considerazione alcuni provvedimenti normativi dei quali nelle fonti rimango-no tracce abbastanza labili. Non è sempre possibile stabilire se i singoli provvedimenti abbiano effettivamente avuto il carattere di leges saturae. La conclusione che sembra potersi ricavare dall’analisi condotta è che nel periodo conside-rato le leges saturae, fortemente deprecate dal punto di vista sociale e politico, non furono molto numerose.
After focusing on the meaning of ‘rogatio per saturam’ and ‘lex satura’, the research tries to verify which laws of the republican age before the lex Caecilia Didia, which in 98 a.C. banned once and for all the practice of submitting bills per saturam, can be qualified as leges saturae. Among the measures analyzed, the leges Liciniae Sex-tiae, the lex Aquilia and the epigraphic law concerning eastern provinces occupy a special place. Other measures are also taken into account, but quite labile traces remain about them in the sources. It is not always possible to deter-mine whether the single measures actually had the character of leges saturae. The conclusion that seems to be derived from the analysis is that in the period considered the leges saturae, heavily depreciated from the social and political point of view, were not very numerous.

Abstract: La riforma del processo matrimoniale canonico, introdotta dal M.P. Mitis Iudex Dominus Iesus ha causato una sequela di interpretazioni controverse e necessità ancora di ulteriori approfondimenti ermeneutici e legislativi per una sua migliore applicazione. Dal punto di vista ecclesiasticistico alcuni aspetti della riforma hanno destato dei dubbi circa le sue possibili conseguenze negative sulla delibazione delle sentenze di nullità matrimoniale, specie se emanate in esito al nuovo processus brevior che non fornirebbe sufficienti garanzie processuali sotto il profilo del giusto processo. In realtà, operando un raffronto tra il sistema processuale canonico e quello civile, si nota subito come, proprio in esito alla riforma, si sia determinata un simmetria quasi perfetta tra i due ordinamenti, tanto da fare pensare che lo stesso processus brevior sia stato modellato sul sistema del processo civile sommario di cognizione. Sembra, quindi, possibile affermare che, seppure con le inevitabili criticità applicative proprie di ogni riforma, il nuovo sistema processuale canonico non dia luogo ad insormontabili problemi di delibazione, in quanto rimane entro quella soglia di tollerabilità prevista dagli impegni concordatari, costituita dalla “specificità dell’ordinamento canonico” (art. 4 lett. b) Prot addiz.).
The reform of canonical matrimonial process, introduced by M.P. Mitis Iudex Dominus Iesus, has caused a series of controversial interpretations, and to date needs further in-depth hermeneutic and legislative analysis for a better implementation. From an ecclesiastical point of view some aspects of the reform aroused doubts about its possible negative consequences on delibation of marriage nullity, especially if a judgment is given in compliance with the new processus brevior, which might not offer sufficient procedural guarantees for a fair trial. In fact if we make a comparison between canonical and civil procedural systems, it is interesting to note that the reform produced an almost perfect symmetry between the two systems so that it is believed the processus brevior has been modeled on the system of summary civil trial. It is therefore possible to affirm that, despite the inevitable critical aspects for its implementation, the new canonical procedural system does not create insuperable problems of delibation. Indeed, it stays within the tolerable threshold of the ‘specificity of canon law’ established by concordat requirements (art. 4 letter b – Additional protocol).

Il presente contributo analizza il procedimento di armonizzazione della disciplina delle professioni legali, in particolare di quella forense e notarile, nel mercato unico europeo e la sua evoluzione attraverso una duplice linea di sviluppo: da un lato, evidenzia l’impatto della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi sulle competenze e sull’accesso al mercato di avvocati e notai; dall’altro, mette in luce le implicazioni del diritto della concorrenza dell’UE sulle professioni legali.
This Article focuses on the harmonization process of the legal professions, particularly of lawyers and notaries, within the EU internal market and its developments through two different perspectives: on the one hand, it looks at the impact of the freedom of establishment and the free movement of services on the lawyers and notaries’ competencies and on their access to the market; on the other hand, it analyses the implications of the EU competition law on the legal professions.

Negli ultimi decenni, la confisca ha conosciuto un largo impiego all’interno dell’ordinamento penale italiano, anche in forme che ricordano la publicatio bonorum d’antico regime. Il presente saggio si propone di mettere in luce gli aspetti più rilevanti dell’evoluzione di tale sanzione nell’ambito della storia giuridica continentale, soprattutto al fine di valutare la ‘tenuta’ delle recenti scelte del legislatore rispetto a principi di garanzia che oggi appaiono messi pericolosamente in discussione.
In recent decades, confiscation has been widely used in the Italian criminal law, even in forms that recall the publicatio bonorum of the ancient regime. This essay aims to highlight the most important aspects of evolution of this sanction in the context of continental legal history, especially in order to evaluate the consistency of the recent legislator's choices compared to some protective principles that today appear to be dangerously questioned.
