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The article analyzes the impact that assisted reproduction techniques have had on the regulation of the right of filiation in the Spanish legal system, which is at the forefront of European systems in this matter. It is shown, however, how the changes in Spanish law have focused more attention on giving legal coverage to the autonomy of adults who want to procreate and to the activity of agents dedicated to the commercialization of these techniques, than on giving protection to the most vulnerable. The legislator has thus introduced into the Spanish filiation system - an area in which the fundamental rights are intensely implicated - a principle of contradiction and lack of harmony, to the detriment of legal certainty and the rights of the child. Particular reference deserves the question of the right to know one's identity, which is opposed to maintaining the anonymity of the gamete donor in our legislation. The Spanish Bioethics Committee has issued a report in January 2020 in which it requests the suppression of the rule of anonymity. The article refers to the regulations of nearby countries, especially the Italian one, which has managed - not without difficulty - to maintain more linear criteria in the regulation of filiation.

L’articolo affronta il tema delle app e dei social network a tema religioso, che hanno conosciuto una grande diffusione per via del lockdown connesso all’emergenza sanitaria dei mesi scorsi. Tali strumenti, infatti, se da un lato hanno consentito di mantenere un rapporto verso la propria fede e la propria comunità religiosa, dall’altro hanno comportato una raccolta di dati personali considerati come “particolari” dal legislatore europeo. In questi casi, diventa indispensabile l’adozione di stringenti politiche di data protection by design e data protection by default, per evitare che si vengano a creare dei veri e propri database delle preferenze religiose degli individui, che potrebbero portare a fenomeni discriminatori o persecutori.

La figura del praefectus annonae fu istituita, come noto, da Augusto in conseguenza di una situazione annonaria sempre più difficile da gestire. Il presente saggio mira a dimostrare, con il supporto delle fonti, come il funzionario, al fine di assicurare adeguata attuazione ai suoi numerosi provvedimenti, disponesse di una funzione giurisdizionale, civile e penale, seppur limitatamente alle materie di sua competenza. Nel saggio si dà conto, inoltre, del fenomeno del “dardanariato”, divenuto così preoccupante da costituire oggetto di disposizioni imperiali, e dell’importanza sempre maggiore assunta dal rapporto stato – navicularii. Poiché il controllo dell’approvvigionamento e la vigilanza sui crimini ad esso riferiti portavano ad esercitare il controllo sull’intera città di Roma, la funzione del praefectus annonae venne ad assumere inevitabilmente anche un carattere politico.

One of the most interesting legal motifs in the iconography of the Middle Ages is the scene showing the meeting between the Emperor Trajan and a poor widow. The Emperor, addressed by poor woman whose son has been unjustly slaughtered, decides to postpone his campaign and hear her case without delay. This story was popularised in various versions by medieval legends and caused a symbolic “redemption” of the pagan emperor. Consequently, the character of Trajan could serve as a personification of a fair judge. The pagan Trajan gained his place in both sacral and secular art and was represented near such powerful figures as Christ or king Solomon.

Nel sistema penale islamico, l’omicidio è qualificato come un delitto qisas: così che si applica la c.d. ‘legge del taglione’. Diversamente, nelle ipotesi di responsabilità medica, il sanitario, ove si riscontri una grave negligenza da parte di quest’ultimo, è punito soltanto con la pena della diya (letteralmente, ‘prezzo del sangue’). Il medico, giudicato colpevole della morte del paziente, è tenuto, dunque, a risarcire i parenti della vittima per il danno subito.
In merito alla responsabilità del professionista sanitario, il diritto islamico prevede, tuttavia, ulteriori istituti: in particolare, l’aquilah e l’‘afv. In ragione degli effetti positivi di questi ultimi strumenti, in termini di riduzione del fenomeno della medicina difensiva e del contenzioso giudiziario, è opportuno riflettere sull’introduzione, anche nell’ordinamento penale italiano, di nuove soluzioni in materia di responsabilità sanitaria.

Il contributo evidenzia la necessità di un'indagine "indipendente" da parte del giudice amministrativo, come richiesto anche dai principi costituzionali sulla tutela giurisdizionale. Proprio di recente la giurisprudenza amministrativa ha manifestato un nuovo approccio in alcune controversie (in particolare quelle contro gli atti delle autorità amministrative indipendenti); è il segnale importante che è possibile un diverso "modello" di istruttoria, anche nel processo amministrativo, senza la necessità di rettifiche legislative al codice del 2010. L'autore ritiene che sia auspicabile un reale cambio di direzione e un nuovo modello di esercizio della giurisdizione da parte del giudice amministrativo rispetto ai fatti.

Dopo decenni di relativo oblio, sopratutto a seguito dell’entrata in vigore del Codice di diritto canonico del 1983, la riflessione sul diritto penale è oggi fonte di rinnovato interesse nella dottrina canonistica. In particolare, l’imminente riforma del Libro VI, annunciata di recente da Papa Francesco, viene ad assumere un chiaro invito nel proseguire l’approfondimento sul sistema sanzionatorio della Chiesa, sia nella sua dimensione sostanziale, come in quella procedurale. L’oggetto del presente studio, dopo una breve analisi sui principi conciliari che hanno ispirato la riforma del diritto penale canonico, si incentra sul contributo che il paradigma della giustizia riparativa e’ in grado di offrire nella riflessione sulla funzione della pena e, soprattutto, nella fase della sua applicazione, cosi’ come si evince dal canone 1341 del Codice di Diritto Canonico.

L’ipotesi di attribuzione di personalità elettronica o di soggettività eventualmente graduate all’intelligenza artificiale è valutata con riferimento alla sua asserita necessarietà, alla capacità selettiva dei requisiti invocati e alle ripercussioni complessive sul sistema penale. È rilevato il rischio di un impatto negativo sul livello di tutela dei beni giuridici, sulla responsabilizzazione dei soggetti coinvolti e sulla tenuta degli istituti fondamentali. Inoltre, la tecnica prettamente normativizzante richiesta dalla creazione di soggetti giuridici digitali si mostra in larga misura asservita a un modello di giustizia fortemente coercitivo, aperto alle derive vicarie e vindicatorie proprie del diritto penale simbolico e autoritario. Si auspica, pertanto, una riconduzione ai soggetti umani delle responsabilità, anche ove ampiamente condivise, nell’ambito di un serio ripensamento dei modelli di prevenzione e di risposta al reato.

L’articolo analizza la recente proposta di “Green Deal” avanzata dalla Commissione europea per raggiungere il traguardo della neutralità climatica entro il 2050. Tale obbiettivo verrà perseguito attraverso l’adozione di misure complementari che rientrano in diverse competenze dell’Unione. L’articolo prende in considerazione i principali strumenti giuridici con cui la Commissione intende dare attuazione al “Green Deal” e cercherà di valutare la loro efficacia.

Il presente contributo analizza la partecipazione garantita agli stake holders e al pubblico nell’ambito dei procedimenti regolatori delle Autorità di regolazione, verificando, in particolare, se questa possa costituire uno strumento di attuazione del modello di democrazia partecipativa in grado di supplire alla «dequotazione» del principio di legalità sostanziale che spesso caratterizza l’attività regolatoria di tali enti e, quindi, al deficit di legittimazione democratica che ne consegue.
