News scritte da Iagnemma Caterina
Iagnemma Caterina
Nel sistema penale islamico, l’omicidio è qualificato come un delitto qisas: così che si applica la c.d. ‘legge del taglione’. Diversamente, nelle ipotesi di responsabilità medica, il sanitario, ove si riscontri una grave negligenza da parte di quest’ultimo, è punito soltanto con la pena della diya (letteralmente, ‘prezzo del sangue’). Il medico, giudicato colpevole della morte del paziente, è tenuto, dunque, a risarcire i parenti della vittima per il danno subito.
In merito alla responsabilità del professionista sanitario, il diritto islamico prevede, tuttavia, ulteriori istituti: in particolare, l’aquilah e l’‘afv. In ragione degli effetti positivi di questi ultimi strumenti, in termini di riduzione del fenomeno della medicina difensiva e del contenzioso giudiziario, è opportuno riflettere sull’introduzione, anche nell’ordinamento penale italiano, di nuove soluzioni in materia di responsabilità sanitaria.

Nonostante lo scarso interesse mostrato dalla giurisprudenza e dalla dottrina attuali con riguardo alle nozioni di capacità giuridica penale e di subiettivazione della norma penale, siffatte categorie appaiono a tutt’oggi di qualche utilità: consentendo di intendere il diritto penale in senso autenticamente umanistico. Il presente contributo è volto, dunque, a comprendere se e come i predetti concetti possano essere ancora d’interesse per il giurista contemporaneo. A tal fine, vengono analizzate, in particolare, le monografie di Aldo Moro dedicate alle tematiche in questione: “La capacità giuridica penale” (1939) e “La subiettivazione della norma penale” (1942). In tali opere, infatti, emerge, ben più vividamente che in altri contributi dottrinali in materia, l’idea che il diritto penale “sia sempre un fatto umano e personale”.
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