I re di Pomponio
Giorgia Zanon*
I re di Pomponio**
English title: The Kings of Pomponius
DOI:10.26350/18277942_000070
Sommario: 1. La città e i re. 2. Il mistero di un termine. 3. Immagini da un nome. 4. Il segno della mano. 5. Quanti re per Roma?
1. La città e i re.
In un contesto testuale estremamente sfaccettato sotto il profilo contenutistico, quale risulta essere il primo libro del Digesto, l’opzione sistematica adottata dai compilatori con riferimento ai primi due titoli si segnala per la sua assoluta congruenza con le finalità, anche programmatiche, della raccolta stessa. Se, infatti, l’esposizione si apre con le fondamentali definizioni di ius e di iustitia, procedendosi poi con le relative scomposizioni secondo l’usuale tecnica diairetica (D.1.1-12), il secondo titolo (de origine iuris et omnium magistratuum et successio prudentium) risulta sostanzialmente dedicato alla storia del diritto pubblico e al sistema delle fonti (D.1.2) sulla base di un lunghissimo testo tratto dall’Enchiridion[1] di Pomponio (D.1.2.2-12) a cui è anteposto, quasi a mo’ di premessa metodologica, un frammento del commentario gaiano alle XII Tavole (D.1.2.1)[2].
Che i due giuristi siano accomunati non solo sotto il profilo biografico-temporale, ma altresì dall’interesse manifestato nei confronti della storia giuridica, è fatto noto. In questo luogo, tuttavia, l’accostamento operato dai giustinianei assume una valenza ulteriore e del tutto peculiare ai fini della valorizzazione dei “primordi” come momento essenziale per la conoscenza del fenomeno storico nella sua interezza. L’affermazione gaiana secondo cui ogni esperienza può dirsi perfetta solo se considerata in tutte le sue parti[3], dove tuttavia è “il principium a rappresentare la parte più importante (potissima pars) di ogni cosa” - originariamente riferita alla contestualizzazione delle XII Tavole nell’ambito dell’epoca più antica – viene qui invero ad acquistare il significato di indicazione metodica universale[4], legittimando la particolare attenzione nei confronti della nascita della città e del diritto contenuta nel frammento di Pomponio immediatamente successivo[5].
Nella sua circostanziata ricostruzione della storia giuridico-costituzionale di Roma[6], il giurista antoniniano mostra, in effetti, di considerare l’initium civitatis come una fase non solo cronologicamente, ma anche ontologicamente diversa rispetto al successivo processus, espressione, questa, che richiama inequivocabilmente l’idea del miglioramento, dell’evoluzione progressiva[7]. Ben lungi dal rievocare una nostalgica “età dell’oro”, egli guarda al primordiale insediamento (forse già di carattere proto-urbano) come al regno della precarietà e dell’incertezza, laddove, in assenza di regole certe, un embrionale concetto di populus veniva interamente amministrato dalla manus di non meglio precisati reges (populus sine lege certa, sine iure certo primum agere instituit omniaque manu a regibus gubernabantur[8]).
Torneremo in seguito su questa breve, ma intensa affermazione che, confermando la veridicità delle notizie relative alla costituzione monarchica della civitas degli esordi, apre peraltro la strada all’ipotesi dell’esistenza, già nella comunità preromulea, di una forma egemonica e omnicomprensiva (omniaque manu a regibus gubernabantur) di comando[9], la manus, appunto; per ora basti osservare come la cesura tra l’initium e il processus, tra la “preistoria” e la “storia” di Roma venga specificamente individuata da Pomponio nell’avvento di Romolo[10] in qualità, non di “primo re”, quanto piuttosto di “primo re costituzionale”[11] o, se vogliamo, addirittura “popolare”[12]. A seguito dell’ampliamento demografico della città (postea aucta ad aliquem modum civitate), egli avrebbe invero dato un ordine a quell’agglomerato disorganizzato di persone[13] attraverso la loro suddivisione in trenta parti denominate curie[14], con il cui consiglio avrebbe atteso al governo dello stato (ipsum Romulum traditur populum in triginta partes divisisse, quas partes curias appellavit propterea, quod tunc rei publicae curam per sententias partium earum expediebat) e alla creazione delle leggi[15].
Non più frutto dell’autorità insindacabile di un capo, queste ultime sarebbero così scaturite dall’approvazione delle proposte regie da parte dei comizi curiati[16], secondo una procedura seguita anche dai re successivi, come dimostrerebbe la raccolta fedelmente eseguita da Sesto Papirio, ai tempi di Tarquinio il Superbo[17]. A seguito della perdita di vigore di tale corpus normativo, con il conseguente aprirsi di una nuova fase di incertezza giuridica, si sarebbe quindi disposta, mediante pubblica deliberazione, la nomina di dieci uomini dotati di poteri straordinari che, secondo il modello greco, procedessero all’emanazione di leggi scritte e facilmente conoscibili dai cittadini. Ma una volta promulgate le leggi, ut naturaliter solet, si rese necessario ricorrere all’interpretazione della giurisprudenza che, con la sua autorevolezza, potesse permetterne l’applicazione e la discussione nel foro, dando vita a quel diritto non scritto propriamente denominato ius civile; a questo, nel tempo, si aggiunsero ulteriori, molteplici fonti di produzione normativa - quali i plebisciti, i senatoconsulti, gli editti dei magistrati e, da ultimo, il potere del principe - tutte puntualmente esaminate da Pomponio[18].
Concluso così, testualmente, il primo “blocco” espositivo (post originem iuris et processum cognitum), il giurista anticipa l’ordine della successiva trattazione che avrà coerentemente[19] ad oggetto, dapprima (§§ 13-24) la storia di coloro che “sono chiamati a garantire l’effettività delle regole” introdotte nell’ordinamento secondo le modalità sopra ricordate e, cioè, i magistrati della repubblica (magistratuum nomina et origo), e, in seguito (§§ 35-53), i nomi dei giureconsulti che, attraverso la loro interpretazione migliorativa, rendono possibile l’esistenza stessa del diritto (auctorum successio)[20].
Particolarmente interessante, ai nostri fini, è l’inciso contenuto al § 14 che, nel dare avvio alla ricostruzione delle magistrature, precisa come ad esse competa la medesima potestà un tempo interamente conferita ai re (quod ad magistratus attinet, initio civitatis huius constat reges omnem potestatem habuisse), laddove l’impiego dell’espressione potestas sembra confermare che l’autorità propriamente regale ereditata dai magistrati costituisse una forma di potere già diversa, in quanto legalmente circoscritta, rispetto alla primitiva manus[21].
In questo senso, non sembra un caso quello per cui Pomponio menzioni, quale sorta di ʻprecursoreʼ dei futuri magistrati e, più precisamente del magister equitum[22], il leggendario tribuno dei celeri che, in qualità di comandante della cavalleria leggera, avrebbe occupato il secondo posto, dopo il re, nel comando della città (veluti secundum locum a regibus optinebat); tale carica, ricoperta dallo stesso Giunio Bruto[23], celebre promotore della cacciata dell’ultimo Tarquinio, appare infatti univocamente collocata dalla tradizione proprio in età romulea[24], quando, cioè, si sarebbe consumato il primo, fondamentale passaggio verso il ridimensionamento della regalità primitiva[25].
Sebbene dal passo nulla si evinca circa le origini e la storia di tale personaggio, la sua posizione di “controllo” dell’operato del re in difesa degli interessi del populus, parrebbe, d’altra parte confermata – oltre che dallo stesso ruolo assunto da Giunio Bruto contro colui che, nella sostanza, aveva tentato di ripristinare in Roma un’autorità assoluta[26] – anche dalla sua denominazione che appare suggestiva di un collegamento (forse addirittura di una elezione diretta) con le tribù create da Romolo e chiamate a comporre le tre unità di soldati a cavallo, i celeres, appunto, che fungevano da guardia reale sotto le dipendenze del tribuno stesso.
L’elenco dei meccanismi di contenimento del sommo potere, inaugurato già in età monarchica tramite la “rivoluzionaria” (almeno agli occhi di Pomponio) constitutio Romuli appare naturalmente destinato ad arricchirsi e perfezionarsi a seguito della cacciata dei re e dell’instaurazione della res publica tanto che, come ben chiarisce il successivo § 16, proprio al fine di scongiurare il rischio che i consoli rivendicassero per sé la potestà regia “su ogni cosa” (ne per omnia regiam potestatem sibi vindicarent)[27] tramite legge venne concesso ad ogni cittadino il diritto di ottenere il giudizio del popolo sulle condanne a morte ordinate dai supremi magistrati, la cui potestas fu in tale ambito ridotta a mera coercitio (solum relictum est illis, ut coercere possent).
Manus, potestas, coercitio, termini, dunque, che pur rimandando ad un nodo concettuale unitario, rivelano tuttavia, soprattutto nell’ambito di un discorso specificamente “giuridico” - come vorrebbe essere quello di Pomponio – una precisa valenza ai fini dell’individuazione della natura del più arcaico potere di comando e delle sue successive declinazioni; così, se l’espressione anche visivamente evocativa di manus - come meglio si dirà – richiama un’idea di auctoritas non ancora istituzionalizzata e, quindi, intrinsecamente carica di incertezza, propria di una fase assolutamente primitiva (origo civitatis) in cui appare arduo persino distinguere una forma di organizzazione pubblica, è solo nel momento dell’introduzione di un primo assetto normativo (la costituzione romulea) che può dirsi abbozzato un pur rudimentale modello di “ordinamento”, con una nuova e ontologicamente diversa concezione della regalità (potestas)[28].
Ed è proprio intorno alla progressiva definizione di potestas - intesa dunque come potere legalmente istituito e, come tale, sempre suscettibile di essere razionalmente valutato - che si articola l’esposizione di Pomponio secondo un filo rosso che, a me sembra, non possa essere altro che quello dell’inesauribile, anche se forse mai compiutamente realizzato, percorso (processus, appunto) di distacco ideologico dalla manus e dalle sue ricorrenti manifestazioni attraverso la previsione (talvolta soltanto formale) di molteplici e sempre più sofisticati meccanismi di controllo e di partecipazione politica.
Si tratta, a ben vedere, del recupero di quel canone di “moderazione” o di “giusta misura” di platoniana memoria che, riconosciuto già nella precoce riforma di Romolo, costituisce, agli occhi del giurista, la prima vittoria “costituzionale” di Roma contro l’eccesso del potere, dando vita ad un archetipo che, in costante dialettica tra autorità e libertà, sarà destinato a condizionare tutte le successive realtà politiche, non soltanto nel periodo della repubblica, ma ancora negli anni del principato ed oltre. Appare qui evidente l’influsso, anche terminologico, del pensiero ciceroniano che, com’è noto, attribuisce la costruzione di una perfetta forma di governo all’azione condotta da “innumerevoli uomini nel tempo di diverse generazioni[29]”; un processus, dunque, che geminato nel corso della monarchia romulea mediante l’istituzione del consiglio regio[30], si sarebbe consolidato nel momento dell’emanazione delle leggi Valeriae Horatiae del 449, a seguito della introduzione di elementi aristocratici e democratici, tra i quali la stessa creazione del tribunato della plebe[31].
Anche in Cicerone, dunque, la clara constitutio Romuli[32], seppur non ancora pienamente equilibrata e temperata, merita comunque di essere storicamente considerata il primo e, come tale, illustre modello di costituzione mista e ciò in quanto dotata di pur elementari meccanismi di controllo istituzionale; attuata altresì da Tullo Ostilio - eletto direttamente dal populus - e da Servio Tullio - che coinvolse tutti i cittadini nelle decisioni comuni[33] - essa troverà alfine completa realizzazione nell’organizzazione politica e istituzionale della res publica[34].
Ed è certamente la venerazione provata nei confronti dell’autore di un tanto significativo atto politico a spingere Cicerone (come, peraltro, anche Tito Livio) a riconoscere in Romolo il “fondatore” e primo re di Roma[35], senza spingersi ad indagare gli assetti di potere precedenti l’avvento del suo regnum (l’origo pomponiana); ciò, tuttavia, non esclude affatto (ed anzi sarebbe cosa molto improbabile) che prima della più o meno mitica fondazione romulea della città fosse comunque praticata una qualche forma di comando, alla quale Pomponio – da accorto giurista – riserva la specifica denominazione di manus. Come è stato autorevolmente notato[36], gli stessi più recenti ritrovamenti archeologici che, confermando il racconto delle fonti letterarie, collocano intorno alla metà dell’VIII sec. a.C. le tracce di un insediamento già politicamente organizzato mediante la predisposizione di aree funzionali all’esercizio del potere pubblico[37], si limitano ad acclarare che, proprio in quel momento - quello della monarchia romulea - la comunità primitiva aveva raggiunto un livello di “autoconsapevolezza” tale da poter “chiudere il proprio spazio fisico” all’interno di un limite tanto materiale, quanto simbolico, separandolo dal resto del mondo.
Ma se è vero che una città non può sorgere improvvisamente né inopinatamente, richiedendo al contrario il verificarsi di molteplici e imprescindibili condizioni tra cui un rapporto preordinato tra comunità e territorio, sembra quanto mai opportuno accogliere l’invito di Pomponio a superare le barriere convenzionali della storia avventurandosi nella ricerca di quel prima che, più o meno inconsapevolmente cancellato dalla memoria collettiva romana[38] (e forse anche da quella di alcuni storici contemporanei[39]), giocò indubbiamente un’influenza determinante nella costruzione dei successivi e più evoluti ordinamenti legibus ac institutis, tra cui quello di Romolo.
2. Il mistero di un termine.
Come si è già anticipato, l’esplicito accenno di Pomponio ad una regalità “proto-storica” ci conduce in un mondo oscuro e antichissimo del quale, nella successiva grandiosa esperienza di Roma, non è rimasto che qualche sporadico e misterioso relitto, per ciò stesso ancor più prezioso.
È senza dubbio questo il caso della manus, un arcano, un simbolo, un concetto che, come è stato efficacemente osservato, “la storia ha frantumato, scisso, scolorito” disperdendone “la carica semantica che aveva nella connessione e unità originaria[40]” al punto da risultare per noi, almeno in parte, inafferrabile e indecifrabile[41].
Già dal punto di vista lessicale, manus costituisce in effetti uno dei termini più vetusti e carichi di significato del vocabolario romano[42], del quale è solo possibile intuire la pregnanza delle implicazioni tanto simboliche, quanto religiose e giuridiche nell’ambito della civitas delle origini. Da mero arto corporeo, in grado di incidere, modificandola, sulla realtà circostante[43], a immagine figurata della potenza dominatrice e creatrice dell’uomo, la manus passa, in effetti, rapidamente ad assumere, nelle parole del diritto, il senso di un’autorità concretamente esercitabile, dapprima sul piano della mera effettività e, successivamente, in quello dell’artificialità giuridica ove finisce per indicare l’insieme delle facoltà legittimamente riconosciute all’individuo[44].
Estremamente complesso, d’altra parte, è risalire all’etimo della parola, la cui origine italica non esclude un qualche collegamento con il greco μάρη, ossia mano come parte di corpo (μέροϛ[45]), mentre il corrispondente (raro) aggettivo μανόϛ, “non compatto, disteso”, facilmente evoca l’idea della mano aperta, non chiusa a pugno, come tale pronta a prendere, ad afferrare, ad appropriarsi di qualcosa[46].
Certo è che nella lingua proto-indoeuropea la basilare radice *ma- (e, in particolare, la consonante m che rappresenta, appunto, il concetto del limite, della misura) ha il significato di misurare, costruire (cfr. lat. metrum, mensis), ma anche di pensare (mens)[47]; così, ad esempio, in sanscrito *ma-nam è propriamente “colui che misura, che si estende, che abbraccia”, ma, nel contempo, *man/manu vuol dire ʻpersonaʼ quale essere pensante, donde l’inglese man, termine dotato di una precisa caratterizzazione sessuale[48]. Non è da sottovalutare, peraltro, la relazione della medesima radice *ma- con la sfera magico-sacrale; così, se nel latino arcaico l’aggettivo manus, -a, -um rinvia ad un generale sentimento di amabilità, generosità, cortesia, i Manes rappresentano, com’è noto, gli spiriti benigni dei defunti, analogamente alla mitologica figura germanica di Mannu[49]e all’indoiranico Manu che, secondo la tradizione vedica, fu il primo uomo e sacerdote[50].
Nonostante le resistenze di Benveniste[51], che avverte contro i rischi del mescolare tra loro diversi “valori storicamente constatati” nel tentativo di ricondurli ad una comune base semantica, non sembra fuori luogo ricordare come il significato della radice *ma-, “misurare”, si sviluppi poi (in senso morale e mentale) nelle varianti med/mad e med/mel che esprimono il concetto di “occuparsi”, “curarsi di”, “medicare”, nonché quello di “riflettere”, “studiare”, “meditare”[52]; più in particolare, come osservato dal linguista francese, la declinazione *med- pare caratterizzarsi per il non essere limitata all’attività mentale del pensare, richiedendo invero che il pensiero si traduca in azione concreta. Sotto questo profilo, *med- risulta dunque sempre correlata all’idea di “misura”, ma non tanto nel senso di “misurazione”, quanto piuttosto in quello di “moderazione” (lat. modus, modestus, moderor) tesa a creare o a ripristinare l’ordine, sia in un corpo malato (da cui il latino medeor, curare, e il medicus), che nell’universo (e per questo Zeus è talore definito “moderatore”), che negli affari umani. Di qui, l’arcaico termine giuridico osco meddex (med + ius), come pure – ma qui la cautela è d’obbligo - quello etrusco di mastarna e il più recente magister[53], passando, perché no, per manus, e forse anche per monarchia, dove l’idea centrale è rappresentata dall’autorità del “dire”, dell’imporre una “misura”, a prescindere da elementi contenutistici o di “giustizia” che troveranno spazio solo in epoca più tarda[54].
Quel graduale avvicinamento tra il concetto di “misura ordinata con autorità per far fronte, con mezzi sicuri, ad un problema preciso” e quello di individuazione della misura “più giusta” per risolvere una situazione che il Benveniste ben coglie con riferimento allo ius, dapprima considerato come corpo di regole, come pura attività tecnicae, solo successivamente, connotato da valori morali ed etici (iustitia) al punto da meritare l’appellativo di scientia, potrebbe dunque valere anche per la regalità primitiva la quale, da ordine meramente imposto da un capo (manus), sarà sostituita, in epoca storica, da una concezione di potere, e di ordine, “retto”, ossia, almeno idealmente, giusto (regnum). Come lascia supporre la derivazione dalla differente radice *reg-, il rex indoeuropeo è infatti colui che traccia, non una qualsiasi linea, ma una linea retta, non storta[55], e per ciò stesso lecita, onesta, laddove la corrispondenza con il piano della giustizia sembra misurarsi sul rispetto dei principi costituzionali di divisione e di limitazione del potere inaugurati da Romolo.
Ciò sembrerebbe avvalorato da una celebre pagina di Cicerone il quale, a proposito del raggiro ordito da Verre ai danni dei giovani principi della Siria, scrive: Hic Verres hereditatem sibi venisse arbitratus est, quod in eius regnum ac manus venerat is quem iste et audierat multa secum praeclara habere et suspicabatur[56].Ma se l’opposizione tra manus e regnum assume qui il significato retorico di enfatizzare il potere del governatore, non solo nella sua dimensione giuridica, ma altresì (e, forse, più ancora), in quello della sua tangibile e concreta fattualità, cruciale si dimostra un passo di Livio in cui l’espressione manus appare emblematicamente riferita a Tarquinio il Superbo, salito al potere senza il consenso del popolo, e rimasto celebre per il suo tentativo di annientare la struttura “costituzionale” della regalità primitiva[57].
Manus, dunque, come autorità finalizzata a creare un qualsiasi ordine e potestas, potere invece finalizzato a creare un ordine giusto in quanto costruito secondo parametri razionalmente e previamente stabiliti; questa sembrerebbe la chiave per avvicinarci a scoprire qualcosa in più circa il “segreto del potere”[58] nella Roma più antica.
3. Immagini da un nome.
Al di là dei mutamenti fonetici propri di ciascun idioma e delle stesse diatribe etimologiche che difficilmente potranno trovare definitiva concordanza, è indubbio che la manus costituisca una sorta di categoria fondante dell’esperienza primitiva, una sorta di “ossessione” entro cui trovano spazio immagini, rappresentazioni, valori solo apparentemente (per noi) lontani. In realtà, è proprio attraverso la manus - efficacemente definita da Aristotele come “strumento di strumenti[59]” - che l’uomo esprime la sua razionalità[60] e la sua benevolenza[61], forgiando oggetti ma anche relazioni con gli “altri” (e, infatti, manus è anche fiducia, lealtà[62]) e contro gli altri (la mano come “scudo”, come strumento di difesa); ed è sempre tramite la manus che egli si connette al mondo sovrannaturale (si pensi al gesto della preghiera), anche in funzione di utilità sociale. Ma è ancora tramite la manus che l’uomo misura, costruisce, divide, crea ordine dove prima c’era caos, introduce moderazione dove prima c’era eccesso.
Così, per quanto attiene, più specificamente, al mondo dello ius, se nell’ambito dei rapporti privati la manus risultava condensare perfettamente l’interezza del potere spettante al pater in qualità di capo, anche religioso, della familia[63], la sua capacità di “creare situazioni che avevano tutta la forza dei fatti irresistibili e apparivano dotate di un valore che non aveva bisogno di legittimazioni estrinseche[64]”, non troppo dissimile doveva essere il significato del termine quando rapportato al supremo comandante della comunità più antica[65], una sorta di “eroe” cui era affidata la guida del cammino migratorio e guerriero di un popolo in perenne movimento[66].
In questa prospettiva ben si comprende come il rex ʻprotostoricoʼ, individuato sulla base delle sue doti di prestanza fisica, attitudine al comando, abilità magico-divinatoria, si collocasse - anche visivamente – ai limiti esterni del gruppo, dove i pericoli da affrontare risultavano più gravi e inaspettati; quale sorta di ʻfrontiera viventeʼ tra il gruppo umano e lo spazio sconfinato, egli scandiva, attraverso la voce ma, soprattutto, con la gestualità, l’ordine della marcia, i tempi del riposo, il momento dell’attacco e quello della ritirata.
E proprio a vivificare il momento mistico dell’avvio della marcia erano finalizzate alcune tra le più allusive cerimonie italiche[67], non a caso collocate agli inizi della primavera – stagione intimamente connessa con la fase delle migrazioni – tra le quali il misterioso Ver sacrum[68], da intendersi, in conformità al significato giuridico-religioso di sacer/sacertas[69], come “separazione di una parte del populus in armi[70]”, laddove, al di sotto di un rudimentale simulacro di “porta”[71], veniva celebrato, con finalità evidentemente propiziatorie, l’atto della partenza di un gruppo – composto per lo più da giovani guerrieri – che si accingeva a lasciare l’accampamento per addentrarsi in luoghi sconosciuti e s-terminati e, cioè, letteralmente “privi di termini” e, come tali, ancora non toccati dall’azione misuratrice (manus) dell’uomo[72].
Tra le cerimonie guerriere di primavera particolarmente rappresentativa della manus nel senso di esternazione, visiva e simbolica insieme, della relazione tra il capoprimitivo e il suo popolo, sembra essere l’antichissima danza dei sacerdoti Salii, definiti da Dionigi[73] come “ministri incaricati di venerare le divinità della guerra”, la cui istituzione, tradizionalmente collocata in epoca regia, risale assai probabilmente ad un periodo precedente e forse anteriore allo stesso ʻsinecismo[74]ʼ, come parrebbe dimostrato dalla presenza di analoghi (e verosimilmente più antichi) sacerdoti in diverse città del Latium, tra cui Tiber e Tusculum[75].
All’interno dell’Urbe, il sodalizio era composto da due distinte corporazioni, quella dei Salii Palatini – fondata da Numa Pompilio – che, stanziati nella Curia Saliorum sul Palatino, erano dediti al culto di Mars Gradivus, Marte, cioè, che “incede, gradiente[76]”, e quella dei Salii Collini o Agonales, istituiti dal re sabino Anco Marcio e destinati alla venerazione di Mars Quirinus, nel senso, forse di “portatore di lancia”, che avevano invece come sede il Quirinale[77]. Ciascuna delle due schiere era a sua volta formata da dodici sacerdoti che, nelle occasioni pubbliche, si mostravano al popolo vestiti con la tunica picta tradizionalmente considerata appannaggio del “trionfatore”, nonché dotati di completo equipaggiamento bellico: pettorale e cintura di bronzo, elmetto conico in metallo (apex), usato anche dai Flamines, ed ornato con una virga oleaginea fissata tramite fili di lana[78], spada, lancia[79] e scudo di forma bilobata (donde il nome stesso degli ancilia). Tra le attività cultuali dei Salii, primaria importanza era riconosciuta alla cerimonia evocativa della “ripresa” delle armi che si svolgeva, nei primi giorni di marzo[80], nella forma di una processione danzata[81] attraverso la quale i sacerdoti, accompagnati dalla cavalleria capitanata dal tribunus celerum e da sei giovani donne (le vergini Sàlie), si muovevano all’interno della comunità seguendo un percorso a tappe fisse (mansiones[82]) scandito dal suono ritmico delle lance battute sugli scudi e dal canto di un’oscura e primitiva formula, il Carmen saliare, appunto[83].
Da questo punto di vista, non è difficile cogliere nei Salii, come pure nella loro sacra danza, le sembianze idealizzate e stilizzate degli antichi guerrieri indoeuropei[84], il cui spirito bellicoso e intraprendente veniva risvegliato all’inizio di ogni primavera dalle esortazioni e dagli incitamenti della popolazione[85]; in stretta connessione con il momento solenne del Ver sacrum - di cui poco sopra si è parlato - lo stesso Carmen Saliare, a noi parzialmente pervenuto tramite l’opera di Varrone[86], potrebbe, dunque, costituire un’eco del canto marziale intonato dalle giovani vires in partenza[87]: […] in multis verbis in quo[d] antiqui dicebant S, postea dicunt R, ut in carmine Saliorum sunt haec: Cozeulodori eso. Omnia uero adpatula coemisse. Lancusianes duonus ceruses. Dunus Ianusue uet pom melios eum recum.
Sebbene l’estrema arcaicità della lingua, sulla cui comprensione si sono cimentati per oltre sei secoli autorevoli filologi e linguisti, renda impossibile giungere a una interpretazione definitiva[88], è comunque possibile afferrare il significato, propriamente guerriero, del componimento poetico[89], il quale sembra ruotare attorno alle ripetute, solenni invocazioni a Giano, patrono degli inizi e delle partenze; in questo senso depone la prima misteriosa espressione (cozeulodori eso), che andrebbe scomposta nell’aggettivo Consivius[90] e nella forma verbale orieso – da orior, oriri - così da esprimere, sostanzialmente, l’invito al dio di “sorgere con il giorno”. Allo stesso modo, la frase successiva (omnia adpatula coemisse) si potrebbe rendere con l’esortazione, sempre rivolta a Giano, ad aprire le porte del tempio[91], ciò che, com’è noto, simboleggiava l’inizio della stagione di guerra, mentre l’oscura espressione lancusianes parrebbe restituire una “figura etimologica” - propria della tradizione indoeuropea – tramite la quale il teonimo appare definito dallo stesso ambito di attività a cui il dio presiede, in tal caso rappresentata dalla protezione dei passaggi e degli inizi della vita umana (ianeus iane).
Per decifrare la seconda parte della frase (duonus ceruses) si dimostra preziosa una glossa festina[92] ove si precisa che in Carmine Saliare cerus manus intellegitur creator bonus; se la parola manus (che non compare nel passo di Varrone) sembrerebbe qui costituire una arcaica nota interlineare volta a spiegare il significato dell’ormai desueto duonus, il senso finale e complessivo di manus (duonus) cerus viene esplicitato da Festo con il sintagma bonus creator, sostantivo, questo, volto a indicare colui che costruisce con le proprie mani[93].
La corrispondenza tra i termini duonus/ duenus e il più recente bonus[94] risulta, d’altra parte, comprovata dal cosiddetto vaso di Dueno[95], risalente ad un periodo compreso tra il VII e il VI secolo a.C., ove sono incisi alcuni graffiti [96], tra cui l’avvertimento duenos med feced en manom einom duenoi ne med modos (s)tatod.
In questo contesto, come ben rilevato da Sacchi[97], l’aggettivo duenus, e cioè bonus, non va inteso come riferito alle qualità etiche dell’agente, quanto piuttosto alla “correttezza” sul piano giuridico-sacrale del rito eseguito il quale risulterà dunque “buono” in quanto approvato, consacrato. Se, dunque, può senz’altro accedersi alla proposta di traduzione che risulta oggi maggiormente accreditata (un uomo per bene mi ha costruito in vista di un impegno buono, per un uomo per bene. Non impiegarmi per un fine scorretto), non è comunque contestabile la “connessione archetipa[98]” tra le parole (e, quindi, i concetti) di med/ manom/ duenus/bonus e la manus, il cui “buon uso” sembra anzi costituire il parametro di riferimento - la misura! - per valutare la “bontà” dell’agente/ offerente e dello stesso rito intrapreso[99].
Discorso analogo potrebbe, a questo punto, valere per il bonus creator[100] (duonus ceruses) solennemente celebrato nel Carmen Saliare come “migliore degli altri re”(pom melios eum recum = melior eorum regum[101]) il quale, prima che con Giano, potrebbe forse identificarsi con il capo della comunità primitiva, il rex insomma, ʻbuonoʼ per antonomasia e, come tale, approvato (nel senso di “consacrato”) dalla comunità in virtù della sua abilità nel “creare (e mantenere) un ordine misurato[102]”.
Si tratta naturalmente di congetture, di spunti per più approfondite ricerche che, tuttavia, si dimostrano congruenti con un quadro pre-storico e nomade della società laddove la mano, simbolo per eccellenza della supremazia di un individuo, sembra rappresentare il segno più naturale e immediato del comando, il gesto primordiale di avvio, e conclusione, della marcia bellica, al punto che, ancora in età storica, il termine manipolo – originariamente volto a indicare una “manciata” di fieno – rimarrà a designare il primario nucleo combattente della legione romana la cui insegna era, guarda caso, una mano di bronzo inastata in cima ad una pertica[103].
- Il segno della mano.
A suffragare l’idea che, nel pensiero di Pomponio, la manus stia propriamente ad indicare una posizione ancora fattuale, ma non per questo “scomposta” o violenta di autorità, in grado di estendere la sua portata totalizzante in un ambito indefinito di situazioni (militari, religioso-sacrali, politiche) della vita associata della comunità primitiva[104], sembra opportuno tentare una rapida “incursione” nel mondo dell’iconografia antica, laddove, com’è noto, non solo la mimica, ma lo stesso corpo umano, tanto se complessivamente considerato, quanto se “sezionato” nelle sue singole parti, rivelano un’importanza capitale ai fini della comunicazione non verbale, traducendo, in forma figurata, quelle azioni – come il parlare – ed emozioni che, per loro stessa natura, non sarebbe possibile rendere intelligibili in altro modo.
Nel vasto repertorio iconografico relativo, appunto, al corpo e alla gestualità[105] un ruolo di primo piano è certamente rivestito dalla mano alla quale, in ogni tempo e in ogni luogo, è stata riconosciuta una profonda carica simbolica ai fini dell’espressione di elementi tanto interiori quanto esteriori della vita dell’uomo; da questo punto di vista non è un caso che già gli uomini del Paleolitico avessero scelto proprio la mano per imprimere le tracce del loro passaggio sulle umide pareti delle caverne, con ciò dimostrando di riconoscere in questa specifica parte anatomica la caratteristica più saliente dell’umanità[106].
Da allora la mano è stata rivestita di simbologie e significati sempre più complessi e distanti dalla loro originaria radice “naturalistica”, anche attraverso il delinearsi di specifiche e ricercate rappresentazioni dell’organo stesso (mano aperta, mano a pugno, dita unite, dita dischiusa etc.) e dei suoi movimenti (mano alzata, mano protesa in avanti, mani giunte, mani e braccia ripiegate sul corpo, etc.).
Si è venuto così progressivamente a formare un vero e proprio “linguaggio” relativo alla mano ed alle sue movenze, ciascuna delle quali appare associata ad un più o meno consolidato valore espressivo che spazia dall’ambito delle relazioni sociali o familiari, a quello dei mestieri e delle professioni, sino alla retorica alla dimensione del potere.Naturalmente, la decodificazione di questo sistema di “informazioni”, la cui difficoltà di comprensione è direttamente proporzionale alla risalenza nel tempo del materiale considerato, richiede un accurato processo di valutazione di tutta una serie di fattori, tanto “esterni” al sistema stesso (come ad esempio lo stato di conservazione e, quindi, l’integrità e la riconoscibilità dell’immagine stessa) quanto “interni” ad esso (e cioè il contesto in cui si inseriscono il gesto e la persona che lo compie, il destinatario dell’opera, le motivazioni di carattere storico, sociale, artistico che hanno giustificato la scelta dell’artista), il cui esito sarà determinante ai fini della corretta individuazione dell’informazione stessa.
Nella consapevolezza, dunque, dell’ineliminabile margine di “arbitrarietà” insito in qualsiasi opzione ricostruttiva, sembra comunque possibile ritenere che, quanto meno nella cultura occidentale, la mano abbia sempre rappresentato un segno privilegiato di comunicazione in qualche modo collegato all’idea della potenza e della capacità creativa e creatrice[107], non di rado giungendo a concretizzare l’atto stesso di trasmissione ad altri di una forza benevola[108] o distruttiva: si pensi, solo a titolo di esempio, al gesto di “imposizione” della mano destra nell’ambito della cerimonia di inauguratio dei re latini[109].
Soffermandosi, in particolare, sul celebre gesto della dextra elata appare difficile negare che questo, pur in presenza di una molteplicità di sfumature talora anche vistose, sia stato assunto quale segno, diacronico e trasversale, della posizione di preminenza riconosciuta ad un individuo, divenuto con ciò autorevole e, quindi, idoneo a manifestare benevolenza, protezione, o maiestas nei confronti di una data comunità[110]. Sebbene si tratti di un messaggio pressoché “universale”, che attraversa l’iconografia dei “capi” e dei sovrani di tutti i tempi[111], trasmettendosi anche alla tradizione cristiana, ci si limiterà qui ad un rapido excursus sulla produzione artistica italica e romana, nell’ambito della quale esso sembra già riscontrabile in alcuni bronzetti provenienti dall’area centro-italica e collocabili al finire dell’età del bronzo i quali risultano, pressoché invariabilmente, connotati dal recare il braccio destro impegnato in una specifica azione di natura guerriera o religioso-sacrale[112].
Tra questi, un eccezionale valore figurativo è unanimemente riconosciuto[113] alla statuetta in bronzo (circa 12,8 cm di altezza) raffigurante un individuo di sesso maschile, rinvenuta, nel 1958, all’interno di una tomba femminile[114] presso il territorio dell’antica città etrusca di Vulci, a poche centinaia di metri dalla più celebre tomba François[115]. Conservatosi nell’urna cineraria – seppur non bruciato come gli altri materiali ivi contenuti – esso si segnalava, tanto per la qualità della fattura che per la sua straordinaria espressività, nel folto gruppo dei bronzetti (guerrieri, sacerdoti e sacerdotesse, offerenti, animali) sino ad allora conosciuti, attirando rapidamente l’interesse di archeologi e storici dell’antichità che ne collocavano l’origine tra l’850 e l’830 a.C., in ambiente nuragico. Dopo aver attraversato il mare, in un momento imprecisato successivo alla sua realizzazione, la statuetta era dunque stata inserita nel corredo funerario delle/i defunte/i probabilmente a scopo propiziatorio nei confronti del ʻviaggioʼ ultraterreno dalle/i medesime/i affrontato.
In effetti, l’iconografia del personaggio, rappresentato in modo raffinato e singolare in ogni sua parte, suscita l’impressione che egli godesse di una posizione di primazia a livello sociale, militare o religioso, come è dimostrato, oltre che dalla presenza di espliciti attributi maschili in evidente segno di genere, dalla esagerata dimensione della mano destra la quale, sollevata e aperta davanti al corpo[116], reca alla sua base un piccolo guanto da “pugile”. Con l’altra mano, egli regge un oggetto oblungo e parzialmente ripiegato, probabilmente uno scudo, mentre, sulla testa, un copricapo pileato, con elemento conico soprastante, richiama un modello estremamente diffuso nell’ambiente etrusco[117], come pure in altri luoghi della penisola italica e iberica. L’ampio abito asimmetrico (“a frac”), abbellito da disegni, i calzari protettivi, straordinariamente “moderni” e le lunghe trecce, dovevano d’altra parte contribuire a rendere immediatamente visibile alla comunità l’importanza di colui che li indossava, così come i grandi occhi rotondi e spalancati (“ad occhio di bue”) risultano fortemente evocativi di uno sguardo vigile, ampio e penetrante e, perciò, in grado di vedere “lontano”, se non addirittura “in anticipo”[118].
Così, ben lungi dal poter essere considerato come un elemento, pur pregevole, del corredo funerario, il manufatto sembra piuttosto assumere la specifica funzione di “oggetto parlante” e, cioè, consapevolmente rivolto ad esprimere un preciso messaggio attraverso una forma di scrittura metagrafica, come del resto risulta ampiamente attestato nell’ambiente funerario etrusco ed italico; da questo punto di vista esso, evidentemente costruito attorno ai concetti del sorvegliare, del difendere, del proteggere, altro non sarebbe che una sorta di implorazione “criptata” di aiuto nei confronti della divinità, alla quale vengono fiduciosamente affidate/i le/i defunte/i.
Resta, peraltro, da capire chi fosse e che ruolo svolgesse l’individuo di alto rango prescelto in funzione di intermediario – di medium per l’esattezza – con la divinità destinataria della richiesta di aiuto; a questo riguardo è opportuno ricordare la straordinaria somiglianza riscontrata dagli archeologi tra il nostro bronzetto e le grandiose sculture in pietra calcarea, ad esso più o meno coeve (VIII-X sec. a.C. [119]), che, spezzate in centinaia di pezzi, furono casualmente scoperte alla fine del secolo scorso all’interno di una vasta area funeraria nella penisola del Sinis, in Sardegna. A partire dal 1974, ben 5178 frammenti sono stati portati alla luce e pazientemente ricomposti così da restituire forma a ventotto possenti statue (circa due metri e mezzo di altezza) raffiguranti una schiera di personaggi maschili variamente armati (arcieri, pugilatori, guerrieri[120]) i quali, in origine, dovevano essere sistemati, in posizione allineata, lungo tutta la strada che, dalle pendici, conduce alla sommità della collina dove sorge la necropoli; una sorta di monumentale “parata”, dunque, volta a ostentare i valoro e le virtù riconosciuti ai defunti ivi deposti, così come la notevole quantità di pietre sacre e riproduzioni di diverse tipologie di nuraghi sparse tutt’attorno pare quasi simboleggiare una specifica identità culturale o familiare.
Nelle trentatré tombe a pozzetto, ciascuna delle quali sigillata da un lastrone di pietra arenaria, sono stati più precisamente rinvenuti, in posizione assisa o inginocchiata e sostanzialmente privi di corredo funerario, i resti di individui maschili (tranne in un unico caso) che, in ragione dello straordinario sviluppo muscolare che li contraddistingue, appaiono identificati come giovani guerrieri, sottoposti a costante allenamento fisico e con ogni probabilità appartenenti ad uno specifico gruppo di ordine militare (famiglia, gens o clan) che si sarebbe distinto per motivi di merito, ottenendo così il privilegio della sepoltura in tombe singole, anziché nelle tradizionali sepolture collettive. Una sorte di heroon, dunque, costruito al fine di glorificare i membri di una specifica élite guerriera i quali, assurgendo al rango di “antenati della stirpe”, convalidavano e asseveravano il loro diritto al potere sulla comunità[121].
L’iconografia dei “giganti” di Mont’e Prama e, più precisamente, quella delle due statue di “pugilatori”, rinvenute soltanto nel 2014 e attestanti un tipo nuovo ed estremamente raro di rappresentazione artistica, sembrerebbe, dunque, aver costituito il modello di riferimento per la realizzazione del bronzetto di Cavalupo: abbigliati con gonnellino asimmetrico e calzari di protezione, essi si distinguono infatti per il reggere, nella mano sinistra, un peculiare scudo del tutto analogo a quello della statuetta, mentre la destra, avvolta da un guanto da combattimento, è orizzontalmente distesa davanti al petto. Ma sono soprattutto gli occhi concentrici e volutamente ingranditi a ricordare l’enigmatico sguardo del nostro personaggio, con ciò evocando quelle medesime doti di potenza e di magia che, come si è poco sopra rilevato, appaiono tradizionalmente connesse alla figura del “capo”, tanto guerriero quanto mistico, della comunità.
Il segreto della tomba di Vulci sembra dunque sciogliersi, almeno in parte, nella persuasione che l’elevato rango sociale della defunta in essa custodita[122] (della quale si può anche presumere l’ascendenza sarda) abbia giustificato il ricorso ad un “intercessore” straordinariamente “qualificato” come risulta essere il principe – eroe rappresentato dal piccolo, prezioso bronzetto, la cui mano alzata pare, in questo caso, suggestivamente rivolta alla divinità.
Se, dunque, le prime tracce del valore simbolico della mano sembrano collocarsi in epoca antichissima, addirittura precedente alla nascita di Roma, è tuttavia soprattutto a partire da epoca repubblicana che il gesto sembra cristallizzarsi in un significato stilizzato e convenzionale (e, come tale, immediatamente riconoscibile dai destinatari) intrinsecamente connesso alla sfera del potere, tanto in funzione elogiativa[123] che di comunicazione di grandi avvenimenti, soprattutto nelle zone periferiche dell’impero. Tra gli esempi più significativi, sia per l’ottimo stato di conservazione che per l’eccezionale qualità artistica, spicca certamente la statua del cosiddetto Arringatore, risalente alla fine del II secolo a.C., ma verosimilmente espressione di più antichi modelli greci ed etruschi[124]; in essa, come dice l’iscrizione posta sul bordo della toga exigua, è raffigurato un tale Aulo Metellio, forse identificabile con l’omonimo praetor Etruriae[125], il quale risulta appunto rappresentato con il braccio sinistro abbassato e avvolto nel panneggio dell’abito, mentre la mano destra è alzata in gesto di saluto o, meglio, di invito al silenzio per un discorso pubblico (silentium manu facere).
Si tratta qui, verosimilmente, di una delle più antiche attestazioni della adlocutio (o allocutio), orazione solenne che i comandanti erano soliti tenere davanti al popolo o, più spesso, all’esercito schierato al termine di una battaglia o comunque di fatti d’arme notevoli – nel qual caso essa si accompagnava alla distribuzione delle ricompense militari – la quale troverà ampia diffusione, tra la fine della repubblica e i primi secoli dell’impero, come modello di autorappresentazione politico-sociale[126], in congruenza con la “minuziosa e puntuale classificazione” della gestualità oratoria elaborata dai maestri di retorica[127].
Nel processo di costruzione di quello che diverrà un gesto iconico per connotare personaggio d’alto rango in ambito politico e militare è doveroso almeno un cenno alla celebre statua di Augusto rinvenuta nella villa suburbana di Livia sulla via Flaminia (e per questo definita di “Prima Porta”) dove il princeps, abbigliato come un generale vittorioso, con una corazza ricchissima di elementi simbolici ai fini dello sviluppo e della propaganda dell’ideologia imperiale, viene rappresentato in posizione gradiente, con il braccio destro levato, le dita della mano vicine, ma non unite, e l’indice teso[128]. Colto nell’immagine del “grande oratore”, egli esprime così magistralmente non soltanto l’autorità e la sacralità riconnesse alla sua persona, ma altresì l’ascendente e il carisma esercitati nei confronti del populus, in piena aderenza con gli ideali e i valori della nuova era politica.
Quando non esplicitamente riferito alla richiesta (autorevole) di silenzio, l’atto del sollevare la mano destra poteva, d’altra parte, configurarsi come un cenno di saluto[129] e, nel contempo, di augurio di salute e di salvezza[130] il quale, laddove inserito in un contesto celebrativo quale è l’adventus del trionfatore, assumeva il ben più pregnante valore di gesto volto a garantire il benessere (salus, appunto) dei cittadini. Immagini di questo tipo si trovano frequentemente già su monete di età repubblicana, tra le quali si segnala un denario del 43 a.C. che reca, sul diritto, la testa di Pax, mentre sul rovescio è raffigurato Ottaviano (non ancora princeps) con la destra protesa e la veste di cuoio usualmente indossata sotto la corazza che doveva venire deposta prima dell’ingresso nel pomerium dell’Urbe[131]. Ma è questo il caso anche della statua del Marco Aurelio capitolino le cui imponenti dimensioni, unite al gesto della mano destra levata, si traducono in una eloquente rappresentazione della stessa maestà dell’imperatore.
E se nel 118 d.C., a celebrare il primo ingresso nell’urbe di Adriano come imperatore fu coniata una medaglia commemorativa in cui una Roma personificata tendeva la mano destra a stringere quella del nuovo sovrano, il cui potere veniva così ufficialmente riconosciuto, nel 135, in occasione di una visita nella provincia d’Africa, venne emessa una nuova moneta al fine di celebrare l’adventus del medesimo imperatore, qui oramai raffigurato nel gesto vittorioso della dextera elata[132].
La lunga storia di continuità che, pur in presenza di ʻstacchiʼ innovativi e/o modificativi, pare caratterizzare lo schema iconografico costruito attorno alla mano è testimoniata dalla sua persistenza ancora nel corso del tardo antico, quando esso sembra anzi rivelarsi particolarmente adatto a “dar corpo” alle implicazioni “cosmiche e metastoriche” della nuova ideologia imperiale[133]; così, dal medaglione aureo volto a celebrare il felix adventus di Costantino, raffigurato a cavallo, con la mano destra protesa, sino alla statua di Giustiniano, colto, secondo l’immagine di Procopio[134], nel gesto di sollevare la destra verso Oriente, quasi a fermare i nemici.
5. Quanti re per Roma?
E’ giunto il momento di tirare le fila del nostro discorso per avviarci ad una conclusione che, in realtà, conclusione non è, ma piuttosto punto di partenza.
Raggiunta la convinzione per cui il termine manus non sia impiegato da Pomponio in modo casuale o generico, ma assegnando ad esso un preciso significato tecnico-giuridico ai fini dell’individuazione di un modello di potere ontologicamente diverso e cronologicamente precedente rispetto a quello inaugurato tramite la costituzione romulea, si è creduto di individuarne le tracce, anche figurative, nell’autorità riconosciuta a quei capi guerrieri di origine indoeuropea che, attestati già tra X- IX secolo in tutta la penisola italica ed anche in Sardegna, erano posti a guida e difesa di gruppi familiari o gentilizi sovente ancora dediti al nomadismo, nell’ambito dei quali esercitavano una funzione sostanzialmente “moderatrice” dei rapporti, e dei conflitti, tra i membri del gruppo stesso, come pure tra gruppi diversi.
Ora, sebbene l’avvicinamento operato dal giurista tra il termine manus e la voce verbale guberno[135] sia emblematico nell’escludere una forma di comando dispotico e violento, suggerendo, al contrario, un’idea di tendenziale “misura”, vero è che, nell’assenza di regole certe (sine lege certa, sine iure certo), la valutazione di tale “misura” non poteva che essere interamente rimessa al singolo capo; in altre parole, era il capo la “misura” di tutte le cose ([…] omniaque manu a regibus gubernabantur)[136]. Da questo punto di vista, il dualismo tra la manus e il più recente, verosimilmente derivato, concetto di potestas sembrerebbe pertanto costruito attorno al criterio della “predeterminazione” del potere all’interno di una cornice istituzionale, di cui Romolo sarebbe stato, per l’appunto, primo autore[137].
Non è fuori luogo ricordare, a tal proposito, che nella più celebre saga relativa alle origini di Roma l’antagonismo tra i due gemelli sembra in effetti ruotare attorno alla contrapposizione tra la natura fisica e ferina di Remo – che, incapace di integrarsi nella comunità per il suo rifiuto delle regole civili, finirà emblematicamente con l’identificarsi con il demoniaco e selvaggio Fauno Luperco – e quella razionale e “retta” di Romolo il quale, talmente determinato a costruire un ordine “certo” per la sua città, non potrà che eliminare il fratello nella sua qualità di “rappresentante del disordine e contraltare dell’imperium regale, quindi avversario da uccidere[138]”.
Si tratta, a ben vedere, del motivo della certezza del diritto in contrapposizione a quello dell’incertezza, dell’imponderabilità, su cui Pomponio insiste ripetutamente anche con riferimento alla storia delle fonti, da lui ricostruita seguendo il medesimo criterio unificante: dalla raccolta organica delle leggi regie operata da Sesto Papirio (leges sine ordine latas in unum composuit), alla creazione delle XII tavole con lo specifico scopo di evitare il protrarsi di una situazione di incertezza giuridica (leges hae exolerunt iterumque coepit populus Romanus incerto magis iure et consuetudine aliqua uti quam per latam legem), sino alla formazione di una giurisprudenza che, con la sua auctoritas, rendesse possibile l’applicazione concreta delle norme (ut interpretatio desideraret prudentium auctoritatem), ed infine all’introduzione, tramite legge, delle prime azioni giudiziarie così che il popolo non provvedesse a suo piacimento (ne populus prout vellet institueret certas sollemnesque esse voluerunt).
In questa prospettiva, l’eroicizzazione di Romolo quale creatore di un ordine, e quindi di una “certezza”, tanto dal punto di vista terragno (il sulcus primigenius, primo confine fisico e almeno in parte fortificato della città[139]), quanto da quello politico-costituzionale (la prima regula), al punto da meritare l’appellativo di fondatore della civitas stessa, risulta assolutamente comprensibile; resta, invece, ancora tutta da verificare la cruciale questione relativa all’individuazione di quei reges che, nel pensiero di Pomponio, avrebbero governato il populus (ma quale populus?) nello stadio iniziale della comunità stessa[140]e, più precisamente, in un momento anteriore a quello della monarchia latina.
Si apre qui una linea di ricerca estremamente ricca e stimolante a cui ci si augura di poter dare seguito attraverso un approccio rigorosamente interdisciplinare; senza alcuna pretesa di soluzione, è tuttavia possibile formulare, sin d’ora, alcune ipotesi ricostruttive, non necessariamente alternative tra loro.
La prima tra queste muove dall’idea, già avanzata da De Martino[141], secondo cui, anteriormente alla definizione di Roma quale entità autonoma e unitaria nel suo ordinamento statale (evento peraltro da lui collocato soltanto nel periodo della denominazione etrusca e, quindi, non prima del VI secolo) le diverse gentes stanziate sulla sommità dei colli circostanti (il cosiddetto Septimonium) e attestate quanto meno a partire dal X secolo a.C. costituissero tante comunità di villaggio, organizzate su base etnica e sostanzialmente isolate l’una dell’altra, ciascuna delle quali governata dalla manus di un capo gentilizio (pater gentis[142]); a queste ultime si riferirebbe dunque Pomponio con il termine populus da intendersi, dunque, in analogia ad un noto passo di Plinio[143], nel significato di “piccolo popolo”, “raccolta di genti”, proprio di una fase ancora iniziale di quel processo di aggregazione che condurrà al sorgere delle prime comunità urbane[144]. Pur inserito nel novero dei suddetti reges gentilizi, Romolo si sarebbe segnalato tra questi per aver realizzato, sulla base di un modello già sperimentato nelle molteplici leghe religiose (ma con effetti anche politico-militari) del Latium vetus[145], una prima forma federativa tra le diverse realtà locali consensualmente riunitesi attorno alla maggiore di esse, Roma; in quest’ottica, egli sarebbe dunque ricordato da Pomponio non soltanto in quanto primo re “costituzionale”, ma altresì quale primo re federato e federatore.
Secondo un’altra prospettiva, forse più promettente e, in ogni caso, non incompatibile con la precedente, si potrebbe ammettere che già in epoca preromulea fosse praticato un qualche tipo di associazione politica tra le comunità gentilizie spazialmente più vicine – includendo, tra queste, l’antichissimo stanziamento sul Cermalus che costituirebbe, secondo la tradizione, il “cuore pulsante” della Roma delle origini - le quali si sarebbero unite in corporazione, anche attraverso la sottoposizione ad un unico comune rex. Delegato dalle gentes (o dai loro rappresentanti) all’esercizio di quelle funzioni che i principes gentilizi non erano forse più in grado, singolarmente, di adempiere, questa sorta di “re dei re” avrebbe quindi esteso la sua manus su quell’intera, composita comunità popolare che, per aver nel tempo dato origine a Roma, sembra già meritare, agli occhi di Pomponio, la qualifica di civitas (in formazione)[146]. Così argomentando, il regno di Romolo – a cui è peraltro possibile attribuire un impulso dirimente anche ai fini dell’intensificazione e dell’accelerazione di un processo unificatore già avviato in epoca precedente[147] – avrebbe concluso, attorno alla metà dell’VIII secolo, l’imprecisata schiera di quei re gentilizi che per lungo tempo, individualmente o uniti in confederazione, avevano trovato nella manus la manifestazione della loro autorità; tramite l’introduzione di un ordine, e di una potestà , “certi” in quanto fondati su linee “rette”, tanto fisiche che ideali, capaci di includere e creare appartenenza, egli avrebbe finalmente dato vita a quella coesa e compatta communitas che, da allora in poi, si sarebbe autorappresentata come Roma.
Questa ricostruzione, che permette tra l’altro, di superare il loop dell’incongruenza del tradizionale numero di re romani con la durata temporale della fase monarchica[148], appare perfettamente congruente con la notizia implicitamente ricavabile da Ennio[149] secondo cui, al suo tempo (III-II secolo a.C.), sarebbero decorsi settecento anni dalla fondazione di Roma, risultando questa approssimativamente collocabile tra IX e X secolo a.C., in piena aderenza a quanto accertato dall’archeologia relativamente alle prime tracce insediative sul Palatino.
Qualunque sia la lettura che si riterrà di dare alle fonti, certo è che il timore di un ritorno alla imprevedibilità e all’incertezza del potere e delle sue esternazioni – della manus, insomma - rimarrà a segnare profondamente la storia costituzionale romana (e di tutto l’Occidente) non soltanto attraverso la ricerca di sempre più sofisticati strumenti di controllo e di limitazione della summa potestas (particolarmente significativa, da questo punto di vista, è la predeterminazione dei limiti contenutistici e temporali della dittatura), ma anche mediante la costruzione di un sistema valoriale fondato sul principio della partecipazione politica, laddove è sull’aristocrazia che sembra gravare il potere-dovere di concorrere al governo della civitas anche attraverso il costante sindacato sull’azione politica del supremo comandante (rex o magistrato che sia), fino ad attivarsi per ripristinare la libertas da lui eventualmente violata in nome di un antesignano ʻdiritto collettivoʼ dei cittadini. In tal senso, innumerevoli sono le testimonianze di una costante tensione tra “capo” e aristocrazia, non solo con riferimento ad epoca monarchica (si pensi alla narrazione di Dionigi e di Plutarco secondo cui proprio Romolo sarebbe stato violentemente ucciso per aver tentato di ridurre i patres all’obbedienza, in ciò mancando ai suoi obblighi “fiduciari”[150]verso il popolo, o alla cacciata dell’ultimo Tarquinio, in ragione della sua crescente superbia), ma persino durante la repubblica (valga il caso di Milone, imputato per l’omicidio di Clodio e difeso da Cicerone sulla base dell’argomento della legittimità del tirannicidio[151], come pure l’assassinio dello stesso Cesare, su cui è superfluo soffermarsi).
Abstract: From a sentence of Pomponius' Enchiridion we attempted to reconstruct the meaning of manus, which the jurist seems to use with reference to a kingship that preceded Romulus' regnum. The tenor of the text suggests that the distinction between this primitive form of authority and the more advanced concept of potestas revolves around the criterion of the "predetermination" of power through the introduction of laws written and participated by the people. In this perspective, the clara constitutio Romuli would have marked a first step towards the principle of the limitation of the power of government, which in the course of time would have been enhanced by increasingly specific measures of protection.
Keywords: manu, potestas, regnum Romulus, Foundation of Rome, Predetermination of Power.
* Università degli Studi di Padova (giorgia.zanon@unipd.it)
** Il contributo è stato sottoposto a double blind peer review.
[1] Riconosciuta oramai unanimemente la sostanziale classicità del testo di Pomponio, esula dagli scopi di questo saggio approfondire l’annosa questione della struttura originaria dell’Enchiridion che, come è noto, trova origine nelle contrastanti indicazioni contenute nelle incriptiones dei frammenti riportati in vari luoghi del Digesto; mentre alcune (è il caso di D.1.1.2; D.1.2.2-12; D.50.16.239) si riferiscono invero ad un liber singularis, altre sembrerebbero al contrario supporre che l’opera originaria fosse composta da due o più libri (D.26.1.13; D.38.10.8; D.46.3.107). In proposito, se A. Guarino (Noterelle pomponiane in Labeo, 15 (1969), p. 102), sulla scia di F. Schulz, Storia della giurisprudenza romana, trad. it., Firenze, 1968, pp. 303 ss., pensa ad un estratto dei due libri, accompagnato da alcune aggiunte di carattere per lo più filosofico, realizzato dai compilatori, M. Bretone, Tecniche e ideologie dei giuristi romani, Napoli, 1971, p. 111 ss. - che pur non esclude la possibilità di ulteriori diverse ipotesi (tra cui quella di considerare i libri duo e il liber singularis derivati in modo indipendente da una terza opera più ampia) ritiene piuttosto che il liber singularis enchiridii costituisca un’epitome (peraltro non meramente riassuntiva) dei libri duo enchiridii, forse anche redatta da un allievo dello stesso Pomponio (come suggerito anche da B. Albanese, Appunti su D.1.2.2.48-50 e sulla storia del ius respondendi, in AUPA, 49, 2004, pp. 7 ss., Id., D.1.2.2.12 e il problema della sua attribuzione, in Scritti in onore di Salvatore Pugliatti, I, 1978 = Scritti Giuridici, a cura di G. Falcone, IV, Torino, 2006, p. 1071). In generale, per una articolata considerazione delle questioni relative alla datazione, alla composizione, alla natura dell’opera di Pomponio, si rinvia all’imprescindibile saggio di D. Nörr, Pomponio o “della intelligenza storica” dei giuristi romani, in RDR, 2 (2002), pp. 161 ss., nella accurata traduzione italiana di M.A. Fino e E. Stolfi.
[2] Com’è noto, i titoli successivi sviluppano l’introduzione pomponiana trattando puntualmente delle molteplici fonti del diritto, per poi soffermarsi sui senatori e sugli uffici di prefetti e alti funzionari; il primo e il secondo argomento, tuttavia, appaiono separati da una sorta di parentesi (titoli V-VII) dedicata agli status delle persone e alla divisione delle cose (titolo VIII).
[3] D.1.2.1, Gai 1 ad legem XII tab.: Facturus legum vetustarum interpretationem, necessario prius ab urbis initiis repetunum existimavi: non quia velim verbosos commentarios facere, sed quod in omnibus rebus animadverto id perfectum esse, quod ex omibus suis partibus constaret. Et certe cuiusque rei potissima pars principium est.
[4] In proposito cfr. M. Campolunghi, Potere imperiale e giurisprudenza in Pomponio e in Giustiniano, Roma, 1983, pp. 5 ss., la quale ben coglie la ʻdilatazioneʼ di significato assegnata dai compilatori al frammento gaiano, non più da intendersi come riferito alle XII Tavole, ma in generale allo studio de fenomeno giuridico, così come rappresentato da Pomponio attraverso una scansione “in tre sezioni: ordinamento, magistrature, giuristi, seguiti nella loro specifica storia”.
[5] Come già anticipato alla precedente nota 1, nonostante le alterazioni e le inesattezze formali riscontrate dalla dottrina (per tutti C.A. Maschi, Il diritto romano nella prospettiva storica della giurisprudenza classica, Milano 1957, pp. 54 ss.; F. Wieacker, Textstufen klassischer Juristen, Gottinga, 1960, p. 150; p. 163), non sembra oggi possibile dubitare dell’affidabilità del lungo frammento contenuto in D.1.2.2-12, la cui ʻclassicitàʼ è stata più volte ribadita dalla storiografia contemporanea. Al riguardo, recentemente, A. Bottiglieri, Maximi viri. Sulla «Scientia Iuris» tra il IV e il I sec. a. C.,Torino, 2017, pp. 1 ss., la quale giustamente esclude che un giurista potesse elaborare delle falsificazioni tali da non essere smentite “specialmente nell’età illuminata e colta del Principato adrianeo”. Per una accurata traduzione del testo, cfr. P.L. Carucci – E. Germino, Guida alla lettura delle principali fonti antiche, Napoli, 2011.
[6] La ricostruzione di Pomponio - considerato da D. Nörr, Pomponio, cit., pp. 179 ss. come “l’inventore del sistema della storia esterna del diritto” - rappresenta davvero un unicum nella letteratura romana, di cui può forse essere considerato un precedente il racconto della storia costituzionale romana affidato da Cicerone a Scipione l’Emiliano nel secondo libro del de republica. Come si vedrà, tra le fonti impiegate dal giurista, l’opera ciceroniana (seppure non nella sua completezza e, forse, nemmeno nella sua versione originale) sembra assumere un ruolo preminente, insieme agli scritti di Varrone e, forse anche, di Tito Livio. Tra gli autori giuridici, vanno probabilmente considerati Sesto Elio Peto, i cui Tripertita sembrerebbero essere stati la base della trattazione pomponiana relativa al diritto civile e alle azioni di legge, e Capitone, con i suoi Coniectanea. In proposito, approfonditamente, A. Schiavone, Ius. L’invenzione del diritto in Occidente (nuova edizione), Torino, 2017, pp. 369 ss.
[7] Ampiamente, sulla contrapposizione tra la fase delle origini e quella dello sviluppo successivo, L. Lantella, L’isolamento dell’origine: pretese teoriche e sostanza pragmatica, in Studi in onore di Arnaldo Biscardi, IV, Torino, 1983, pp. 12 ss. (si veda, in particolare, la nota 9). Ancora, sul motivo storiografico dell’initium civitatis nella letteratura e nel diritto di Roma, F. Sini, Initia urbis e sistema giuridico-religioso romano (ius sacrum e ius publicum tra terminologia e sistematica) in “Roma e America. Diritto romano comune”. Atti del Congresso internazionale “Mundus novus. America Latina. Sistema giuridico latinoamericano”, XVIII, Modena, 2004, pp. 205 ss., il quale utilmente evidenzia la pluralità di “fondazioni” e, quindi, di initia attribuiti a Roma nel corso della sua storia a seconda della prospettiva (direi anche dell’ideologia) assunta.
[8] D.1.2.2.1. Sul significato dell’accostamento tra il termine manus e il verbo guberno si dirà più avanti. Per ora, basti notare, con A. Carandini, Remo e Romolo. Dai rioni dei Quiriti alla città dei romani (775/750-700/675 a.C.), Torino 2006, pp. 15 ss., come già “nei centri villanoviani e nei villaggi dell’età del Bronzo” non si vivesse necessariamente “in modo selvaggio e sparso”, essendo comunque riconoscibili “forme organizzative di carattere proto-statale (come i centri proto-urbani) e pre-statale (come le leghe di villaggi intorno a un villaggio primus inter pares)”.
[9] Come sarà approfondito, l’idea della presenza di ductores o reges che, in qualità di capi carismatici avrebbero guidato la migrazione delle diverse popolazioni e la creazione materiale delle città, non è affatto nuova nella dottrina romanistica; a questo riguardo basti considerare le dense pagine di L. Capogrossi Colognesi, Istituzioni romane,cit., pp. 33 ss.; pp. 79 ss. e di P. De Francisci, Primordia civitatis, Roma, 1959, pp. 497 ss.
[10] Per un primo approccio alla figura di Romolo e al suo ruolo “fondativo” (anche alla luce delle più recenti risultanze archeologiche), S. Accame, I re di Roma. Nella leggenda e nella storia, Napoli, 1961; C. Ampolo, Il problema delle origini di Roma rivisitato. Concordismo, ipertradizionalismo acritico, contesti, in ASNP, 2013; A. Bernardi, La Roma dei re fra storia e leggenda in Storia di Roma, I, a cura di A. Momigliano e A. Schiavone, Torino, 1988, pp. 189 ss.; A. Carandini, Remo e Romolo, cit.; A. Carandini - R. Cappelli, Roma, Romolo, Remo e la fondazione della città (catalogo della mostra), Milano, 2000; A. Carandini, Il primo giorno, Bari, 2007; F. Coarelli, Il foro romano. Periodo arcaico, I, Roma, 1983; T.J. Cornell, The Beginnings of Rome. Italy and Rome from the Bronze Age to the Punic Wars (c.1000 to 264 BC), London-New York, 1995; A. Fraschetti, Romolo il fondatore, Roma-Bari, 2002; A. Mastrocinque, Romolo. La fondazione di Roma tra storia e leggenda, Este, 2003; M. Pallottino, Origini e storia primitiva di Roma, Milano, 1993; T.P. Wieseman, Remus. A Roman Myth, Cambridge, 1995.
[11] Considera l’avvento di Romolo come una sorta di “big bang” che, attraverso l’introduzione della legge avrebbe segnato il passaggio dal caos primordiale all’ordine del diritto, D. Mantovani, Les juristes écrivains de la Rome antique. Les œuvres des juristes comme litterature, Paris, 2018, p. 152.
[12] Per quanto si tratti certamente di un racconto “artefatto” (così L. Capogrossi Colognesi, Istituzioni romane, I,cit., p. 60), il cui fulcro è rappresentato dalla schematizzazione elaborata dalla filosofia greca tra le diverse forme di governo, va qui ricordata la testimonianza di Dionigi (2.3-4) il quale, al fine di enfatizzare il mutamento costituzionale inaugurato da Romolo, ricorda come il primo rex avrebbe sottoposto ai suoi compagni la scelta sulla nuova forma di governo da attuare, rompendo, in tal modo, con la precedente tradizione di capi primitivi e carismatici. Importanti sollecitazioni al riguardo in E. Gabba, Studi su Dionigi di Alicarnasso in Athenaeum, 38 (1960), pp. 175 ss.
[13] Analogamente, Livio 1.8.1, riconosceva in Romolo colui che, per primo, iura dedit, trasformando attraverso la legge la moltitudine in populus. Lo stesso Cicerone, de leg. 1.25.39, osservava del resto che, nella res publica, “il popolo non è un qualsiasi ammasso di uomini riuniti in qualche modo, ma una riunione di gente associata per accordo nell’osservare la giustizia e per comunanza di interessi”. Sulla ricostruzione di quella “realtà istituzionale che vede i quirites come membri di una comunità pre-romana (ossia pre-civica) strutturata in *cowiriae”, ampiamente C. Pelloso, Ricerche sulle assemblee quiritarie, Napoli, 2018, pp. 23 ss.; pp. 80 ss., il quale riconosce a Romolo, all’atto della fondazione di Roma, l’avvio di un processo di unificazione e centralizzazione all’interno del regnum del “preesistente sistema pluralistico delle curiae, ossia dei quirites (che non si si dissolvono nell’ente astratto ‘popolo’, ma rimangono portatori delle loro singole identità, sia individuali, sia curiate). Quali maschi atti alle armi, costituiscono ex novo il populus Romanus (ossia l’esercito che nasce con Romolo avente quali quadri di leva le pregresse curie) e, quali appartenenti ex novo al regnum di Roma, hanno diritto di partecipare all’assemblea cittadina, il populus Romanus (avente come unità costitutive le pregresse trenta curie)”.
[14] Liv.1.13.7. Lo storico patavino (1.8.7) attribuisce a Romolo anche la creazione di una sorta di consiglio direttivo attraverso la nomina di cento senatori chiamati patres in virtù dell’honor ai medesimi dovuto, mentre patrizi vennero appellati i loro discendenti.
[15] D.1.2.2.2. Sul significato cruciale della legge nel processo di formazione della comunità “statale” e nel superamento delle primitive forme gentilizie, ancora L. Capogrossi Colognesi, Istituzioni romane cit., pp. 60 ss.
[16] È difficile credere che già in origine il rex, come il magistrato repubblicano, sottoponesse formalmente all’assemblea del popolo vere e proprie proposte di legge; come osserva L. Capogrossi Colognesi, Storia di Roma tra diritto e potere, Bologna, 2009, p. 35, è più verosimile pensare a solenni enunciazioni espresse oralmente e unilateralmente dal re, a fronte delle quali il ʻgiudizioʾ popolare avrebbe svolto una funzione di pubblicità. Al riguardo, cfr. anche M. Fiorentini, La città, i re e il diritto, in La leggenda di Roma, III, La costituzione, a cura di A. Carandini, Milano, 2011, p. 291 s.
[17]D.1.2.2.3-4: Et ita leges quasdam et ipse curiatas ad populum tulit: tulerunt et sequentes reges. Quae omnes conscriptae exstant in libro Sexti Papirii, qui fuit illis temporibus, quibus Superbus Demarati Corinthii filius, ex principalibus viris. Is liber, ut diximus, appellatur ius civile Papirianum, non quia Papirius de suo quicquam ibi adiecit, sed quod leges sine ordine latas in unum composuit.
[18] D.1.2.2.5-12. Come evidenziato da D. Nörr, Pomponio,cit., p. 183, la ricostruzione della storia dei giuristi segue l’ordine ellenistico della “frantumazione” in una serie di singole biografie che divengono l’occasione per esporre le teorie scientifiche dei diversi giureconsulti.
[19] Sulla coerenza del discorso di Pomponio, ancora D. Nörr, Pomponio, cit., pp. 179 ss., che ribadendo la natura solo formale degli interventi operati sul testo, considera quest’ultimo come “uno dei più ampi e coerenti frammenti della letteratura giuridica romana classica in nostro possesso”
[20] D.1.2.2.13: post originem iuris et processum cognitum consequens est, ut de magistratuum nominibus et origine cognoscamus, quia, ut exposuimus, per eos qui iuri dicundo praesunt effectus rei accipitur: quantum est enim ius in civitate esse, nisi sint qui iura regere possint? Post hoc dein de auctorum successione dicemus, quod constare non potest ius, nisi sit aliquis iuris peritus, per quem possit cottidie in melius produci.
[21]È dunque senz’altro da convenirsi con L. Capogrossi Colognesi, La struttura della proprietà e la formazione dei “iura praediorum” nell’età repubblicana, I, Milano, 1979, pp. 279 ss. il quale, trattando dei vocaboli storicamente impiegati per alludere al generale sistema di poteri spettante al pater familias anteriormente all’uso di dominium, ravvisa nel termine manus – di verosimile ascendenza indoeuropea – il richiamo ad un’idea primordiale di potere che trascende nel latino classico laddove rimane peraltro giuridicamente e marginalmente circoscritto a indicare la posizione di subordinazione della donna sposata. L’Autore, peraltro, non esclude (279 nota 4) «in linea puramente teorica» che alcuni impieghi della parola manus «fossero atti ad esprimere genericamente la condizione di supremazia del capo di gruppi sociali», in ciò distinguendosi dalla più recenziore potestas (dall’arcaico potis) la quale appare idonea a «individuare compiutamente qualsiasi forma di potere materiale … ogni forma giuridicamente e socialmente riconosciuta di potestà, attribuita legittimamente, nella quale venga a trovarsi un individuo».
[22] D. 1.2.2.19.
[23] D.1.2.2.15. La notizia è verosimilmente tratta da Livio 1.13.8.
[24] Liv. 1.15.6.
[25] Non è in contraddizione con questa ipotesi l’ulteriore tradizione che riconduce l’origine del nome “tribuno dei celeri” al loro primo comandante, un tal Celere, il quale, a seguito dell’uccisione di Remo avrebbe ottenuto come premio il comando della cavalleria, da allora in poi denominata dei celeri. Plut. Rom. 26.2; Dion. Hal., 2.13.1-4.
[26] Estremamente interessante nel delineare il ruolo istituzionale assegnato a Giunio Bruto nell’interesse del populus (a cui, infatti, egli propone la scelta sulla forma di governo da attuarsi a seguito della cacciata del tiranno) sulla base della lettura di Dionigi, si dimostra il contributo di I.G. Mastrorosa, Dionigi di Alicarnasso e i consigli politici di Giunio Bruto in Osmos – Ricerche di Storia Antica, 10 (2018), pp. 68 ss.
[27] D.1.2.2.16. Intende la manus (qui parificata a potestas) quale forma “indistinta e generalissima” di governo, C. Pelloso, Provocatio ad populum e poteri magistratuali dal processo all’orazio superstite alla morte di Appio Claudio Decemviro, in SDHI, 82 (2016), p. 237, il quale giustamente sottolinea la forza “compressiva” del potere dei supremi magistrati esercitata dalla prima legge de provocatione attraverso il “riconoscimento generale”, e non più subordinato a concessione graziosa, del ius provocationis, inteso questo nel senso di strumento di opposizione con valore sospensivo dell’efficacia esecutiva di un atto consolare.
[28] Sul passaggio da una generale idea di “potenza” alla determinazione di diversi moduli particolari di “potere”, quali manus, auctoritas, potestas, ma anche imperium, maiestas, etc., cfr. P. De Francisci, Primordia civitatis, cit., pp. 392 ss.; diversamente, nega un’idea unitaria di imperium da cui si sarebbero poi sviluppate più circoscritte forme di potere, P. Voci, Studi in memoria di E. Albertario, II, Milano, 1963, pp. 79 ss. il quale insiste piuttosto sul carattere di “doverosità” anche religiosa insita nell’auctoritas dei primi re latini, alla quale si sarebbe contrapposto il comando propriamente militare (imperium, appunto) dei monarchi etruschi e, in prosieguo di tempo, del dittatore e dei magistrati repubblicani in genere, secondo una linea che non è quella della limitazione del potere, ma semmai della sua progressiva estensione.
[29] Cic., de rep. 2.1.2. Com’è noto il passo è testualmente attribuito da Cicerone alle Origines di Catone, notizia oramai data come attendibile dalla dottrina prevalente.
[30] In de leg. 1.45 Cicerone considera testualmente la costituzione mista di età repubblicana come un quartum quoddam genus, non imposto artificialmente ai Romani, ma sviluppatosi spontaneamente all’interno dello Stato a partire dall’età della monarchia arcaica. Utili spunti in U. Roberto, Aspetti della riflessione sul governo misto nella riflessione politica romana da Cicerone all’età di Giustiniano,in Montesquieu.it, 2 (2010), p. 37.
[31] Cic., de rep. 2.30; 2.24-25. Allo stesso modo, in Pomponio, l’istituzione del tribunato plebeo sarebbe avvenuta allo scopo di frenare la regia potestà consolare (contra consulare imperium).
[32] Cic. de rep. 2.31.
[33] Cic. de rep., 2.38-40. Analogamente, in Tacito, Ann. 3.26, la libera attività di comando del primo re sarebbe stata progressivamente limitata dalla creazione di diversi ausiliari che, stabilizzandosi, avrebbero dato vita alle prime articolazioni dell’organizzazione pubblica. In proposito, cfr. P. De Francisci, Primordia civitatis, cit., pp. 606 ss. Per un’analisi del carattere evolutivo del sistema politico romano dalla monarchia romulea sino alla fondazione di un governo misto, E. Berti, Il de republica di Cicerone e il pensiero politico classico, Padova, 1963, pp. 64 ss.
[34] “Eppure nella prima Roma non vi è potere senza qualche argine, per cui la volontà assoluta del sovrano non prevale; anche perché l’ordinamento legale (introdotto da Romolo – n.d.a) rappresenta di per sé un limite, anche se in misura insufficiente per poterlo considerare ʻgarantisticoʼ. Ma rispetto all’arbitrio dei baroni proto-urbani, quale progresso!”: così A. Carandini, Sindrome occidentale, Conversazioni fra un archeologo e uno storico sull’origine a Roma del diritto, della politica e dello stato, Genova, 2007, p.110.
[35] Cic., de rep., 1.38.58
[36] T.J. Cornell, La prima Roma, in Storia di Roma dall’antichità a oggi. Roma antica, a cura di A. Giardina, Roma-Bari, 2000, pp.10 ss.
[37] Mi riferisco ai dati raccolti nel corso delle campagne di scavo a partire dalla fine del 1800 e, in particolare, ai materiali rintracciati da Giacomo Boni (e dai suoi successori) nell’area del Comizio e del Lapis Niger, area in cui se è attestata una frequentazione a fini religiosi già in età preromulea, è stata più di recente portata alla luce una struttura a gradoni (cosiddetta Rostra Regia), evidentemente destinata alle adunanze pubbliche in accordo con quanto riportato da Plutarco (Rom. 19.10) e da Dione Cassio (5.7) a proposito del luogo ove le genti latine guidate da Romolo di sarebbero accordate con quelle sabine di Tito Tazio, dando vita ad un unico popolo. Informazioni in P. Fortini, Comizio e livelli al di sotto del Lapis Niger, in La Roma dei re. Il racconto dell’archeologia, a cura di I. Damiani e C. Parisi Presicce, Roma, 2019, pp. 111 ss. (con ampia bibliografia circa le più recenti scoperte archeologiche). Accede alla tesi degli elementi propri di una città stato già dal secondo quarto/ metà dell’VIII secolo a.C. Pelloso, Ricerche, cit., pp. 74 ss., che, giustamente, rileva come una siffatta “realtà urbana (aspetto materiale: urbs)” non potesse essere disgiunta da una “contestale realtà cittadina (aspetto politico-giuridico: civitas)” e, dunque, dalla presenza di un proprio esercito, coincidente, questo con il “populus romuleo levato per curie”.
[38] Di “interdizione dalla genesi”, parla in proposito, con la consueta maestria, A. Schiavone, Ius, cit., p. 54.
[39] Interessanti ed utili considerazioni in proposito (anche con riferimento al tema della manus) in F. Zuccotti, I glittodonti del diritto romano. Alcune ipotesi sulle strutture dell’arcaico ordinamento quiritario, in RDR, 3 (2003), pp. 3 ss., secondo il quale, soprattutto con riguardo alle strutture sociali del Lazio antico e nonostante la rilevanza delle più recenti scoperte archeologiche, “non sembra del tutto superato l’atteggiamento ottocentesco che tendeva a limitare alquanto l’importanza e lo spessore stesso dell’età cosiddetta preistorica: la quale, nella generale tripartizione (del resto incentrata sulla sola storia occidentale) tra antico, medioevale e moderno, cui si aggiungeva, come una sorta di ambigua appendice mobile, l’età contemporanea, era portata inevitabilmente a ʻschiacciareʾ la preistoria”. Su quell’approccio “ipercritico” che, caratterizzato da un “insostenibile radicalismo” era giunto a negare persino l’esistenza di un’epoca minarchica nella storia di Roma, si veda anche O. Lincandro, Dalle origini alle XII Tavole, in F. Arcaria – O. Licandro, Diritto romano. I. – Storia costituzionale, Torino, 2014, pp.31 ss.
[40] Così, R. Orestano, I fatti di normazione nell’esperienza romana arcaica, Torino, 1967, p. 80.
[41] Già ai tempi di Varrone (de lingua latina 6.8.5), che ben precisa la molteplicità di impieghi e derivati del termine manus, l’originaria ricchezza semantica dell’espressione doveva verosimilmente risultare sbiadita: a manu manupretium; mancipium, quod manu capitur; quod coniungit plures manus, manipulus; manipularis, manica. Manubrium, quod manum tenetur. Mantelium, ubi manus terguntur.
[42] Per un’idea della vastità e della complessità dei significati riconnessi alla manus, cfr. l’omonima voce nel Thesaurus Linguae Latinae, Lipsia 1936-1966, VIII, in particolare alla col. 343 e ss.
[43] Ed è proprio il possesso della manus a rappresentare uno dei criteri più diffusi, già nella filosofia greca, per distinguere gli animali umani da quelli non umani. Così, per esempio, secondo Anassagora, A102DK, l’uomo è il più intelligente tra gli animali grazie alle mani che gli consentono di intervenire sulla natura, perfezionando la τέχνηe il talento costruttivo. Utili considerazioni in P. P. Onida, Studi sulla condizione degli animali non umani nel sistema giuridico romano, Torino, 2012, pp. 25 ss.
[44] Dall’originario e tendenzialmente indefinito mancipium riconosciuto al pater sulle cose e le persone facenti parte della sua familia, alla più recente manus maritale, passando per i termini composti di mancipatio e manumissio, fino alla manus iniectio del processo per legis actiones: tutta l’esperienza giuridica primitiva sembra ruotare attorno al concetto di manus, giustamente considerato da O. Bucci, Dalla famiglia allo Stato nell’esperienza giuridica dell’antica Roma e le origini del principio della proprietà ovvero l’assorbimento delle categorie giuridiche di diritto privato di potestas, auctoritas, manus e iurisdictio nella categoria di diritto pubblico di imperium, in Civitas e civilitas. Studi Guizzi, a cura di A. Palma, Torino, 2013, pp. 75 ss., uno dei “pilastri fondamentali dell’esperienza giuridica romana”.
[45] A. Ernout-A. Meillet, Dictionnaire etymologique de la langue latine, Paris, 1951, pp. 687 ss.
[46] O. Pianigiani, Vocabolario etimologico della lingua italiana, Roma, 1907, (ed. Bonomi online, vol. II, s.v. mano, su www.etimo.it)
[47]É. Benveniste, Vocabolario delle istituzioni indoeuropee. Potere, diritto, religione, II. Potere, diritto, religione, Torino, 1976, p. 379.
[48] Il suffisso – an, invero, indica l’uomo nel senso di maschio. Ciò spiega perché man compare anche all’interno del vocabolo woman, donna, che null’altro è se non la wife of man, la moglie dell’uomo, laddove il retaggio di un mondo patriarcale in cui tutto era forgiato da e per il genere maschile appare evidente.
[49] “Figlio di Tuistone, nato dalla Terra”, Manno (probabilmente in relazione con il proto-germanico *Mannaz = uomo) viene ricordato da Tacito, de origine et situ Germ. 2, quale progenitore del popolo germanico, i cui figli diedero origine alle tribù degli Ingaevones, abitanti delle coste del mare del Nord, degli Herminones, abitanti dell’entroterra, attorno all’Elba, e degli Istaevones, abitanti sulle rive del Reno. Approfondimenti in G. Dumezil, Gli dèi dei germani. Saggio sulla formazione della religione scandinava, Milano, 1973.
[50] È forse anche il caso del primo Minosse, tenuto in tale stima dagli dei dell’Olimpo per le sue virtù positive, da essere nominato, dopo la sua morte, come “giudice dei morti”: Orazio, Odi, 4.7.21.
[51]É. Benveniste, Il vocabolario cit., pp. 380 ss.
[52] In questo senso, F. Rendich, L’origine delle lingue indoeuropee. Struttura e genesi della lingua madre, del sanscrito, del greco e del latino, Roma, 2005, pp. 127 ss. che spiega in tal modo perché dalla medesima radice derivino, ad esempio, il sanscrito mātrā, misura; il latino materia (sostanza definita da un limite), mensis (la misura del tempo), modius, (e cioè la principale misura per il grano), mensura, ma anche medeor/medicus, ove è insita l’idea del curare (= greco μελετάω) e, persino, mater, colei che nella cultura indoeuropea (e nelle culture derivate), rappresenta in effetti la “misura” della famiglia stessa.
[53] Si consideri Fest. (Paul.), v. magistrare (L.139): magistrare regere et temperare est.
[54] Ancora É. Benveniste, Il vocabolario cit., p. 382.
[55] Ampiamente, in proposito, É. Benveniste, Il vocabolario, cit., pp. 294 ss. Sulla radice indoeuropea ri come archetipo dell’ordine “quadrato” dell’occidente giuridico e politico, U. Vincenti, I fondamenti del diritto occidentale, Un’introduzione storica, Roma-Bari, 2010, pp. 11 ss.
[56] Cic., in Verrem 2.4.62.
[57] Liv. 1.54.10: …orba consilio auxilioque Gabina res regi Romano sine ulla dimicatione in manum traditur.
[58] Mi approprio, così, del bel titolo dell’ultimo libro di U. Vincenti, Il Palatino e il segreto del potere. I luoghi e la costituzione politica della prima Roma, Roma, 2022.
[59] Aristotele, de anima, 3.8. Ma analogamente si esprime Cicerone, nat. 2.60.150: quam vero aptas quamque multarum artium ministras manus natura homini dedit.
[60] Per il filosofo francese H. Berr, En marge de l’histoire universelle, I, Paris,1934, p. 37 la mano costituisce incomparable instrument qui a rendu possible tout l’outihage materiel, exprime et accélère à la fois le développment psychique contribué puissament à la connaisance du monde exterieur.
[61] Nella mitologia greca Chirone era considerato il più saggio e benevolo tra i centauri in quanto l’unico ad essere dotato di mani, come si evince dal suo stesso nome (da χέιρ - mano); egli sommava infatti alla forza bruta la manualità creativa ed era esperto in tutte le arti, ma in particolare nella scienza medica della quale viene ricordato come il fondatore. Superfluo evidenziare come la radice della parola medicina sia, ancora una volta, quella indoeuropea di *ma-med che sembra quasi ribadire l’inscindibile connessione tra l’intelligenza del medico con la sua manualità.
[62] Sulle più vistose manifestazioni della correlazione fides/ mano destra (quali il giuramento, la devotio bellica e la dextrarum iunctio nell’ambito delle relazioni di amicitia, hospitium e mandato), si sofferma approfonditamente M. Milani, La mano destra in Roma antica, in Il corpo in Roma antica. Ricerche giuridiche, a cura di L. Garofalo, Ospedaletto, Pisa, 2017, pp. 25 ss.; 49 ss., il quale, sulla base di Plin. nat. 11.103.250, ricorda come nel mondo romano fosse diffusa l’idea che, proprio nella mano destra, considerata quasi “un altare”», trovasse fisicamente posto la stessa fides, intesa quale divinità portatrice di valori connessi all’idea “di un legame o di un vincolo”.
[63] Per una accurata sintesi della sterminata dottrina che, muovendo dall’individuazione della indiscussa e indiscutibile ʻsignoriaʼ originariamente spettante al pater familias, procede poi a ricostruire le diverse forme di ʻappartenenzaʼ degli individui e delle cose che componevano la familia, S. Romeo, L’appartenenza e l’alienazione in diritto romano. Tra giurisprudenza e prassi, Milano, 2010, p. 48, secondo la quale “la manus non è la mera corporeità su cui poi Gaio fonderà la distinzione tra res corporales e res incorporales. È qualcosa di più e di diverso perché rappresenta il potere di colui che acquista una situazione potenzialmente assoluta: derivazione della ricchezza semantica che la manus aveva nell’epoca arcaica, quando esprimeva plasticamente la complessità e la comprensività del potere del pater familias”. Utili considerazioni in proposito anche in J. Gaudemet, Observations sur la “Manus”, in RIDA, 2 (1953), pp. 323 ss.
[64] Così, R. Orestano, I fatti di normazione, cit., pp. 80 ss.
[65] Pur negando ogni pretesa identità tra rex e regnum/ dominus e dominium, concetti che si collocano, a suo dire, su piano diversi e non riducibili gli uni agli altri, ravvisa comunque una corrispondenza tra famiglia classica e monarchia primitiva U. Coli, “Regnum”, in SDHI, XXVII (1951), pp. 10 ss., secondo il quale, anche in Roma la monarchia, esattamente come ogni altra storicamente attestata, si sarebbe concretizzata nella “signoria di uno solo sopra la massa indifferenziata dei sudditi”, risultando quindi incompatibile con l’idea stessa di civitas e di populus. Se ciò, come si è detto, può forse valere, entro certi limiti, per la manus, altra immagine della regalità appare tramandata dalle fonti a partire quanto meno dalle riforme romulee, nell’ambito delle quali un pur minimo coinvolgimento del popolo nelle scelte politiche risulta, come si è visto, assolutamente plausibile.
[66] Da questo punto di vista, s.v. manus, in A. Ernout- A. Meillet, Dictionnaire cit., p. 688, si coglie pienamente il significato (anche) militare della parola che viene considerata quale sinonimo di vis, vires e, cioè, di ʻtruppeʼ in partenza, senza peraltro contenere alcun valore “diminutivo” (un pugno di uomini). Utili, in proposito, le considerazioni di G.B. Sabbatini, Appunti di preistoria, Torino, 2014, pp. 66 ss., il quale propone un nesso interessante tra il capo primitivo, l’uomo, cioè, che “marcia al limite e affronta i pericoli più gravi” e la figura di Eracle, figlio di Era ed Eroe per definizione, il quale nell’etimologia e nel mito risulta a tal punto connesso cammino migratorio da essere identificato con esso.
[67] Ci si riferisce, in questo caso, ad una nozione di “italici” più ristretta di quella che abbraccia, in senso lato, tutte le popolazioni che si trovavano in Italia ai tempi delle origini di Roma e che riguarda, più specificamente, i due gruppi indoeuropei del medesimo ceppo che dal settentrione erano discesi lungo la penisola: il gruppo latino-siculo e il gruppo osco-umbro. A questi gruppi, con A. Rostagni, Storia della letteratura latina, I. La repubblica, Torino, 1949, pp. 4 ss., va in particolare attribuito il formarsi di tutta una serie di elementi mitici, linguistici, stilistici, di ritmo che, con il tempo, andranno a caratterizzare il patrimonio culturale di Roma, tanto in ambito religioso che letterario.
[68] Liv.22.9.7; 22.10.8; Plut. Fab.4.4-6.
[69] Su tale complessa figura e le complesse questioni, non solo giuridiche, con essa intersecantesi, Sacertà e repressione criminale in Roma antica, a cura di L. Garofalo, Napoli, 2013, pp. VI-371.
[70] In questo senso, G. Ferri, I sacerdoti e gli ancilia, in Apex. Studi storico-religiosi in onore di Enrico Montanari, a cura di G. Casadio-A. Mastrocinque-C. Santi, Roma, 2016, pp. 89. Analogamente, C. Pelloso, Ricerche, cit., p. 63, secondo cui il populus qui chiamato ad approvare lo iussus proposto dal magistrato si caratterizzava per l’essere “limitato a un ʻcomplesso di cittadini maschi adulti (quiriti)ʼ”. Come, d’altra parte, rilevato da G.B. Sabbatini, Appunti di preistoria, cit., pp. 64 ss., la medesima radice indoeuropea ver da cui deriva l’italico vereia (corporazione di giovani a fini essenzialmente guerrieri) si ritrova, tra gli altri, nel tedesco weher (guardia armata) e nell’inglese war, suggerendo che analoghe cerimonie guerriere dovessero essere praticate, oltre che a Roma e nell’antica Grecia, anche presso diverse popolazioni ariane.
[71] Costituita da due pali conficcati verticalmente nel terreno e uniti da un terzo palo in linea orizzontale, essa rappresenta naturalmente un primo abbozzo della porta (o arco) di Giano la cui duplice faccia resterà, in età storica, ad evocare non solo le due dimensioni dell’esterno e dell’interno, definiti da una linea che non si può trans-gredi, ma anche quelle del passato e del futuro, il ricordo e la sicurezza di quel che si lascia e la speranza per ciò che si potrà conquistare. Sotto questo profilo, la porta non è infatti solo un confine tra il territorio sicuro e ordinato dell’urbe e quello esterno, dominato dal caos, ma costituisce anche un simbolo di “passaggio” iniziatico tra le diverse fasi della vita del singolo e, in particolare, dall’età dell’infanzia a quella dell’ingresso nella vita adulta segnata dall’ingresso nelle curie. In proposito, A. Fraschetti, Romolo, cit., pp. 58 ss.; F. Coarelli, Il foro romano, cit., pp. 111 ss.
[72] Sebbene non sembri collegata etimologicamente a χέιρ (mano), rende perfettamente l’idea dello spazio intatto, incontaminato, la parola greca ἀκέραιοϛ (pure, untouched, traducono H.G. Liddell-R. Scott, Greek-English Lexicon, Oxford, 1968, col. 49), il cui contrario è espresso dal verbo κεραἲξω = distruggere, portar via, saccheggiare, con la mano, si capisce.
[73] Dion. Hal. 2.70-71.
[74] Così G.B. Sabbatini, Appunti di preistoria, cit., pp. 67 ss.
[75] Serv., ad Aen. 8.285, il quale ricorda l’esistenza di Salii tiburtini e tusculani, a suo dire più antichi di quelli dell’Urbe e istituiti ad opera di un arcade. Ma vi erano Salii in tutte le principali località del Latium (e anche al di fuori di questo), da Alba Longa (CIL VII.2170), a Praeneste, sino a Lavinium, Ostia e Aricia. Per approfondimenti, E. Peruzzi, Aspetti culturali del Lazio primitivo, Firenze, 1978, pp. 56 ss., il quale, confermando la veridicità della tradizione, ritiene “non indigeno” il sacerdozio collocandone l’origine in ambiente miceneo.
[76] Liv. 1.20.4. Ma lo stesso aggettivo appare attribuito al pater, nel senso di rex, da Virgilio, Aen. 3.35.10. Non è da escludere, come suggerito da G. Ferri, I sacerdoti, cit. che il nome sia da porre in relazione con il gradus di accesso al Palatino, alla cui difesa erano appunto chiamati gli stessi Salii.
[77] Il singolare ʻsdoppiamentoʼ del sacerdozio in due distinti collegi, ciascuno dei quali associato ad uno specifico toponimo, parrebbe collocarne l’origine in un momento precedente alla fusione degli agglomerati antropici presenti sui diversi colli.
[78] Sulla valenza simbolica dell’apex e delle sue decorazioni, ampiamente, E. Peruzzi, Aspetti culturali cit., pp. 62 ss.
[79] “Lancia o bastone o altra cosa simile” secondo Dion. Hal. 2.70.3. Non è privo di importanza segnalare come le hastae Martis (nelle quali è forse da individuare un’anticipazione di quello che sarà lo sceptrum o scipio, simbolo di regalità) e, in generale, gli ancilia vengono considerati quali pignora imperii (Serv. Aen. 7.188) e, come tali, affidati alla cura delle Vestali insieme al lituo di Romolo ed altri oggetti sacri.
[80] Allo stesso modo, a fine ottobre, si svolgeva la corrispondente cerimonia della deposizione solenne delle armi; in proposito, De Francisci, Primordia civitatis, cit., p. 263.
[81] Per approfondimenti sulle “evoluzioni” dei Salii, che si giocavano attorno al movimento impetuoso dei piedi (Seneca, epist. 15.4) attraverso un ritmo veloce e serrato (Plut., Numa, 13.1.6), cfr. G. Ferri, I Salii,cit., pp. 87 ss.
[82] Tra queste comitium, regia, ara maxima e pons Sublicius: in proposito, ancora G. Ferri, I Salii,cit., pp. 88 ss.
[83] Ribadisce l’importanza dei documenti sacerdotali ai fini della ricostruzione delle istituzioni giuridiche e politiche romane in una prospettiva non “statualistica”, F. Sini, Diritto e documenti sacerdotali romani: verso una palingenesi, in Ius antiquum, II (16) 2005, pp. 22 ss., il quale sottolinea come dovesse essere complicato, per gli stessi sacerdoti recitanti, comprendere l’originaria forma linguistica, mantenuta invariata sino ad epoca imperiale, come attestato da Quintiliano (Inst. orat. 1.6.41) proprio con riguardo al collegio dei Salii.
[84] Così, L. Capogrossi Colognesi, Storia delle istituzioni romane arcaiche, Roma, 1978, p. 34, secondo il quale i sacerdoti Salii rappresentavano e ricordavano “un’antichissima fanteria di armati”, propri di un’epoca in cui ancora non era conosciuto “l’armamentario oplitico” come pure l’uso del cavallo e del carro da guerra, “tutte strutture che esprimono ed accentuano un processo di differenziazione sociale”, evidentemente non ancora intrapreso.
[85] A questo riguardo, il G.B. Sabbatini Appunti di preistoria, cit., p. 69. ipotizza che, durante l’epoca delle migrazioni, vi fosse un unico sacerdote Salio a cui era attribuito il compito di avvertire il popolo dell’imminente partenza, soffermandosi presso ciascuna delle sedi dei diversi gruppi gentilizi, secondo un percorso “a tappe” che si sarebbe mantenuto, con valore sacrale e simbolico, ancora in età storica.
[86] Varr. de lingua lat. 7.26. Un ulteriore frammento del carmen ci è noto attraverso la testimonianza del grammatico Terenzio Scauro, de Ortographia (Quoniam antiqui pro hoc adverbio “cuine” dicebant, ut numa in saliari carmine: cuine ponas leucesiae praetexeremonti. Quot ibet etinei deis cum tonarem) su cui non è qui il caso di soffermarsi.
[87] In effetti se l’etimologia del nome rimanda immediatamente al latino salire, danzare saltando, come del resto attestato dallo stesso Dionigi, 2.70, suscita qualche perplessità la diversa opinione del G.B. Sabbatini, Appunti di Preistoria, cit., pp. 70 ss., il quale evidenzia come analoghe forme verbali presenti in alcune lingue indoeuropee evochino, piuttosto, l’idea del partire (cfr. ad esempio lo spagnolo salìr, o l’inglese to sail, navigare ma anche muoversi da un luogo); per quanto riguarda l’italiano, la ragione per cui il verbo salire non indichi più la partenza, ma “l’ascesa”, sarebbe da individuare, secondo questo Autore, nel fatto che, nel momento dell’avvio della marcia, il comitium della primissima Roma (la co-viria, appunto), il quale aveva come luogo di riunione quella pianura paludosa che più avanti sarebbe stata trasformata nel Foro (ove gli uomini si recavano dunque scendendo dalle alture circostanti - calatis comitiis) sarebbe stato costretto a salire, nel senso di ascendere (ma si vedano oggi le più convincenti considerazioni di C. Pelloso, Ricerche, cit., 85 ss.).
[88] Salvo diverse indicazioni, ci si riferirà qui alle proposte ricostruttive suggerite da G. Sarullo, Il Carmen Saliare. Indagini filologiche e riflessioni linguistiche, Berlin- Boston, 2014, p. 432, sulla base di una accurata valutazione della tradizione manoscritta dell’opera di Varrone e delle innumerevoli ipotesi interpretative formulate dal XVI secolo ad oggi.
[89]Al riguardo, G. Sarullo, Il Carmen Saliare,cit., pp. 323 ss., che sulla base della presenza di elementi lessicali di sicura provenienza sabina ritiene di poter inserire “a buon diritto il Carmen Saliare tra le più antiche testimonianze di poesia di matrice indoeuropea”. Da questo punto di vista, secondo l’Autrice, si tratterebbe qui di una attestazione significativa della cosiddetta “lingua di Numa” intesa questa come “esito della coalescenza tra sabino e latino che appare diverso dalle sue componenti fondanti”.
[90] Macr. Sat. 1.9.15.
[91] In quest’ottica adpatula rappresenterebbe una attestazione dell’imperativo dell’(ipotetico) verbo adpatulo (aprire, spalancare), la cui radice pateo, pando risulta ampiamente documentata in tutta l’area italica. Una diversa soluzione (che, peraltro, non inficia il significato complessivo dell’inno) si ottiene considerando adpatula come sostantivo volto a indicare la via, il sentiero, il cammino (cfr. il greco πάτοϛ) richiamando con ciò l’aggettivo patulus/a/um ossia “aperto”, da cui l’ulteriore appellativo di Giano “Patulcio” (Ov. Fast. 1.129). Su questa base, G.B. Sabbatini, Appunti di preistoria, cit., pp. 72 ss. ricostruisce la frase come omnia uo (= omnes volunt) adpatula coemisse laddove il verbo coemisse viene da lui inteso nel senso di “riunirsi per combattere” in (presunta) analogia con il greco αἱμάσσω(che, tuttavia, appare strettamente legato all’idea del ferire, dell’uccidere, al più del combattere), giungendo (forse un poco fantasiosamente) a tradurre “tutti vogliono iniziare il cammino di guerra”.
[92] Paul.Fest. s.v. Matrem Matutam (L.109, 4-7).
[93] Per la corrispondenza tra cerus e creator cfr. E. Forcellini, Lexicon totius latinatis, I, Padova, 1940, col. 593, s.v. cerus. Per i molteplici significati di creator – tra cui quello di conditor (urbis) – ivi, s.v. creator, col. 886. Con specifico riferimento a Romolo, Ovid., Metam. 8.309.
[94] Sul punto, ancora G. Sarullo, Il Carmen Saliare cit., pp. 222 ss., che opportunamente rileva come manus, riferito a creator, indichi una “bontà” di diverso tipo rispetto a quella espressa mediante l’aggettivo bonus.
[95] CIL XII. 2. 4: IOVESATDEIVOSQOIMEDMITATNEITEDENDOCOSMISVIRCOSIED ASTEDNOISIOPETOITESIAIPAKARIVOIS DUENOSMEDFEKEDENMANOMEINOMDUENOINEMEDMAOSTATOD
[96] Scoperto dall’archeologo tedesco Heinrich Dressel nel 1880 presso il versante meridionale del colle Quirinale, il vaso trilobato cosiddetto di Dueno, in bucchero nero, ha da tempo suscitato l’interesse degli studiosi che appaiono generalmente orientati per riconoscere, in esso, un uso sacrale e/o documentale nell’ambito di un rito matrimoniale tra persone di alto lignaggio. Se peraltro O. Sacchi, (“Il tri-vaso del Quirinale”. Implicazioni giuridico-cultuali legate alla fruizione/destinazione dell’oggetto, in RIDA, XLVIII (2001), pp. 277 ss.) propende per una forma di promessa unilaterale, ipotizza, piuttosto, una sorta di patto sponsale R. Stefanelli (L’iscrizione di Duenos. Una proposta di rilettura per la seconda sezione del testo, in AGI, 2 (2012), pp. 225 ss.). Come evidenziato da entrambi gli autori, degna di nota è la corrispondenza della struttura del testo, che procede attraverso successive negazioni, con quello delle XII Tavole.
[97] O. Sacchi, Implicazioni, cit., pp. 338 ss., il quale ipotizza che “l’epiteto duenus = bonus” costituisse una formula precostituita nell’ambito dell’antico rituale, laddove peraltro la ripetizione non aveva una finalità meramente “euritmica o gratificatoria”, ma era idonea a costituire un valido vincolo obbligatorio.
[98] Cosi D. Silvestri, L’etimologia: implicazioni cognitive ed evidenze testuali (a proposito di bonus, malus e del “vaso dell’artefice capace”, in Etimologia fra testi e culture, a cura di G. Paulis e I. Pinto, Milano, pp. 213 ss.che, in questa prospettiva, definisce il vaso di Dueno come il “vaso del(l’artefice) capace”, traducendo (“con eversiva audacia”) la relativa iscrizione nei seguenti termini: “un uomo capace (con entrambe le mani e pertanto ‘buono’ in senso laico) mi ha fatto in quanto destinato a un buon uso (in senso sacrale) e pertanto per un uomo capace (con entrambe le mani e pertanto ‘buono’ in senso laico): non mi tratti un incapace (in una o in entrambe le mani e pertanto ‘non buono’ in senso laico)!”.
[99] In questo senso ci si potrebbe spingere, come pur è stato fatto, a tradurre manom con manus, ipotesi, del resto già formulata in passato e non considerata del tutto inattendibile da O. Sacchi, “Il tri-vaso del Quirinale”, cit., pp. 331 ss. (in particolare alle note 173 e 176).
[100] Da questo punto di vista, il sostantivo creator sarebbe da intendersi come connesso a quello di auctor nel senso originario di colui che crea, dà inizio, promuove, conferisce (auctoritas): al riguardo, recentemente G. Valditara, Auctoritas tra autorevolezza e autocrazia, Torino, 2021, p. 13 ss., il quale ben coglie la relazione tra auctor (o creator), inteso come soggetto che promuove un certo processo, crea un certo risultato, in virtù della propria autorevolezza (auctoritas) e colui che, in virtù di quella stessa autorevolezza, diviene a sua volta “autorevole” (si consideri, ad esempio il fenomeno della creatio del re o del dittatore o a quello dell’auctoritas patrum).
[101] Il significato della parola po (da potis?), da intendersi in funzione rafforzativa del comparativo melios, appare ancora una volta desumibile da Festo (222 L.) il quale precisa pa pro parte; et po pro potissimum positum est in Carmine Saliare.
[102] Il valore di manus/bonus in quanto ʻapprovato, lecito, consacratoʼ (su cui conviene anche M. Bettini, Su alcuni modelli antropologici della Roma più arcaica: designazioni linguistiche e pratiche cultuali in Materiali e discussioni per l’analisi dei testi classici, I (1978), pp. 136 ss., suggerendo che in origine manus valesse ad indicare l’aspetto della “bontà in quanto rispetto ed ossequio delle leggi che regolano il vivere associato degli uomini”) sembra a mio parere meglio attagliarsi alla figura del re (oggetto dell’approvazione/consacrazione) che a quello di un dio (che, per definizione non può che esserne soggetto). A ciò si aggiunga che l’esplicito (e vittorioso) paragone con “altri re” sembrerebbe poco congruo se riferito ad un confronto tra divinità. Propende per individuare il rex indoeuropeo, seppur sulla base di una differente lettura del passo, anche Sabbatini, Appunti di preistoria, cit., p.74.
[103] In proposito, A. Reinach, s.v. signa in Dictionnaire des antiquités grecques et romaines d’aprés les textes et les monuments (sous la direction de MM. Ch. Daremberg, EDM. E. Saglio et Edm. Pottier, tome quatrième, Paris, 1900, p.1313. Sull’importanza dei signa militari per la comprensione della storia più antica, ancora R. Orestano, I fatti di normazione, cit., p. 81, nt. 1.
[104] Sul carattere ʻindefinitoʼ ma non ʻillimitatoʼ della manus in quanto funzionalmente rivolta alla gestione delle esigenze del gruppo, paradigmatica resta l’opinione di G. Grosso, I problemi dei diritti reali nell’impostazione romana, Torino, 1944, p. 5, che testualmente scrive “come l’organo cui fa riferimento, la manus comprende, insieme all’elemento potestativo del comando, anche quello della protezione, e si adegua al carattere ed alla funzionalità del gruppo, all’organizzazione ed agli elementi religiosi vi si riconnettono, che ne fanno sostanzialmente un concetto funzionalmente delimitato, nella sua stessa qualifica di autorità, di potestà, di imperio”. In senso analogo L. Capogrossi Colognesi, Le istituzioni, cit., p. 98, il quale, con specifico riferimento al passo di Pomponio, rende il termine (ritenuto comunque intraducibile) di manus come “specifica e forte sfera di potere personale” che si esplica anche (ma non solo) sul piano spirituale. Secondo l’Autore questa specifica concezione della potestà regia, intesa come “governo retto ʻcon le proprie maniʼ, lungi dalla complessa burocrazia all’interno della quale lo stesso Pomponio si trovava ormai a vivere” risulterebbe assai più vicina alla realtà storica di qualunque ipotesi volta a riconoscere nella monarchia delle origini una “realtà costituzionale” fondata sul conferimento al re di “poteri distinti e conferiti in modo distinto”.
[105] Per un’utile sintesi, cfr. I. Jucker, s.v. schemata in Enciclopedia dell’Arte Antica Treccani, 1966, in http://www.treccani.it/enciclopedia/schermata_(Enciclopedia-dell’-arte-antica) (21 aprile 2022).
[106] Ci si riferisce, naturalmente, alle pitture rupestri risalenti al Paleolitico che, com’è noto, sono state ritrovate in vari luoghi del nostro pianeta, tra cui l’ineguagliabile Cueva de le las manos, in Patagonia, o la più vicina grotta di Altamira (Spagna) ove sono raffigurate una serie di mani, in positivo o in negativo, verosimilmente a scopo magico-propiziatorio.
[107] Così, recentemente, anche M. Milani, La mano destra, cit., p. 118, il quale, a conclusione del suo lavoro, osserva come “sovente la mano e i suoi gesti (principalmente di apprensione o di contatto) siano riferibili all’idea di un potere che essa incarnerebbe”.
[108] In questo senso, come affermato da P. De Francisci, Primordia civitatis, cit., p. 267, la manus è potenza e, come tale, forza “irradiatrice di salute e guarigioni”. Sulle credenze associate alla mano destra (tendenzialmente portatrice di positività) e sinistra (connessa, invece, ad eventi sfavorevoli), cfr. A. P. Wagener, Popular Association of Right and Left in Roman Literature, Baltimore, 1912; R. Hertz, La preminenza della mano destra e altri saggi, trad. it, Torino, 1994.
[109] Così in Liv. 1.18.6-10 a proposito della inaugurazione di Numa Pompilio quale rex Romanorum. Sul punto, F. Blaive, De la ʻdesignatioʼ à l’ʻinauguratioʼ: observations sur le processus de choix du ʻrex Romanorumʼ, in RIDA, 45 (1998), pp. 63 ss.; più in generale, P. Catalano, Contributi allo studio del diritto augurale, Torino, 1960, p. 562.
[110] Utili al riguardo le considerazioni di M. Milani, La mano destra, cit., p. 62 e nota 151, relativamente all’uso (verosimilmente di derivazione indoeuropea) di mutilare i cadaveri dei nemici vinti asportandone la mano destra; a tale crudele trattamento fu sottoposto Licinio Crasso (Plut. Crass. 32-33) e lo stesso Cicerone, privato così dello “strumento” con cui aveva scritto le Philippicae contro Marco Antonio (App. bell. civ. 4.19-20; Liv. Perioch. 120; Plut. Cic. 48.6).
[111]È ad esempio il caso di Filippo II e di Alessandro i quali appaiono effigiati nell’atto della mano levata in numerosissime emissioni monetarie anche di epoca successiva in funzione di legittimazione dinastica. In proposito, M. Papini, Antichi volti della repubblica. La ritrattistica in Italia centrale tra IV e II secolo a.C. II. Testo, Roma, 2004, p. 187.
[112]Ampiamente, in proposito, M. Papini, Antichi volti, cit., pp. 285 ss. per una rassegna degli esemplari più significativi, G. Lilliu, Sculture della Sardegna nuragica, Bologna 1956, p. 608 (riedizione 2008 con saggio intr. di A. Moravetti). Tra questi si segnala il certamente il cosiddetto capotribù proveniente dalla zona di Serre, in Sardegna, il quale impugna nella mano destra un bastone liscio con testa conica che viene generalmente considerato quale “insegna di comando”, mentre, in tal caso, è la sinistra ad essere sollevata avanti al corpo. Due corte trecce a corda spuntano sulla nuca e il viso si presenta fiero, con sopracciglia grosse che si innestano sul naso triangolare e lineare e che, insieme, evocano la medesima simbologia rappresentata nelle statue di Mont’e Prama (su cui infra). L’essenzialità, l’atteggiamento fiero e i tratti distintivi della figura sprigionano energia vitale e, nonostante la statuetta sia immobile, pare che il capotribù sia colto in una posa dinamica, sembra che si appresti a “tranquillizzare” i suoi interlocutori.
[113] Le implicazioni della scoperta ai fini della comprensione delle concezioni italiche primitive, vennero immediatamente intuite da Riccardo Orestano che, nel dare alle stampe nel 1967 la sua imprescindibile opera sull’esperienza giuridica arcaica (I fatti di normazione nell’esperienza romana arcaica cit., p. 81 nota 1), mosso da “fiduciosa speranza”, esortava la romanistica ad intraprendere specifiche e più approfondite indagini aventi ad oggetto il valore simbolico e fattuale della manus, da lui intesa come segno della “forza, potere e sovranità che danno al guerriero l’autorità - quale capo militare e forse anche religioso della sua gente – di entrare in contatto con la divinità da cui egli e i suoi sperano appoggio e protezione”.
[114] Per approfondimenti, M.L. Arancio - A. M. Moretti Sgubini - E. Pellegrini, Corredi funerari di rango a Vulci nella prima età del ferro: il caso della tomba dei Bronzetti sardi, in Preistoria e protostoria in Etruria. L’alba dell’Etruria. Fenomeni di continuità e trasformazione nei secoli XII-VIII a.C., Atti del Nono Incontro di Studi Valentano – Pitigliano, 12-14 settembre 2008, a cura di N. Negroni Catacchio, Milano, 2010, pp.168 ss.
[115] Custodito inizialmente presso il Museo etrusco di Villa Giulia a Roma, il bronzetto costituisce oggi uno dei punti di forza del nuovo museo di Vulci.
[116] Come si è anticipato, la rappresentazione della mano, perpendicolare rispetto all’avambraccio e con il palmo aperto rivolto verso l’osservatore, non costituisce affatto una prerogativa del bronzetto di Cavalupo (che, peraltro, rappresenta l’unico esemplare di bronzetto a forma umana proveniente dalla penisola), ma costituisce un elemento costante nell’ambito della produzione di bronzetti figurati sardi datata al Bronzo finale. A questo riguardo, non sembrano esserci dubbi sul significato simbolico del gesto quale forma di saluto o di venerazione nei confronti della divinità.
[117] In proposito, cfr. G. Lilliu, Sculture,cit., pp. 284 ss., che coglie la somiglianza con il tipico cappello degli aruspici etruschi.
[118] Nella tradizione storica occidentale sono proprio le due doti della “capacità” e della “chiaroveggenza” a qualificare un “capo” come tale; così, ad esempio, in Tucidide (1.138.3; 2.65.6) che considera Pericle e Temistocle come prototipi del condottiero “perfetto” in ragione della loro peculiare abilità di “intuire tra le varie cose imminenti quella che sarebbe effettivamente avvenuta”.
[119] Per approfondimenti, R. Sirigu, Le tombe degli eroi nella necropoli di Monti Prama, in Darwin. Bimestrale di scienza, 1 (2006), pp. 40 ss.
[120] L. Usai, Arcieri, guerrieri, pugilatori, in La pietra e gli eroi. Le sculture restaurate di Mont’e Prama, a cura di M. Minoja e A. Usai, Sassari, 2011.
[121] Così, A. Bedini - R. Tronchetti, L’heroon di Monte Prama in A. Bedini, C. Tronchetti - G. Ugas - R. Zucca, Giganti di Pietra. Monte Prama. L’Heroon che cambia la storia della Sardegna e del Mediterraneo, Roma, 2012, pp. 15 ss. La volontaria distruzione del sito, avvenuta attorno all’VIII secolo, varrebbe a testimoniare il passaggio, nell’ambito della società nuragica, da una forma di potere sostanzialmente rimessa ad un gruppo di “principi-eroi” a quello proprio della polis.
[122] Degno di nota è rilevare come la peculiare ricchezza, anche in termini simbolici, del corredo funerario della defunta provi l’emergere, attorno all’VIII secolo, di notevoli differenziazioni sociali con l’emergere di gruppi familiari i cui componenti (tanto uomini che donne) si trovano a godere di una posizione di privilegio rispetto al resto della comunità. In proposito, ampiamente, L. Capogrossi Colognesi, Le istituzioni romane, cit., pp. 35 ss. Sul passaggio dalla dimensione di guerrieri a quella di principi, utili considerazioni in A. De Santis, Da capi guerrieri a principi. La strutturazione del potere politico nell’Etruria protourbana, in Dinamiche di sviluppo delle città nell’Etruria meridionale. Veio, Caere, Tarquinia, Vulci. Atti del XXIII Convegno di studi etruschi e italici (Roma 2001), Pisa, 2005, pp.615 ss.
[123] Tra questi si può menzionare la statua equestre di Q. Marcius Tremulus, posta sul Campidoglio nel 306 a.C. quale segno di riconoscenza per la sua vittoria sugli Ernici nella seconda guerra sannitica (Cic. Phil. 6.13; Liv. 9.43.22; Plin. nat. hist. 34.11.23) e a noi nota tramite l’immagine effigiata sui denari emessi da L. Marcius Philippus nel 56 a.C.
[124] Approfondimenti in M. Papini, Antichi volti cit., pp. 335 ss.
[125] CIL XI, 1905; sul punto, R. Bianchi Bandinelli – M. Torelli, L’arte dell’antichità classica. Etruria – Roma, Torino ,1976, tavola 188.
[126] Al riguardo, F. Ghedini, L’oratore fra Grecia e Roma: i gesti dell’eloquenza attraverso le immagini, in Gesto – immagine tra antico e moderno. Riflessioni sulla comunicazione non verbale. Giornata di studio, Isernia 18 aprile 2017, a cura di M. Salvadori – M. Baggio, Roma, 2009, pp. 47 ss. (con utile indicazione della letteratura alle pp. 59 ss.), la quale, tra gli ulteriori esempi di dextra elata in chiave “fortemente allusiva al potere”, ricorda le numerose emissioni monetali risalenti alla fine della repubblica e al primo impero ove sono raffigurati “personaggi stanti, gradienti o addirittura a cavallo”.
[127] Sul punto, ancora F. Ghedini, L’oratore cit., p. 58. Tra le indicazioni retoriche circa il corretto “posizionamento” del corpo e della mano, cfr. la Rethorica ad Herennium (3.15.26), ove si spiega che l’oratore “deve controllare se stesso e il suo corpo nell’angolo che formano i fianchi con l’estensione del braccio […]” o lo stesso Quintiliano (Inst. or. 1.2 e 2.3) il quale consiglia di non tenere la mano elevata oltre “il livello degli occhi o abbassata al di sotto della pancia”. Utile, al riguardo, la lettura di G. Manzoni, Il linguaggio del corpo tra attore e oratore, in Acme, II (2017), pp. 99 ss.
[128] La statua, alta all’incirca 2 metri e scolpita nel marmo, è copia di un originale in bronzo a noi non pervenuto. Essa risale ad un momento immediatamente successivo alla vittoria sui Parti del 20 a.C. - che trova rappresentazione nella corazza del princeps – costituendo un vero e proprio “prototipo” per le statue loricate che saranno prodotte sino ad età tardo imperiale. Per approfondimenti, R. Bianchi Bandinelli – M. Torelli, L’arte dell’antichità classica, cit., tavola 74.
[129] Distingue opportunamente i significati riconnessi al gesto della mano destra in ambito retorico e politico (laddove esso va inteso come segno di protezione, salvezza e difesa, anche soprannaturale), B. Paradisi, Rito e retorica in un gesto della mano, in Scritti in onore di C.A. Jemolo, IV, Milano, 1963, pp. 333 ss.
[130] Come tramandato da Valerio Massimo (6.6. pr.), d’altra parte, la stessa divinità preposta alla fides veniva rappresentata con la mano destra levata, intesa questa come certissimum salutis humanae pignus.
[131] In proposito, diffusamente V. Saladino, Dal saluto alla salvezza: valori simbolici della mano destra nell’arte greca e romana, in Il gesto nel rito e nel cerimoniale dal mondo antico ad oggi, a cura di S. Bertelli-M. Centanni, Firenze, 1995, p. 36; pp. 44 ss., il quale riconduce (anche se non integralmente) la peculiare valenza positiva attribuita alla destra a credenze religiose di origine orientale genericamente connesse al culto di Mitra o di altre divinità solari.
[132] Su queste testimonianze, cfr. S. Bertelli - M. Centanni, Il gesto. Analisi di una fonte storica di comunicazione non verbale, in Il gesto nel rito e nel cerimoniale dal mondo antico ad oggi, cit., pp. 16 ss.,
[133] Sul punto, ancora V. Saladino, Dal saluto alla salvezza, cit., pp. 46 ss.
[134] Proc., de aedif. 1.2.10-12.
[135] Al riguardo il Thesaurus Linguae Latinae, VI, Lipsia 1925-1934, s.v. guberno, in particolare alla col. 2352, considera prevalente il significato di “amministrare, curare, contenere” lo Stato, anche con specifico riferimento all’espressione di Pomponio (reges manu gubernabantur).
[136] In questo senso, M. Campolunghi, Potere imperiale, cit., pp. 76 ss., che ravvisa nell’espressione di Pomponio una valutazione critica nei confronti di un periodo storico contraddistinto dall’assenza di “certezza del diritto”.
[137] Diversamente, F. Nasti, Pensiero greco e giuristi romani: ricerche sull’Enchiridion di Pomponio, in Giuristi romani e storiografia moderna. Dalla Palingenesia iuris civilis agli Scriptores iuris Romani, a cura di A. Schiavone, Torino, 2017, pp. 164 ss., la quale, ipotizzando che Pomponio, nella sua ricostruzione degli initia civitatis abbia attinto alla “teoria costituzionale” esposta nelle storie di Polibio, inserisce il richiamo esplicito ad una monarchia pre-romulea all’interno di quella tradizione storiografica (Dionigi di Alicarnasso e Tito Livio) volta a evidenziare una linea di continuità “genetica” tra Romolo stesso e i re di Albalonga e quindi, tra “la distruzione di Troia e la fondazione di Roma”. Su questa base l’Autrice riconduce la netta contrapposizione tra la manus dei predetti re latini e il governo del “fondatore” al passaggio da una fase di “caos e di violenza” ad una regalità caratterizzata dalla “saggezza del monarca, dal suo buon governo”. Si tratterebbe, così, volendo applicare i moduli polibiani, della inevitabile e ciclica trasformazione di una monarchia “naturale”, negativa (χειροκρατία) in una regalità positiva (βασιλεία), intesa come “un regime costituzionale basato sul diritto, sull’equilibrio, sul senno” di cui Romolo sarebbe, per l’appunto, l’iniziatore. A questo proposito, tuttavia, se è forse possibile congetturare un influsso greco nell’ambito del pensiero di Pomponio, le argomentazioni dell’Autrice non risultano del tutto persuasive; in primo luogo, come si è già osservato, l’abbinamento tra la manus e la voce verbale guberno sembra comunque suggerire una qualche forma di regolamentazione, amministrazione, misura, escludendo, per definizione, l’applicazione della mera e fattuale “legge del più forte” o χειροκρατία, definita quale “right of might, violence” in Liddell-Scott, Greek-English Lexicon cit., col.1985. In secondo luogo, l’esplicito riferimento operato da Pomponio alla civitas romana e, dunque, ad una monarchia “insediata” proprio a Roma (seppur nella sua dimensione proto-storica) sembra difficilmente conciliabile con l’idea di una considerazione “complessiva” e unitaria della regalità latina, o comunque di Albalonga la quale è certamente altra cosa. Vi è poi che, alla luce di quanto si è potuto verificare, la (probabile) derivazione indoeuropea del vocabolo manus, non esclude che esso, almeno quando specificamente inteso ad indicare un’autorità “ordinatrice” costituisca un elemento autoctono dell’area italica, se non addirittura laziale, tanto da rendere improbabile il raffronto con la χειροκρατία, termine che, tra l’altro, come riconosciuto da Nasti, “viene adoperato in pochissime occorrenze nell’ambito della produzione letteraria greca”, senza mai essere inserito all’interno della teoria dei regimi costituzionali (salvo, forse, che per Appiano, de bell. civ. 1.2.17, ma, a mio parere con tutt’altro significato).
[138] A questo riguardo, A. Carandini, Remo e Romolo, cit., pp. 261 ss.; M. Polia, Imperium. Origine e funzione del potere regio nella Roma arcaica, Firenze, 2001, pp. 177 ss. Legge l’antagonismo tra i gemelli quale eco della “simbolica sintesi” della molteplicità di reges dei piccoli villaggi laziali, tutti destinati a soccombere a fronte dell’affermazione di un unico rex cittadino, L. Capogrossi Colognesi, Le istituzioni, cit., pp. 79 ss.
[139] Sulla persistenza, per tutto il periodo della colonizzazione romana, del modulo romuleo di fondazione della città in funzione tanto di ordine (religioso) che di funzionalità, L. Maganzani, La conciliazione tra universalismo e particolarismi nell’esperienza di Roma antica. Due esempi, in Cittadinanza, identità, confini. Visioni di contemporaneità attraversando il diritto romano, a cura di U. Vincenti, Napoli, 2021, pp.145 ss. E, d’altra parte, a testimonianza del valore quasi “costitutivo” di un’intera civiltà che, in tutte le epoche, è stato riconosciuto all’azione ordinatrice di Romolo, si potrebbero ricordare le innumerevoli opere d’arte in cui esso è raffigurato, a cominciare dall’affresco di Annibale Carracci (1590) custodito presso Palazzo Magnani a Bologna, su cui l’interessante nota di lettura di L. Maganzani, L’arte racconta il diritto e la storia di Roma, Pisa Ospedaletto, 2016, pp.56 ss.
[140] D.1.2.21: et quidem initio civitatis nostrae populus sine lege certa, sine iure certo primo agere instituit […].
[141] F. De Martino, Storia della costituzione romana, Napoli, 1951, pp. 33 ss.
[142] Sulla controversa questione dei “Chiefdoms” nel Latio primitivo, cfr. A. Carandini, La nascita di Roma. Dèi, lari, eroi e uomini all’alba di una nuova civiltà, Torino, 1997, p. 602 s.
[143] Plinio, nat. hist. 3.70: ex antiquo latio LIII populi interiere sine vestigiis.
[144] In questo senso, L. Capogrossi Colognesi, Le istituzioni romane, cit., pp. 7 ss., che porta quali esempi le figure di Kaeso Fabius (Liv. 2.48.5-49) e di Attus Clausus (Liv. 2.16.4).
[145] Tra le forme aggregative a carattere religioso dell’area laziale si segnala certamente quella dedita al culto di Diana presso il bosco di Nemi (sulla cui funzione sacrale, cfr. A. Banfi, A proposito di boschi sacri nell’esperienza giuridica romana, in Rassegna dell’Arma dei carabinieri, 2021, pp.99 ss.), nell’area dei colli Albani e organizzata nella forma di un collegio sacerdotale con a capo un rex (rex Nemorensis, appunto), la cui successione si giocava nella forma di un duello mortale tra il sacerdote uscente e il nuovo candidato. In proposito, con interessanti spunti anche sulla questione delle prime forme di ʻregalitàʼ, E. Bianchi, Il rex sacrorum a Roma e nell’Italia antica, Milano, 2010 (aggiornato 2017), pp. 93 ss.
[146] Nella convinzione che, a Roma e nel Lazio, il concetto di regalità sia sorto insieme alla città, esclude che, nella fase pre-urbana, si possano individuare vere e proprie figure di “re”a capo dei villaggi o dei gruppi di villaggi del Latium, le cui eventuali confederazioni dovevano, piuttosto, esser guidate da un pater patratus, A. Magdelain, De la royauté et du droit de Romulus à Sabinus, Roma, 1995, pp. 36 ss. Secondo l’Autore, che riconosce nello “chef de l’ethnos ou de la ligue” l’unica plausibile figura di re precedente alla creazione della città, “quand Rome devient une unité, les villages de ses différents hauteurs, principalement du Palatin et du Quirinal, sont regroupés sous une seule autorité, qui prend modèle sur le rex Albanus et s’arroge le titre royal, jusque là réservé au chef de l’ethnos. La cité se se constitute à l’image de la ligue, en beaucoup plus petit”.
[147] Lo stesso arcaico interregnum laddove a ciascun pater, consecutivamente, era attribuita la funzione di assumere gli auspicia, sembrerebbe avvalorare l’origine federativa dell’istituzione regia. In questo senso, tra i molti, O. Licandro, Dalle origini alle XII Tavole, cit., p. 35, secondo cui l’istituto sembrerebbe riecheggiare una “fase antichissima in cui esisteva una gestione collettiva del potere e il ricorso al capo unico era eventuale e legato a fatti di particolare importanza”.
[148] Come è stato più volte osservato [per tutti, J. Martinez-Pinna, Aspectos de cronologia romana arcaica. A proposito de la lista real, in Latomus, 48, 2 (1989), pp. 803 ss.], la monarchia romana sarebbe durata invero complessivamente 244 anni; un periodo decisamente troppo lungo se rapportato a solo sette sovrani, soprattutto considerando la durata talora breve del loro potere. Si è allora ipotizzato (cfr., ad esempio, M. Beard, SPQR. Storia dell’antica Roma, Milano, 2016, p. 83) che “il periodo monarchico sia durato in realtà molto meno” (spostando dunque in avanti la data della fondazione di Roma) oppure che “vi siano stati più re di quelli ricordati dalle fonti”, circostanza questa che potrebbe trovare qualche riscontro nelle fonti (come nel caso di quel Gneo Tarquinio della tomba François a Vulci, Aulo Vibenna).
[149] Ann. 468-9.
[150] In effetti l’uccisione violenta del rex, cui sarebbe seguita la spartizione del suo corpo tra i patres, richiama inequivocabilmente l’applicazione della sanzione del partes secanto prevista dalle XII Tavole contro il debitore inadempiente e qui forse estesa nei confronti di colui che aveva violato i suoi obblighi fiduciari nei confronti della collettività stessa. Per approfondimenti sul precetto decemvirale dello “squartamento” del debitore, cfr. G. Franciosi, “Partes secanto” tra magia e diritto, in Labeo, XXIV, 1978, pp. 263 ss., nonché, più recentemente, M. Falcon, Il corpo del debitore, in Il corpo in Roma antica. Ricerche giuridiche, I, a cura di L. Garofalo, Ospedaletto, Pisa, 2015, pp. 96 ss.
[151] Sulla strategia ciceroniana di difesa di Milone, incentrata sui due elementi della difesa personale e di quella dello Stato, M. Varvaro, Legittima difesa, tirannicidio e strategia difensiva nell’orazione di Cicerone a favore di Milone, in AUPA, LVI, 2013, pp. 215 ss.
Zanon Giorgia
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