News scritte da Maragno Giorgia
Maragno Giorgia
È noto il ruolo processuale dei rescritti imperiali – sia rescripta ad preces sia ad consultationes emissa – nel periodo postclassico e giustinianeo . Tralasciamo questi ultimi e concentriamo l’attenzione sui rescritti inviati a privati, osservando che particolare enfasi è stata dedicata al loro utilizzo quale atto introduttivo di un procedimento ordinario oppure, secondo una teoria oggi criticata, di un procedimento speciale, così detto “per rescritto” . Ebbene, pur nell’ambito di un tema assai ampio, i cui tentativi di ricostruzione si sono rivelati complessi e non di rado contrastanti, vi è un aspetto, se si vuole, più marginale che non sembra aver destato dubbi. Ci riferiamo all’esigenza, emergente dalle fonti e già osservata dagli studiosi, che il rescriptum ad precem emissum da esibirsi in giudizio presentasse determinate caratteristiche. Tra queste, le prime a dover essere accertate – da parte dell’autorità giudiziaria competente – erano le ‘formalità’ che dovevano garantire l’effettiva provenienza imperiale del documento (si è parlato, in proposito, di “requisiti formali”) . L’operazione di verifica delle formalità del rescritto era senza dubbio facilitata dalla presenza di alcuni ‘indicatori’, la cui esistenza valeva a provarne la natura genuina. Nelle compilazioni postclassiche manca un punto di vista d’insieme dei requisiti formali in discorso, anche se – è cosa nota – abbastanza numerosi sono i titoli dedicati alla materia dei rescritti . Ciononostante, tentativi di elaborare una lista delle formalità sono stati avanzati da studiosi di diritto romano e di altre discipline, quali la diplomatica e la paleografia .
Ci proponiamo in questa sede di rimeditare l’argomento, alla ricerca di ulteriori spunti di riflessione.