Le bonifiche teodericiane fra gestione del territorio e politica finanziaria
Daniele Curir*
Le bonifiche teodericiane
fra gestione del territorio e politica finanziaria
English title: Theoderician drainages between land management and financial policy**
DOI: 10.26350/18277942_000189
Sommario: 1. Le bonifiche di età teodericiana. – 1.1. L’intervento nel Decennovium. – 1.2. L’intervento nel territorio di Spoleto. – 1.3. L’intervento nel territorio di Ravenna. – 2. Aspetti giuridici degli interventi considerati. – 2.1. La titolarità dei terreni sommersi. – 2.2. Un persistente retaggio normativo. – 2.3. Profili fiscali. – 3. Conclusioni.
1. Le bonifiche di età teodericiana
Nella politica teodericiana grande rilevanza assume la nozione di civilitas, intesa quale recupero dei valori della civiltà romana da parte della popolazione gota, in questo senso ritenuta perpetuatrice del patrimonio di tradizioni rappresentato dall’esperienza di Roma antica[1]. Un simile orientamento non trova espressione solamente sul piano culturale ma concretamente si manifesta pure nel tentativo di recupero delle forme di amministrazione dei beni pubblici e delle infrastrutture in vista di una ritrovata prosperità economica. In tale contesto è possibile collocare gli interventi di bonifica che hanno caratterizzato l’azione della corte ravennate, suscettibili di essere considerati come un vero e proprio richiamo, anche simbolico, a quella civilitas in contrapposizione alla decadenza che la palude rappresentava in generale nel mondo antico[2]. Sono note al riguardo tre bonifiche compiute all’epoca (507-511[3]) in territorio italico[4], meritevoli di rinnovata riflessione anche con riguardo alle modalità e agli strumenti giuridici impiegati per realizzarle.
1.1. L’intervento nel Decennovium
Un primo intervento rilevante è quello relativo alla bonifica dell’area denominata Decennovium, corrispondente al tratto della via Appia che congiungeva Tripontium a Tarracina[5], evidentemente divenuto con il trascorrere del tempo zona paludosa.
Di tale attività è fornita notizia nelle Variae di Cassiodoro:
- var. II, 32: Senatui urbis Romae Theodericus rex. 1. Grate nobis est, patres conscripti, circa utilitates publicas impensa devotio, quia, dum civium laudabiles animos comprobamus, locum iustis beneficiis repperimus. Quid est enim tam senatorium quam si utilitatibus publicis impendat affectum, ut possit patriae prodesse, cui natus est? 2. Vir itaque magnificus atque patricius Decius, glorioso circa rem publicam amore devinctus, ultro postulavit voto mirabili, quod vix potuisset sub consilio nostrae potestatis imponi. Paludem Decemnovii in hostis modum vicina vastantem fovearum ore patefacto promisit absorbere, illam famosam saeculi vastitatem, quam sub diuturnitate licentiae quoddam mare paludestre consedit cultisque locis inimicum superfundens unda diluvium terrenam gratiam silvestri pariter horrore confudit. Nihil utile nutriens sub liquore spoliatum est solum fructibus, postquam obnoxium coepit esse paludibus. 3. Et ideo miramur priscae confidentiae virum, ut quod diu virtus publica refugit, manus privata susceperit. Hunc ergo audacem laborem adgressurum se laudabili perfectione pollicitus est, ut, pereunte damnoso gurgite, quae fuerant amissa ulterius non perirent. Unde nostrae super hac parte serenitatis postulat iussiones, ut auctoritate publica subeat opus eximium, quod erit cunctis viantibus profuturum. 4. Sed nos, patres conscripti, quibus cordi est bonum desiderium iuvare auxiliaribus constitutis, praesentibus decretis annuimus, ut ad loca ipsa Decemnovii duos ex vestro corpore dirigatis, quibus arbitrantibus, quantum spatii restagnatis incursibus paludestris illuvies occupavit, fixis terminus adnotetur, ut, cum ad perfectionem promissa pervenerint, liberatori suo reddita terra proficiat nec quisquam inde aliquid praesumat attingere, quod tam diu invadentibus aquis non potuit vindicare.
Cass. var. II, 33: Decio v(iro) i(nlustri) patricio Theodericus rex. 1. Iustitiae ratio est, ut laudabile desiderium sequatur prosperitas iussionum et quod bona voluntate suscipitur, regalibus quoque hortationibus impleatur. Vobis itaque desideria iusta poscentibus praesenti auctoritate concedimus, ut stagnis Decemnovii paludibusque siccatis sine fisco possideas in solum rura revocata nec ullam metuas liberatis rebus exhibere culturam, quas sub testimonio generalitatis absolvimus. 2. Hinc etiam ad amplissimum senatum praecepta transmisimus, ut definito nunc spatio ad tuum pulchre transeat dominium, quod est a foedis gurgitibus vindicatum. Aequum est enim, ut unicuique proficiat labor suus et sicut expendendo cognoscit incommoda, ita rebus perfectis consequatur augmenta. Illud etiam, qui studio rei publicae semper invigilamus, aspeximus, ut, si quis hunc laborem iuncta tecum societate subire delegerit, habita operis aestimatione habeat iuris proprii spatia pro parte quam suscipit, ut nec solus immensis oneribus praegraveris et animosius peragatur, quod sub collegii adiuvatione suscipitur. Ita fiet ut et, quae rebus maximis est amica, molesta careatur invidia. 3. Quapropter gloriosis desideriis navanter insiste, ne opinioni tuae grave sit in assumptis conatibus marcuisse. Intuere quippe omnium ora atque oculos in te esse conversos: respice serenitatis nostrae suspensa iudicia ad effectum operis instituti. Quanta vales animositate festina, ut dignus tanta re emersisse iudiceris, qui iam nunc omnium admiratione laudaris.
Le due testimonianze corrispondono al testo delle lettere inviate da Teoderico rispettivamente al Senato romano e al patrizio Decio[6] per esaltare l’iniziativa di quest’ultimo che, probabilmente con il fine di trarne prestigio presso la corte oltre all’interesse economico personale, si era fatto promotore, a proprie spese, della bonifica dell’area sopra ricordata. La necessità della bonifica era dovuta a un impaludamento di terre coltivabili (quoddam mare paludestre consedit cultisque locis inimicum superfundens) che, con il tempo, si era esteso ad un’area sempre maggiore con persistente sommersione del terreno, rendendo parzialmente impraticabile la stessa sede della via consolare. La progressiva inondazione dei fondi era verosimilmente dovuta all’ostruzione per mancata manutenzione del canale navigabile che costeggiava la strada[7]: nel testo è, infatti, esplicito il riferimento ad un damnosus gurges la cui continua adduzione di acqua aveva provocato la condizione paludosa del terreno (restagnantis incursibus paludestris illuvies occupavit). In proposito, la missiva teodericiana al Senato significativamente rileva che tale sommersione aveva comportato un danno sotto il profilo agrario, causando l’improduttività delle porzioni di suolo interessate. La bonifica, dunque, venne posta in essere attraverso lo scavo di nuovi canali artificiali che potessero drenare le acque dai fondi paludosi, con modalità confrontabili con quelle cui fanno implicito riferimento i testi degli agrimensori nella parte in cui menzionano l’esistenza delle cosiddette fossae agrorum siccandorum causa factae[8].
L’accertamento dell’esito dell’operazione è affidato da Teoderico al Senato che, per mezzo di due membri allo scopo incaricati, avrebbe provveduto altresì a delimitare mediante cippi – dei quali è giunta testimonianza archeologica[9] – il suolo bonificato.
Alla bonifica consegue la concessione sine fisco al privato bonificatore dei fondi ripristinati, dunque senza che essi siano soggetti al regime dell’imposta fondiaria che, come pure è stato confermato in recenti studi[10], le curie cittadine provvedevano ad esigere dai proprietari fondiari, fra i quali è senza dubbio da annoverare il vir inlustris Decio[11]. Dal tenore del testo è possibile desumere che a tale vantaggio avrebbero potuto accedere anche eventuali soggetti che avessero successivamente inteso intraprendere un’analoga opera, con attribuzione ad essi dei terreni corrispondenti all’area da loro stessi bonificata[12].
1.2. L’intervento nel territorio di Spoleto
Nelle Variae di Cassiodoro è attestato un altro intervento di bonifica realizzato nel territorio spoletino, assai simile a quello ora considerato e sempre reso necessario dall’aumento della superficie delle terre sommerse a discapito di quelle coltivabili[13]:
Cass. var. II, 21: 1. Grave nimis est, ut fructu laboris sui fraudetur industrius et cui debet pro sedulitate conferri praemium, dispendium patiatur iniustum, in ea praesertim re, quae ad nostram respicit largitatem: ubi nihil debet licere neglegentiae, ne videamur minus profutura sanxisse. 2. Dudum si quidem Spei et Domitio spectabilibus viris loca in Spoletino territorio caenosis fluentibus inutiliter occupata largitas nostra concesserat, ubi aquarum vasta profunditas terrenam gratiam in nullos usus profuturos absorbuerat. Iacebat tellus naufraga palustri torpore confusa et sub utroque iactata dispendio nec aquarum puros liquores meruerat et decus terrenae soliditatis amiserat. 3. Hoc nos, quibus cordi est in melius cuncta mutare, supra memoratis tali condicione concessimus, ut, si eorum opera vel labore turpis desiccaretur illuvies, ipsis liberata rura proficerent. Sed quantum actorum Spei loquitur ingesta petitio, Domitii viri spectabilis vitio, dum inmemor iussionis tenaciter parcit expensis, ad initium revocatus est labor operantium, cum iam in soli faciem paulatim mollities siccata duresceret celatamque longa voracitate tellurem sol insuetus afflaret. 4. Quod nos nequaquam neglegi posse patiemur, ut bene coepta invida destruantur ignavia. Proinde devotio tua praefatum Domitium moderata executione conveniat, ut aut coeptae rei sedulus operator immineat aut, si hoc sibi sumptuosum esse crediderit, propriam cedat supplicantibus portionem. Oportet enim, ut, si ipse postulata nequit efficere, consortem beneficii gloriam nostri temporis permittat implere.
Ancora una volta nell’operazione è fondamentale il coinvolgimento di esponenti dell’aristocrazia locale, non senza pressioni, probabilmente, da parte della corte teodericiana se si considera la coincidenza cronologica della bonifica con quella effettuata in prossimità del tracciato della via Appia[14], circostanza che depone a favore di un progetto complessivo, ancorché favorito dall’iniziativa o dall’adesione dei privati. I soggetti coinvolti, infatti, sono tali Spes[15] e Domitius[16], viri spectabiles che hanno assunto l’impegno di drenare l’acqua in eccesso dai terreni paludosi affinché essi potessero essere restituiti alla coltivazione (aquarum vasta profunditas terrenam gratiam in nullos usus profuturos absorbuerat)[17]. L’ingerenza, seppur non manifesta, della corte ravennate nell’iniziativa stessa può essere inferita dalla rinuncia di Domitius, resa nota nel testo, che aveva suscitato le proteste del secondo partecipante Spes, alle quali il sovrano aveva replicato obbligando il primo a mantenere l’impegno sotto sanzione del mancato acquisto dei terreni bonificati, attribuiti in tale ipotesi al solo Spes il quale, d’altra parte, avrebbe sopportato da sé i costi dell’operazione. Pure in questo caso, infatti, all’esito positivo della bonifica dei fondi era prevista l’attribuzione degli stessi ai soggetti finanziatori.
1.3. L’intervento nel territorio di Ravenna
Di un terzo intervento di bonifica in età teodericiana, del quale non è possibile individuare la data con certezza ma che può essere localizzato nel territorio ravennate, è menzione nella seguente epigrafe:
CIL XI, 10 = ILS, 826: Rex Thodoricus favente d(e)o/ et bello gloriosus et otio/ fabricis suis amoena coniungens/ sterili palude siccata hos hortos/ suavi pomorum fecunditate ditavit.
La breve iscrizione, ora perduta ma che la tradizione manoscritta attesta rinvenuta iuxta Ravennam[18], documenta anche qui una bonifica attraverso la quale fondi non produttivi a causa della condizione paludosa sono stati ripristinati e nuovamente restituiti a coltura[19]. A tal proposito, va rilevato come il riferimento alla produzione di poma nei terreni bonificati fornisca una non trascurabile informazione sia sulla qualità delle colture ripristinate, sia sulla relativa valorizzazione specifica: l’impiego del sostantivo pomum, infatti, rende assai plausibile il rinvio ad una coltivazione frutticola e comunque non cerealicola come è possibile ritenere dal significato che tale termine già assume nelle fonti giurisprudenziali di età severiana[20] per trasmettersi a quelle tardoantiche[21] e in particolare all’opera dello stesso Cassiodoro, il quale fa uso del vocabolo con riguardo al ciclo di maturazione della frutta[22]. La bonifica, dunque, non solo è compiuta con il fine di limitare fenomeni di impaludamento del territorio ma, espressamente, anche per valorizzare alcune specifiche colture.
Le modalità dell’intervento appaiono confrontabili con quelle in precedenza rilevate: l’impiego del verbo sicco dà, infatti, adito a ritenere che il terreno paludoso sia stato drenato, verosimilmente mediante canali artificiali.
La mancata esplicitazione nel testo – a differenza di quanto accade per le altre iniziative di bonifica qui considerate – del nome di un soggetto privato eventuale compartecipe dell’iniziativa[23], unitamente all’assenza di testimonianze in questo senso, induce a ritenere che in tale occasione la bonifica sia stata compiuta ad iniziativa del potere pubblico, con modalità istituzionalmente diverse rispetto a quelle altrove adottate. Cionondimeno, l’iscrizione rappresenta un’ulteriore testimonianza del progetto politico teodericiano in tema di gestione del territorio, progetto che poteva prescindere dalla disponibilità dei privati soprattutto nell’ipotesi in cui l’operazione fosse da effettuare in prossimità della stessa capitale laddove l’interessamento di altri soggetti sarebbe stato plausibilmente percepito come meno opportuno rispetto ad aree diverse, come quelle a cui sono riferibili le altre bonifiche documentate, per le quali la distanza dal centro del potere avrebbe inoltre reso maggiormente difficoltosa la concreta gestione dell’opera.
- Aspetti giuridici degli interventi considerati
Le complesse attività di bonifica sopra esaminate sotto il prevalente profilo della politica imperiale e dei conseguenti effetti agronomici e attinenti alla viabilità meritano ora di essere considerate nell’ambito dell’esperienza giuridica di età teodericiana sotto diversi aspetti, in particolare la titolarità del suolo interessato dalle varie operazioni, il regime fiscale delle terre bonificate nonché l’evidente concorrenza fra potere pubblico e la non disinteressata partecipazione dei privati.
2.1. La titolarità dei terreni sommersi
Per quanto concerne la natura giuridica del suolo interessato assume particolare rilevanza il periodo finale di Cass. var. II, 32 nella parte in cui l’esito delle operazioni affidate ai due senatori viene così esplicitato: liberatori suo reddita terra proficiat nec quisquam inde aliquid praesumat attingere, quod tam diu invadentibus aquis non potuit vindicare. Con tali parole l’autore intende affermare che gli antichi proprietari dei terreni precedentemente impaludati ed ora recuperati a coltura non avrebbero potuto esercitare vittoriosamente la vindicatio dei medesimi in quanto la sommersione permanente aveva determinato l’estinzione del loro diritto dominicale. Tale interpretazione trova corrispondenza sul piano storico-naturalistico in altre due espressioni del medesimo testo, laddove restagnatis incursibus paludestris illuvies occupavit allude, come sopra accennato, alla memoria dell’impaludamento di terreni asciutti per successive fasi di sommersione, mentre pereunte damnoso gurgite, quae fuerant amissa ulterius non perirent indica con evidenza che al momento dell’interruzione dell’impaludamento si considerava ormai estinta (amissa) la precedente titolarità dei fondi sommersi.
2.2. Un persistente retaggio normativo
Il fenomeno ricavabile dalla descrizione di Cassiodoro, come è noto, trovava già una sua disciplinain prospettiva tralatizia nella riflessione giurisprudenziale più antica la quale, nel trattare dell’ambito di applicazione dell’interdetto de fluminibus – inteso a vietare atti che in qualche modo pregiudicassero la navigazione fluviale – aveva riconosciuto nell’inondazione permanente di un fondo privato da parte del fiume pubblico un fatto appunto idoneo a determinare l’estinzione della situazione dominicale precedente, con conseguente riconoscimento della porzione di terreno – ora alveo del fiume – quale res publica:
D. 43.12.1.7, Ulp. 68 ad ed.: Simili modo et si flumen alveum suum reliquit et alia fluere coeperit, quidquid in veteri alveo factum est, ad hoc interdictum non pertinet: non enim in flumine publico factum erit, quod est utriusque vicini aut, si limitatus est ager, occupantis alveus fiet: certe desinit esse publicus. Ille etiam alveus, quem sibi flumen fecit, etsi privatus ante fuit, incipit tamen esse publicus, quia impossibile est, ut alveus fluminis publici non sit publicus.
Nel frammento viene in primo luogo affermata l’inesperibilità dell’interdetto con riguardo all’area precedentemente occupata dall’alveo di un fiume che ha mutato il suo corso. Tale porzione di terreno, dunque, perduto il carattere di pubblicità, non solo non sarà più oggetto di tutela interdittale ma potrà anzi incrementare i fondi confinanti entro gli agri arcifiniio diventare suscettibile di occupazione in territorio centuriato. Correlativamente, il giurista afferma che alla sommersione del fondo privato da parte del fiume pubblico consegue l’estinzione di ogni diritto dominicale in quanto sarebbe impossibile ritenere in proprietà privata una porzione dell’alveo di un corso d’acqua pubblico[24]. Tale affermazione trova conferma nelsuccessivo § 9:
D. 43.12.1.9, Ulp. 68 ad ed.: Aliter atque si flumen aliquam terram inundaverit, non alveum sibi fecerit: tunc enim non fit publicum, quod aqua opertum est.
Il mutamento della situazione dominicale avviene allorché il fondo sia permanentemente sommerso dalle acque con trasformazione in alveo e non al verificarsi di una sommersione transitoria.
Considerato che, sotto il profilo naturalistico, il fenomeno ora ricordato non è dissimile dall’impaludamento siccome anche le acque stagnanti sommergono permanentemente il terreno determinando l’estinzione dei diritti reali su di esso costituiti, non sorprende la ripresa di tale normazione in età tardoantica nella seguente, significativa, novella teodosiana[25]:
Nov. Th. 20.3-4: Impp. Theod(osius) et Valent(inianus) AA. Cyro p(raefecto) p(raetori)o et consuli designato. 3. Similiter nec ea quidem, quae paludibus antea vel pascuis videbantur adscripta, si sumptibus ac laboribus possessorum nunc ad frugum fertilitatem translata sunt, vel vendi vel peti vel quasi fertilia separatim censeri vel functiones exigi concedimus, ne doleant diligentes operam suam agri dedisse culturae nec diligentiam suam sibi damnosam intelligant. 4. Huius legis temeratores quinquaginta librarum auri condemnatione coerceri decernimus. Inter quos habendum est officium quoque tuae sedis excelsae, si aliquid eiusmodi suggesserit disponendum vel si preces instruxerit petitoris, Cyre, p(arens) k(arissime) a(tque) a(mantissime). Dat. XI. Kal. Oct. Constantinopoli, D.N. Valentiniano A. V et Anatolio VC. conss. (a. 440).
Come è stato osservato, alla stregua di quanto si afferma nel § 2 del medesimo provvedimento (nec de Nili tantum adluvionibus loquimur, sed quod salubre est orbi terrarum atque omnibus provinciis promulgamus) l’epistula di Teodosio e Valentiniano, ancorché originata da istanze provenienti dal territorio egiziano, è da ritenere dotata di efficacia di lex generalis in entrambe le partes imperii[26]. Dopo i primi paragrafi dedicati al regime dell’alluvio, nella sezione sopra riportata il testo prosegue affermando che i fondi identificati quali paludosi oppure destinati a pascolo, qualora bonificati ad opera dei concessionari (sumptibus ac laboribus possessorum), non solo tornerebbero nuovamente profittevoli per questi ultimi ma fruirebbero di benefici di vario genere, non esclusa l’esenzione dal canone periodico cui alludono le espressioni vel quasi fertilia separatim censeri vel functiones exigi concedimus[27].
Dal confronto fra la riflessione giurisprudenziale e la novella teodosiana emerge comunque una differenza: mentre Ulpiano attesta l’intervenuta pubblicità del (nuovo) alveo fluviale, nel secondo caso la qualifica di possessores attribuita nel più tardo testo normativo ai bonificatori dei fondi impaludati consente di ritenere pubblica ab origine la relativa titolarità senza mutamenti per effetto del prosciugamento artificiale.
A tale esegesi pare riconducibile anche l’Interpretatio alla Novella nella parte in cui così si esprime:
Si quis etiam paludes suo studio derivaverit et ad usum fertilitatis adduxerit, similiter hoc is qui excoluit sine censu perpetuo iure possideat neque quisquam hoc audeat a nostra munificentia postulare.
Rileva qui l’impiego della locuzione sine censu perpetuo iure, confermativa da un lato della titolarità pubblica dei terreni impaludati dopo la concessione a privati, indicativa dall’altro di una politica finanziaria di esenzione dal canone (cui corrisponderà il tributo fondiario negli esempi teodericiani) a favore dei concessionari bonificatori[28].
Appare in ogni caso evidente come alcuni principi ispiratori della disciplina teodosiana abbiano trovato ricezione nell’ambito del regno goto che, d’altra parte, almeno sul piano formale, si poneva in continuità con la precedente esperienza giuridica romana[29]. A fronte di una diversa titolarità dei fondi interessati (pubblica nella novella, come osservato), nel caso della bonifica del Decennovio è possibile rilevare la duratura memoria dei preesistenti diritti dominicali in capo a privati sui fondi stessi, insuscettibili tuttavia di rivendica a motivo dell’estinzione verificatasi per effetto della continuativa sommersione.
Come ha inoltre notato il Giardina[30], le attribuzioni fondiarie attestate da Cassiodoro a seguito delle bonifiche trovavano ormai esclusivo fondamento nel potere regio mentre al Senato è riservata, come sopra ricordato, una mera funzione di controllo con delimitazione dell’area bonificata mediante cippi confinari. Che oggetto della concessione fosse il diritto di proprietà e non, come è stato proposto, il mero possesso nell’ambito di un rapporto enfiteutico ovvero di altre forme di concessione pubblica[31] è induttivamente deducibile dall’impiego del sostantivo dominium in Cass. var. II, 33, 2 (nunc spatio ad tuum pulchre transeat dominium). I soggetti bonificatori avrebbero dunque conseguito la piena titolarità dei fondi ripristinati.
Anche con riguardo alla bonifica nell’ager Spoletinus si può ritenere che l’assegnazione dei terreni bonificati ai soggetti coinvolti nell’operazione avesse ad oggetto un diritto di proprietà: ciò pare infatti desumibile dal parallelo utilizzo di locuzioni simili per il caso in considerazione in Cass. var. II, 21, 3 (ipsis liberata rura proficerent) e Decennovium in Cass. var. II, 32, 4 (liberatori suo reddita terra proficiat) nonché in Cass. var. II, 33, 2 (ut unicuique proficiat labor suus) le quali, per quanto non esplicite sotto il profilo giuridico, consentono di riconoscere una stretta analogia fra le due situazioni.
Per ciò che concerne, infine, il tratto della via Appia verosimilmente coinvolto nell’operazione di bonifica, è da ritenere che esso non sia stato interessato, ovviamente, da mutamento alcuno di situazione dominicale in quanto sede stradale pubblica pienamente ripristinata al transito.
2.3. Profili fiscali
È noto che l’insediamento dei Goti in Italia, inizialmente in qualità di milites foederati dell’impero e successivamente, sia pure sotto il segno di una “incerta definizione costituzionale”[32], quale regno autonomo, ottenne un formale riconoscimento dalla pars Orientis nell’anno 498, ricevendo conseguentemente legittimazione non solo sotto il profilo politico ma anche – e soprattutto – sotto il profilo della produzione normativa, nonostante l’impegno assunto dal sovrano di emanare esclusivamente “edicta di portata circoscritta”[33].
Nell’ambito della gestione del territorio da parte del re goto assumeva particolare rilievo un meccanismo di tipo remunerativo, fondato su una stretta collaborazione fra potere pubblico e disponibilità dei privati[34]. È in questa prospettiva che agevolmente si inquadrano anche le iniziative di bonifica qui considerate, ove si evidenziano da un lato il prestigio che il pur ricompensato evergeta avrebbe assunto presso la corte teodericiana, dall’altro il conseguimento di un risparmio da parte dell’erario.
Nel caso delle bonifiche un “valore decisivo”[35] deve essere inoltre riconosciuto all’esenzione tributaria.
La rilevanza di tale misura può essere compresa anche alla luce del complessivo sistema fiscale delineatosi in età teodericiana. In questo quadro si segnala, accanto alla tradizionale imposizione cui erano sottoposti i terreni rimasti in proprietà dei romani, il recente e persuasivo convincimento che fossero soggette a tributo pure le terre assegnate ai Goti sottraendole nella proporzione di un terzo agli stessi proprietari autoctoni[36]. Solo in questo modo, come è stato sostenuto[37], il gettito sarebbe stato sufficiente ad attribuire agli stessi Goti i contributi in denaro – i cosiddetti donativa – indispensabili a compensare in funzione perequativa le disparità conseguenti all’assegnazione ai guerrieri barbari di terre caratterizzate da estensione e produttività diverse in quanto ubicate nelle differenti aree di necessario presidio strategico della diocesi italiciana, ove i guerrieri stessi venivano insediati.
È alla luce di queste premesse che deve essere tenuta in considerazione l’esenzione fiscale concessa ai terreni ricavati dalle bonifiche e attribuiti agli stessi bonificatori. In presenza delle “esigenze di cassa” dell’amministrazione ostrogota ora ricordate, la giustificazione di tale esenzione, e prima ancora il consenso all’effettuazione delle relative operazioni, doveva tuttavia trovare convincente fondamento in concreti vantaggi di ordine economico per le finanze pubbliche[38].
Al riguardo può essere osservato che le Variae cassiodoree insistono principalmente sull’esigenza di fornire compensazione alle ingenti spese sostenute dai bonificatori per la realizzazione delle opere necessarie allo scopo perseguito. A ben guardare, però, a questo scopo poteva essere sufficiente l’attribuzione in proprietà ai medesimi delle aree bonificate secondo quanto sopra evidenziato. A giustificare l’esenzione fiscale dovevano dunque corrispondere anche altri interessi pubblici: esemplare risulta in tal senso il caso del Decennovium laddove lo stesso Cassiodoro esplicitamente individua un vantaggio generale nel pieno ripristino della viabilità lungo il tratto dell’Appia interessato alla bonifica, con corrispondente risparmio per l’erario comunque tenuto a provvedere a una simile opera di manutenzione infrastrutturale lungo un’arteria fondamentale per l’intero sistema viario della penisola (Cass. var. II, 32, 3: quod erit cunctis viantibus profuturum)[39]. E ciò a maggior ragione se si considera" che il ripristino della viabilità nella penisola italica trovava corrispondenza negli obiettivi politici della corte ravennate, come affermato in un altro luogo cassiodoreo ove viene rilevata l’utilità, anche sotto il profilo strategico, di una rete viaria agevolmente percorribile in quanto oggetto di regolare manutenzione[40].
A tale rilevante motivazione se ne può aggiungere un’altra, difficile da definire in termini quantitativi ma dotata di indubbia plausibilità: il recupero a coltura di una significativa estensione fondiaria in un territorio densamente abitato a mezzogiorno dell’Urbe non sarebbe stato ininfluente nel facilitare l’approvvigionamento alimentare dell’intera regione[41].
- Conclusioni
Ad una valutazione d’insieme le bonifiche di età teodericiana, nel rappresentare un significativo esempio di attenzione per la gestione del territorio, assumono particolare rilevanza anche sotto il profilo dell’azione amministrativa del regno goto. Le bonifiche qui considerate mostrano come il retaggio normativo dell’esperienza romana abbia rappresentato in epoca gota un rilevante fattore di continuità in tema di controllo degli effetti dei fenomeni naturali sulla condizione giuridica del suolo anche mediante forme di interazione fra pubblico e privato volte a realizzare interessi concorrenti. Proprio alla luce delle considerazioni sopra esposte va ricordato come tale interazione abbia assunto presso la corte ravennate una funzione rilevante, al punto da giustificare la concessione di particolari esenzioni nonostante il frequente richiamo alla necessità di ricorrere ad una diffusa imposizione fiscale[42]. In un più ampio orizzonte, è stato osservato che le misure tardoantiche in tema di agevolazione tributaria a seguito di operazioni di bonifica effettuate da privati agevolmente “s’inquadrano nel regime fondiario disposto per gli agri deserti” in quanto “l’incuria dei terreni sterili era senza dubbio per l’economia imperiale peggiore della perdita parziale o integrale dell’imposta fondiaria per il fisco”[43].
Si può dunque riconoscere nell’età teodericiana il perdurare delle esigenze di recupero di terre alla coltivazione che aveva caratterizzato periodi precedenti come l'età di Teodosio II con adozione di analoghe soluzioni per quanto concerne l’attribuzione ai bonificatori dei terreni recuperati e la concessione di esenzioni sul piano fiscale[44].
In una diversa visuale, va rilevato come tale impostazione trovi riscontro presso la corte ravennate in iniziative di collaborazione fra pubblico e privato, non senza richiami evocativi sul piano ideologico-culturale[45]. Correlativamente le bonifiche di età teodericiana non mancano di caratterizzarsi per valore esemplare, nell’ambito della gestione del territorio, anche in una visuale diacronica di lunga durata.
Abstract: The paper deals with drainages of swamps made by Theoderic in the first decades of 6th Century in Italy, considering in particular the legal instruments used by the royal court to reach the purpose, comparising them with the previous legislation. Eventually, the agronomic and economic consequences of the operations are taken into account evaluating as well the cooperation between privates and public power and the tributary management of the lands.
Keywords: Drainage – Theoderic – Late antiquity – Fiscus – Ager – Flood
* Università degli Studi di Genova (daniele.curir@edu.unige.it). Si anticipa qui il testo della relazione tenuta al Convegno “Echi del tardo antico. Per una lettura interdisciplinare dell’ars gromatica” (Varese, 24-25 giugno 2024).
** Il contributo è stato sottoposto a double blind peer review.
[1] Cfr. B. Saitta, La “civilitas” di Teoderico. Rigore amministrativo, ‘tolleranza’ religiosa e recupero dell’antico nell’Italia ostrogota, Roma, 1993 con bibliografia; v. pure L. Lo Schiavo, Oltre la milizia: fisco e “civilitas” per i Goti di Teoderico, in Ravenna Capitale. Dopo il Teodosiano. Il diritto pubblico in Occidente nei secoli V-VIII, Santarcangelo di Romagna, 2017, p. 203 ss. Va osservato come in Cass. var. II, 21, 4, riportato infra nel testo, la bonifica ivi esposta venga esplicitamente definita dal sovrano gloria nostri temporis.
[2] Su tale aspetto v. segnatamente G. Traina, Paesaggio e ‘decadenza’. La palude nella trasformazione del mondo antico, in Società romana e impero tardoantico, III, Le merci, gli insediamenti, a cura di A. Giardina, Roma-Bari, 1986, pp. 711-730; Id., Paludi e bonifiche del mondo antico, Roma, 1988, p. 15 ss., in part. 24 ss.
[3] A tale intervallo di tempo sono datate le tre Variae riportate infra nel testo in Th. Mommsen, Cassiodori senatoris Variae, in Monumenta Germaniae historica, Berolini 1894, pp. 58, 64, 65e nella bibliografia successiva: cfr., fra altri, A. Giardina, Pubblico e privato nella bonifica teodericiana delle paludi pontine, in Castrum 7. Zones côtières littorales dans le monde méditerranéen au Moyen Âge: défense, peuplement, mise en valeur. Actes du colloque international organisé par l’École français de Rome et la Casa de Velázquez. Rome, 23-26 octobre 1996, ed. J.-M. Martin, Madrid, 2001, p. 37 (= Cassiodoro politico, Roma 2006, p. 75); S. Del Lungo, La pratica agrimensoria nella tarda antichità e nell’alto medioevo, Spoleto, 2004, pp. 48, 56.
[4] In argomento è disponibile un’ampia bibliografia; cfr. in particolare: A. Mosca, Gli interventi di bonifica sotto Teodorico, in Teodorico il Grande e i Goti d’Italia. Atti del Congresso Internazionale di Studi sull’Alto Medioevo. Milano, 2-6 novembre 1992, II, Spoleto, 1993, pp. 755-767; S. Tarozzi, Alluvioni e paludi: strategie d’intervento dell’amministrazione tardoantica, in Ravenna Capitale. Il diritto delle acque nell’Occidente tardoantico: utilità comune e interessi privati, Santarcangelo di Romagna, 2018, pp. 47-58; A. Giardina, Pubblico e privato, cit., p. 35 (= Cassiodoro politico, cit., 73); S. Del Lungo, La pratica agrimensoria, cit.,p. 48 ss.
[5] Cfr. A. Nibby, Analisi storico-antiquaria della carta dei dintorni di Roma, III, Roma, 1849, p. 522 ss.; H. Nissen, Italische Landeskunde, I, Berlin, 1883, pp. 326-328; S. Mazzarino, Aspetti di storia dell’Appia antica, in Helikon, 8 (1968), pp. 195-196; G. Radke, s.v. “Viae publicae romanae”, in Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft (neue Bearbeitung begonnen von Georg Wissowa fortgeführt von Wilhelm Kroll und Karl Mittelhaus), Suppl. XIII, Stuttgart, 1971, p. 1519 (trad. it. a cura di G. Sigismondi, Bologna, 1981, p. 162); G. Uggeri, La via Appia da Taranto a Brindisi. Problemi storico-topografici, in Ricerche e studi, 10 (1977), pp. 169-202; Id., La viabilità romana nel Salento, Fasano, 1983, pp. 189, 332; M. Cancellieri, La media e bassa valle dell’Amaseno, la via Appia e Terracina: materiali per una carta archeologica, in Bollettino dell’Istituto di Storia e Arte del Lazio meridionale, 12 (1987), pp. 41-104; Ead., Il territorio pontino e la via Appia, in La via Appia. Decimo incontro di studio del Comitato per l’Archeologia Laziale, Roma, 1990, pp. 61-71; A. Mosca, Restauri tardo-antichi sulla via Appia, in La via Appia,cit., p.183; Ead., Gli interventi,cit., p. 758 ss.; B. Saitta, La “civilitas” di Teoderico, cit., p. 111; A. Giardina, Pubblico e privato,cit., pp. 35-50 (= Cassiodoro politico, cit., pp. 73-99); S. Del Lungo, La pratica agrimensoria,cit., p. 48.
[6] Su tale personaggio cfr. J.R. Martindale, Prosopography of the Later Roman Empire, II, Cambridge, 1980, p. 349 (Caecina Mavortius Basilius Decius 2).
[7] La sede stradale era, infatti, servita da un canale ad essa parallelo che consentiva la navigazione fluviale in prossimità del tracciato viario come testimoniato già in Str. 5, 3, 6: Πλησίον δὲ τής Ταρρακίνης Βαδίζοντι ἐπὶ τῆς Ῥώμης παραβέβληται τῇὁδῷ τῇἈππίᾳ διῶρυξ ἐπί πολλοὺς τόπους πληρουμένη τοῖς ἑλείοις τε καὶ τοῖς ποταμίοισ ὕδασι. La possibilità di percorrere un tratto della via Appia mediante navigazione trova altresì conferma in una satira oraziana (Hor. sat. I, 5).
[8] Cfr. Sic. Flacc. de cond. agror. 111.19 ss. Th.(147.19 ss. L.): Si fossis fines observabuntur, inspiciendum utique in omnibus, regionum quae sit consuetudo, et videndum quales fossae; ne siquis agrorum siccandorum causa fossas fecerit, finales esse videantur. In generale sulle fossae agrorum siccandorum causa factae, con riguardo anche alle testimonianze giurisprudenziali,v. F. Scotti, “Actio aquae pluviae arcendae” e “fossae agrorum siccandorum causa factae”. Per un’esegesi di D. 39.3.2.1, 2,4,7 alla luce delle tecniche agronomiche antiche, in Jus, 2 (2014), pp. 273-308; Ead., Nuove osservazioni su Alf. 4 a Paul. epitomat. D. 39.3.24 pr.-2, in TSDP, 8 (2015), pp. 1-51. Sulle fossae nel complesso dei corsi d’acqua naturali e artificiali e con riguardo ai relativi rischi ambientali cfr. L. Maganzani, Rivers and flood risk management in rural areas: some evidence from classical Roman law, in Water History, 15.1 (2023), p. 126 ss.
[9] Cfr. ILS, 8956 = AE 1893, 121 = AE 1984, 126: ex p(raecepto) d(omini) n(ostri)/ Theoderici/ et s(enatus) c(onsulto) XV sul quale v. G.B. De Rossi, Foro Appio, un cippo miliare dell’Appia, in Notizie degli Scavi, 1893, p. 210 ss.; Id., Un cippo del re Teoderico nelle paludi pontine, in Bullettino di Archeologia Cristiana, 4 (1894), pp. 83-84; J. Prostko-Prostyński, “Utraeque res publicae”. The emperor Anastasius I's gothic policy, Poznań, 1994, p. 58 n. 130; A. Giardina, Pubblico e privato,cit., p. 40 n. 13 (= Cassiodoro politico, cit., p. 83 n. 13). Ulteriore testimonianza epigrafica dell’operazione di bonifica è restituita da CIL X, 6850 = ILS, 827 = ILCV, 35: D(ominus) n(oster) gl(o)r(io)s(issi)mus adq(ue) inclyt(us) rex Theodericus vict(or) ac tri/umf(ator) semper Aug(ustus), bono r(ei) p(ublicae) natus, custos liberta/tis et progator (!) Rom(ani) nom(inis), domitor g(en)tium, Decenno/vii viae Appiae, id a Trip(ontio) usq(ue) Tarric(inam) it(er) et loca quae/5 confluentib(us) ab utraq(ue) parte palud(ibus) per omn(es) retro princip(es)/ inundaverant, usui pub(li)co et securitate viantium ad/miranda{m} propitio deo felic(ita)te, restituit: operi/ iniuncto naviter insudante adq(ue) clementissimi/ princip(is) feliciter deserviente p(rae)coniis ex prosa/10pie Deciorum Caec(ina) Mav(ortio) Basilio Decio v(iro) c(larissimo) et in/l(ustri), ex p(raefecto) u(rbi), ex p(raefecto) p(raetori)o, ex cons(ule) ord(inario), pat(ricio), qui ad perpetu/andam tanti domini gloriam per plurimos,/ qui ante non, albeos deducta in mare aq/ua, ignotae ataviis et nimis antiquae red/15didit siccitati. Sull’epigrafe cfr. O. Fiebiger – L. Schmidt, Inschriftensammelung zur Geschichte der Ostgermanen, in Kaiserlische Akademie der Wissenschaften in Wien. Philosophisch-historische Klasse, 60.3 (1917), p. 193; A. Giardina, Pubblico e privato,cit., pp. 37-38 (= Cassiodoro politico, cit., pp. 75-79). Il testo dell’iscrizione è riportato, con minime varianti, anche in CIL X, 6851, ove alle ll. 6-7 si legge admiranda.
[10] Così Lo Schiavo, Oltre la milizia,cit., p.209 ss. Cfr. P. Porena, L’insediamento degli Ostrogoti in Italia, Roma, 2012, p. 183 ss.; B. Sirks, L’aspetto fiscale del colonato dopo il 438, in Ravenna Capitale. Dopo il Teodosiano, cit., pp. 235-243. V. pure C. Azzara, Teoderico. Storia e mito di un re barbaro, Bologna, 2013, p. 38 ss. anche per la possibilità che all'occorrenza fosse pure dovuto dai romani un tributo sostitutivo della cessione ai Goti di un terzo delle terre.
[11] V. supra n. 6.
[12] Cfr. Cass. var. II, 33, 2, sopra riportato nel testo.
[13] Sull’intervento cfr. A. Mosca, Gli interventi di bonifica,cit., p. 760 ss.; L. Sensi, Spoleto ed il suo territorio all’età di Teodorico, in Teoderico il Grande e i Goti d’Italia, cit.,p. 803 ss.; B. Saitta, La “civilitas” teodericiana, p. 110 ss.; S. Del Lungo, La pratica agrimensoria,cit., p. 56.
[14] V. supra n. 3.
[15] Per l’identificazione di Spes v. segnatamente A. Mosca, Gli interventi di bonifica,cit., p. 761 n. 16;v. pureJ.R. Martindale, Prosopography, cit., II, p. 1026.
[16] Sul vir spectabilis Domitius v. J.R. Martindale, Prosopography, cit., II, p. 371 ss. (Domitius 6); il personaggio è ricordato anche in Cass. var. IV, 39 a proposito dell’ascoltato appello a Teoderico avverso il sequestro di un suo fondo.
[17] L’impiego di canali artificiali per il drenaggio dell’acqua trova riscontro archeologico poiché in località Madonna di Lugo, nei pressi di Spoleto, è stato rinvenuto l’imbocco di un canale di età teodericiana; in proposito v. C. Pietrangeli, “Spoletium” (Spoleto), “Regio VI-Umbria”, in Italia romana: municipi e colonie, s. I, I, Roma, 1939, pp. 100-102; G. Schmiedt, Contributo della fotointerpretazione alla ricostruzione del paesaggio agrario altomedievale, in Agricoltura e mondo rurale in Occidente nell’Alto Medioevo. Settimane di Studio del Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo. Spoleto. 22-28 aprile 1965, XIII, Spoleto, 1966, pp. 828-829 n. 1; Id., Contributo della foto-interpretazione alla conoscenza della rete stradale dell’Umbria nell’altomedioevo, in Aspetti dell’Umbria dall’inizio del secolo VIII alla fine del secolo XI. Atti del III Convegno di studi umbri. Gubbio. 23-27 maggio 1965, Perugia, 1966, pp. 188-190; D. Manconi, Alcune note sul fiume Clitumno, in Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Perugia, 23 (1985-1986), p. 165; A. Mosca, Gli interventi di bonifica,cit., pp. 760-761. Diversamente v. G. Cera, Interventi di bonifica nella piana spoletina. Su una presunta bonifica teodoriciana nei pressi di Spoleto, in Uomo, acqua e paesaggio. Atti dell’Incontro di studio sul tema ‘Irreggimentazione delle acque e trasformazione del paesaggio antico’. S. Maria Capua Vetere. 22-23 novembre 1996, Roma, 1997, pp. 335-350.
[18] CIL XI, sub 10; v. pure O. Fiebiger – L. Schmidt, Inschriftensammelung,cit., p. 179. Va osservato in proposito, come già rilevato dal Mommsen e successivamente ricordato dal Dessau (ILS, sub 826), che, solamente qualche decennio dopo la morte di Teoderico, Giordane fa riferimento ad aree del ravennate caratterizzate da colture frutticole particolarmente feconde, cfr. Iord. Get. 29, 151: Qui [scil. Padus prope Ravennam] nunc, ut Favius ait, quod aliquando portus fuerit, spatiosissimus ortus ostendit arboribus plenus, verum de quibus non pendeant vela, sed poma.
[19] Su tale bonifica v. già G. Salvioli, L’Italia agricola nelle lettere di Cassiodoro, in Studi di storia napoletana in onore di Michelangelo Schipa, Napoli, 1926, p. 4; W. Ensslin, Theoderich der Grosse, München, 1959, 2a ed., p. 241; K. Hannestad, L’évolution des ressources agricoles de l’Italie du 4ème au 6ème siècle de notre ère, Kopenhagen, 1962, p. 31 n. 27, 33; cfr. in seguito S. Lusuardi Siena, Sulle tracce della presenza gota in Italia: il contributo delle fonti archeologiche, in “Magistra barbaritas”. I barbari in Italia, Milano, 1984, pp. 535-536; L. Cracco Ruggini, Economia e società nell’ ‘Italia annonaria’. Rapporti fra agricoltura e commercio dal IV al VI secolo d.C., Bari, 1995, 2a ed., p. 263 e n. 162; M.G. Maioli, Rapporti commerciali e materiali di Ravenna e Classe in epoca teodericiana, in Teoderico e i Goti tra Oriente e Occidente, a cura di A. Carile, Ravenna, 1995, pp. 227-236.
[20]D. 50.16.77, Paul. 49 ad ed.: ‘Frugem’ pro reditu appellari, non solum frumentis aut leguminibus, verum et ex vino, silvis caeduis, cretifodinis, lapidicinis capitur, Iulianus scribit. ‘fruges’ omnes esse, quibus homo vescatur, falsum esse: non enim carnem aut aves ferasve aut poma fruges dici. Su tale testo cfr., segnatamente, F. Zuccotti,‘Fruges fructusque’ (studio esegetico su D. 50.16.77). Per una ricerca sulle origini della nozione di ‘frutto’, Padova, 2000, p. 31 ss.; v. pure D. 50.16.205, Paul. 4 epit. Alf.: Qui fundum vendidit, ‘pomum’ recepit: nuces et ficos et uvas dumtaxat duracinas et purpureas et quae eius generis essent, quas non vini causa haberemus, quas Graeci τρωξίμους appellarent, recepta videri.
[21] Qualche indizio in prospettiva semantica si ritrova anche in P.S. 3.6.77: Dulcibus legatis sapa, defrutum mulsum, dulce etiam vinum, palmae, caricae, uvae passae debebuntur. Sed in hoc quoque voluntatis est quaestio, quia et in specie pomorum comprehendi possunt. Cfr. [P.] Grossardt, s.v. “Pomum”, in Thesaurus linguae latinae, X.2, Berlin, 2010, c. 2601, 65 ss.
[22] Cass. var. XII, 25, 6: Hinc est quod diutius radii siderum insolito colore fuscati sunt, quod novum frigus messor expavit, quod accessu temporis poma duruerunt, quod uvarum senectus acerba est.
[23] V. supra, nn. 6, 15, 16 e testo corrispondente.
[24] Cfr., fra altri, P. Maddalena, Gli incrementi fluviali nella visione giurisprudenziale classica, Napoli, 1970, p. 81 ss.; L. Maganzani, Gli incrementi fluviali in Fiorentino VI Inst. (D. 41.1.16), in SDHI, 59 (1993), p. 209; J.M. Albuquerque, El cance y las orillas de los rios públicos en derecho romano. Visión interdictal y jurisprudencial (D. 43, 12, 1, 7 y D. 43, 12, 15), in Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, 7 (2003), pp. 37-61; Id., “Interdictum ne quid in flumine publico ripave eius fiat, quo peius navigetur” (D. 43.12.1pr.), in SDHI, 71 (2005), pp. 227-241; M.P. Pavese, “Fundus cum vadis et alluvionibus”. Gli incrementi fluviali fra documenti della prassi e riflessione giurisprudenziale romana, Roma, 2004, p. 144 ss. Sulle conseguenze giuridiche derivanti dal mutamento dell’alveo del fiume v. pure L. Maganzani, “Ripae fluminis” e dissesti idrogeologici a Roma fra indagine geomorfologica e riflessione giurisprudenziale, in Ius, 57 (2010), pp. 175-193 (= Revisione e integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteiustiniani (FIRA), I, Leges, a cura di G. Purpura, Torino, 2012, pp. 61-84); Ead., Le inondazioni fluviali e le loro ricadute sulle città romane: considerazioni storico-giuridiche, in Revisione e integrazione,cit., pp. 93-102; Ead., Le inondazioni fluviali in Roma antica: aspetti storico-giuridici, in La città liquida, la città assetata. Storia di un rapporto di lunga durata, a cura di M. Galtarossa – L. Genovese, Roma, 2014, pp. 65-80; Ead., Le derivazioni d’acqua dai fiumi pubblici nell’età romana classica, in “Ius hominum causa constitutum”. Studi in onore di Antonio Palma, II, a cura di F. Fasolino, Torino, 2022, pp. 1139-1156.
[25] Parzialmente ripresa in C. 7.41.3.
[26] Sul testo in esame, anche con riguardo all’efficacia in entrambe le partes imperii, cfr. S. Barbati, Brevi note su natura ed effetti giuridici dell’alluvione in una “lex” di Teodosio II del 440, in Jus, 61.2 (2014), p. 349 ss.; S. Tarozzi, Alluvioni e paludi, cit., p. 51 ss.; F. Bono, “Adluvionum ea natura est, ut semper incerta possessio sit”: Picturing and Regulating Alluvial Lands in Nov. Theod. 20, in The Impact of the Roman Empire on Landscapes. Proceedings of the Fourteenth Workshop of the International Network Impact of Empire. Mainz. June 12-15 2019, Leiden, 2022, pp. 206-222; L. di Cintio, Ordine ambientale come ordine sociale nel diritto pubblico antico, in Ambiente e Diritto: dogmi antichi, prassi moderna, a cura di L. di Cintio – F. Fasolino – A. Oriolo, Milano, 2023, p. 48 ss.
[27] Vantaggi fiscali erano già stati in precedenza concessi a coloro che si fossero fatti carico dell’improduttività di un fondo, come testimoniato in CTh. 5.15.14: [- - - fund]orum obligatione securitatis publicae firmaverunt cautio[n]em. Susceptos scilicet semel fundos post emensa inmunita[ti]s spatia inconvulsa a se vectigalium pensione retinendos. Dat. VII K. Iun. divo Ioviano et Varroniano conss. (a. 364); CTh. 5.14.30: (Imppp. Valentinianus, Theodosius et Arcadius AAA. Cynegio p(raefecto) p(raetori)o. Quicumque defectum fund)um patrimonialem exercuerit instruxerit fertilem ido(neum)que praestiterit, salvo patrimoniali canone perpetuo ac (privat)o iure defendat velut domesticum et avita successio(ne qu)aesitum sibi habeat, suis relinquat, neque eum aut promulga(tione) rescripti aut reverentia sacrae adnotationis quisquam (a fru)ctu inpensi operis excludat. Ceterum eos, qui opimas (ac fe)rtiles retinent terras aut etiamnunc sibi aestimant eli(gend)as, pro defecta scilicet portione summam debiti prae(senti)s iubemus implere: eos etiam, qui enfyteuticario no(mine) nec ad plenum idoneas nec omnimodis vacuas detinent, (sic e)x illis quoque, quae praesidio indigent, iustam ac debitam (qua)ntitatem debere suscipere, ut indulto temporis spatio (post) biennium decretum canonem solvendum esse memine(rint). Hi autem, qui proprio voluntatis adsensu nunc quod [dix]imus elegissent neque sibi nunc opimum aliquid et con[duci]bile vindicarent, sed tantum nuda et relicta suscepe[runt], triennii immunitate permissa debitum canonem in[fera]nt. Nemo tamen qualibet meriti et potestatis obiectio(ne) submoveatur, quominus ad diacatochiae vicem defec(tas p)ossessiones patrimonialis iuris accipiat, earum tribu(ta et) canonem soluturus: illud speciali observantia pro(cura)ns, ut primum vicinas et in eodem territorio sortiatur, (dehi)nc si neque finitimas neque in iisdem locis reppererit (cons)titutas, tunc demum etiam longius positas, sed in quan(tum f)ieri valet pro interiecto spatio sibimet cohaerentes, (pro) modo et aequitate suscipiat, ut consensu omnium fiat (quo)d omnibus profuturum est. Dat. VIII Kal. Nov. Const(antino)p(oli) [Hon](orio) N. P. et Evodio conss. In proposito v. segnatamente L. Solidoro Maruotti, Studi sull’abbandono degli immobili nel diritto romano, Napoli, 1989, p. 306 ss.; S. Tarozzi, Alluvioni e paludi,cit., p. 52 ss.; P. Bianchi, Ancora sugli “agri” abbandonati, sterili, “deserti”: alcune considerazioni, in Tesserae Iuris, 2.1 (2020), pp. 107-140.
[28] Sul significato di census nel senso di vectigal (canone fondiario) v. [K.] Hoppe, s.v. “Census”, in Thesaurus linguae latinae, III, Lipsiae, 1908, c. 812, 17 ss., con rinvio a diverse fonti giuridiche.
[29] In proposito v. in generale G. Vismara, Il diritto nel regno dei Goti, in Teodorico il Grande e i Goti d’Italia,cit., I, pp. 275-315; P. Porena, L’insediamento,cit., p. 1 ss.; O. Licandro, L’Occidente senza imperatori. Vicende politiche e costituzionali nell’ultimo secolo dell’impero romano d’Occidente 455-565 d.C., Roma, 2012, p. 83 ss.; Azzara, Teoderico, cit., p. 38 ss.; L. Lo Schiavo, Oltre la milizia,cit., p. 197 ss.
[30] Cfr. A. Giardina, Pubblico e privato,cit., p. 40 (= Cassiodoro politico,cit., p. 83).
[31] Di tale avviso si mostrano, ad esempio, F. Giunta, I Goti e l’Umbria, in La coesistenza nel Medioevo. Ricerche storiche, Bari, 1968, p. 35; L. Cracco Ruggini, Economia e società,cit., p. 263 e da ultimo B. Saitta, La “civilitas” di Teoderico, cit., p. 110 con ulteriore bibliografia.
[32] Così C. Azzara, Teoderico, in Dizionario biografico degli italiani, XCV, Roma, 2019, p. 351; v. pure Id., Teoderico,cit., p. 24 ss.
[33] Cfr. L. Lo Schiavo, Oltre la milizia,cit., p. 203; sul punto v. già G. Astuti, Lezioni di storia del diritto italiano, I, Fonti del diritto nei regni germanici, Milano, 1987, pp. 77-81 il quale ha rilevato come tale limitazione fosse meramente formale e non anche sostanziale.
[34] Cfr. A. Mosca, Gli interventi di bonifica,cit., p. 764 ss.; A. Giardina, Pubblico e privato, cit., p. 43 ss. (= Cassiodoro politico,cit., p. 88 ss.). Come ha inoltre osservato B. Saitta, La “civilitas” di Teoderico,cit., p. 2, “alla cura per un’amministrazione giusta, giuridicamente fondata ed equa, s’accompagna il coinvolgimento dei privati”.
[35] Così A. Giardina, Pubblico e privato, cit., p. 41 (= Cassiodoro politico,cit., p. 85).
[36] Cfr. supra n. 10.
[37] Cfr. L. Lo Schiavo, Oltre la milizia,cit., p. 211 ss.
[38] Va in proposito osservato come in età teodericiana l’esenzione fiscale assumesse carattere tendenzialmente eccezionale, come nell’ipotesi di eventi catastrofici. In proposito v. F. Pasquaré Mariotto – P. Biavaschi, Approvvigionamento idrico cittadino e conseguenze giuridiche a seguito di eventi geologici e climatici al tramonto dell’antichità, in Ravenna Capitale. Il diritto delle acque nell’Occidente tardoantico,cit.,pp. 27-46
[39] Sul rapporto fra la bonifica nell’ager Spoletinus e il sistema viario romano v. segnatamente G. Schmiedt, Contributo della foto-interpretazione,cit., p. 188 ss.; L. Quilici, La rete stradale del ducato di Spoleto nell’Alto Medioevo, in Atti del 9° Congresso internazionale di studi sull’Alto Medioevo. Spoleto. 27 settembre – 2 ottobre 1982, I, Spoleto, 1983, p. 409; L. Sensi, Spoleto ed il suo territorio,cit.,p. 803. In generale sui benefici delle bonifiche con riguardo al sistema viario delle bonifiche v. pure A. Mosca, Gli interventi di bonifica,cit., p. 760 ss.
[40] Cfr. Cass. var. XII, 18, 1: Constantiniano viro experientissimo senator ppo. Regius apparatus sicut neglegentibus affert periculum, sic strenue laborantibus praestat ornatum, quia praemium est vitae domino vidente servire, cui nec culpa celari nec bonum possit abscondi. quam gratum est sine offensione aliqua iter agere destinatum, videre indicia diligentiae, dubia sine timore transire, gressu facili montuosa conscendere, in pontibus cum trabium mobilitate non tremere viamque sic conficere, ut omnia probentur animo convenisse! militiam vestram transcenditis, si rerum domino placere possitis. nam cui nos parere contendimus, magnus provectus est si mereamini ad eius placidos venire conspectus. In proposito cfr. B. Saitta, La “civilitas” di Teoderico cit., p. 131; L. Di Paola, Viaggi, trasporti e istituzioni. Studi sul “cursus publicus”, Messina, 1999, p. 104 ss.
[41] Cfr. F.M. De Robertis, La produzione agricola in Italia dalla crisi del III secolo all’età dei Carolingi, in Annali della Facoltà di Economia e Commercio dell’Università di Bari, n. s. 8 (1948), p. 89 ss; R. Soraci, Aspetti di storia economica italiana nell’età di Cassiodoro, Catania 1974, p. 58 ss.; G. Rickman, The Corn Supply of Ancient Rome, Oxford, 1980, p. 198 ss.; A.J.B. Sirks, The Size of the Grain Distributions in Imperial Rome and Constantinople, in Athenaeum, 79 (1991), pp. 225-237; Id., Food for Rome. The Legal Structure of the Transportation and Processing of Supplies for the Imperial Distributions in Rome and Constantinople, Amsterdam, 1991; L. Cracco Ruggini, Economia e società,cit., p. 263; C. Virlouvet, L’approvvigionamento di Roma imperiale: una sfida quotidiana, in Roma imperiale. Una metropoli antica, a cura di E. Lo Cascio, Bari, 2000, p. 125 ss. Sulle competenze in materia di approvvigionamento nell’Italia suburbicaria v. segnatamente A. Giardina, Sulla concorrenza tra prefettura urbana e prefettura dell'annona, in Siculorum Gymnasium, 30 (1977), pp. 65-74; M.L. Biccari, L’approvvigionamento granario di Roma in età tardoimperiale: il ruolo del “praefectus annonae”, in Studi Urbinati, 71 (2020), pp. 343-364, ove ulteriore bibliografia su competenze specifiche del praefectus annonae. Sulle difficoltà di approvvigionamento alimentare nell’Italia in età tardoantica v. già G. Arnaldi, L’approvvigionamento di Roma e l’amministrazione dei ‘Patrimoni di S. Pietro’ al tempo di Gregorio Magno, in Studi Romani, 34 (1986), pp. 25-39.
[42] Tale esigenza trova peraltro eco in Cass. var. IV, 16: Senatui Urbis Romae Theodericus rex. 1. Utilitatis publicae causa, quam noster animus semper aspectat, virum illustrem comitem Arigernum civem paene vestrum dudum ad Gallias aestimavimus dirigendum, ut eius maturitate consilii titubantium potuissent corda firmari. novitatem quippe sollicitam prudentes convenit habere rectores, ut quemadmodum fuerit vitae formatus ordo, sic currat instituta devotio. his rebus ad nostra vota compositis et gloriam civilitatis retulit et quod inter vos didicit diligenter ostendens et bellorum insignia reportavit. 2. Quem desideratum, sicut putamus, coetui vestro reddidimus, ut qui vobis longa aetate placuit, nunc gratior fiat, cum eum adiecta bona commendant. quapropter disciplinae se praefati viri Romanus ordo restituat et quod quietis amore praecipitur, devotis animis impleatur: quatenus et excessibus tollatur licentia et quod optamus maxime, locum nequeat invenire vindicta. 3. Si qua etiam per eius absentiam culpa provenit, inter vos iustitiae consideratione corrigite, sicut nobilitati vestrae convenit agere, cui semper probitas placet: quoniam nos specialiter iniunxisse cognoscite, ut error, qui ab auctoribus suis minime fuerit emendatus, legum districtione resecetur. pareatur ergo, patres conscripti viro multis temporibus iam probato, cui necesse est praedicanda sequi, qui se hactenus sub vestra omnium laude tractavit et in tanta frequentia nullius repperit adversa iudicia. Sul testo v. segnatamente U. Roberto, Il processo contro i senatori Basilio e Pretestato e la gestione dei conflitti politico-religiosi a Roma durante il regno degli Ostrogoti (510-511), in Mythos, Rivista telematica, 17, 2023, pp. 1-17 (https://journals.openedition.org/mythos/6288 consultato il 3 settembre 2024).
[43] Così S. Tarozzi, Alluvioni e paludi,cit., p. 57; in proposito v. pure P. Bianchi, Ancora sugli “agri”, cit., p. 107 ss.
[44] V. supra nn. 25-28 e testo corrispondente.
[45] Cfr. S. Mazzarino, Aspetti di storia, cit., pp. 195-196; A. Giardina, Pubblico e privato,cit., p. 49 ss. (= Cassiodoro politico, cit., p. 97 ss.).
Curir Daniele
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