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La risposta penale agli abusi economico-affettivi nei confronti delle persone anziane

28.06.2024

Marina Di Lello Finuoli*

 

La risposta penale agli abusi economico-affettivi nei confronti delle persone anziane**

 

English title: The criminal response to the economic-emotional abuses against elderly

DOI: 10.26350/18277942_000173

 

Sommario: 1. Età e vulnerabilità nel nuovo “pacchetto sicurezza”. - 2. La ratio dell’inasprimento sanzionatorio: il dato statistico. - 3. Social network e nuovi rischi: le truffe affettive. - 4. La dipendenza affettiva e i punti di contatto con il reato di maltrattamenti. - 4.1. (segue) La delimitazione rispetto al reato di circonvenzione di persone incapaci. - 5. Truffe ai danni degli ascendenti e limitazioni alla punibilità in ambito familiare. - 6. (segue) Le indicazioni della giurisprudenza di legittimità. - 7. Alcune proposte.

 

1. Età e vulnerabilità nel nuovo “pacchetto sicurezza”

 

Con il comunicato stampa n. 59 del 16 novembre scorso, il Consiglio dei Ministri ha annunciato – tra gli altri provvedimenti in materia di «sicurezza urbana» (c.d. pacchetto sicurezza) – l’inasprimento sanzionatorio del reato di truffa aggravata, nel caso in cui l’agente abbia profittato di circostanze tali da ostacolare la pubblica o privata difesa[1].

A tal fine si propone una modifica dell’attuale art. 640 CP, prevedendo una pena più severa nel caso in cui l’agente abbia «profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa»[2], così come disposto dall’art. 61, n. 5, CP. L’art. 9 del disegno di legge prevede, in particolare, la soppressione dell’attuale n. 2-bis del c. 2 dell’art. 640 CP (che prevede, per l’ipotesi in esame, la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549) e l’inserimento di un nuovo c. 3: «Se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’articolo 61, numero 5), la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 700 a euro 3.000».

L’intervento è dunque volto al rafforzamento della tutela delle persone anziane, vittime tra le più rappresentative dell’art. 640 CP. La menzione dell’«età» nel testo della circostanza si deve all’interpolazione operata da un altro c.d. pacchetto sicurezza, attraverso la legge 94 del 2009[3], che aveva inteso valorizzare, ai fini dell’aggravamento sanzionatorio, una specifica condizione di vulnerabilità della vittima[4]. Nella prospettiva del legislatore, il superamento del sessantacinquesimo anno di età rappresenta, almeno in via orientativa[5], un fattore idoneo a neutralizzare/indebolire l’autodifesa del soggetto passivo rispetto agli attacchi al patrimonio mediante frode[6]; la legge del 2009, in questo senso, aveva già previsto uno speciale elemento accidentale della truffa (n. 2-bis: reclusione da uno a cinque anni e multa da euro 309 a euro 1.549) «se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’articolo 61, numero 5»[7].

La terza età, in effetti, è unanimemente annoverata tra gli indici di vulnerabilità che favoriscono la vittimizzazione (primaria e secondaria) dell’individuo[8], non solo per il naturale sfibramento della tempra fisica e psichica, ma anche in ragione delle condizioni fattuali di isolamento (magari solo temporaneo) e/o di dipendenza dall’assistenza altrui; circostanze di varia natura che rendono le persone anziane vittime privilegiate di reati eterogenei, (solo) apparentemente sconnessi (truffe, furti, rapine, estorsioni, violenza privata, circonvenzione, abusi fisici e psicologici, maltrattamenti, abbandono, carenza di cura e assistenza), comunque caratterizzati dall’approfittamento, da parte del reo, della ridotta capacità di reagire alle aggressioni, di contestare i soggetti deputati alla cura e all’assistenza[9], di discernere il vero dal simulato e il giusto dall’ingiusto. Ancora, tra le cause di vittimizzazione, si tenga conto del bisogno e, insieme, del deficit di comunicazione delle persone anziane, della propensione ad accordare fiducia agli estranei, dell’idiosincrasia per la critica negativa dei parenti, della spiccata sensibilità emotiva[10].

È questa, si dirà, la caratteristica di ogni categoria di vittime vulnerabili, esposta a taluni rischi e non ad altri[11]. Ciò nondimeno, traendo spunto dal progetto governativo sulla truffa aggravata, il presente contributo si propone di mettere in relazione le fattispecie più frequentemente commesse ai danni (non solo patrimoniali) delle persone anziane, per riflettere, in prospettiva politico-criminale, sull’opportunità di riorientare le strategie di prevenzione del financial ageism in modo da indirizzarle verso la più ampia categoria dell’abuso economico-affettivo[12].

Si esamineranno, in particolare, talune manifestazioni di devianza criminale tipiche dei contesti familiari e di convivenza, comprese le c.d. truffe affettive e i maltrattamenti economici, che coinvolgono (in senso lesivo) anche la sfera psichica della vittima. Si tratta di fattispecie affini a quelle che allarmano il legislatore “securitario”, il quale, però, pare aver scelto di muoversi sul solo fronte della truffa extra-familiare (elder scam, senior fraud, financial abuse and discrimination, etc.), forse sottovalutando il pregiudizio personale cui è esposta la popolazione più matura negli ambienti apparentemente rassicuranti[13]. Per i delitti patrimoniali commessi in ambito familiare, come si vedrà, la punibilità resta infatti subordinata alla disciplina dell’art. 649 CP.

Anche in considerazione di ciò, l’attenzione dell’ordinamento alla fragilità emotiva delle persone anziane è senz’altro auspicabile[14]. Pur volendo ridurre l’oggetto giuridico dell’art. 640 CP al solo patrimonio[15], non può negarsi che il danno causato dalle frodi, ovvero dalle offese mediante abusi e maltrattamenti economici, esorbiti dalla sfera strettamente individuale, assumendo una dimensione più ampia, financo collettiva. Soprattutto se si guarda alla reale destinazione delle risorse sottratte alle persone offese (risparmi, pensioni, indennità, etc.)[16]: e cioè il sostentamento di interi nuclei familiari, il finanziamento della formazione e dell’iniziativa economica dei giovani, l’assistenza sanitaria e l’accompagnamento dei soggetti di cui si discute, in sostituzione di un welfare pubblico tendenzialmente incapace di far fronte alle esigenze di una popolazione che “invecchia”[17].

 

2. La ratio dell’inasprimento sanzionatorio: il dato statistico

 

L’invecchiamento della popolazione non è privo di risvolti (anche) per l’ordinamento penale; come dimostra, del resto, l’iniziativa legislativa dell’Esecutivo, preoccupato per l’escalation del fenomeno delle truffe a danno degli anziani[18].

Da tempo le rilevazioni statistiche hanno segnalato l’aumento delle vittime di tale tipologia di reato. Se nel 2020, per l’incidenza delle restrizioni in corso di pandemia, le vittime over sessantacinque sono diminuite dell’1,4% rispetto al 2019, esse sono invece tornate a salire del 13,3% e del 6,1% nel 2021 e nel 2022[19]. Nel 2022, le vittime totali di truffa online sono state 99.805, delle quali 12.649 (12,7%) superano i sessantacinque anni. Il Servizio Analisi Criminale della Direzione Centrale della Polizia, peraltro, ha illustrato un nuovo e singolare modus operandi delle frodi in rete, rappresentato dalle c.d. truffe affettive, sulle quali si tornerà subito appresso.

La vittimizzazione delle persone anziane si caratterizza anche per la particolare ampiezza del campo oscuro[20]. Nei reati contro il patrimonio, la persona offesa è ignara dell’accaduto e, quando se ne accorge, tende a nasconderlo, anche ai familiari, per la mortificazione che ne potrebbe derivare: rimproveri, ritorsioni, contromisure preventive consistenti nella limitazione della disponibilità di denaro o di altri strumenti di pagamento, imposizione di vincoli alla libertà di movimento e di gestione, restrizioni sociali, etc. Anche i reati contro la persona perpetrati nei confronti degli anziani (compresi i maltrattamenti)[21] “si nascondono” alle rilevazioni statistiche. Le vittime si dimostrano restie a denunciare gli aggressori: per la paura di una reazione (l’incrudelimento degli atteggiamenti del caregiver, dal quale dipendono), oppure per non pregiudicare in via definitiva la relazione parentale/affettiva che le lega all’offender, nella speranza/convinzione che gli episodi restino isolati o che non vengano portati a conseguenze ulteriori. La scarsa propensione alla denuncia degli appartenenti alla terza età dipende, alle volte, dalla rassegnazione alla prevaricazione e all’arroganza che subiscono quotidianamente, nei diversi contesti sociali e urbani frequentati (mezzi pubblici, strutture sanitarie, condominio, luoghi pubblici, etc.)[22].

Come detto, con l’aumento della popolazione anziana, in assenza di iniziative preventive efficaci, anche la “cifra” oscura degli abusi e delle discriminazioni è destinata a crescere; si consideri, per esempio, che non esistono dati certi sul numero degli ospiti delle residenze sanitarie e assistenziali, su quello delle persone collocate – o confinate, senza il loro consenso – nelle case di riposo, in strutture non autorizzate, nelle abitazioni, sotto la vigilanza di terzi. Di contro, oggi, il raggiungimento della terza (e della quarta) età avviene in condizioni di salute, istruzione e competenze digitali tendenzialmente migliori rispetto al passato, pur nel contesto di reti sociali del tutto diverse, ridotte, private della “manovalanza” delle donne appartenenti alla cerchia familiare, finalmente libere dalla destinazione forzata ed esclusiva alla cura dei soggetti non autosufficienti.

Da queste prime notazioni sulle condizioni di isolamento delle persone anziane inizia a emergere la correlazione tra le offese alla persona, anche sul piano dell’integrità psichica, e le offese al patrimonio, rispetto alle quali la truffa aggravata rappresenta una parte (limitata) del problema, a meno che non se ne intenda valorizzare una portata plurioffensiva[23]. La prevaricazione economica degli elderly può integrare, cioè, diverse fattispecie incriminatrici, variamente integranti nuove forme di violenza morale[24], attuate secondo frequenze statistiche e modalità operative invero inquietanti. Si esamineranno, nello specifico, le c.d. truffe affettive e il reato di maltrattamenti, tenendo conto del rapporto e della necessaria delimitazione rispetto al delitto di circonvenzione di persone incapaci.

 

3. Social network e nuovi rischi: le truffe affettive

 

Il disegno di legge di cui si discute, come detto, ha a oggetto la truffa aggravata dal fatto che il reo abbia profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa (in prospettiva: nuovo c. 3 dell’art. 640 CP).

Tra i delitti contro il patrimonio, la truffa è tra le fattispecie più profondamente dissodate dalla dottrina penalistica[25]. La forma vincolata del reato impegna l’interprete nella ricostruzione di una sequenza (causale) a più “voci”, secondo una concatenazione complessa, rigidamente predeterminata dal legislatore[26]. L’accertamento del reato, poi, risulta ulteriormente complicato dalla molteplicità degli eventi descritti dalla fattispecie[27]; tra questi, l’induzione in errore del soggetto passivo della condotta, evento che pone il problema del condizionamento psichico. Non mancano, infine, dubbi sulla meritevolezza e il bisogno di pena di certe vicende, non tanto sul piano dell’offensività in concreto, quanto sulla reale necessità dell’intervento punitivo rispetto a truffe a dir poco “inverosimili”, rappresentate emblematicamente dalle c.d. truffe affettive, sovente banalizzate o derise nel discorso mediatico[28], anche mediante il riferimento a nomi del tipo: frode romantica, truffa del principe azzurro, etc.[29].

Nello schema-base, la vittima viene coinvolta in una relazione sentimentale/amicale con il truffatore che, con artifizi o raggiri, la induce in errore rispetto alla esigenza di ricevere denaro e/o altri aiuti economici. Il truffato, dunque, compie una o più disposizioni patrimoniali per soddisfare le richieste del reo, in quanto mosso da sentimenti di affetto, vicinanza, solidarietà e altruismo. Si rinvengono, alla base delle dazioni economiche, anche ragioni legate al timore della interruzione della relazione ovvero al convincimento di doversi dimostrare capace di soddisfare le pretese dell’amato/amico (senso di colpa, disagio da inadeguatezza, etc.).

In linea teorica, le truffe affettive possono realizzarsi nel mondo reale ovvero virtuale. È ormai schiacciante, in ogni caso, la percentuale delle truffe online, nell’ambito di relazioni instaurate tramite applicazioni, siti internet e social network, la cui penetrazione nella vita di relazione ha coinvolto anche gli adulti e le persone più avanti negli anni, così esponendoli, tra i vari rischi informatici[30], anche all’adescamento sentimentale. Si consideri, per le persone anziane, l’imprescindibilità di internet per lo svolgimento di diverse attività e adempimenti (spid, servizi di home banking), nonché per mantenere i contatti familiari e sociali durante le restrizioni imposte dalla pandemia e per l’accesso ai servizi di telemedicina[31].

Stabilito un primo contatto, l’agente utilizza diverse modalità di comunicazione (e-mail, telefono, messaggi di testo) per evitare incontri diretti e mantenere lo stratagemma[32]. Da qui la definizione di online romance fraud, che dà atto del ricorso pressoché totalizzante agli strumenti di interazione virtuale[33]. Non mancano, in ogni caso, soprattutto in rete, le richieste fraudolente relative a: iniziative di beneficenza, raccolte fondi, dati bancari, vendita di prodotti, lotterie, sanzioni e tasse da pagare, debiti dei figli. Tali sistemi hanno in parte soppiantato le truffe tradizionali attuate mediante l’ingresso fisico del reo in casa dell’anziano, luogo sicuro per antonomasia[34]. Da questo punto di vista, la giurisprudenza ha già ricompreso le modalità informatiche tra quelle idonee a integrare l’aggravante di cui all’art. 61, n. 5, CP[35].

Il nodo delle truffe affettive, dal punto di vista del diritto penale, è rappresentato dalla dubbia corrispondenza al tipo delle vicende che involgano la sola sfera sentimentale, senza l’impegno del reo in inganni diversi da quelli relativi alla sincerità dell’attaccamento (per esempio, sulla propria identità, sullo status o su altre qualità personali, sulle ragioni poste a fondamento delle richieste economiche). La vittima, cioè, si offre di eseguire i pagamenti nell’illusione di condividere le sue sostanze con la persona “amata”, così escludendo uno o più elementi costitutivi della fattispecie. Nella ricostruzione tradizionale, infatti, gli «artifizi o raggiri» – dai quali poi dipendono causalmente l’induzione in errore, la disposizione patrimoniale e gli eventi di danno e di profitto – dovrebbero interferire sulla psiche e la volontà negoziale del soggetto passivo, tramite un’alterazione della realtà esterna[36]: la “nuda menzogna” sui propri sentimenti, invece, non integrerebbe l’elemento oggettivo della truffa, almeno secondo la giurisprudenza[37]. Inoltre, una parte della dottrina ritiene che la condotta debba essere dotata di un certo grado di significatività (idoneità ex ante?)[38]. La riconducibilità delle falsità “amorose” nell’orbita dell’art. 640 CP dovrebbe essere esclusa anche in ossequio alla frammentarietà dell’intervento penale, del principio di legalità e dei suoi corollari. Breve: l’offesa penalmente rilevante ex art. 640 CP riguarda, anzi tutto, il patrimonio, volendo l’autodeterminazione patrimoniale della persona ingannata, e difficilmente l’atto di disposizione può essere collegato alla sola sfera emotiva, con evidenti ripercussioni sull’accertamento probatorio-processuale[39]. Quando, invece, la falsa rappresentazione della realtà (l’errore) non concerne in via esclusiva la sincerità della relazione truffatore/truffato, ma anche i motivi che determinano il secondo a disporre dei suoi valori a favore del primo (difficoltà economiche, perdita del lavoro, spese mediche, etc.), il caso tornerà a essere sussumibile sotto l’art. 640 CP.

Certo, il tradimento della fiducia – insito in ogni truffa, quand’anche prescinda da sentimenti di affetto, in quanto l’errore origina pur sempre dall’affidamento nella serietà dell’interlocutore – si ripercuote sulla sfera emotiva del destinatario della condotta, che si convince all’atto di disposizione patrimoniale nell’erroneo convincimento di aver instaurato un legame d’amore/amicizia. In ogni caso, al netto degli effetti negativi sulla salute psichica del truffato (aspetto per nulla secondario), è importante rimarcare la centralità dell’oggetto giuridico del patrimonio, anche ai fini dell’individuazione degli altri elementi costitutivi dell’art. 640 CP e della distinzione delle truffe affettive da un qualsiasi rapporto sociale (anche coniugale e familiare) fondato sull’interesse economico delle “parti” (in senso unilaterale o anche reciproco).

Quando, però, a partire dalla condotta fraudolenta, si instauri una relazione patologica[40], anche tra persone appartenenti al medesimo nucleo familiare (bad, toxic or unhealthy family relation), il fatto può evolvere in senso più gravemente offensivo, assurgendo a manifestazioni di abuso di tipo economico-affettivo. Di seguito le possibili cause e conseguenze di rilievo penale.

 

4. La dipendenza affettiva e i punti di contatto con il reato di maltrattamenti

 

Nelle truffe “tradizionali”, la cooperazione della vittima è, di norma, inconsapevole[41], almeno nella prima fase dell’inganno. Nelle c.d. truffe affettive, invece, non è infrequente che la vittima – di fronte all’incongruenza delle richieste di denaro del partner, all’inverosimiglianza delle “prove” a supporto delle stesse, alla implausibilità delle scuse con le quali le viene rifiutato un incontro in presenza – acquisti consapevolezza del raggiro sentimentale e, ciò nondimeno, reiteri le dazioni economiche, affinché la relazione prosegua. Si tratta, dunque, di una condizione diversa dal mero dubbio (che in giurisprudenza comunque integra l’induzione in errore dell’art. 640 CP)[42], che vale a elidere più di un elemento costitutivo dell’art. 640 CP (l’idoneità degli artifizi e raggiri, l’induzione, l’errore) e incide in senso negativo sul giudizio di necessità dell’intervento penale.

Nell’ambito delle relazioni abusanti e manipolatrici, la psicologia spiega la mancata interruzione del rapporto, da parte del soggetto debole, attraverso il concetto di dipendenza affettiva: una condizione individuale di sottomissione (financo di schiavitù) nei confronti della persona amata (nella casistica che ci occupa: del truffato nei confronti del truffatore), che diventa «risorsa vitale alla propria esistenza»[43], anche per compensare l’assenza di stima, affetto e considerazione nella dimensione sociale reale o, comunque, nel contesto di appartenenza. La scienza medica ha rintracciato alla base della dipendenza affettiva dinamiche neuronali financo assimilabili a quelle delle dipendenze da sostanze stupefacenti, alcol e gioco d’azzardo, così collocandola tra le new addictions di natura comportamentale, ufficialmente classificate tra i disturbi mentali[44].

Il riscontro di una condizione di dipendenza, come detto, può spiegare, in alcuni casi, non tanto l’innesco della c.d. truffa affettiva, ma la sua protrazione nel tempo e la ripetizione delle disposizioni patrimoniali, non ostante l’irrazionalità del legame e l’abnormità delle richieste[45]. Il reo, per mantenere il controllo della vittima e isolarla dalla cerchia familiare e amicale di provenienza, si avvale di tecniche di abuso o condizionamento psicologico tipiche della violenza di genere e della violenza domestica[46]; tra queste: stretto monitoraggio sui mezzi di comunicazione (telefono, e-mail, social network, etc.); minacce di abbandono; improvvise interruzioni delle comunicazioni; alternanza imprevedibile tra momenti di affettività e aggressività (rifiuto, rabbia, gelosia immotivata, tecnica del silenzio, etc.); destabilizzazione della vittima tramite la sua colpevolizzazione, l’attribuzione delle incomprensioni ovvero la negazione di fatti realmente accaduti (c.d. gaslighting)[47].

Come nelle manipulative, coercive and controlling relationship[48], il truffatore esercita una influenza continuativa sulla vittima, “imponendole” regole e condotte di vita che quest’ultima sa essere sbagliate, come la distrazione del patrimonio (anche familiare). Si tratta, come anticipato, di dinamiche frequentemente riscontrate negli abusi perpetrati ai danni delle persone anziane nei contesti parentali e di convivenza: da qui la nozione di abuso economico-affettivo, che ha suggerito la messa in relazione con il delitto di maltrattamenti[49], nonché di riflettere sulla possibilità di contestare la circonvenzione di persone incapaci[50].

L’elemento oggettivo del reato di cui all’art. 572 CP si compone, come noto, di condotte abituali molto varie, che si estrinsecano in più atti, penalmente rilevanti e non, idonei a cagionare sofferenze fisiche o morali nei confronti della persona offesa, rispetto alla quale il reo/convivente si trova in una posizione di supremazia fattuale[51]. Non solo, dunque, comportamenti tipicamente connotati quali percosse, ingiurie, lesioni e minacce, ma anche umiliazioni, manifestazioni di disprezzo e offese alla dignità della vittima; condotte vessatorie atte a realizzare, nel loro insieme, la sofferenza morale e lo stato di umiliazione che sostanzia, in giurisprudenza, la nozione di «maltrattamenti».

Quando commesso dai parenti ai danni delle persone anziane, il delitto è spesso motivato da scopi di lucro (financial elder abuse), come quando è realizzato attraverso l’omessa destinazione del patrimonio della vittima alle sue esigenze e ai suoi fabbisogni essenziali (spese mediche, cura della persona, alimentazione adeguata, etc.)[52]. Alle volte vengono imposte, in modo del tutto arbitrario, privazioni e restrizioni dell’autonomia relazionale e patrimoniale: controllo delle disponibilità economiche; sottrazione degli strumenti di pagamento (carte, libretti degli assegni, codici, etc.); destinazione forzata a case di riposo, in luogo dell’assistenza domiciliare; richieste di denaro[53], anche in forma estorsiva[54]; insulti e “ricatti affettivi”[55].

Si tratta, in sintesi, di condotte di mortificazione dell’anziano, che determinano uno stato di paura e avvilimento che ostacola la «privata difesa», per il timore di deludere le aspettative delle persone care e/o di quelle che, anche in futuro, saranno deputate alla sua cura[56].

 

4.1. (segue) La delimitazione rispetto al reato di circonvenzione di persone incapaci

 

Ancora nell’ambito degli abusi economici si registrano, inoltre, molteplici fatti riconducibili al reato (consumato o tentato) di circonvenzione di persone incapaci, reato di cui – non ostante la collocazione nel XIII – è pacificamente riconosciuta la portata plurioffensiva, nel senso dell’orientamento alla tutela personalistica della libertà di autodeterminazione della vittima[57].

Attenzione: la vecchiaia, a oggi, non è ricompresa tra gli indici di incapacità di cui all’art. 643 CP; escluso, dunque, un suo collegamento ex lege con lo «stato di infermità», è annoverata in giurisprudenza tra le cause potenzialmente idonee a integrare uno stato di «deficienza psichica», ma solo nell’ipotesi in cui vengano accertati, in sede processuale, la perdita o il grave decadimento delle qualità mnemoniche dell’anziano, sì da renderlo in concreto “incapace” di resistere alla suggestione altrui[58]. Resta ferma, cioè, la delimitazione tra i due delitti patrimoniali: circonvenzione in caso di infermità, truffa in caso di capacità (anche ridotta) di autotutela, con eventuale aggravamento ex art. 61, n. 5, CP.

Si segnala, tuttavia, che esiste anche un altro disegno di legge in materia di tutela delle persone anziane (A.C. 1164, già approvato in Senato), con il quale si propone la modifica dell’art. 643 CP nel senso di estendere il delitto di circonvenzione alle ipotesi di abuso «delle condizioni di vulnerabilità di una persona, anche dovute all’età avanzata»[59]. L’affiancamento della condizione di vulnerabilità allo stato di incapacità/infermità – tenendo conto, peraltro, della menzione espressa dell’età del soggetto passivo nell’aggravante della minorata difesa – rischia di confondere i confini tra le due fattispecie, nonché di veicolare un discutibile automatismo vecchiaia = incapacità di autodeterminazione.

Deve ammettersi, da questo punto di vista, che la letteratura medica associa il fenomeno del financial exploitation all’età avanzata[60], allo scarso e/o rallentato funzionamento delle capacità cognitive (in particolare, deficit di memoria) e delle abilità nelle attività quotidiane, allo stato di depressione che discende dall’isolamento sociale[61]. Condizioni che, a ben vedere, quando collettaneamente considerate, possono consentire una diagnosi di demenza o “predemenza”. In particolare, alcuni studi hanno riscontrato deficit di tipo aritmetico o procedurale, con conseguente compromissione delle capacità finanziarie dell’anziano[62]. Anche in queste ipotesi, peraltro, la valutazione si svolge tramite prove neuropsicologiche, secondo specifici test di gestione di denaro (Independent Living Scales)[63].

 

5. Truffe ai danni degli ascendenti e limitazioni alla punibilità in ambito familiare

 

L’esame cursorio dei maltrattamenti ha mostrato la varietà dei casi suscettibili di involgere l’autonomia (e la dignità) economica delle vittime e di integrare un elder abuse: «a single or repeated act or lack of appropriate action occurring within any relationship in which there is expectation of trust that causes harm or distress to an older person. It can occur in either community or institutional settings and can take many forms, including physical, psychological, financial/material, sexual abuse and neglect»[64].

Tra i comportamenti riconducibili alla nozione, invero ampia, di abuse of older people non mancano, come si è detto, le truffe; non tanto quelle perpetrate dagli estranei che riescano a carpire la fiducia dell’anziano, ma quelle realizzate in ambito familiare o, comunque, in un rapporto intimo o di convivenza. Nella casistica: richieste pretestuose ovvero gonfiate di denaro, da parte del “garante”, per il rimborso delle spese sostenute a favore della persona anziana (alimenti, farmaci, prestazioni sanitarie, presidi medici, bollette, lavori domestici e riparazioni, commissioni per l’esecuzione di pagamenti o altri adempimenti burocratici), oppure legate a ragioni personali del tutto insussistenti (multe, sanzioni, debiti, beneficenza), altri raggiri volti a ottenere garanzie, finanziamenti, fideiussioni, indennità[65].

La vittima di truffa, di norma, non si accorge dell’imbroglio; quando, invece, comprende l’accaduto, matura il convincimento che sia in un certo senso “giusto” che i figli ovvero i caregivers amministrino le sue disponibilità economiche[66].

Si badi: tali comportamenti sono estranei alla sfera dell’art. 572 CP, anzi tutto per l’assenza di lesività fisica e/o comunque di violenza alla persona idonea a umiliare l’anziano e a sopraffarlo; si tratta, in ogni caso, di condotte che inficiano la libera formazione del consenso in ordine alle disposizioni patrimoniali, dalle quali deriva un evento di profitto[67]. Diversa, invece, la “variante” affettiva della truffa tra congiunti, nella quale si riscontrano taluni atteggiamenti ai limiti dei maltrattamenti e dell’estorsione e la reiterazione dei raggiri (anticamera dell’“abitualità”).

Il discorso, per questa via, si sposta sul tema delle scelte di criminalizzazione in materia di non punibilità dei delitti contro il patrimonio commessi in ambito familiare.

In ordine alla punibilità dei fatti commessi in danno dei parenti e, in particolare, degli ascendenti (c. 1, n. 2), l’art. 649 CP detta un insieme di regole volte a inibire ovvero moderare l’ingerenza di parte pubblica[68]. La ratio della norma affonda le sue radici nella tradizione politica, culturale e religiosa che permea il codice Rocco[69]: accordare alla famiglia una protezione privilegiata nei casi di conflittualità patrimoniale, affinché l’unità dell’istituzione non venga (ulteriormente) turbata dalla potestà punitiva statuale[70], il cui intervento potrebbe impedire, magari irrimediabilmente, una auspicabile riconciliazione[71].

Il favor dell’ordinamento, d’altra parte, scema in senso corrispondente all’allentamento dei legami familiari: la “non punibilità” riservata ai congiunti diretti (c. 1: coniuge non legalmente separato, parte dell’unione civile, ascendente, discendente, affine in linea retta, adottante, adottato, fratello o sorella conviventi) muta in “procedibilità a querela della persona offesa” per i parenti meno stretti (c. 2: coniuge legalmente separato o parte dell’unione civile in via di scioglimento, fratello o sorella non conviventi, zio, nipote, affine in secondo grado conviventi); riemerge, infine, la punibilità ordinaria allorquando l’offesa al patrimonio riguardi i «delitti preveduti dagli articoli 628, 629 e 630 e […] ogni altro delitto contro il patrimonio che sia commesso con violenza alle persone» (c. 3); non anche, dunque, l’art. 640 CP che, quand’anche aggravato dalla minorata difesa della vittima (per quel che più interessa in questa sede) e, dunque, procedibile d’ufficio, resta non punibile (ai sensi del c. 1) nell’ipotesi di parentela più stretta[72].

La soluzione normativa non pare convincente. La dottrina si esprime da tempo e in senso pressoché unanime sull’incongruenza della costruzione del titolo XIII e della sua ripartizione interna, in funzione delle modalità di aggressione della condotta (violenza vs frode), da considerarsi ormai obsoleta[73]. Secondo una diversa e più fruttuosa elaborazione, invece, i reati contro il patrimonio andrebbero distinti non tanto in relazione alle caratteristiche oggettivo-materiali della condotta, quanto ai soggetti che concorrono all’intera dinamica dell’offesa; segnatamente: reati di aggressione unilaterale del patrimonio e reati che richiedono la cooperazione del soggetto passivo[74].

Esistono, poi, casi singolari, che si pongono ai limiti della categoria delle offese al patrimonio commesse mediante violenza alla persona, in quanto caratterizzati dal ricorso a violenze di tipo psicologico; casi, dunque, che lambiscono la “terza categoria” del titolo XIII individuata dalla dottrina, ossia quella dei reati (a cooperazione della vittima) la cui condotta si caratterizzi per lo «sfruttamento di una preesistente situazione di vantaggio, per le condizioni di debolezza psichica o economica ovvero per la situazione di ignoranza o errore, in cui già la vittima si trova»[75]: in primis, la circonvenzione di incapace, anch’essa non punibile quando commessa dai parenti più stretti[76].

 

6. (segue) Le indicazioni della giurisprudenza di legittimità

 

La norma di cui al c. 1 dell’art. 649 CP è stata in più occasioni tacciata di anacronismo[77], anche in ragione della sua natura di causa di non punibilità in senso stretto[78]: integrato il reato nei suoi elementi fondamentali, la deroga opera nei confronti di una cerchia ristretta di persone il cui elenco, a oggi, potrebbe apparire superato o, comunque, poco allineato alla sensibilità sociale rispetto ai valori coinvolti (famiglia e patrimonio individuale)[79].

Anche la Corte costituzionale, con sentenza del 7 ottobre 2015, n. 223, nel pronunciarsi sulla ragionevolezza dell’art. 649, c. 1, CP – più nel dettaglio, sulla legittimità ex artt. 3 e 24 Cost. della preclusione dell’accesso alla tutela penale per i «soggetti deboli» rispetto ai fatti commessi dai familiari – aveva ammesso l’opportunità di un aggiornamento della norma al mutamento della realtà di riferimento: alla comunanza di interessi (e di sostanze) dell’istituzione familiare tradizionale, di cui sono espressione le categorie che delimitano l’ambito soggettivo della previsione, «si affianca oggi, e in molti casi si sostituisce, la reciproca autonomia economica» dei singoli componenti[80]. E aggiungeva: «la protezione assoluta stabilita intorno al nucleo familiare, a prezzo dell’impunità per fatti lesivi dell’altrui patrimonio, non è più rispondente all’esigenza di garantire i diritti individuali e gli stessi doveri di rispetto e solidarietà, che proprio all’interno della famiglia dovrebbero trovare il migliore compimento». Respinta, dunque, «una concezione della famiglia nemica delle persone e dei loro diritti», ogni deroga al principio d’uguaglianza dei cittadini innanzi alla legge deve essere misurata, «in termini di razionalità (dunque in termini di congruenza dei suoi presupposti logici e dei suoi concreti effetti), con riguardo alle condizioni di fatto e di diritto nelle quali la deroga stessa è chiamata ad operare»[81]. Da qui, l’invito al Parlamento a ripensare la selezione dell’area di impunità, prerogativa spettante alla sua ampia discrezionalità[82].

Merita sottolineare che la Consulta non ha escluso la possibilità di un intervento correttivo eventualmente idoneo a produrre un effetto in malam partem. Simile esito, nel caso di specie, non sarebbe disceso dalla manipolazione diretta della legge (inammissibile), ma dall’automatica riespansione della norma generale o comune, dettata dallo stesso legislatore (le singole fattispecie contro il patrimonio, nelle quali risiede la scelta di criminalizzazione in astratto)[83]. Tuttavia, la Corte ha preferito evitare una declaratoria di incostituzionalità (ablazione secca del c. 1 dell’art. 649 CP) in assenza di una soluzione sostitutiva obbligata. A tale ultimo proposito, la Consulta afferma: «Sono infatti prospettabili una molteplicità di alternative, costituzionalmente compatibili, idonee ad evitare che prevalga sempre e comunque, per determinate figure parentali, la soluzione dell’impunità, anche contro la volontà della vittima ed anche quando non vi sia, nel concreto, alcuna coesione da difendere per il nucleo familiare». La stessa ordinanza di rimessione, come ha sottolineato la Consulta, suggeriva «non già la completa caducazione della fattispecie di non punibilità, ma la generalizzata subordinazione della procedibilità dell’azione contro il reo all’iniziativa della vittima»[84]. Breve: l’intervento della Corte sul solo c. 1 dell’art. 649 CP avrebbe lasciato intatto il c. 2, che prevede la punibilità a querela di parte dei fatti commessi a danno dei congiunti “meno stretti”, «producendo un’evidente irrazionalità di sistema».

Ai nostri fini, la motivazione si dimostra significativa sotto diversi profili: i) nel dibattito sul ruolo della famiglia tradizionale nella selezione delle cause di non punibilità e delle cause scusanti; ii) nella riflessione sul bilanciamento tra gli interessi di tutela delle vittime vulnerabili, anche in ragione dell’età, e le ragioni della non punibilità dei familiari per i fatti contro il patrimonio[85]; iii) per l’aggancio al (diverso, ma collegato) problema dell’estensione oggettiva della causa di esclusione della punibilità, inoperante in relazione ai reati contro il patrimonio espressamente nominati dal c. 3 (rapina, estorsione, sequestro a scopo di estorsione) e a «ogni altro delitto contro il patrimonio che sia commesso con violenza alle persone»[86].

Emerge, di nuovo, l’intreccio tra circostanze soggettive e oggettive che espongono le persone anziane a un maggior rischio di vittimizzazione per reati eterogenei, intreccio che revoca in dubbio la coerenza della disciplina di cui si discute (dove le ragioni delle persone anziane soccombono dinnanzi al valore del legame familiare) e la scelta d’intervento del Governo sulle sole truffe aggravate.

Esclusa, in forza del c. 1, l’applicabilità della causa di non punibilità ai fatti estranei al perimetro del titolo XIII e, dunque, ai maltrattamenti economici e a ogni altra offesa alla persona commessa (anche) mediante forme di abuso patrimoniale, la revisione critica dell’art. 649 CP potrebbe riguardare il delitto di truffa che, proprio nei contesti familiari e/o di convivenza (gli stessi contesti commissivi dell’art. 572 CP; gli stessi contesti “relazionali” elencati ai commi 1 e 2), si combina alla pratica di violenze morali/psicologiche (ricatti affettivi, umiliazioni, prevaricazioni) del tipo di quelle esaminate[87].

D’Altra parte, la stessa Corte di cassazione, in relazione agli atti persecutori e ai maltrattamenti, ha inteso l’espressione «violenza alla persona» di cui al c. 3-bis dell’art. 408 CPP come inclusiva non solo delle condotte di violenza fisica, ma anche di quelle di minaccia[88], fino a ricomprendere la violenza morale, incorporea.

Inoltre, anche in relazione ai delitti contro il patrimonio, una parte, invero minoritaria ma più recente, della giurisprudenza di legittimità ammette già l’applicazione del c. 3 anche in assenza di violenza strettamente fisica[89], in tal modo adeguando l’art. 649 CP alle acquisizioni culturali del nostro tempo in materia di violenza di genere e tutela della salute psichica ed emotiva[90].

 

7. Alcune proposte

 

Alla luce del quadro normativo e interpretativo esaminato, anche in prospettiva comparata[91], e tenendo conto delle conoscenze empiriche sull’abuso economico di matrice familiare e delle sue evoluzioni, è possibile formulare alcune considerazioni.

L’Italia vive una contingenza di restrizione della spesa pubblica per la sanità e la solidarietà sociale, come sempre confidando sulla proverbiale forza della rete di aiuto familiare[92], in particolare femminile. La soluzione dell’assistenza domestica, però, non sempre è percorribile, e in assenza di strutture e risorse adeguate del Servizio Sanitario Nazionale o degli enti territoriali minori, costringe molte famiglie alla ricerca di surrogati nei caregivers privati. Ma il rischio di tale scelta è di appaltare la cura degli anziani a estranei privi della necessaria preparazione e qualifica, se non addirittura ingaggiati a condizioni di lavoro che rendono più probabile la commissione delle truffe, anche di tipo affettivo, che invece dovrebbero prevenire; ovvero di abbandonare del tutto i soggetti deboli, nell’isolamento delle mura domestiche, all’adescamento in rete e/o ai maltrattamenti e alle circonvenzioni proprio a opera dei “garanti” che dovrebbero assisterli e proteggerli.

La proposta di modifica dell’art. 640 CP, con l’ulteriore inasprimento della forma di manifestazione aggravata ai sensi del futuribile c. 3 (attuale c. 2, n. 2-bis), si limita a cavalcare la preoccupazione collettiva suscitata dalle rilevazioni statistiche (il progressivo aumento della popolazione anziana e l’esposizione della stessa agli emergenti rischi di vittimizzazione di tipo patrimoniale), senza riflettere sulla ragionevolezza dell’intervento, in ispecie sulla proporzionalità sanzionatoria. V’è da chiedersi, inoltre, quali risorse siano state destinate dall’ordinamento alla prevenzione del fenomeno, prima di ricorrere (di nuovo) all’extrema ratio della punizione[93], e se il legislatore abbia tenuto conto del problema, più generale, della conflittualità endo-familiare a sfondo economico, che sovente impone all’autorità giudiziaria la contestazione delle più gravi fattispecie contro la persona (o con violenza alla persona) di cui si è detto[94]. L’inasprimento, da questo punto di vista, appare dimentico del dato empirico, che da tempo suggerisce di ripensare le limitazioni alla punibilità in ambito domestico previste dall’art. 649 CP, in senso coerente alle istanze di tutela dei soggetti vulnerabili e all’harm to others principle, posta l’indubbia dannosità delle condotte di cui si discute, dalle quali i parenti anziani non potrebbero altrimenti auto-proteggersi[95].

In altri termini, il ricorso al diritto penale non è in sé sbagliato[96], ma rischia di rivelarsi poco produttivo sul fronte della prevenzione, se disancorato da riflessioni di sistema che tengano conto dell’apparato sanzionatorio latamente inteso, comprensivo di strumenti preventivi e cautelari meno drastici/divisivi[97], anche di natura extra-penale, volti a favorire il confronto dialogico delle persone coinvolte sul disvalore del fatto, senza sacrificare le esigenze di protezione delle vittime vulnerabili[98]; o ancora, di percorsi di giustizia riparativa disancorati dal paradigma stigmatizzante/retributivo; e infine, di rimedi di prevenzione sociale[99], anche di tipo assistenziale e di sensibilizzazione culturale[100].

In conclusione, in prospettiva di una futura riforma, la risposta migliore al fenomeno oggetto della presente indagine non è tanto quella di inserire anche il delitto di truffa, in assenza di ulteriori contestazioni in concorso, nel c. 3 dell’art. 649 CP, tra i reati contro il patrimonio che restano ordinariamente punibili e perseguibili d’ufficio. Piuttosto, sembra preferibile la rimodulazione della regola del c. 1, affinché ammetta al regime della procedibilità a querela dell’offeso anche i fatti commessi ai danni degli ascendenti (persone che, per età, non sono in grado di reagire alle aggressioni), così ripristinando la legittimazione dei titolari dell’interesse all’attivazione della tutela penale[101]; oppure, al contrario, alla conservazione (meglio: al recupero) del legame affettivo con il reo[102]. Qualora non si volesse procedere nel senso appena indicato, si potrebbe pensare di estendere il c. 3 dell’art. 649 CP prevedendo l’esclusione della norma di favore non solo per i reati contro il patrimonio commessi mediante violenza alla persona (auspicabilmente: di tipo anche morale), ma anche per tutti quelli aggravati dalla circostanza di cui si discute.

Sarebbe, questa, una soluzione “a portata di mano”, in linea con altre proposte avanzate dalla dottrina[103], per un legislatore che, nel considerare gli ultrasessantacinquenni “incapaci” di difendersi autonomamente (art. 61, n. 5, CP), dovrebbe offrire loro anche le condizioni minime per sottrarsi alle sopraffazioni che ne mortificano l’autonomia patrimoniale e la dignità, riconoscendo così a queste persone le capacità di operare autonomamente negli ambiti fondamentali della vita[104], tanto più quando si addensano interessi “anaffettivi” attorno alle loro sostanze[105].

 

 

Abstract (ENG): Taking as its starting point the proposed law aimed at toughening penalties for aggravated fraud against elder people, the Paper will investigate the various forms of economic abuse against the elderly in family and healthcare facility. In particular, the Author will examine the so-called romance scams and the crime of mistreatment, considering the difference with the crime of circumvention of an incapable person.

 

Keywords (ENG):fraud; romance fraud; elderly; vulnerable victims; mistreatment; circumvention of an incapable person.


* Università Cattolica del Sacro Cuore (marina.dilello@unicatt.it).

** Il contributo è stato sottoposto a double blind peer review.

[1] Il 22 gennaio 2024 è stato presentato alla Camera dei Deputati l’articolato del disegno di legge A.C. 1660, dal titolo «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario». Si v. in particolare l’art. 9, «Modifiche al Codice penale in materia di truffa».

[2] L’aggravante della “minorata difesa” rappresenta, secondo la dottrina prevalente, una circostanza oggettiva, in quanto concerne «le condizioni o le qualità personali dell’offeso» (art. 70, c. 1, n. 1, CP). Richiede, inoltre, il dolo, ossia la consapevolezza, da parte del reo, della condizione di inferiorità della vittima e della volontà di trarne vantaggio. In questo senso, cfr. A. Melchionda, Le circostanze del reato. Origine, sviluppo e prospettive di una controversa categoria penalistica, Padova, 2000, p. 762, nota n. 127; A. Manna, Circostanze del reato (voce), in Enc. giur., vol. VI, Roma, 1988, p. 12; G. Marini, Le circostanze del reato (Parte generale), Milano, 1965, p. 203. In dottrina, sulla circostanza di cui si discute, v. F. Antolisei, Manuale di diritto penale. Parte generale, 16ª ed., Milano, 2003, p. 450; G. Fiandaca - E. Musco, Diritto penale. Parte generale, 8ª ed., Bologna, 2019, p. 454; F. Mantovani, Diritto penale. Parte generale, 12ª ed., Milano, 2023, p. 417. Sui criteri di imputazione delle circostanze e sul necessario rispetto del principio di colpevolezza nell’imputazione delle aggravanti (art. 59, c. 2, CP), tenendo conto delle caratteristiche del singolo elemento accidentale, v. M. Romano, Commentario sistematico del codice penale, vol. I, Milano, 2006, p. 650; A. Melchionda, La nuova disciplina di valutazione delle circostanze del reato, in Riv. it. dir. proc. pen., 4 (1990), p. 1465.

[3] Art. 1, c. 7, legge 94 del 2009, «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica».

[4] A. Della Bella, Tutela delle vittime deboli: le linee generali della riforma, in O. Mazza - F. Viganò (a cura di), Il “pacchetto sicurezza” 2009, Torino, 2009, pp. 203 ss.; Id., L’ultimo atto del “pacchetto sicurezza”: le novità in materia penale, in Corr. mer., 7 (2009), p. 709.

[5] La soglia dei 65 anni d’età è stata individuata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Si tratta, ovviamente, di una soglia convenzionale, sulla quale peraltro la comunità scientifica si confronta ai diversi fini di potenziale utilità dell’indicazione. La Società Italiana di Gerontologia e Geriatria, per esempio, ha da tempo proposto l’innalzamento della soglia a 75 anni: https://www.sigg.it/wp-content/uploads/2018/12/-News_-Quando-si-diventa-anziani.pdf (ultimo accesso 7 maggio 2024). Per una panoramica sul dibattito si vedano, tra i molti in argomento, i seguenti documenti: Istat, Invecchiamento attivo e condizioni di vita degli anziani in Italia, 2020, https://www.istat.it/it/files/2020/08/Invecchiamento-attivo-e-condizioni-di-vita-degli-anziani-in-Italia.pdf (ultimo accesso 7 maggio 2024); World Health Organization, Ageing and health, 2020, https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health (ultimo accesso 7 maggio 2024).

[6] Su altre aggravanti “vittimocentriche” incentrate sull’età della persona offesa, I. Merenda, Le circostanze del reato tra prevenzione generale e speciale, Torino, 2022, p. 126. Sull’impatto delle circostanze del reato sulla disciplina sostanziale e processuale del reato cui accedono, F. Basile, L’enorme potere delle circostanze sul reato; l’enorme potere dei giudici sulle circostanze, in Riv. it. dir. proc. pen., 4 (2015), pp. 1743 ss.

[7] Art. 3, c. 28, legge 94 del 2009, cit. Sulla trasformazione dell’aggravante comune in aggravante a effetto speciale, A. Della Bella, Tutela delle vittime deboli: le linee generali della riforma, cit., p. 205; G. L. Gatta, Circostanze aggravanti comuni, in S. Corbetta - A. Della Bella - G.L. Gatta (a cura di), Sistema penale e “sicurezza pubblica”: le riforme del 2009. L. 15 luglio 2009, n. 94 e d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, conv., con modif., dalla l. 23 aprile 2009, n. 38, Milano, 2009, p. 5. Sul tema, si veda anche O. Bruno, I nuovi delitti di truffa e circonvenzione di persona incapace in danno di persone ultrasessantacinquenni: le ripercussioni sul c.p.p., in Processo penale e Giustizia, 1 (2018), che esamina un precedente disegno di legge (A.S. 2909 del 2017) volto ad «arginare il fenomeno criminale delle truffe in danno di persone anziane» tramite l’introduzione di una nuova fattispecie, l’art. 643-bis CP, dal titolo: «Frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili», che avrebbe previsto un aggravamento rispetto alla figura-base di cui all’art. 643 CP.

[8] Si consideri, sul piano legislativo, la Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (c.d. Direttiva vittime). V. in particolare, il considerando n. 9, che chiede di riconoscere l’età quale criterio da tenere in considerazione: «Un reato è non solo un torto alla società, ma anche una violazione dei diritti individuali delle vittime. Come tali, le vittime di reato dovrebbero essere riconosciute e trattate in maniera rispettosa, sensibile e professionale, senza discriminazioni di sorta fondate su motivi quali razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza a una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età, genere, espressione di genere, identità di genere, orientamento sessuale, status in materia di soggiorno o salute […]». Si v. inoltre la recente Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, che fornisce linee guida giuridiche e politiche sui diritti, sui servizi e sul sostegno per le vittime di reato (in particolare, art. 4, Individual assessment of the needs and vulnerabilities of the victim). Nella letteratura sul rischio di vittimizzazione delle persone anziane, ex multis: A.A. Baker, Granny Battering, in Modern Geriatric, 5, 8 (1975), pp. 20-24; T. Bandini et al., Criminologia, Milano, 1991, pp. 372 ss.; K. A. Roberto, The complexities of elder abuse, in American Psychologist, 71, 4 (2016), pp. 302-311; K. Pillemer - D. Burnes - A. MacNeil, Investigating the connection between ageism and elder mistreatment, in Nat Aging, 1 (2021), pp. 159-164; C. Bolkan - P. B. Teaster - H. Ramsey-Klawsnik, The Context of Elder Maltreatment: an Opportunity for Prevention Science, in Prevention Science, 24 (2023), pp. 911-925; National Center on Elder Abuse, The National Elder Abuse Incidence Study: Final Report, Washington DC 1998; M. O’Keeffe et al., UK Study of Abuse and Neglect of Older People Prevalence Survey Report, https://www.researchgate.net/publication/242099186_UK_Study_of_Abuse_and_Neglect_of_Older_People_Prevalence_Survey_Report (ultimo accesso 7 maggio 2024); R.J. Koenig - C. Deguerre, The legal and governmental response to domestic elder abuse, in Clinics in geriatric medicine, 21, 2 (2005), pp. 383-398; C. L. Miller-Perrin - R. Perrin - C. M. Renzetti, Violence and Maltreatment in Intimate Relationships, 2ª ed., Los Angeles, 2022, pp. 309 ss.; questi ultimi, peraltro, sottolineano come la dipendenza economica dai familiari o da terzi costituisca un fattore rischio decisivo rispetto a tutte le tipologie di abusi.

[9] Sulla maggiore esposizione delle persone anziane al pericolo di subire intimidazioni da parte dello scammer, M. Dove, The Psychology of Fraud, Persuasion and Scam Techniques. Understanding What Makes Us Vulnerable, Abingdon-New York, 2021, p. 71.

[10] Tali caratteristiche trovano riscontro anche nella giurisprudenza di merito e di legittimità relativa all’applicazione della circostanza aggravante della truffa di cui si discute. Per esempio: Cass. pen., sez. II, 29 settembre 2020 - 5 ottobre 2020, n. 27546, in DeJure, ove si dà conto della «minore capacità dell’anziano di resistere alle spinte emotive suscitate dagli immaginari pericoli esterni indotti da persone legate all'anziano da vincoli affettivi o di sangue». Si consideri, inoltre, l’emersione nella giurisprudenza in materia di truffa della a massima di esperienza formatasi a partire dalla citata legge 94 del 2009 e che individua nell’anziano quel «coefficiente di minorata resistenza psicofisica che ne mina le capacità di resistenza alle aggressioni, siano esse connotate dalla esuberanza del momento fisico o psichico» (Cass. pen., sez. II, 22 ottobre 2019, n. 47186, Rv. 277780).

[11] I soggetti minori, per esempio, non avendo disponibilità economiche, non subiscono con frequenza degna di nota la commissione di reati contro il patrimonio; sono, al contrario, vulnerabili per età in relazione a diverse fattispecie di reato contro la persona, in ragione dello stato di subordinazione al potere altrui (genitori, parenti, insegnanti, educatori, etc.) e delle difficoltà di avvedersi e denunciare la perpetrazione di abusi (fisici, psicologici, sessuali). Sulla diversa considerazione accordata dalle Istituzioni alla violenza nei confronti di minori e donne rispetto alla violenza agli anziani, G. Codini, Le vittime fragili. Gli anziani, in Id. (a cura di), La vittimologia e le vittime fragili. La situazione in Europa e i servizi di supporto, Milano, 2016, p. 77.

[12] Sul tema della violenza strettamente economica nei confronti degli anziani, M. F. Hudson - T. F. Johnson, Elder neglect and abuse: a review of the literature, in Annual Review of Gerontology and Geriatrics, New York, 1986, pp. 81-133; P.N. Chen et al., Elderly Abuse in domestic settings: a pilot study, in Journal of Gerontological Social Work, 4 (1981), pp. 3 ss.; G. B. Sgritta - F. Deriu, La violenza occulta. Violenze, abusi e maltrattamenti contro le persone anziane, Roma, 2009, p. 25; S. Moskowitz, Saving granny from the wolf: Elder abuse and neglect—the legal framework, in Connecticut Law Review (1998), pp. 77 ss; N.G. Choi - J. Mayer, Elder abuse, neglect, and exploitation: Risk factors and prevention strategies, in Journal of Gerontological Social Work, 33, 2 (2000), pp. 5-25; D. J. Rabiner - J. E. O’keeffe-D. Brown, Financial Exploitation of Older Persons, in Journal of Aging & Social Policy, 18 (2006), pp. 47-68.

[13] Sulle scelte legislative vittimocentriche in materia di “sicurezza sicuritaria”, M. Venturoli, La vittima nel sistema penale. Dall’oblio al protagonismo?, Napoli, 2015, pp. 193 ss. Sul rapporto tra legislazioni simboliche in materia di sicurezza pubblica e l’attenzione della criminologia alla figura della vittima, G. Forti, L’immane concretezza. Metamorfosi del crimine e controllo penale, Milano, 2000, p. 255 ss. Sul ruolo della “relazione stretta” tra autore e vittima, si segnala il libro di E. Corn, Victimam non laedere. Verso nuove pene per i reati commessi in contesto di relazioni strette tra autore e vittima, Napoli, 2023 (per una definizione della categoria, p. 20). Si v. altresì il concetto di reato c.d. relazionale descritto da R. Bartoli, La tutela della persona dalle aggressioni violente, in M. Bertolino (a cura di), Reati contro la famiglia, Giappichelli, Torino, 2022, p. 160.

[14] Sulla rilevanza del benessere psichico della persona, v. la definizione di salute veicolata dalla Costituzione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità del 1946: «Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity». Anche il citato decreto legislativo 24 del 2014 («Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime»), dispone, tra i principi generali di cui all’art. 1, che nell’attuazione delle disposizioni   del decreto si tiene conto, sulla base di una valutazione individuale della vittima, della specifica situazione delle persone vulnerabili quali: minori, anziani, disabili, donne, persone con disturbi psichici, persone che hanno subìto gravi forme di violenza, anche psicologica. Il fondamento della salute psichica ed emotiva delle persone (non solo vulnerabili) può rintracciarsi peraltro agli artt. 32 Cost. e 3 (integrità psichica) e 35 (protezione della salute) della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (c.d. Carta di Nizza); ancora, l’art. 25, espressamente dedicato ai «Diritti degli anziani», prevede: «L’Unione riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale».

[15] E tacendo, dunque, delle più moderne concezioni del patrimonio come espressione della personalità. Sul tema, per tutti, S. Moccia, Tutela penale del patrimonio e principi costituzionali, Padova 1988, pp. 62 ss. La stessa nozione di abuso economico-affettivo, d’altra parte, revoca in dubbio la validità della bipartizione dei delitti contro il patrimonio in reati commessi mediante violenza e reati commessi mediante frode. Sulle criticità della suddivisione del titolo XIII del codice penale, M. Bertolino, Nuovi orizzonti dei delitti contro il patrimonio nella circonvenzione di incapace e nell’usura, Torino, 2010, p. 9. Deve ricordarsi, inoltre, che la Commissione Pagliaro per l’elaborazione di uno schema di delega per nuovo codice penale aveva proposto l’inserimento dei reati contro il patrimonio tra i reati contro la persona, «costituendo il patrimonio bene individuale, anche se soltanto bene-mezzo, perché funzionale alla conservazione, autonomia e sviluppo della persona umana, e di rilevanza costituzionale, poiché la Costituzione, riconoscendone esplicitamente la componente più pregnante, rappresentata dal diritto di proprietà (art. 42), appare garantire, implicitamente, anche i rapporti patrimoniali, che dalla proprietà si diramano e che con essa possono anche collidere, ma sono parimenti funzionali alla persona umana» (così il testo della Relazione del 25 ottobre 1991).

[16] Per comprendere la portata del danno collettivo, si consideri che dal 2019 è previsto uno stanziamento annuo per il contrasto e la prevenzione delle truffe agli anziani a valere sul Fondo Unico Giustizia. Lo stanziamento è finalizzato a fornire strumenti per consolidare il rapporto tra i cittadini che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età e i rappresentanti della sicurezza sul territorio, anche al fine di incentivare l’adozione di comportamenti di autoprotezione in grado di ridurre il rischio di vittimizzazione (campagne di tipo informativo/divulgativo e formativo, misure di prossimità, interventi di supporto, anche psicologico, etc.). Per il 2023, sono stati stanziati due milioni di euro (v. Circolare del 1° giugno 2023 del Ministero dell’Interno riguardante il Fondo per la prevenzione e il contrasto delle truffe agli anziani, https://www.interno.gov.it/it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-

generali/atti-amministrativi-generali/circolari/circolare-1deg-giugno-2023-riguardante-fondo-prevenzione-e-contrasto-truffe-anziani-destinazione-contributi).

[17] Cfr. l’indice di vecchiaia rilevato dall’Istat nel suo ultimo Rapporto annuale 2023. La situazione del Paese (p. 37 del documento consultabile all’indirizzo: https://-www.istat.it/storage/rapporto-annuale/2023/Rapporto-Annuale-2023.pdf) (ultimo ac-cesso 7 maggio 2024). Sull’inadeguatezza dei sistemi sanitari rispetto alle esigenze di cura dei pazienti anziani e sui problemi che affliggono le residenze di cura e assistenza, A. Gawande, Being mortal. Illness, Medicine, and What Matters in the End, London, 2014.

[18] L’attenzione al fenomeno è stata favorita dal contributo conoscitivo delle agenzie del controllo, che diffondono periodicamente sui loro siti internet degli “alert” veicolanti: la descrizione delle tecniche di adescamento più diffuse, suggerimenti per l’individuazione dei segnali d’allarme, raccomandazioni d’azione in caso di sospetto. In Italia, in particolare, la Polizia Postale e delle Comunicazioni svolge in via continuativa un’attività di monitoraggio attivo degli spazi web, in particolare delle piattaforme social, finalizzata alla prevenzione e al contrasto delle truffe e mettendo a disposizione dei cittadini contatti utili alla segnalazione dei raggiri.

[19] Il dato statistico è stato raccolto dal Ministero dell’Interno (Banca Dati delle Forze di Polizia SDI/SSD) che, nel mese di marzo 2023, ha pubblicato, a cura della Direzione Centrale della Polizia Criminale - Servizio Analisi Criminale, il documento «5ª campagna nazionale per la sicurezza degli anziani», https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2023-04/elaborato_truffe_anziani_18_aprile_2023_230418_122221.pdf (ultimo accesso 7 maggio 2024). Come si legge nel testo, «sin dal 2014 il Ministero dell’Interno e l’Associazione Nazionale Anziani e Pensionati (ANAP) di Confartigianato organizzano la “Giornata Nazionale per la sicurezza degli anziani”. Tale iniziativa, coordinata dalla Direzione Centrale della Polizia Criminale - Servizio Analisi Criminale - in sinergia con le Forze di polizia (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza), ha rappresentato la prima campagna interforze a livello nazionale sul tema delle truffe agli anziani».

[20] Le offese alle persone anziane emergono con scarsa frequenza, alle volte solo grazie alla notorietà delle persone coinvolte, come nel caso del Prof. Vattimo (conclusosi con la condanna del suo assistente/compagno per il reato di circonvenzione di incapace, non ostante la “difesa” dell’imputato da parte del filosofo, che ha ripetutamente negato di aver subìto un raggiro). Tra casi di cronaca più noti, anche le presunte circonvenzioni ai danni Aurelia Sordi (sorella dell’attore) e di Gina Lollobrigida. Sulla nozione del campo oscuro e le cause della sua espansione, per tutti, G. Forti, L’immane concretezza, cit., p. 64. Sull’ampiezza della cifra oscura in relazione ai reati contro il patrimonio, F. Mantovani, Diritto penale. Parte speciale II: Delitti contro il patrimonio, 8ª ed., Milano, 2021, p. 2.

[21] G. Pavich, Il delitto di maltrattamenti. Dalla tutela della famiglia alla tutela della personalità, Milano, 2012, p. V: a dispetto della formale collocazione tra i delitti contro l’assistenza familiare, oggi si riconosce che la fattispecie è caratterizzata dalla «sopraffazione dell’uomo sull’uomo». Sulla mutazione del bene giuridico tutelato, rispetto alla fattispecie originaria prevista dal legislatore del 1930, la dottrina è unanime, salvo poi distinguere l’individuazione dell’oggetto tra l’integrità psicofisica e la personalità individuale. Sul tema: R. Bartoli, La tutela della persona dalle aggressioni violente, cit.; M. Bertolino, Maltrattamenti e abuso dei mezzi di correzione, in Enc. dir., I tematici, vol. IV, Famiglia, Milano, 2022, pp. 681 ss.; F. Coppi, Maltrattamenti in famiglia, Perugia, 1979, pp. 227 ss.; F. Mantovani, Riflessioni sul reato di maltrattamenti in famiglia, in AA.VV., Studi in onore di Francesco Antolisei, vol. II, Milano 1965, p. 227; M. Miedico, sub art. 572, in E. Dolcini - G. L. Gatta (diretto da), Codice penale commentato, 5ª ed., Milano, 2021.

[22] Sui limiti delle rilevazioni aventi a oggetto gli abusi alle persone anziane, anche rispetto alle difficoltà di conduzione delle interviste ovvero di raggiungerli a distanza tramite le nuove tecnologie, G. B. Sgritta - F. Deriu, La violenza occulta, cit.,pp. 35 ss. In generale, sui limiti delle indagini di vittimizzazione, G. Forti, L’immane concretezza, cit., p. 399.

[23] G. Demuro, La sequenza causale nella truffa, Torino, 2022, p. 110, definisce la truffa una «fattispecie plurioffensiva a intensità variabile”». Sulla predisposizione del titolo XIII «alla tutela non solo di interessi patrimoniali, ma anche di natura diversa, secondo il paradigma della plurioffensività», v. M. Bertolino, Nuovi orizzonti dei delitti contro il patrimonio, cit., p. 2.

[24] L’allarme sociale per i condizionamenti psichici e la necessaria tutela della salute mentale ha posto il tema della tutela penale della persona da nuove forme di violenza. È vero che l’eccessivo ampliamento (la c.d. spiritualizzazione) della nozione di violenza pone talune criticità, in ispecie in relazione al principio di legalità e dei suoi corollari (anche sul fronte dell’accertamento processuale). Ciò non toglie, come è stato osservato, che, ai fini della ricostruzione del concetto giuridico di violenza, «la dimensione stricto sensu corporea non sembra assumerne la prerogativa di predicamento imprescindibile: la coazione può incidere anche sull’esercizio dell’attività volitiva». Così L. Cornacchia, Il problema della c.d. causalità psichica rispetto ai condizionamenti mentali, in S. Canestrari - G. Fornasari (a cura di), Nuove esigenze di tutela nell’ambito dei reati contro la persona, Bologna, 2001, p. 192. Nella casistica che ci occupa, peraltro, non si discute solo di una ingerenza nella libera manifestazione del consenso, tramite tecniche ingannatorie, ma di un assoggettamento della vittima alla supremazia del truffatore/abusante, in senso potenzialmente lesivo del benessere psichico. Sulla dematerializzazione del concetto di violenza personale, nell’ambito del quale rientrerebbero anche forme di violenza personale impropria, F. Mantovani, Diritto penale. Parte speciale II, cit., p. 55.

[25] Tra i lavori monografici: G. D. Pisapia, Violenza, minaccia e inganno nel diritto penale, Napoli, 1940; C. Pedrazzi, Inganno ed errore nei delitti contro il patrimonio, Milano 1,955; F. Mantovani, Contributo allo studio della condotta nei reati contro il patrimonio, Milano, 1962; G. Marini, Profili della truffa nell’ordinamento penale italiano, Milano, 1970; V. Del Tufo, Profili critici alla vittimo-dommatica. Comportamenti della vittima e delitto di truffa, Napoli, 1990; G. Demuro, La sequenza causale nella truffa, cit.

[26] V. Manes, Delitti contro il patrimonio mediante frode, in AA.VV., Diritto penale. Lineamenti di parte speciale, 5ª ed., Bologna, 2009, p. 649.

[27] Parla di «quadruplice evento» F. Mantovani, Diritto penale. Parte speciale II, cit., p. 215.

[28] Sullo scarso rilievo attribuito alle prime testimonianze relative alle “sventure amorose”, N. Ghezzani, Relazioni crudeli. Narcisismo, sadismo e dipendenza affettiva, Milano, 2019, p. 9.

[29] Secondo le definizioni più comuni, «romance scam is a confidence trick involving feigning romantic intentions towards a victim, gaining the victim’s affection, and then using that goodwill to get the victim to send money to the scammer under false pretenses or to commit fraud against the victim». C. Cross, (Mis)Understanding the Impact of Online Fraud: Implications for Victim Assistance Schemes, in Victims & Offenders, 13, 6 (2018), pp. 757-776. Sul tema: C. Cross - M. Dragiewicz - K. Richards, Understanding romance fraud: insights from domestic violence research, in The British Journal of Criminology, 58, 6 (2018), pp. 1303-1322; D. Gregory - B. Nikiforova, A Sweetheart of a Deal: How People Get Hooked and Reeled in by Financial Scams, in The Journal of Behavioural Finance and Economics, 2 (2012), pp. 96-122; M. Whitty - T. Buchanan, The Online Dating Romance Scam: A Serious Crime, in CyberPsychology, Behavior, and Social Networking, 3 (2012), pp. 181-183; T. H. Koon - D. Yoong, Preying on Lonely Hearts: A Systematic Deconstruction of an Internet Romance Scammer’s Online Lover Persona, in Journal of Modern Languages, 23 (2013), pp. 28-40.

[30] Cfr. L. Picotti, I diritti fondamentali nell’uso ed abuso dei social network. Aspetti penali, in Giur. mer. (2012), pp. 2522 ss.; L. Scopinaro, Internet e reati contro il patrimonio, Torino, 2007, p. 163. Dalla condivisione di dettagli, immagini e altre informazioni relative alla propria vita privata, familiare e professionale, originano diverse forme di interazione personale – anche solo esclusivamente virtuali – nell’ambito delle quali si instaurano relazioni sentimentali e amicali; non sempre le stesse seguono le cadenze dei rapporti sociali reali: il cyberspazio si presenta come un non-luogo libero da convenzioni, barriere e costrizioni (A. Schiavon, Cat-Fish, Romance Fraud e Sextortion: le nuove frontiere dell’adescamento nei social media, in Informatica e diritto, 1 (2017), p. 180; sul tema, con interessanti approfondimenti anche di taglio sociologico e criminologico, anche P. Cipolla, Social network, furto di identità e reati contro il patrimonio, in Giur. mer. 2012, p. 2674 e D. Chambers, Social Media and Personal Relationships. Online Intimacies and Networked Friendship, London, 2013, pp. 61-81).

[31] Sull’alfabetizzazione informatica dei cittadini quale concausa dell’aumento delle truffe online, G. Fiandaca - E. Musco, Diritto penale. Parte speciale, vol. II, tomo secondo: I delitti contro il patrimonio, 8ª ed. (aggiornamento a cura di C. Cupelli - M.N. Masullo), Torino, 2023, p. 187.

[32] C. Cross - M. Dragiewicz - K. Richards, Understanding romance fraud, cit., p. 1304.

[33] M. Offei et al., How Do Individuals Justify and Rationalize their Criminal Behaviors in Online Romance Fraud?, in Information Systems Frontiers, 24 (2020), p. 5.

[34] G. B. Sgritta - F. Deriu, La violenza occulta, cit., p. 50.

[35] Cass. pen., sez. II, 7 luglio 2022, n. 27023; Cass. pen., sez. II, 13 aprile 2022, n. 18252; Cass. pen., sez. II, 17 luglio 2018, n. 40045. In tema, G. Minicucci, Le frodi informatiche, in A. Cadoppi - S. Canestrari - A. Manna - M. Papa (diretto da), Cybercrime, Milano 2023, p. 907.

[36] Sull’induzione in errore quale “elemento centrale” della truffa, idoneo a restringere il novero delle condotte punibili, G. Rotolo, sub art. 640, in G. Forti - S. Riondato - S.  Seminara (a cura di), Commentario breve al codice penale, 7ª ed., Milano, 2024.

[37] Trib. Milano, sez. III, sent. 14 luglio 2015 - 8 settembre 2015, in Diritto penale contemporaneo. Rivista telematica (penalecontemporaneo.it), (2015), nt. S. Finocchiaro. Secondo il giudice del merito, peraltro, apparirebbe incerta anche la verifica del dolo: «Esso deve essere presente al momento (dell’inizio) della condotta. Il dolo sopravvenuto non dà luogo al delitto di truffa. L’agente deve avere fin dall’inizio voluto ingannare la vittima e ottenere una prestazione patrimoniale ingiusta con altrui danno. Sono dunque penalmente irrilevanti le condotte poste in essere nell’ambito di una relazione che non sia stata ab origine intrapresa con quel preciso intento criminoso».

[38] Per tutti, G. Fiandaca - E. Musco, Diritto penale. Parte speciale, cit., p. 189.

[39] Ancora Trib. Milano, sez. III, sent. 14 luglio 2015 - 8 settembre 2015, cit., afferma: «Perché possa dirsi integrato il delitto di truffa occorre la certezza, al di là di ogni ragionevole dubbio, che l’agente abbia, fin dall’inizio della condotta fraudolenta, voluto ottenere da questa un atto di disposizione patrimoniale che altrimenti non avrebbe potuto ottenere». Un ulteriore aspetto problematico riguarda l’accertamento del «rapporto causale-consequenziale tra errore e atto di disposizione patrimoniale. Si ha truffa solo se l’errore è causa dell’atto dispositivo e cioè quando, in assenza di esso, quell’atto non sarebbe stato posto in essere. Non c’è reato se la scelta della vittima di porre in essere l’atto di disposizione patrimoniale non è stata effettivamente determinata dall’errata convinzione che la controparte provasse determinati sentimenti, avesse determinati propositi per il futuro, etc. Ciò è rilevante in quanto, spesso, non è possibile provare tutte le componenti di una relazione di coppia, e cioè tutte le ragioni per cui una persona desidera ‘stare’ con un’altra e disporre anche patrimonialmente a favore di quest’ultima. In tali casi è normalmente impossibile provare che non sussistano altre cause di per sé sufficienti a giustificare l’atto dispositivo». E dunque, la chiusa: «Ciò, peraltro, evita che condotte palesemente immeritevoli di pena possano essere qualificate come truffa».

[40] A. Rege, What’s Love Got to Do with It? Exploring Online Dating Scams and Identity, in International Journal of Cyber Criminology, 3 (2009), pp. 494-512.

[41] M. Belli, I delitti di truffa e di frode informatica, in C. Piergallini (a cura di), I reati contro il patrimonio, vol. XVI, Trattato teorico-pratico di diritto penale, diretto da F. Palazzo - C. E. Paliero - M. Pelissero, Torino, 2022, p. 286.

[42] Per esempio, Cass. pen., sez. II, 25 settembre 2018, n. 55180.

[43] M. Monzani - S. Bugini, Intrecci criminali. Dalla Sindrome di Stoccolma all’Effetto Lucifero, Milano 2023, pp. 37-39; E. Cabras - V. Saladino, La dipendenza affettiva. Testimonianze di manipolazione e violenza, Roma, 2020, pp. 29 ss.

[44] Cfr. Aa. Vv., DSM-5-TR. Il Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, Milano, 2023.

[45] C. Cross - M. Dragiewicz - K. Richards, Understanding romance fraud, cit., p. 1308.

[46] N. Modafferi, Tipologie di violenza, in L. Barone - L. Lipari (a cura di), La violenza di genere nelle leggi italiane e internazionali, Santarcangelo di Romagna, 2022, p. 97; R. Franiuk - E.A. Shain - L. Bieritz - C. Murray, Relationship Theories and Relationship Violence. Is It Beneficial to Believe in Soulmates?, in Journal of Social and Personal Relationships, 29 (2012), pp. 820-838; B. Brandl - T. Meuer, Domestic abuse in later life, in Elder Law Journal, 8 (2000), pp. 297-335; S. Moskowitz, Saving granny from the wolf: Elder abuse and neglect—the legal framework, cit., p. 201.

[47] NA. Kline, Revisiting once upon a time, in American Journal of Psychiatry, 163, 7 (2006), pp. 1147 ss.

[48] M. Burton, Domestic Abuse, Victims and the Law, Abingdon-New York, 2023, p. 8 e p. 113, in ispecie sul superamento dell’approccio teso alla minimizzazione o negazione della rilevanza del non-physical abuse; M. A. Dutton - L. A. Goodman, Coercion in Intimate Partner Violence: Toward a New Conceptualization, in Sex Roles, 52 (2005), pp. 743-756; M. McMahon - P. McGorrery, Criminalising Controlling and Coercive Behaviour: The Next Step in the Prosecution of Family Violence?, in Alternative Law Journal, 41 (2016), pp. 98-101; R. M. Tolman - D. Rosen - G. C. Wood, Psychological Maltreatment of Women, in R. T. Ammerman - M. Hersen (ed.), Assessment of Family Violence: A Clinical and Legal Sourcebook, New York, 1992, pp. 326 ss.

[49] P.N. Chen et al., Elderly Abuse in domestic settings: a pilot study, cit., pp. 3 ss.

[50] Infra, § 4.1.

[51] In relazione alle manipolazioni mentali, T. Vitarelli, Manipolazione psicologica e diritto penale, Roma, 2013, p. 132. In relazione alla vittimizzazione dei minori e delle donne, M. Bertolino, La violenza di genere e su minori tra vittimologia e vittimismo: notazioni brevi, in Riv. it. dir. proc. pen. (2021), p. 65 ss. Recentemente, per un esame dell’applicazione della fattispecie: A. Roiati, La fattispecie dei maltrattamenti contro familiari e conviventi tra interventi di riforma, incertezze interpretative e prospettive de iure condendo, in Sistema penale. Rivista telematica (sistemapenale.it), (2023).

[52] T. Hickey - R. L. Douglass, Neglect and abuse of older family members: professionals’ perspectives and case experiences, in The Gereontologist, 21, 1 (1981), pp. 171-176; E. Rathbone - McCuan - B. Voyles, Case detection of abused elderly parents, in American Journal of Psychiatry, 139, 2 (1982), pp. 189-192. Tra gli esempi di abuso economico: taking, misusing, or using without knowledge or permission money or property; forging or forcing an elder person’s signature; abusing joint signature authority on a bank account; misusing ATMs or credit cards; cashing an elder person’s checks without permission or authorization; getting an elder person to sign a deed, will, contract, or power of attorney through deception, coercion, or undue influence; providing true but misleading information that influences the elder person’s use or assignment of assets; persuading an impaired elder person to change a will or insurance policy to alter who benefits from the will or policy; negligently mishandling assets, including misuse by a fiduciary or caregiver; promising long-term or lifelong care in exchange for money or property and not following through on the promise; overcharging for or not delivering caregiving services; denying elder persons access to their money or preventing them from controlling their assets, etc. Da non sottovalutare, da questo punto di vista, la rilevanza delle omissioni: «anche facendo mancare il cibo alle persone della famiglia o affidate per ragioni di cura o di custodia, non assicurando condizioni decenti di vita ai familiari o non curandosi della loro salute o dei loro bisogni essenziali». Così F. Coppi, Maltrattamenti in famiglia, cit., p. 263.

[53] Ex multis: Cass. pen., sez. II, 14 ottobre 2021 - 6 dicembre 2021, n. 45070; Cass. pen., sez. VI, 13 giugno 2022 - 4 agosto 2022, n. 30715; Cass. pen., sez. II, 8 febbraio 2022 - 25 marzo 2022, n. 10998; Cass. pen., sez. VI, 28 febbraio 2023 - 23 marzo 2023, n. 12325; Cass. pen., sez. VI, 20 giugno 2023 - 21 settembre 2023, n. 38676.

[54] Cass. pen., sez. VI, 21 gennaio 2015, n. 5300; Cass. pen., sez. II, 21 febbraio 2020, n. 16577; Cass. pen., sez. II, 1° luglio 2020, n. 28327, in DeJure; Cass. pen., sez. II, 31 ottobre 2023 - 4 dicembre 2023, n. 48299 (in tema di maltrattamenti ed estorsione del reo ai danni della madre per l’ottenimento di una quota del reddito di cittadinanza percepito dalla vittima).

[55] Secondo un orientamento della giurisprudenza di legittimità, invero discutibile, ai fini dell’applicabilità del delitto di maltrattamenti, si ravvisa l’elemento della convivenza «solamente laddove risulti acclarata l’esistenza di una relazione affettiva qualificata dalla continuità e connotata da elementi oggettivi di stabilità: lungi dall’essere confuso con la mera coabitazione, il concetto di convivenza deve essere espressione di una relazione personale caratterizzata da una reale condivisione e comunanza materiale e spirituale di vita». Così Cass. pen., sez. VI, 28 settembre 2022, n. 38336.

[56] Meno frequenti, invece, nelle case di riposo, dove si realizzano vessazioni e carenze assistenziali solo eventualmente accompagnate da schemi fraudolenti, che invece si ripropongono in caso di assistenza domiciliare da parte del caregiver.

[57] M. Bertolino, Nuovi orizzonti dei delitti contro il patrimonio, cit., p. 65; E. Mezzetti, Reati contro il patrimonio, in C. F. Grosso - T. Padovani - A. Pagliaro (diretto da), Trattato di diritto penale. Parte speciale, Milano 2013, pp. 523-524.

[58] Cfr. Cass. pen., sez. II, 26 novembre 2019 - 3 dicembre 2019), n. 49111.

[59] Nella sua prima formulazione, la proposta prevedeva l’inserimento di una fattispecie ad hoc, nel c. 2 dell’art. 643 CP, dedicata alla circonvenzione di persone anziane. Il testo approdato alla Camera, invece, prevede la modifica del c. 1, nel senso indicato.

[60] S. Wood - P.A. Lichtenberg, Financial Capacity and Financial Exploitation of Older Adults: Research Findings, Policy Recommendations and Clinical Implications, in Clin Gerontol., 40(1), (2017) pp. 3-13.

[61] G. H. Weissberger - L. Mosqueda - A. L. Nguyen - A. Samek - P. A. Boyle - C. P. Nguyen - S. D. Han, Physical and mental health correlates of perceived financial exploitation in older adults: Preliminary findings from the Finance, Cognition, and Health in Elders Study, in Aging Ment Health, 24(5), (2020), pp. 740-746. Si consideri, ancora la scarsa educazione finanziaria delle persone anziane, proprio perché deprivate dell’autonomia di gestione delle proprie sostanze. Sul tema, B. D. James - P. A. Boyle - D. A. Bennett, Correlates of susceptibility to scams in older adults without dementia, in J Elder Abuse Negl., 26(2), (2014), pp. 107-22.

[62] S. Wood - P.A. Lichtenberg, Financial Capacity and Financial Exploitation of Older Adults.

[63] M. DeLiema, Elder Fraud and Financial Exploitation: Application of Routine Activity Theory, in Gerontologist, 58(4), (2018), pp. 706-718.

[64] Definizione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (https://apps.who.int/-violence-info/abuse-of-older-people/) (ultimo accesso 7 maggio 2024). In letteratura: F. Glendenning, What is Elder Abuse and Neglect?, in P. Decalmer - F. Glendenning (ed.), The Mistreatment of elderly people, II ed., London-Thousand Oaks-New Delhi, 1997, p. 16; C. L. Miller-Perrin - R. Perrin - C. M. Renzetti, Violence and Maltreatment in Intimate Relationships, cit., p. 23.

[65] C.L. Dessin, Financial abuse of the elderly, in Idaho Law Review, 36 (2000), pp. 203-226; National Committee for the Prevention of Elder Abuse (NCPEA), Elder Abuse: Financial Abuse, 2001, http://www.preventelder abuse.org/elderabuse/fin_-abuse.html (ultimo accesso 7 maggio 2024).

[66] Secondo R.J. Bonnie - R.B. Wallace (ed.), Elder Mistreatment: Abuse, Neglect, and Exploitation in an Aging America, National Research Council (US) Panel to Review Risk and Prevalence of Elder Abuse and Neglect,  National Academies Press, Washington DC 2003 :«But unlike physical abuse and neglect, financial abuse is more likely to occur with the tacit acknowledgment and consent of the elder person and can be more difficult to detect and establish».

[67] Diverso, invece, il rapporto dell’art. 572 CP con il reato di estorsione, frequentemente contestati in concorso materiale, oscillando la giurisprudenza sul riconoscimento della continuazione ex art. 81, c. 2, CP Cfr. nota n. 52.

[68] Sulla causa personale di esclusione della punibilità (o comunque di improcedibilità), cfr. V. Militello, Patrimonio (delitti contro il) (voce), in AA.VV., Dig. disc. pen., vol. IX, Torino, 1995, p. 299; A. di Martino, La sequenza infranta. Profili della dissociazione tra reato e pena, Milano, 1998, pp. 195 ss.; G. Leo, Sulla non punibilità dei delitti contro il patrimonio tentati in danno dei prossimi congiunti, in Dir. pen. proc., 12 (2008), pp. 1516 ss.; E. Mezzetti, Reati contro il patrimonio, cit., pp. 24 ss.; I. Merenda, Brevi note sui rapporti di famiglia come “causa di non punibilità” nei delitti contro il patrimonio, in Cass. pen. (2009), pp. 2400 ss.; L. Ferla, Prospettive della non punibilità. Modelli normativi e funzioni politico-criminali, Napoli, 2022, pp. 135 ss.

[69] Sul retaggio culturale della causa di non punibilità, V. Spinosa, La causa di non punibilità dei reati contro il patrimonio commessi in ambito familiare: un privilegio irragionevole secondo la Corte costituzionale (sent. 5.11.2015 n. 223), in La legislazione penale. Rivista telematica (lalegislazionepenale.eu), (2016), p. 2.

[70] G. Pisapia, I rapporti di famiglia come causa di non punibilità, in Riv. it. dir. pen., 1 (1951), p. 49. Segnala invece V. Militello, Patrimonio (delitti contro il) (voce), cit., p. 299, che la disposizione risponde a una logica di pluralità degli ordinamenti, «una concezione della famiglia come struttura sociale che mantiene tratti di autonomia al proprio interno», alla quale l’ordinamento statuale riconosce «un regime particolare, comunque diverso rispetto a quello generalmente valido nelle relazioni interpersonali tra estranei».

[71] G. Cocco, Il fondamento e i limiti dei rapporti familiari come causa di non punibilità o di perseguibilità a querela di parte, in Resp. civ. prev., 4 (2015), p. 1048; R. Bartoli, Unioni di fatto e diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 4 (2010), p. 1599.

[72] A valle della c.d. riforma Cartabia, il delitto di truffa è procedibile a querela della persona offesa nella forma base, mentre è procedibile d’ufficio nelle ipotesi aggravate.

[73] C. Pecorella, Patrimonio (delitti contro il) (voce), in Noviss. Dig. it., vol. XII, Torino, 1976, pp. 628 ss.; F. Mantovani, Patrimonio (delitti contro il) (voce), in Enc. giur., vol. XXII, Roma, 1990, pp. 1 ss.

[74] V. Militello, Patrimonio (delitti contro il) (voce), cit., pp. 287-288.

[75] M. Bertolino, Nuovi orizzonti dei delitti contro il patrimonio, cit., p. 15.

[76] Sulle criticità dell’esclusione della punibilità in caso di sussistenza di rapporti di parentela, E. Mezzetti, Reati contro il patrimonio, cit., pp. 524-525. Sono numerose le pronunce della giurisprudenza in materia di corretta individuazione del soggetto passivo del delitto di circonvenzione di incapace, quale titolare del diritto di querela nei casi previsti dall’art. 649 CP (soltanto l’incapace). Il terzo che subisca un danno in conseguenza degli atti dispositivi posti in essere dall’incapace, invece, riveste solo la qualità di persona danneggiata dal reato, come tale legittimata a esercitare l’azione civile.

[77] V. Militello, Patrimonio (delitti contro il) (voce), cit., p. 303.

[78] Sulla nozione, per tutti, M. Romano, Cause di giustificazione, cause scusanti, cause di non punibilità, in Riv. it. dir. proc. pen., 1 (1990), pp. 69 ss.

[79] Sul punto, L. Ferla, Prospettive della non punibilità, cit., pp. 149 ss.

[80] Per una puntuale e ampia analisi di Corte cost., 7 ottobre 2015, n. 223, v. L. Ferla, Prospettive della non punibilità, cit., pp. 158 ss. Sulla dicotomia tra famiglia in senso patrimoniale e in senso affettivo-personalistico, v. S. Riondato, Cornici di «famiglia» nel diritto penale italiano, Padova, 2014, p. 134.

[81] Corte cost., 7 ottobre 2015, n. 223, § 5.1.

[82] Corte cost., 7 ottobre 2015, n. 223, § 5.2: «Spetta insomma al ponderato intervento del legislatore, non sostituibile attraverso la radicale ablazione proposta con l’odierna questione di legittimità, l’indispensabile aggiornamento della disciplina dei reati contro il patrimonio commessi in ambito familiare, che realizzi, pur nella perdurante valorizzazione dell’istituzione familiare e della relativa norma costituzionale di presidio (art. 29 Cost.), un nuovo bilanciamento, in questo settore, tra diritti dei singoli ed esigenze di tutela del nucleo familiare».

[83] In questo senso, L. Staffler, Questioni di legittimità costituzionale in malam partem: nuovi limiti al sindacato da parte della Consulta? (A proposito della causa di non punibilità ex art. 649 c.p.), in Arch. pen., 3 (2015), p. 12.

[84] Corte cost., 7 ottobre 2015, n. 223, § 5.2.

[85] Per un’ampia e accurata riflessione sul tema generale, L. Ferla, Prospettive della non punibilità, cit., pp. 182 ss. Si considerino, peraltro, le richieste di intervento rimesse alla Corte costituzionale sul tema: Corte cost., 15 aprile 2015, n. 85; Corte cost., 12 luglio 2000, n. 352; Corte cost., 11 luglio 2000, n. 302. Si veda, inoltre, Corte cost., 21 febbraio 2018, n. 57, che dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 649, c. 1, CP nella parte in cui non prevede «la non punibilità anche dei fatti criminosi previsti dal titolo XIII del libro II del Codice penale commessi in danno di un convivente more uxorio».

[86] P. Cipolla, L’anziano vittima dei reati patrimoniali, in Giur. mer., 12 (2011), pp. 3019 ss.

[87] Sulla famiglia, quale «contesto nel quale si manifestano conflittualità di varia natura nonché comportamenti criminali di tipo violento, alcuni dei quali fondati su motivazioni economiche», v. L. Ferla, Prospettive della non punibilità, cit., p. 152. Ampiamente, sullo storico esonero dello spazio familiare da esigenze (e interventi) di giustizia, M. C. Nussbaum, Giustizia sociale e dignità umana. Da individui a persone, Bologna, 2002, pp. 122 ss.

[88] E se, di conseguenza, il reato di atti persecutori di cui all’art. 612-bis CP fosse incluso tra quelli per i quali è necessario notificare alla persona offesa l’avviso della richiesta di archiviazione. Cfr. Cass. pen., sez. un., sent. 29 gennaio 2016 - 16 marzo 2016, n. 10959, Pres. Canzio, Rel. Bianchi, in materia di atti persecutori e riconoscimento della “violenza di genere” (art. 3, lett. d della Convenzione di Istanbul) anche in assenza di violenza di tipo fisico.

[89] Cass. pen., sez. II, 15 giugno 2010, n. 28141; Cass. pen., sez. II, 17 marzo 2005, n. 16023. Si veda, in particolare, Cass. pen., sez. IV, 4 luglio 2008, n. 35528, Paskovic, in Cass. pen., 2009, pp. 2377 ss., che ha escluso l’applicazione della disposizione rispetto a un caso di circonvenzione di persona incapace nell’ambito di rapporti familiari e realizzata con violenza morale.

[90] Cass. pen., sez. II, 9 marzo 2023, n. 22930; Cass. pen., sez. II, 27 febbraio 2009, n. 12403.

[91] In materia di truffa, relazioni parentali ed età avanzata della vittima, il dato comparatistico appare omogeneo a quello italiano. Il codice penale spagnolo, per esempio, ha previsto una speciale circostanza aggravante del delitto di estafa commesso con abuso di relazioni personali (cfr. art. 250, c. 1, 6°: «Se cometa con abuso de las relaciones personales existentes entre víctima y defraudador, o aproveche éste su credibilidad empresarial o profesional»). Lo stesso codice, però, prevede all’art. 23 una discussa circostanza comune mixta – attenuante ovvero aggravante, a seconda della tipologia di fattispecie cui accede – in caso di parentela tra autore del reato e persona offesa (De la circunstancia mixta de parentesco: «Es circunstancia que puede atenuar o agravar la responsabilidad, según la naturaleza, los motivos y los efectos del delito, ser o haber sido el agraviado cónyuge o persona que esté o haya estado ligada de forma estable por análoga relación de afectividad, o ser ascendiente, descendiente o hermano por naturaleza o adopción del ofensor o de su cónyuge o conviviente»). Nei delitti contro il patrimonio, l’art. 23 opera come elemento attenuante. Ancora, tra le disposizioni comuni in materia di reati contro il patrimonio, è sancita una regola in parte assimilabile all’art. 649 CP Il c. 1 dell’art. 268 stabilisce quanto segue: «Están exentos de responsabilidad criminal y sujetos únicamente a la civil los cónyuges que no estuvieren separados legalmente o de hecho o en proceso judicial de separación, divorcio o nulidad de su matrimonio y los ascendientes, descendientes y hermanos por naturaleza o por adopción, así como los afines en primer grado si viviesen juntos, por los delitos patrimoniales que se causaren entre sí, siempre que no concurra violencia o intimidación, o abuso de la vulnerabilidad de la víctima, ya sea por razón de edad, o por tratarse de una persona con discapacidad». L’esenzione da responsabilità (excusa absolutoria por parentesco), dunque, è sì legata all’esistenza di un legame parentale, ma la sua applicazione viene subordinata all’assenza di condotte di violenza fisica o morale nei confronti dell’offeso, nonché di abuso di particolari condizioni di vulnerabilità, tra le quali si annovera anche l’età (anche avanzata). Anche il codice penale francese prevede una norma del tutto assimilabile all’aggravante italiana a effetto speciale di cui si discute (cfr. art. 313-2, 4°: «Au préjudice d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur»; cfr., in senso analogo, l’art. 314-2). Prevede, inoltre, diverse cause di esclusione della punibilità per i delitti contro il patrimonio commessi in danno dei partenti (per l’escroquerie, la previsione è contenuta all’art. 313-3, che rinvia alla disciplina del furto ex art. 311-12). Anche il codice penale tedesco prevede una norma di favore per i furti tra familiari e conviventi, disponendo il regime della querela di parte (§ 247 StGB).

[92] G. B. Sgritta - F. Deriu, La violenza occulta, cit., p. 79.

[93] Le forze di polizia dedicano particolare attenzione alle iniziative per la prevenzione dei reati che interessano gli anziani. Per esempio (dal sito della Polizia di Stato): i dispositivi territoriali di controllo del territorio (volanti, pattuglie, personale in uniforme), tenendo anche conto di specifici criteri temporali (fasce orarie e giorni della settimana) e di luogo (posti più frequentati dagli anziani: mercati, uffici postali, banche, etc.); le azioni di prossimità e le campagne informative, nel corso delle quali si rassicurano gli anziani e vengono distribuite pubblicazioni ed opuscoli contenenti suggerimenti per stimolare comportamenti autoprotettivi in grado di ridurre il rischio di vittimizzazione; incontri svolti presso uffici postali e istituti di credito, affinché i direttori o i dipendenti informino l’autorità competente al verificarsi di situazioni potenzialmente anomale; la ricezione a domicilio delle denunce per tutti coloro che, trovandosi in particolari difficoltà di movimento, non possono recarsi a presentare denuncia presso un ufficio di polizia; l’incontro con le vittime di reato a distanza di alcuni giorni dalla denuncia, sia per fornire all’utente aggiornamenti sulle investigazioni/accertamenti in corso sia per recuperare eventuali ulteriori informazioni che la vittima ricorda; gli incontri con gli anziani presso le loro abitazioni, effettuati prevalentemente nei centri abitati minori, nonché nelle zone periferiche (c.d. servizio “porta a porta”).

[94] Il progetto di legge del Governo manifesta, cioè, la «tendenza delle scelte criminalizzanti in favore di alcuni stereotipi che porta poi a privilegiare la sola criminalità predatoria e di strada, posta in essere da persone delle classi subalterne, incapaci di mettere in atto azioni delittuose più sofisticate o comunque più difficilmente intercettabili dal sistema penale» Così R. Zaffaroni, Colpevolezza e vulnerabilità, in Riv. it. dir. proc. pen., 1/2 (2003), p. 350, sul tema della colpevolezza per la vulnerabilità.

[95] Il riferimento è, dunque, ai limiti morali del diritto penale e alla riflessione sui presupposti dell’interferenza dell’ordinamento nei diritti individuali, da attuarsi secondo un attento bilanciamento tra i valori in gioco. Sul tema, la letteratura è vastissima (oltre, ovviamente, a J. Feinberg, The Moral Limits of the Criminal Law, New York, 1984, e J.S. Mill, Della libertà (1859), Milano, 2014). Ex multis: A. Cadoppi, Liberalismo, paternalismo e diritto penale, in G. Fiandaca - G. Francolini (a cura di), Sulla legittimazione del diritto penale. Culture europeo-continentale e anglo-americana a confronto, Torino, 2008, pp. 83 ss.; G. Fiandaca, Diritto penale, tipi di morale e tipi di democrazia, ivi, pp. 153 ss.; G. Forti, Per una discussione sui limiti morali del diritto penale, tra visioni «liberali» e paternalismi giuridici, in Aa. Vv. Studi in onore di Giorgio Marinucci, vol. I, Milano, 2006, pp. 283 ss.; S. Canestrari, Laicità e diritto penale nelle democrazie costituzionali, ivi, pp. 140 ss.; M. Romano, Danno a sé stessi, paternalismo legale e limiti del diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 3 (2008), pp. 987 ss.; M. Helfer, Paternalismo e diritto penale. Riflessioni sull’autoresponsabilità quale possibile criterio di limitazione della responsabilità penale, in La Legislazione penale. Rivista telematica (lalegislazionepenale.eu), (2020); D. Micheletti, Il paternalismo penale giudiziario e le insidie della bad samaritan jurisprudence, in Criminalia (2011), pp. 275 ss.; L. Cornacchia, Placing care. Spunti in tema di paternalismo penale, ivi, pp. 240 ss.; A. Spena, Esiste il paternalismo penale? Un contributo al dibattito sui principi di criminalizzazione, in Riv. it. dir. proc. pen., 4 (2014), p. 1215.

[96] Da questo punto di vista, l’arresto in flagranza e la procedibilità d’ufficio erano già stati richiesti da alcune associazioni, per esempio Telefono Blu Consumatori, per consentire l’intervento delle forze dell’ordine su segnalazione di cittadini che assistano o si rendano conto del raggiro (parenti, vicini di casa, utenti delle poste, passanti, etc.).

[97] Si pensi, per esempio, ai provvedimenti di ammonimento. Sul ricorso a tali strumenti di prevenzione c.d. istituzionalizzata per il contrasto alle aggressioni alla persona nei contesti familiari, v. R. Bartoli, La tutela della persona dalle aggressioni violente, cit., p. 171.

[98] Anche gli abusi economico-affettivi potrebbero rientrare tra le materie per le quali il legislatore ha recentemente rafforzato le misure in tema di ammonimento e di informazione alle vittime. Cfr. la legge 168 del 2023, recante «Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica», che ha ampliato l’ambito oggettivo dei c.d. “reati spia”, ossia degli indicatori di una violenza di genere, per evitare che possano degenerare in comportamenti più gravi. In dottrina, secondo prospettive di più ampio respiro sulla prevenzione realmente attuativa del principio di extrema ratio del diritto penale (detentivo), L. Eusebi, Quale prevenzione dei reati? Abbandonare il paradigma della ritorsione e la centralità della pena detentiva, in M. L. De Natale (a cura di), Pedagogisti per la giustizia, Milano, 2004, pp. 65 ss. (in particolare, p. 91: «Potrebbe parlarsi, in breve, di un sistema orientato, per fini di prevenzione, a favorire il consenso, piuttosto che un’obbedienza instabile fondata sul timore, nei confronti dei precetti giuridici: un sistema tale per cui lo stesso impianto sanzionatorio sia costruito intorno alle idee portanti del recupero a una partecipazione sociale corretta di chi abbia trasgredito la legge e della composizione riparativa per ciò che concerne la frattura dei legami solidaristici intersoggettivi rappresentata dalla condotta antigiuridica; un sistema a un tempo molto vigile, nondimeno, circa il contrasto, soprattutto economico, delle condotte rischiose, come pure circa l’integrazione fra i diversi piani della strategia preventiva»).

[99] Ancora, ma sempre con riferimento ai reati c.d. relazionali di natura violenta, R. Bartoli, La tutela della persona dalle aggressioni violente, cit., p. 171.

[100] Cfr. Tackling abuse of older people: five priorities for the United Nations Decade of Healthy Ageing (20212030)‎, consultabile online all’indirizzo: https://www.who.int-/publications/i/item/9789240052550 (ultimo accesso 7 maggio 2024).

[101] I.e. il controllo del proprio ambiente materiale. Tra le capacità da riconoscersi a ogni persona, anche in età avanzata, vi è infatti quella di «poter possedere delle proprietà (sia terra che beni immobili), e avere diritti di proprietà uguali a quelli degli altri». Così M. C. Nussbaum, L’intelligenza delle emozioni, Bologna, 2004, p. 500.

[102] Si tratta, ancora, di una capacità fondamentale, relativa alle emozioni: «Poter esperire attaccamento affettivo a cose e persone al di fuori di noi; amare coloro che ci amano e si prendono cura di noi, soffrire alla loro assenza; in generale, poter amare, essere in lutto, sperimentare il desiderio, la gratitudine e la rabbia giustificata. Non veder soffocato il proprio sviluppo emotivo da paura e ansia». Di nuovo: M. C. Nussbaum, L’intelligenza delle emozioni, cit., p. 497.

[103] Si segnala la proposta di modifica dell’art. 649 CP già avanzata dall’Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale (AIPDP), nell’ambito de “La riforma dei delitti contro la persona”. Si v. in particolare il seguente documento: Proposte dei gruppi di lavoro dell’AIPDP Atti dei seminari di discussione in collaborazione con il DiPLaP, consultabile online all’indirizzo: https://www.aipdp.it/aipdp-documenti/La-riforma-dei-delitti-contro-la-persona/La-riforma-dei-delitti-contro-la-persona/ (ultimo accesso 7 maggio 2024).

[104] M. C. Nussbaum, L’intelligenza delle emozioni, cit., pp. 496-498.

[105] Era questo, d’altra parte, l’invito della Consulta nella sentenza n. 223/2015, § 5.2: «vi sarebbe almeno un’altra soluzione, alternativa a quella richiesta, per porre rimedio al vulnus denunciato: non già la completa caducazione della fattispecie di non punibilità, ma la generalizzata subordinazione della procedibilità dell’azione contro il reo all’iniziativa della vittima». Sull’irrilevanza di un “reale rapporto affettivo” alla base delle fattispecie incentrate sull’esistenza – obiettiva – di un legame parentale (artt. 307, 384, 418 e 649 CP), v. G. De Francesco, La punibilità, Torino, 2016, pp. 36-37.

DI LELLO FINUOLI MARINA



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