The precontractual liability of the multi-individual party: a new perspective for art. 1337 c.c.

La responsabilità precontrattuale della e nella parte complessa: una nuova prospettiva per l’art. 1337 c.c.

27.04.2022

Francesco Castronovo*

 

La responsabilità precontrattuale della e nella parte complessa:

una nuova prospettiva per l’art. 1337 c.c.**

 

English title: The precontractual liability of the multi-individual party:

a new perspective for art. 1337 c.c.

DOI: 10.26350/18277942_000072

 

Sommario: 1. Introduzione: le sfaccettature della responsabilità precontrattuale. 2. L’interesse come parametro per distinguere e identificare la parte: la differenza tra parte precontrattuale e parte contrattuale. 3. La “parte” come intesa dall’art. 1337 c.c. 4. La responsabilità precontrattuale all’interno e all’esterno della parte complessa. 5. La possibile regolamentazione dei rapporti all’interno della parte complessa. 6. Conclusioni: una nuova prospettiva per l’art. 1337 c.c.

 

1. Introduzione: le sfaccettature della responsabilità precontrattuale

 

Quando si pensa e si analizza la responsabilità precontrattuale, la questione viene usualmente affrontata dalla prospettiva della contrapposizione tra le due parti che stanno negoziando e che saranno le parti del potenziale, futuro contratto. È da questa fattispecie che generalmente si dipanano i ragionamenti su quella responsabilità, sancita dall’art. 1337 c.c., che entra in gioco quando, in seguito all’instaurarsi di una trattativa precontrattuale, una parte subisce danno ad opera dell’altra. E del resto la lettera stessa dell’art. 1337 c.c. a prima vista fonda la responsabilità precontrattuale tra le parti intese come entità contrapposte nell’ambito della negoziazione, apparentemente ricalcando esattamente il concetto di parte contrattuale. È dunque su queste parti così concepite che si afferma gravare reciprocamente l’obbligo di comportarsi secondo buona fede: parti apparentemente intese, come da concezione tradizionale, come centri opposti di interesse, indipendentemente dalla loro possibile plurisogettività[1]; la rilevanza individuale dei singoli membri di una parte complessa, composta da una pluralità di soggetti a loro volta centri autonomi di interessi viene così assorbita e si annulla nel più ampio concetto di parte.

In altre parole, a prima vista nell’applicazione dell’art. 1337 c.c. il concetto di parte precontrattuale e quello di parte contrattuale coincidono[2]: da questo assunto discende che la fattispecie dell’art. 1337 c.c. così interpretata mette in ombra e tralascia di prendere in considerazione i possibili rapporti tra i soggetti di quella che, una volta nato il contratto, emerge come parte soggettivamente complessa – detta anche parte plurisoggettiva –, cioè a dire costituita da più individui “i quali, pur rappresentando entità distinte al loro interno, nel rapporto giuridico creatosi all’esterno vengono considerati unitariamente”[3]. E in questo senso si è pure espressa la giurisprudenza, che nega la rilevanza di tali rapporti nella fase precontrattuale, considerando così la parte complessa un unicum granitico[4].

La validità di questo assunto tuttavia vacilla quando si confronta con alcune fattispecie ben note alla prassi e di comune esperienza. Si pensi ad esempio alla negoziazione che vede contrapposti i soci di una società interessati a vendere di concerto le proprie quote o azioni e un soggetto interessato a comprarle, ove tradizionalmente le parti identificate sono due, quelle del futuro contratto: da un lato i soci potenziali venditori e dall’altro il futuro acquirente. Analogo ragionamento può farsi nel caso della compravendita di un bene in comproprietà.

La linea così tracciata contrappone le due parti della trattativa identificandole indistintamente come – nel nostro esempio – compratore e venditore, ricalcando la contrapposizione che vi sarà nel futuro contratto. Questo ragionare tuttavia rischia di cadere in una semplificazione che non tiene conto delle sfaccettature che la trattativa così configurata presenta.

Ciò appare evidente se soltanto si prova a osservare la fattispecie secondo la reale dinamica degli interessi in gioco, che costituisce il criterio fondamentale per identificare la parte. Da tale prospettiva appare abbastanza evidente che gli interessi dei singoli (nell’esempio fatto, del singolo socio o del singolo comproprietario), che dopo la stipulazione del contratto si coaguleranno a formare una parte accomunata e identificata da uno degli interessi tipici così come contrapposti nel contratto (ad esempio venditore vs. compratore), durante le trattative non sono per forza coincidenti, e dunque non si può dire che in questa fase l’identità del singolo portatore di interessi sia già venuta meno per fondersi nell’unità della parte soggettivamente complessa. In altre parole, i soggetti che, una volta stipulato il contratto, formeranno un’unica parte, nella fase negoziale sono ciascuno portatore di interessi sì contigui, ma non perfettamente sovrapponibili. Questo induce a sospettare come troppo sbrigativo identificare la parte precontrattuale con la parte contrattuale. E basti considerare l’ipotesi in cui la negoziazione fallisca non per opera di una delle parti (di tutti i soci o dell’acquirente) ma perché uno solo dei soggetti membri di quella che nel contratto diverrà una sola parte (nel nostro esempio, uno solo dei soci o comproprietari) si comporta scorrettamente in funzione di un interesse che risulta non allineato con quello degli altri soggetti coi quali, teoricamente, forma un fronte unitario[5].

Tale constatazione induce a chiedersi come si configuri in questa fase la responsabilità: anzitutto a che titolo il singolo soggetto che si sia comportato scorrettamente debba rispondere nei confronti degli altri soggetti che teoricamente erano dalla sua parte, cioè a dire se vi sia una responsabilità nei rapporti interni alla parte plurisoggettiva e di quale natura; in secondo luogo se la controparte (nel nostro esempio il potenziale acquirente) danneggiata dalla suddetta scorrettezza, debba agire ex art. 1337 c.c. nei confronti solo del singolo autore della scorrettezza, o se invece possa chiedere ristoro all’intera (contro)parte di cui quel soggetto è membro.

 

2. L’interesse come parametro per distinguere e identificare la parte: la differenza tra parte precontrattuale e parte contrattuale

 

Della fattispecie di parte complessa[6] prende definitivamente atto il codificatore del 1942, che provvede a chiarire il dettato legislativo rispetto a quello del codice precedente, imperniando la definizione di contratto dettata all’art. 1321 c.c. sul concetto di “parti” e non più di “persone” come nel codice del 1865[7]. Cosicché “la definizione del contratto data nell’art. 1321 tiene conto della possibilità che ad esso partecipino non soltanto due o più persone ma due o più parti: vale a dire ammette che il contratto possa riferirsi a due o più centri d’interessi”[8]. Il codice del 1942, quindi, non solo sostituisce alla nozione di persona quella di parte[9], ma parimenti individua il parametro fondamentale per l’individuazione di quest’ultima, cioè a dire il “centro di interessi” che unifica e individua più persone (o enti) che concorrono ex uno latere al contratto in un’unica parte complessa[10], cosicché “il contratto si struttura dunque intorno alla pluralità, non già di soggetti, ma di centri di interessi, e alla stregua di centro di interessi deve essere inteso il concetto di parte”[11].

Alla transizione operata dal legislatore del 1942 dalla nozione di “persona” a quella di “parte”, tuttavia, non fa seguito un’adeguata presa d’atto della necessità di una disciplina della parte complessa, “posto che la disciplina dei contratti in generale è diretta a risolvere liti che possono sorgere tra soggetti che stipulino un contratto con parti soggettivamente semplici”[12].

Il solco lungo il quale la dottrina allora procede per identificare le parti ad esempio ai fini della distinzione tra negozio unilaterale, bilaterale e plurilaterale, è quello degli interessi in gioco: “il negozio bilaterale, come quello plurilaterale si configurano in modo differente secondo che gl’interessi in giuoco siano interessi fra loro contrapposti o divergenti, il cui conflitto o concorso raggiunga nel negozio la sua composizione o convergenza, oppure siano interessi paralleli, il cui comune indirizzo trovi nel negozio il mezzo di attuarsi praticamente”[13]. Così pure per l’identificazione della parte rispetto al rappresentante, poiché riguardo al negozio “la legittimazione della parte può definirsi come la sua competenza ad ottenere o risentire degli effetti giuridici del regolamento d’interessi avuto di mira: competenza la quale risulta da una specifica posizione del soggetto rispetto agli interessi che si tratta di regolare”[14]. O ancora, e forse è il caso più evidente e senza dubbio rilevante ai nostri fini, per differenziare il contratto a parte complessa da quello plurilaterale, distinzione che ancora una volta si impernia su come i soggetti che partecipano al negozio sono accomunati in un’unica parte contrapposta alla controparte (o alle controparti) in base agli interessi in gioco che afferiscono a ciascun lato del rapporto[15]: è infatti sul piano del regolamento di interessi articolato nel contratto che “si colloca la distinzione fra contratti bilaterali a parte plurisoggettiva e contratti plurilaterali in senso proprio”[16].

L’interesse come fattore aggregante che conduce i distinti soggetti (o persone) da elementi esistenti atomisticamente all’unità della parte contrattuale[17] rimane così inevitabilmente la linea da seguire nel tentativo di individuare la disciplina applicabile alle fattispecie che coinvolgono la parte complessa[18]: l’interesse identificato come comune nel regolamento contrattuale fa dunque da elemento di sintesi che aggrega i singoli soggetti che quell’interesse condividono a formare la parte complessa, accomunandoli e situandoli ai due (o più) lati contrapposti del rapporto che si crea; da questo punto di vista, possiamo dire che è il contratto – che regola i centri di interessi – che crea le parti in funzione delle obbligazioni nascenti dallo stesso[19]: “se infatti l’essenza del negozio sta nell’autoregolamento d’interessi privati, il criterio cui bisogna far capo per identificare la ‘parte’ del negozio non può essere altro che quello di riconoscere anzitutto la spettanza e quindi l’identità o la differenza (quanto ai rispettivi soggetti) degli interessi in giuoco”[20]. In altri termini, nella formazione del contratto i singoli soggetti individuano e regolano gli interessi che li accomunano e al contempo li identificano come unica parte. È da quel momento che esiste la parte soggettivamente complessa, intesa, come più volte detto, come centro di interessi comuni. Se dunque si può in qualche modo immaginare una perdita d’identità del singolo nella parte plurisoggettiva, ciò avviene, necessariamente, al momento della conclusione del contratto, non prima.

Analizzando da vicino la fattispecie poi, diversi elementi indicano che tale opera di sintesi non è definitiva, nel senso che, per certi versi, l’identità del singolo soggetto, pur membro della parte complessa, non scompare del tutto. Ciò emerge se si esaminano talune disposizioni sparpagliate per il codice, e perciò prive di organicità[21], “volte a risolvere le questioni che potrebbero sorgere tra i membri di una parte complessa e l’altra parte ovvero tra membro e membro della stessa parte complessa”[22]. Così, ad esempio, l’art. 1507 c.c., che dà diritto al singolo venditore della cosa indivisa venduta congiuntamente di esercitare il diritto di riscatto sopra la quota che gli spettava; l’art. 1726 c.c. che, ai fini della revoca del mandato conferito da più persone per un affare di interesse comune, richiede il consenso di tutti i mandanti salvo che ricorra giusta causa[23]; o ancora, l’art. 1772 c.c., che stabilisce che qualora i depositanti non si accordino circa la restituzione della cosa, questa deve farsi secondo le modalità stabilite dall’autorità giudiziaria. Tutte queste disposizioni[24] presuppongono il persistere dell’individualità del singolo – i.e. del suo interesse – anche una volta che si sia costituita la parte contrattuale complessa.

Da questa prospettiva la parte (complessa) quale “centro di interessi” va intesa non come nascente dall’abdicazione degli interessi dei singoli in favore di un unico interesse comune e condiviso[25], quanto piuttosto come il raggiungimento di un’omogeneità e parallelismo tra i medesimi, che tendono sì nella stessa direzione accumunando e identificando i soggetti che ex uno latere partecipano al contratto, ma senza annullarsi e anzi permanendo: “in realtà, i soggetti che compongono la parte perseguono ciascuno un proprio e distinto interesse, che tuttavia è omogeneo rispetto a quello degli altri, tanto da formare […] un unico centro di interessi”[26]. Questo perché, inevitabilmente, anche una volta stipulato il contratto “ciascun partecipante […] sembra aspirare, in ultima analisi, a soddisfare il proprio interesse ad ottenere per sé quel risultato utile che consegue all’atto di disposizione della propria quota”[27]. Né del resto la parte complessa può andare oltre i membri che la compongono, come nessuno può saltare più in là della propria ombra[28], essendo essa la proiezione degli interessi dei singoli nella composizione e sintesi che ne fa il regolamento contrattuale formato e approvato da ciascuno di essi[29].

Questa deduzione per cui una misura di interesse individuale in capo al singolo membro della parte plurisoggettiva permane e in qualche modo continua a identificarlo anche dopo che il rapporto contrattuale si sia formato separando i rispettivi “centri di interesse” che costituiscono le parti, ci porta facilmente a concludere che a fortiori tale individualità dell’interesse e quindi del singolo sussista quando il contratto non è ancora formato e concluso, cioè durante le trattative[30]. È evidente che, in questa fase, i singoli soggetti, benché siano destinati in prospettiva a costituire un’unica parte complessa una volta stipulato il contratto, sono a loro volta ciascuno una parte guidata dal proprio interesse[31], per quanto in qualche modo già orientato e coordinato con quelli degli altri soggetti che, dal medesimo lato,lavorano alla negoziazione con l’intento di stipulare un contratto che li vedrà riuniti in una parte plurisoggettiva[32].

Tutto questo conferma ulteriormente come la parte complessa nasca con il contratto[33], nel quale appunto gli interessi si coagulano da un lato e dall’altro ai sensi del regolamento contrattuale, che accomuna più soggetti, prima separati e distinti, in due o più centri di interesse, in due o più parti[34]: sino a che il regolamento contrattuale non sussiste, manca quello strumento che consente di individuare i “centri d’interesse” e quindi le parti[35]. “‘Parte’ è chi col negozio detta regola ad un interesse proprio”[36]; perciò fin quando il contratto non c’è, e dunque nella fase della negoziazione, non può che farsi riferimento all’interesse che individua il singolo soggetto.

Ne discende che parte contrattuale e parte precontrattuale non sono concetti che coincidono, non sono espressioni intercambiabili come siamo istintivamente abituati a pensare. Il termine “parti” utilizzato dal legislatore nell’art. 1337 c.c. non può avere lo stesso significato del medesimo termine utilizzato all’art. 1321 c.c., perché nella fase precontrattuale, regolata dall’art. 1337 c.c., la parte soggettivamente complessa non esiste ancora come esisterà una volta concluso il contratto: non c’è ancora “la contitolarità di una medesima posizione contrattuale [che] pretende un coordinamento più rigoroso tra poteri del singolo e prerogative della collettività”[37].

 

3. La “parte” come intesa dall’art. 1337 c.c.

 

La conclusione appena raggiunta ci aiuta a mettere in una nuova prospettiva interpretativa l’art. 1337 c.c. Accertato che parte contrattuale e parte precontrattuale non sono concetti per forza coincidenti, è ora necessario verificare come ciò rilevi ai fini dell’applicazione dell’art. 1337 c.c., riflessione che risulta decisiva nell’esplorazione della responsabilità precontrattuale da questa angolatura alla luce del fatto che detta disposizione ne traccia in qualche modo i confini, poiché “individua l’ambito ‘soggettivo’ dei destinatari della regola di comportamento ‘secondo buona fede’ ivi enunciata, nonché la dimensione spazio-temporale dell’obbligo in questione, mediante l’espresso richiamo effettuato (non già – genericamente – al momento precontrattuale, bensì) alla fase che […] vede le ‘parti’ impegnate ‘nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto’”[38].

A questo fine prendiamo le mosse da un aspetto peculiare dell’applicazione della responsabilità precontrattuale già a suo tempo rilevato da dottrina e giurisprudenza che, oltre a confermarci la correttezza della conclusione poc’anzi raggiunta anche dalla prospettiva dell’art. 1337 c.c., ci può aiutare nell’esplorarne i risvolti nell’applicazione di quest’ultima norma alle fattispecie che coinvolgono una parte soggettivamente complessa.

Se, come detto, apparentemente l’applicazione dell’art. 1337 c.c. sembra semplicemente imporre l’obbligo di correttezza alle future parti[39], l’insufficienza di tale affermazione emerge facilmente in quella fattispecie peculiare – ma significativa – in cui alle trattative partecipino soggetti che poi non divengono parti del contratto, o quando il contratto venga stipulato anche da soggetti che non hanno partecipato alla negoziazione; già a prima vista appare chiaro che i primi soggetti assumono nella vicenda il ruolo di “parte” solo come intesa dall’art. 1337 c.c., i secondi invece, evidentemente, sono “parti” esclusivamente ai sensi dell’art. 1321 c.c..

Infatti, dopo un’iniziale teorizzazione della rigida coincidenza tra parte contrattuale e parte precontrattuale[40], seppur con diverse sfumature dottrina e giurisprudenza hanno rilevato come fosse necessario “allargare il campo di indagine a tutti i terzi che con vari ruoli intervengono nelle trattative e così stabilire che tra essi è tenuto ad osservare il precetto di buona fede ex art. 1337 chi assume la veste di Vertrauensmann indipendentemente dal fatto che sia parte del futuro contratto”[41], concludendo che, ai fini del sorgere della responsabilità precontrattuale, l’obbligo previsto dall’art. 1337 c.c. “sia da intendere rivolto alle parti della trattativa e della fase di formazione del contratto, vale a dire ai soggetti che – con vari ruoli – pongano in essere atti, comportamenti e/o dichiarazioni, localizzati nel momento precontrattuale e direttamente connessi con il piano degli interessi implicati nel concludendo contratto”[42].

Specularmente, la giurisprudenza ha rilevato come il solo fatto che un soggetto sia parte (necessaria) dello stipulando contratto (per esempio, il coniuge in regime di comunione legale dei beni oggetto dello stipulando contratto) “non gli attribuisce, per ciò solo, la qualità di parte ai fini dell’art. 1337 cod. civ. ove alle trattative non sia intervenuto in tale qualità”. Questo perché, evidentemente, “la titolarità […] del rapporto sostanziale che si vuole modificare con il contratto è una cosa, la responsabilità nelle trattative è un’altra”[43].

Pur con diverse sfumature a seconda del ruolo specifico assunto dal terzo che a vario titolo può intervenire nella trattativa, risulta assodato e condiviso che siano configurabili fattispecie nelle quali “vi è scissione tra parte del rapporto precontrattuale e parte del contratto”[44], che ulteriormente dimostrano come la conclusione che abbiamo raggiunto ragionando dalla prospettiva dell’interesse come parametro di identificazione della parte – che depone nel senso di non necessaria coincidenza tra il ruolo di parte precontrattuale e parte contrattuale – non solo è coerente e funzionale[45], ma vada necessariamente presa in considerazione al momento di valutare l’attribuzione della responsabilità ex art. 1337 c.c. quando vi sia stata una violazione degli obblighi che questa norma impone. In altre parole, la possibile discrepanza tra parte contrattuale e precontrattuale emerge da entrambe le direzioni dell’analisi: sia dalla prospettiva contrattuale, affrontata nell’ottica degli interessi, sia dalla prospettiva precontrattuale appena vista.

Consolidate queste conclusioni, il passo successivo non può che volgere verso i soggetti che compongono la parte complessa al fine di capire se e come possa configurarsi una responsabilità tra di essi in caso di ingiustificata interruzione delle trattative o di comportamenti scorretti da parte di uno solo di essi.

Sul punto la posizione della giurisprudenza risulta netta, reputandosi che la responsabilità precontrattuale di cui all’art. 1337 c.c. “è prevista e configurata dalla detta norma con riguardo al comportamento reciproco delle parti contrapposte del concludendo contratto ed alle trattative che intercorrano fra le stesse, ai fini della conclusione del contratto, e non già con riguardo a rapporti o relazioni concernenti i soggetti che, nel contratto da stipulare con altri, ne costituiscano una delle parti per l’acquisto in comune di un bene”[46].

In sostanza, la giurisprudenza non fa distinzione tra parte precontrattuale e parte contrattuale[47], attribuendo al termine “parte” dell’art. 1337 c.c. lo stesso significato che viene generalmente dato al medesimo termine contenuto nell’art. 1321 c.c., senza dunque prendere in considerazione il fatto che, come abbiamo visto, benché lessicalmente identici i due termini riflettano in realtà ruoli diversi, suggestivi di significati diversi[48].

Se infatti il parametro dell’interesse[49] ci consente di interpretare il termine “parte” contenuto nell’art. 1337 c.c. come riferibile a ciascun membro della parte complessa, poiché è solamente con il contratto che avverrà la formazione della parte complessa come sintesi – peraltro nemmeno definitiva – degli interessi dei suoi membri, risulta naturale applicare di conseguenza la norma nel senso che gli obblighi previsti dalla medesima non possono che gravare su ciascun membro nei confronti di tutti gli altri soggetti coinvolti nella negoziazione, sia gli altri membri della medesima parte che la futura controparte. La “contrapposizione” tra parti cui fa riferimento la Cassazione non può che esservi solamente una volta che il contratto sia concluso[50], non nella fase delle trattative, nella quale tutti i soggetti coinvolti sono ancora portatori di interessi singoli e soggettivi (le “parti” ex art. 1337 c.c.) non ancora sintetizzati nel contratto in due (o più) centri di interesse contrapposti (le “parti” ai sensi dell’art. 1321 c.c.). Né del resto, a ben vedere, può ricondursi all’art. 1337 c.c. alcun tipo di “contrapposizione”, dato che questa norma regola una fase (rectius, due fasi, le trattative e la formazione[51]) in cui evidentemente il vincolo contrattuale, alle estremità del quale si collocano le parti, ancora non c’è.

Questa diversa luce in cui abbiamo visto apparire l’art. 1337 c.c. ricavandone un significato di parte precontrattuale autonomo rispetto a quello di parte contrattuale sollecita un’applicazione della norma (e dunque degli obblighi che prevede) che risulti coerente rispetto al problema della responsabilità all’interno e all’esterno della parte complessa.

 

4. La responsabilità precontrattuale all’interno e all’esterno della parte complessa

 

La conclusione nel senso dell’imposizione degli obblighi nascenti dall’art. 1337 c.c. in capo al singolo componente della parte complessa richiede di indagare come quest’ultimo risponda qualora lui solo infranga questi obblighi, a fronte del comportamento invece corretto degli altri componenti. In questa fattispecie, già di primo acchito si può rilevare come la responsabilità del singolo si dispieghi in due direzioni: nei confronti degli altri componenti della parte e nei confronti della (futura) controparte.

A questo fine è utile prendere le mosse da quella che potremmo definire una prospettiva “relazionale”[52] degli obblighi previsti dall’art. 1337 c.c., inquadrando cioè questa norma come volta a garantire la correttezza della relazione che si instaura tra i soggetti coinvolti nella trattativa: l’art. 1337 c.c. “assoggetta lo svolgimento di una relazione sociale all’imperativo della buona fede”[53], imponendo un reciproco obbligo di tutela che a prima vista sembrerebbe riguardare – per usare il termine scelto dalla Cassazione[54] – solo le parti “contrapposte” in quanto futuri contraenti.

Questa della Suprema corte risulta un’applicazione ingiustificatamente riduttiva della norma, che non tiene conto della realtà della negoziazione. La circostanza che ciascun membro della parte complessa sia portatore di un proprio interesse, come visto supra, comporta inevitabilmente che la relazione da prendere in considerazione ai fini dell’applicazione dell’art. 1337 c.c. non possa essere solamente quella bilaterale ricalcata sul futuro vincolo che nascerà con il contratto. Ad essa devono aggiungersi anche quelle che si instaurano tra i singoli soggetti che si situeranno ex uno latere di quel medesimo, futuro sinallagma. E questo non perché – è opportuno precisarlo – tra costoro inizi una trattativa nel senso specifico del termine, quanto perché l’interesse di cui ciascuno è portatore, seppur convergente con quelli degli altri membri della stessa parte contrattuale verso un regolamento negoziale cui tutti parteciperanno come un’unica parte plurisoggettiva, rimane comunque distinto e individuale, e in quanto tale è difeso e tutelato come specificamente coinvolto nella negoziazione in vista della definizione del regolamento contrattuale[55].

Ciò è particolarmente evidente nell’esempio fatto sin dall’inizio: i soci potenziali venditori, che pure partecipano uno accanto all’altroalla negoziazione, in virtù anche solo della diversa quota di capitale che detengono (e dei diritti che ne derivano), sono evidentemente titolari di posizioni differenti che, seppure cercheranno di armonizzare nella trattativa e infine nel regolamento contrattuale, rimangono comunque singole e individuali.

Risulta allora evidente come anche le relazioni “interne” che si instaurano tra i componenti della futura parte complessa durante la negoziazione sono occasioni dalle quali deriva la possibilità di danno[56] per il singolo componente, la cui individualità, definita dall’interesse di cui egli è portatore, sussiste in quanto non ancora sintetizzata in un’unica parte – centro di interessi – con quella degli altri membri come avverrà al momento della conclusione del contratto; e si tratta evidentemente di fattispecie meritevole di quella tutela che l’art. 1337 c.c. appresta per tutte le relazioni che nascono nella fase della negoziazione, senza distinzioni, proprio perché detta norma risulta rivolta a tutelare ciascuno dei soggetti in quanto attori delle trattative dalle quali può derivare un danno. Parimenti, l’obbligo di correttezza che l’art. 1337 c.c. impone a tutti i partecipanti alla trattativa non può essere inteso in senso esclusivamente bilaterale come gravante tra le parti che formeranno il futuro contratto: una volta riconosciuta la sussistenza di una pluralità di relazioni, anche tra i membri all’interno della parte complessa, che come detto sono caratterizzati dall’individualità, è inevitabile che l’obbligo di correttezza di applichi a ciascuna di essi, gravando su ciascuno dei soggetti convolti[57].

Per sintetizzare ed esemplificare, la scorrettezza o il recesso ingiustificato di uno solo dei potenziali soci venditori, che fa fallire la trattativa in stato avanzato, è dannosa tanto per la controparte potenziale acquirente, quanto per gli altri soci che hanno mantenuto un comportamento corretto; e dunque la relativa responsabilità si muove in entrambe le direzioni. Del resto, se è vero che vi è un “evidente parallelismo dell’art. 1337 con gli artt. 1366 e 1375 […] nei quali la buona fede ha sicuramente il significato oggettivo di norma di condotta, desunta dall’abito di correttezza del bonus vir[58],non vi è ragione per limitare questo obbligo di buona fede – che deve improntare la condotta dei soggetti coinvolti nella trattativa – solo in una direzione, solo in senso bilaterale, affermando così paradossalmente che esso sussisterebbe solamente nei confronti della controparte, ma non tra i soggetti che stanno negoziando l’affare operando dalla stessa parte, i quali dunque non potrebbero godere della protezione che il rispetto del suddetto obbligo appronta.

L’impossibilità e il paradosso di costruire la responsabilità ex art. 1337 c.c. su una concezione del rapporto precontrattuale meramente bilaterale, pedissequamente ricalcata sul futuro vincolo contrattuale, emerge quando si guarda al “fatto cui la legge ricollega la nascita del rapporto obbligatorio precontrattuale”[59], cioè a dire l’affidamento[60]: è infatti indubitabile che, durante la trattativa, il membro della parte complessa ripone il proprio affidamento “nella lealtà, nella probità, nella correttezza”[61] non solo della (futura) controparte, ma anche e anzitutto degli altri componenti che accanto a lui stanno negoziando il contratto, dai quali parimenti si attende “un comportamento coerente con l’affidamento creato”[62]. Dalla delusione di tale affidamento non può che derivare responsabilità[63], pena un’ingiustificata menomazione e mutilazione della tutela apprestata dall’art. 1337 c.c., la cui vocazione relazionale da cui abbiamo preso le mosse è invece chiaramente volta a una protezione di tutti gli interessi che si intrecciano nella trattativa e sono esposti a potenziale danno. Tra questi non può non rientrare anche la posizione del singolo componente della parte complessa, che è esposto uti singulus al rischio della scorrettezza posta in essere dall’altro compartecipe che negozia accanto a lui e, reciprocamente, può esserne autore.

In questo senso assume rilevanza decisiva la natura di clausola generale della buona fede che governa la trattativa, cui l’art. 1337 c.c., “attribuisce […] il compito di individuare, sulla base di criteri etici che il giudice può ricavare dalla coscienza sociale, regole concrete di condotta alle quali le parti devono attenersi, al fine di proteggere le rispettive sfere personali e patrimoniali dalle insidie che si annidano nel rapporto di ‘confidenza’ che inevitabilmente si instaura in vista dell’accordo”[64]. La natura stessa di clausola generale della buona fede sembra indurre a ricavare una regola concreta di condotta[65] che, tenendo conto di tutti gli interessi coinvolti nella trattativa, ne imponga la tutela non solo verso la controparte, ma anche tra i soggetti che formano la parte complessa[66].

Né l’applicazione dell’art. 1337 c.c. può essere messa in dubbio ipotizzando che, in questa peculiare fattispecie, la reciproca tutela dei componenti della parte complessa potrebbe essere affidata all’applicazione del generale obbligo di protezione che sorgerebbe dal contatto sociale che si instaura tra i medesimi nell’ambito della trattativa con il terzo futura controparte[67]. Infatti, non si vede ragione valida per ricorrere alla categoria del contatto sociale qualificato in una situazione che coincide con la fattispecie dell’art. 1337 c.c., la quale già da sé[68] impone gli obblighi di correttezza in capo alle parti e – in senso conforme a quanto detto supra riguardo al significato da attribuire al termine “parte” – reciprocamente ai singoli componenti della parte complessa, ciascuno dei quali può farli valere per tutelare i propri interessi particolari[69]. Senza entrare nel merito del dibattito sull’ampiezza dei confini della categoria del contatto sociale, sembra chiaro che nel momento in cui vi è già una relazione in atto, cioè a dire la trattativa, che costituisce fattispecie particolare regolata da una norma speciale che impone specifici obblighi – e conseguente responsabilità in caso di violazione dei medesimi –, non vi è bisogno di ricercare una rilevanza autonoma del contatto tra le parti quale fondamento del regime di responsabilità[70]: vi ha già provveduto il dato normativo dell’art. 1337 c.c., che per la sua specificità rispetto al fatto è da sé sufficiente ed efficace a questo fine. A tal proposito occorre ricordare, anzi, che nell’esperienza del nostro ordinamento proprio le trattative precontrattuali sono state considerate il prototipo dal quale si è sviluppata la figura del contatto sociale qualificato[71].

Stabilita la correttezza dell’applicazione dell’art. 1337 c.c. all’interno della parte complessa, è ora da vedere come la responsabilità precontrattuale si configuri nei confronti della (futura) controparte, quando il comportamento scorretto sia tenuto da uno solo dei membri della parte complessa; cioè a dire come la responsabilità precontrattuale della parte plurisoggettiva si configuri verso l’esterno. Da questa prospettiva, l’obbligo di comportarsi secondo buona fede nel corso della trattativa che grava sulla parte plurisoggettiva si configura evidentemente come un’obbligazione soggettivamente complessa. Non è questa la sede per affrontare autonomamente detto tema; è possibile tuttavia individuarne la traccia nei risultati del dibattito dottrinale che lo riguarda. Della figura in questione ritroviamo innanzitutto, nella fattispecie che ci occupa, gli elementi costitutivi: “anzitutto, ovviamente, una pluralità di soggetti […] in secondo luogo un’unica prestazione per tutti i più creditori o debitori (eadem res debita); in terzo luogo un’unica causa (eadem causa obligandi), che può essere rappresentata, secondo la previsione generale dell’art. 1173, da un contratto, da un fatto illecito, o infine da un altro atto o fatto idoneo a produrre un’obbligazione (soggettivamene complessa) in conformità dell’ordinamento giuridico”[72]. L’obbligo di comportarsi correttamente durante le trattative, visto dall’esterno[73], non può infatti che tendere a un risultato unitario e inscindibile: prova ne è che esso è conseguito (i.e. l’interesse protetto dall’art. 1337 c.c. è salvaguardato) solamente se tutti i membri della parte complessa si comportano correttamente. Basta infatti che uno solo di essi violi questo precetto[74] perché vi sia inadempimento del dovere imposto dall’art. 1337 c.c. L’obbligo di correttezza che questa norma pone sulla parte plurisoggettiva, dunque, è un obbligo indivisibile al quale può essere riferita la caratteristica dell’obbligazione indivisibile, ove i membri sono debitori “di un’unica prestazione che non sia suscettibile di adempimento in via parziaria”[75]: la scorrettezza di uno solo dei componenti della parte complessa lede e impedisce la soddisfazione dell’interesse della controparte al rispetto del principio di buona fede durante le trattative imposto dall’art. 1337 c.c.[76], la cui natura[77] dunque, in ragione della soddisfazione sia dell’interesse del creditore, che della salvaguardia dell’interesse generale[78], non può che essere di inscindibilità (giuridica ed economico funzionale)[79].

A questa indivisibilità dell’obbligo di correttezza sembra dover corrispondere un’attuazione solidale del rapporto[80] e, conseguentemente, dell’obbligazione risarcitoria in caso di inadempimento anche da parte di uno solo dei membri della parte complessa[81]. Appare questa la soluzione più idonea, ove si consideri che la scorrettezza di un solo membro finisce con il vanificare la protezione dell’interesse della controparte[82], nei cui confronti, è opportuno ricordarlo, la parte plurisoggettiva si configura come un’unica parte[83], le cui complessità interne che abbiamo evidenziato supra non devono ritorcersi in ulteriore danno per il contraente deluso[84]. Questa, che può sembrare una conclusione rigorosa, risulta notevolmente attenuata dal diritto di regresso[85] di cui, anche ove non si ritenga di applicare l’art. 1307, ultima frase, c.c., potranno avvalersi gli altri membri della parte complessa, secondo il principio rinvenibile nell’art. 2055, co. 2, c.c., nei confronti di colui che, violando la buona fede precontrattuale, ha dato luogo alla responsabilità[86].

 

5. La possibile regolamentazione dei rapporti all’interno della parte complessa

 

La trattazione svolta sinora – con le conclusioni che abbiamo raggiunto – si è sviluppata tenendo presente la fattispecie nella quale i membri della futura parte complessa si accostano alla negoziazione ex uno latere, senza avere però previamente stipulato uno specifico accordo volto a regolare i loro rapporti nell’ambito della negoziazione medesima. Questo è infatti il caso tipico: nella prassi, i futuri componenti della parte complessa – nell’esempio utilizzato sinora, i soci potenziali venditori delle proprie azioni o quote – iniziano a negoziare senza un accordo esplicito circa i passi e i modi da adottare nei confronti della futura controparte. Generalmente manca “l’accordo interno, con il quale due o più soggetti si impegnino (‘tra loro’) ad assumere la veste di membri di una parte complessa”; accordo che è “meramente eventuale” [87]. Né può facilmente ipotizzarsi – o addirittura dare per scontato – che tra i membri della parte complessa debba reputarsi intervenuto un accordo tacito in tal senso, che nascerebbe e sarebbe incluso nel semplice iniziare insieme a trattare con il terzo. Questo per le ragioni che abbiamo visto supra, le quali ci hanno portato a concludere, in particolare seguendo il parametro dell’interesse, che ciascun membro della parte complessa è da ritenersi “parte” ai fini dell’applicazione dell’art. 1337 c.c.: la non omogeneità e la specificità degli interessi in capo a ciascuno di essi, infatti, fa sì che nella maggior parte dei casi un’eventuale regolazione dei medesimi all’interno della parte complessa ai fini della trattativa con il terzo richieda un accordo dettagliato e quindi esplicito (cosa che, come stiamo per vedere, nei contratti tra parti professionali può avvenire). In altri termini, la complessità e non omogeneità della posizione di ciascuno, dettata e individuata dagli interessi del singolo, rende quasi sempre impossibile affidare la regolamentazione dei reciproci rapporti a un accordo tacito, il cui contenuto non sarebbe altro – nell’esempio fatto – che una generica intenzione di massima di vendere di concerto al terzo[88], la quale risulta del tutto insufficiente a regolare compiutamente la complessità di un tale rapporto[89].

Del resto, la nozione stessa di trattativa – come suggerisce la lettera dell’art. 1337 c.c. – denota un’attività distinta dalla formazione del contratto e consiste in una fase nella quale non è ancora definita la volontà che costituirà il contenuto del contratto, ma le parti sono animate dalla sola volontà di trovarla per gradi discutendo: la fase della trattativa “non è, quindi, in diretto rapporto con il contratto, ma con l’attività volta a progettare i possibili contenuti e a valutarne la compatibilità di essi con i rispettivi bisogni dei soggetti interessati […] il contratto è non solo futuro, ma eventuale ed ipotetico e i soggetti in essa impegnati altro non manifestano che la loro disponibilità a trattare, cioè la favorevole predisposizione a progettare i possibili termini di un accordo”[90].

Ed è proprio l’inidoneità di un accordo tacito a regolare i rapporti tra i membri della parte interna a far sì che, talvolta, nella prassi delle parti professionali, intervengano i c.d. bid conduct agreements o joint bid agreements.Sono questiaccordi stipulati tra soggetti interessati a partecipare insieme a una procedura di asta indetta dall’imprenditore intenzionato ad alienare la propria impresa o un ramo della medesima, il quale invita i soggetti potenzialmente interessati a manifestare la loro intenzione all’acquisto presentando la loro offerta[91]. A questo fine può accadere che alcuni potenziali acquirenti si accordino tra loro per presentare un’offerta congiunta, stipulando uno specifico accordo che regola i termini e le condizioni per la formulazione di tale offerta, per la partecipazione congiunta sia alle varie fasi del processo di selezione delle proposte da parte del venditore che all’eventuale susseguente negoziazione con quest’ultimo[92]. Usualmente tale accordo regola anche i rapporti successivi all’(eventuale) accoglimento dell’offerta congiunta, disciplinando la gestione dei beni acquistati (ad esempio già prevedendo la creazione di una società apposita ovvero di una joint venture partecipata dagli offerenti).

Sono dunque contratti a tutti gli effetti quelli che regolano i rapporti tra i membri della futura parte complessa ai fini della partecipazione alle varie fasi dell’asta e nell’ambito delle trattative[93]. Quando questo sia il caso, dall’inadempimento di uno dei contraenti sorgerà, nei confronti della (o delle) controparti, responsabilità contrattuale per la violazione dell’accordo[94]; mentre, qualora l’inadempimento sia tale, nell’ambito della procedura d’asta (i.e. della trattativa), da danneggiare il potenziale venditore, nei confronti di quest’ultimo non potrà che esservi responsabilità precontrattuale nei termini che abbiamo visti supra. Questo apparente sdoppiamento della responsabilità è la naturale conseguenza del fatto che la contrattualizzazione dei rapporti tra i componenti della parte complessa sostituisce le obbligazioni nascenti tra di loro dal contratto agli obblighi imposti dall’art. 1337 c.c., mentre il rapporto con la controparte della negoziazione rimane governato da quest’ultima norma.

La rarità, almeno nella prassi italiana, di questi accordi all’interno della parte complessa, prodromici alla trattativa con una futura controparte (o bid conduct agreement), rende ulteriormente evidente la necessità di individuare e approfondire le situazioni nelle quali, pur in assenza di essi, i componenti della parte plurisoggettiva intraprendano la trattativa con la controparte senza un previo, preciso accordo: ciò che costituisce l’oggetto dell’indagine che abbiamo condotta in precedenza.

 

6. Conclusioni: una nuova prospettiva per l’art. 1337 c.c.

 

Seguendo il parametro dell’interesse, indicato dalla stessa Relazione al codice come il criterio per individuare la parte nella dinamica contrattuale, siamo giunti a una nuova prospettiva interpretativa dell’art. 1337 c.c., nella quale il termine “parte” utilizzato da quest’ultima norma e dall’art. 1321 c.c., pur lessicalmente identico, assume significati diversi, così marcando la differenza rispettivamente tra quella che abbiamo chiamato parte precontrattuale e la parte contrattuale dell’art. 1321 c.c.. Ciò consente di applicare l’art. 1337 c.c. anche al fine di sanzionare i comportamenti scorretti tenuti dal singolo componente della (futura) parte plurisoggettiva, in armonia con lo scopo ultimo di questa norma, di tutela dell’obbligo di correttezza nelle relazioni che si instaurano tra tutti i soggetti coinvolti nella trattativa; relazioni che costituiscono occasione di potenziale danno anche all’interno della parte plurisoggettiva. Se questa prospettiva di ampliamento soggettivo dell’idea di trattativa precontrattuale appare ragionevole, la sua esclusione dall’orbita dell’art. 1337 c.c. si tradurrebbe in un’immotivata limitazione della portata di questa norma, la cui vocazione risulterebbe essenzialmente mortificata da una lettura rigidamente bilaterale ricalcata sul futuro sinallagma contrattuale.

Sul piano sistematico una tale apertura permette di modulare e calibrare meglio la responsabilità precontrattuale, consentendo l’applicazione dell’art. 1337 c.c. in direzioni più articolate – all’interno e all’esterno della parte soggettivamente complessa – ma che in realtà altro non sono che il corollario di un’evoluzione interpretativa, nella quale le suggestioni della prassi possono trovare un’adeguata risposta in una tutela idonea per tutti i soggetti coinvolti nella negoziazione complessa.

 

 

Abstract: The paper tackles the precontractual liability of the multi-individual party (i.e. the contractual party composed of several individuals or entities). Starting from a new interpretation of the word “party” contained in art. 1337 c.c., that allows to differentiate the concept of contractual party from the concept of precontractual party, the paper explores precontractual liability both among the members of the multi-individual party and towards the counterparty.

 

 

Keywords: Contract, precontractual liability, multi-individual party, art. 1337 c.c., bid conduct agreement


* Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (francesco.castronovo@unicatt.it).

** Il contributo è stato sottoposto a double blind peer review.

[1] “L’obbligo di comportarsi secondo buona fede, e in particolare l’obbligo di comunicare le cause di invalidità del contratto, è formulato dagli artt. 1337-1338 come obbligo inter partes, cioè imposto a una o più determinate persone (una parte) nei confronti di un’altra o di altre determinate persone (l’altra parte): non si tratta dunque di un dovere assoluto, bensì di un obbligo relativo che, in quanto rispondente ai requisiti dell’art. 1174 c.c., costituisce un rapporto di obbligazione” (L. Mengoni, Sulla natura della responsabilità precontrattuale, in Scritti II. Obbligazioni e negozio, Milano, 2011, p. 268).

[2] “I soggetti tenuti ad osservare il precetto di buona fede nella fase diretta alla preparazione del contenuto del contratto, sono le future parti del contratto, essendo tale rapporto instaurato solo a questo fine. Questa tesi è chiaramente espressa nell’art. 1337 c.c.” (F. Benatti, La culpa in contrahendo da Rudolf Jhering ai giorni nostri (impressioni e sensazioni), in Banca, borsa, titoli di credito, 4 (2021), p. 505).

[3] G. Villa, Inadempimento e contratto plurilaterale, Milano, 1999, p. 7.

[4] V. Cass. 29 maggio 1991, 6058, su cui si tornerà ampiamente infra.

[5] Si pensi ad esempio al caso in cui un fondo di investimento è interessato ad acquistare solamente il 100% di una società. A uno stadio avanzato delle trattative uno dei tre soci, magari quello di minoranza, che però è indispensabile per la conclusione dell’accordo, si ritira. Gli altri due soci vorrebbero andare avanti, ma la precondizione per la conclusione era la vendita del 100%. Sorge spontaneo chiedersi se il fondo possa chiedere i danni a tutti e tre i soci o solamente a quello che recede illegittimamente; e se nei rapporti interni gli altri due possano agire contro il socio di minoranza ex art. 1337 c.c. 

[6] Il concetto di parte è stato inizialmente oggetto di studi in ambito processualistico: “Il concetto di parte è emerso, dapprima, nella scienza del diritto processuale; da questa si è trasferito poi ad altri rami della scienza giuridica e da ultimo alla teoria generale del diritto” (F. Carnelutti, Teoria generale del diritto, Roma, 1951, p. 16).

[7] V. l’art. 1098 del Codice civile del 1865: “il contratto è l’accordo di due o più persone”.

[8] Relazione del ministro guardasigilli al Codice Civile, Roma.

[9] Questo cambiamento tra i due codici denota un’evoluzione anche della stessa figura del contratto, che “così come è configurato dagli artt. 1321 ss., è qualcosa di più ampio e di diverso dal contratto del c.c. 1865. Se qui il contratto era espressione di un ‘vincolo’ stretto tra due o più persone, nel c.c. 1942 è espressione della posizione di ‘parti’, cioè di entità diverse e più ampie delle persone che pongono in essere un rapporto giuridico, cioè una relazione tra soggetti diversi, disciplinata dall’ordinamento” (B. Inzitari, Riflessioni sul contratto plurilaterale, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2 (1973), p. 508).

[10] Cfr. G. B. Ferri, s.v. Parte, in Enc. dir., XXXI, Milano, 1981, p. 904, che parla di “superamento legislativo, nel codice civile del 1942, … di quell’ambiguo e contraddittorio concetto di parte, emerso nel sistema del codice civile precedente, che sembrava far leva più su un’idea di parte, intesa come singola persona, che su quella attualmente accolta, in maniera unanime dalla dottrina, di parte, intesa come centro d’interesse (il quale, in fatto, può anche consistere ed essere dunque costituito da una pluralità di persone)”.

Ne discenderebbe che “la formula ‘contratto con parte complessa’ indica l’ipotesi in cui due o più soggetti (una parte) si accordano, mediante l’approvazione di un medesimo testo, con uno o più soggetti (l’altra parte) per costituire, regolare o estinguere rapporti giuridici tra i primi e il secondo o i secondi” (S. D’Andrea, La parte soggettivamente complessa, Milano, 2002, p. 67).

[11] A. Orestano, Schemi alternativi, in Trattato del contratto, dir. V. Roppo, Milano, 2006, I, p. 252. Questa identificazione è comunemente accettata dalla dottrina; cfr. ad. es. F. Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 2021, p. 845: “la parte può anche essere plurisoggettiva, formata cioè, da più soggetti. Ciò che rileva, infatti, non è l’unicità del soggetto ma l’unicità dell’interesse che può eventualmente accumunare più soggetti. Parte è dunque, sotto questo aspetto, un centro di interessi”; G. Villa, Inadempimento e contratto plurilaterale, cit., p. 7; G. B. Ferri, s.v. Parte, cit., p. 904; E. Betti, Teoria generale del negozio giuridico, rist. Napoli, 1994, p. 83; A. Cataudella, I contratti – Parte generale, Torino, 2009, p. 15; G. Osti, s.v. Contratto, in Noviss. dig. it., vol. IV, Torino, 1957, p. 473; B. Inzitari, Riflessioni sul contratto plurilaterale, cit., p. 509; G. Iudica, Impugnative contrattuali e pluralità di interessati, Padova, 1973, pp. 138 ss.; F. Messineo, Il contratto in generale, Milano, 1968, I, pp. 100 ss..

Peraltro, riferimenti analoghi possono trovarsi anche nella letteratura precedente al codice del 1942: cfr. ad es. N. Coviello, Manuale di diritto civile italiano, Milano, 1910, I, p. 304 che indica la parte come “la persona o l’insieme delle persone che agiscono per lo stesso interesse proprio”; F. Messineo, Il negozio giuridico plurilaterale, Milano, 1927, in Annuario della Università Cattolica del Sacro Cuore, Anno accademico 1926-1927, p. 11: “‘Parte’ significa centro di interessi cui il contratto giova”. In generale, v. la ricostruzione di S. D’Andrea, La parte soggettivamente complessa, cit., pp. 40 ss..

[12] E. Damiani, s.v. Parte del negozio giuridico, in Enc. giur., XI, Milano, 2002, p. 5. Nello stesso senso, cfr. G. De Ferra, Sulla contitolarità del rapporto obbligatorio, Milano, 1967, p. 81: “Il problema del coordinamento delle situazioni individuali, connaturale alla complessità soggettiva della parte del rapporto contrattuale, consiste principalmente nell’adattamento alla peculiarità del rapporto tra parti soggettivamente complesse della disciplina – dettata dal legislatore con riferimento quasi esclusivo al rapporto contrattuale tra parti soggettivamente semplici – delle iniziative che investono la fattispecie costitutiva del rapporto o che su di essa indirettamente reagiscono”; S. D’Andrea, La parte soggettivamente complessa, cit., p. 1; A. Orestano, Schemi alternativi, cit., p. 250: “Il codice non detta norme specifiche in ordine alla conclusione del contratto plurilaterale (né di quello bilaterale a parte soggettivamente complessa)”; v. anche G. Villa, Inadempimento e contratto plurilaterale, cit., pp. 1 ss..

Più in generale, in merito all’obbligazione soggettivamente complessa, cfr. F. Busnelli, L’obbligazione soggettivamente complessa – Profili sistematici, Milano, 1974, p. 3, che in proposito rileva come “il codice vigente (come, del resto, quello del 1865) non fa espressa menzione di tale categoria, né, tanto meno, ad essa dedica una speciale regolamentazione, a riscontro di quella riservata alla obbligazione soggettivamente semplice”.

[13] E. Betti, Teoria generale,cit., p. 305. Più ampiamente: “La partecipazione di più soggetti al negozio può tuttavia avvenire in varie guise […] a) negozi semplici, cioè tali che si esauriscono nell’esclusiva dichiarazione o nell’esclusivo comportamento di una sola persona, o anche soggettivamente complessi, posti in essere, questi, da più persone, le quali operano in virtù di una comune e identica legittimazione al negozio, e cioè sulla base di una posizione identica rispetto agli interessi in giuoco, che conferisce loro la veste di un’unica parte, e dall’altro lato, b) negozi soggettivamente complessi compiuti da persone che agiscono in virtù di legittimazioni diverse, ossia sulla base di posizioni differenti rispetto agli interessi in giuoco, che conferiscono loro veste di parti diverse: negozi (semplici o soggettivamente complessi) unilaterali, i primi; negozi bilaterali o plurilaterali i secondi” (p. 303). Cfr. anche G. De Ferra, Sulla contitolarità del rapporto obbligatorio, cit., p. 90: “mentre nel contratto plurilaterale l’accordo delle parti è strumentale al conseguimento di un fine ulteriore, come tale giuridicamente rilevante, nel contratto bilaterale tra parti soggettivamente complesse si vuole soltanto un comune regolamento di interessi, in esso esaurendosi la funzione del negozio”.

[14] E. Betti, Teoria generale,cit., p. 221, che dalla prospettiva degli interessi analizza la questione della “legittimazione della parte come presupposto del negozio” in tutte le sue sfaccettature.

[15] Cfr. ad es. C. M. Bianca, Diritto Civile – Il contratto, vol. III, Milano, 2000, pp. 55-56: “Il contratto plurilaterale si caratterizza anzitutto per la presenza di più centri di interessi (es.: il contratto di società) mentre non devono considerarsi plurilaterali i contratti cui partecipa una pluralità di persone riconducibili a due contrapposti centri di interesse (es.: vendita dello stesso bene da parte di una pluralità di comproprietari). Tali contratti sono chiamati piuttosto a parte complessa”; F. Busnelli, L’obbligazione soggettivamente complessa, cit., p. 280: “la pluralità di parti […] non può essere posta sullo stesso piano della pluralità di soggetti che eventualmente formino una delle parti del rapporto nascente da un normale contratto bilaterale”.

[16] A. Orestano, Schemi alternativi, cit., p. 251.

[17] In direzione differente si orienta, invece, C. M. Bianca, Diritto Civile – Il contratto, cit., pp. 54-55, che osserva come “se si ha riguardo alla disciplina del contratto deve tuttavia rilevarsi che essa fa riferimento ai soggetti che costituiscono e assumono il rapporto contrattuale e non ad un astratto ‘centro di interessi’ che non è come tale destinatario di imputazioni giuridiche. In particolare, i concreti problemi della parte sostanziale (legittimazione, rimedi ecc.) attengono a tutti coloro che assumono la titolarità del rapporto e non al centro d’interessi … il problema della nozione di parte come centro di interessi è stato largamente condizionato dalla necessità di distinguere i contratti di scambio rispetto ai contratti associativi”. Sul punto si tornerà infra.

Né, del resto, può dirsi che il concetto di “persona” sia stato del tutto abbandonato dal codice, essendo invece presenti disposizioni in cui esso ha specifica rilevanza: v. ad. es. l’art. 1429 n. 3, ai sensi del quale l’errore sulla persona è essenziale e può portare all’annullamento.

Cfr. anche S. D’Andrea, La parte soggettivamente complessa, cit., pp. 119 ss., secondo il quale “è sufficiente dire che ‘parte’ è termine che indica i soggetti – uno o più – che si pongono sullo stesso lato del contratto: i soggetti che compiono dichiarazioni indirizzate soltanto all’altra parte, ossia ai soggetti (uno o più) con i quali essi intendono costituire rapporti giuridici e/o ai quali intendono trasferire diritti e/o con i quali corrono rapporti che intendono modificare o estinguere”.

[18] Il riferimento all’interesse come fattore aggregante e identificativo della parte complessa può trovarsi, ad esempio, in una delle poche norme del nostro codice che regolano esplicitamente una fattispecie che coinvolge una parte plurisoggettiva. L’art. 1726 c.c. – su cui si tornerà infra – disciplina infatti la revoca del mandato “conferito da più persone con unico atto e per un affare d’interesse comune”. Il fattore dell’interesse è in questo senso decisivo, tanto è vero che “solo se […] i mandanti tendono alla realizzazione di un affare d’interesse comune si potrà avere […] un mandato c.d. collettivo” (F. Busnelli, L’obbligazione soggettivamente complessa, cit., p. 147); in mancanza dell’unico interesse aggregante si avrà, infatti, una pluralità di mandati. Cfr. anche S. D’Andrea, La parte soggettivamente complessa, cit., p. 7, che, ai fini della regolamentazione della specifica fattispecie, pone invece l’accento sull’unicità dell’atto stipulato dalla pluralità dei mandatari più che sulla comunanza dell’interesse tra i medesimi. Che l’elemento dell’unicità dell’atto sia in generale da considerarsi è fuor di dubbio; tuttavia, concentrandosi la presente indagine sulla fase precontrattuale, in cui nessun atto è ancora venuto a esistenza, è evidente che il fattore da prendersi in considerazione sia quello dell’interesse.

[19] “Nella formazione del contratto sono le parti stesse che si identificano reciprocamente” (C. M. Bianca, Diritto Civile – Il contratto, cit., p. 59); G. De Ferra, Sulla contitolarità del rapporto obbligatorio, cit., p. 21: “nel contratto bilaterale tra parti soggettivamente complesse si vuole […] un comune regolamento di interessi”.

[20] E. Betti, Teoria generale,cit., p. 83. Analogamente, cfr. F. Messineo, Il contratto in generale, cit., p. 101: “Col richiamo alla nozione di ‘centro di interesse’, si intende sottolineare che anche una pluralità di persone fisiche può costituire parte unica, qualora gli interessi di esse si dispongano intorno a un unico centro, o perché sono interessi comuni a quelle persone, o perché costituiscono comunque un che di unitario”.

[21] Come osservato supra, sia che si tratti di contratto plurilaterale, che di contratto con una o più parti soggettivamente complesse, manca una disciplina organica della fattispecie in cui più soggetti sono coinvolti nel contratto, limitandosi il legislatore a “dedicare poche e disperse norme al tema, senza formulare alcuna regolamentazione organica” (G. Villa, Inadempimento e contratto plurilaterale, cit., p. 2).

[22] E. Damiani, s.v. Parte del negozio giuridico, cit., p. 5; v. anche S. D’Andrea, La parte soggettivamente complessa, cit., p. 2.

[23] L’art. 1726 c.c. riconosce “che quand’anche vada riconosciuta unità formale all’insieme delle singole manifestazioni di volontà, queste ultime conservano individualità propria”, cosicché “l’unità formale della dichiarazione negoziale … non cancella ogni aspetto della partecipazione plurima alla sua formazione”(G. De Ferra, Sulla contitolarità del rapporto obbligatorio, cit., pp. 94 e 106).

[24] Si possono anche ricordare l’art. 1108 c.c., che richiede che tutti i partecipanti alla comunione prestino il proprio consenso all’atto di alienazione; l’art. 1059 c.c. che richiede l’assenso di tutti i comproprietari del fondo per la costituzione della servitù. v. in generale S. D’Andrea, La parte soggettivamente complessa, cit., pp. 2 ss.; E. Damiani, s.v. Parte del negozio giuridico, cit., p. 5; F. Busnelli, L’obbligazione soggettivamente complessa, cit., p. 4; G. Villa, Inadempimento e contratto plurilaterale, cit., p. 2; G. De Ferra, Sulla contitolarità del rapporto obbligatorio, cit., p. 142.

[25] E questo non è smentito dal fatto che quando “a formare il negozio concorrono ex uno latere più soggetti ciascuno in forza della propria autonomia individuale”, poi sono tutti reciprocamente necessari, poiché “l’attività di formazione del negozio riferibile alla parte soggettivamente complessa deve promanare da tutti i suoi componenti, e solo dall’attività comune può scaturire un regolamento negoziale efficace per tutti” (G. De Ferra, Sulla contitolarità del rapporto obbligatorio, cit., pp. 92-93). La reciproca necessità non esclude infatti il mantenimento delle identità dei singoli, come dimostrano le norme appena citate che non solo presuppongono tale mantenimento, ma dettano regole per amministrare i rapporti tra ciascuno dei suddetti singoli.

[26] A. Orestano, Schemi alternativi, cit., p. 255. Analogamente, cfr. S. D’Andrea, La parte soggettivamente complessa, cit., p. 133: “Si deve negare che in ogni contratto con parte complessa i membri dichiarano al fine di realizzare un interesse comune, inteso come oggettivo vantaggio che deriva a ciascuno dei membri dalla stipulazione del contratto in posizione (o qualità) di membro della parte plurisoggettiva. L’‘interesse comune’ è soltanto eventuale (v. art. 1726) e, pertanto, non è un elemento strutturale della (necessario a configurare la) parte soggettivamente complessa. A fortiori si deve escludere che i membri stipulino il contratto con parte complessa per realizzare un interesse unico. Essi dichiarano al fine di soddisfare interessi distinti”.

[27] G. Iudica, Impugnative contrattuali, cit., p. 142. Nello stesso senso, cfr. S. D’Andrea, La parte soggettivamente complessa, cit., p. 120: “Ciascun membro di una parte complessa agisce, in primo luogo, per realizzare un interesse proprio. Interesse che, sebbene sia in generale identico a quello degli altri membri, è diverso proprio perché appartiene ad un soggetto diverso” e che, per questo motivo, arriva a definire “fuorviante” il concetto diparte complessa.

[28] Tanto è vero che, quando si parla di parti plurisoggettive, alcuni mettono in dubbio l’identificazione della parte nel centro di interessi, poiché in tal caso “l’espressione ‘unico ed unitario centro d’interesse’ non sembra rivestire un significato preciso e persuasivo, ove si metta adeguatamente in evidenza come non si possa escludere a priori che gli interessi dei partecipanti siano tra loro solo occasionalmente convergenti ad un unico risultato, potendo sussistere soltanto un legame contingente e transitorio” (G. Iudica, Impugnative contrattuali, cit., p. 142); nello stesso senso, cfr. G. De Ferra, Sulla contitolarità del rapporto obbligatorio, cit., p. 63: “a coincidenza di interessi non esplicitamente sanzionata dal legislatore non è di per sé sufficiente ad instaurare una disciplina di gruppo […] dove manca il fondo comune costituito al fine di svolgere in comune un’attività (o mantenuto al solo fine di godimento) manca la previsione generale di categorie di gruppi entro le quali inquadrare le collettività contraddistinte dalla coincidenza di questo o di quell’interesse dei loro membri”.

[29] “La formula ‘parte complessa’ non indica un soggetto diverso dai membri. Essa indica ‘due o più soggetti’. I membri della parte complessa non perdono, perché tali – membri di una parte – la qualità di venditore, appaltatore, locatore, conduttore ecc. Queste e analoghe qualifiche non spettano alla ‘parte’ né al gruppo, ma ai singoli membri … si dice che sono sul medesimo lato del contratto (si collocano ‘dalla stessa parte’) i soggetti che concorrono alla stipulazione del contratto, non al fine di costituire rapporti giuridici ‘tra loro’, ovvero di modificare o estinguere rapporti giuridici preesistenti che legano gli uni agli altri, bensì per costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici tra ciascuno di essi e l’altra parte” (S. D’Andrea, La parte soggettivamente complessa, cit., pp. 127-128). Nello stesso senso cfr. anche F. Messineo, Il contratto in generale, cit., p. 102, che osserva come “la parte complessa va tenuta distinta dalla parte, in quanto soggetto collettivo; essa ha dietro di sé, una pluralità di soggetti fisici non unificati fra loro”.

[30] Sulla differenza tra “svolgimento delle trattative” e “formazione del contratto” delineata dall’art. 1337 c.c., che viene il più delle volte trascurata, si tornerà infra.

[31] All’atto pratico, l’individualità del singolo membro può emergere nei modi più disparati. Si pensi a questo esempio: quattro comproprietari di un immobile trattano per vendere il bene a una società. Uno dei quattro è amministratore della società controparte. A quest’ultimo – e solo a lui, ovviamente – si applicano le norme dettate dagli artt. 2391 ss. c.c. in materia di conflitto di interessi. Ciò dimostra che ogni singolo membro della parte complessa ha una propria identità: non solo in quanto portatore di propri interessi, ma anche perché la sua personale posizione soggettiva lo può distinguere all’interno della parte stessa. In generale in ambito societario, v. G. B. Portale, La mancata attuazione del conferimento in natura, in Trattato delle società per azioni, dir. G. E. Colombo – G. B. Portale, vol. I, Torino, 2004, p. 571, ove in più punti viene messo in rilievo come la questione vada affrontata tenendo conto sempre della posizione peculiare del singolo.

[32] Ciò è evidente nell’esempio fatto all’inizio dell’analisi: quando più soci negoziano ex uno latere per vendere le proprie quote o azioni a un terzo, sono portatori di interessi convergenti, che verranno sintetizzati nel contratto di compravendita che li identificherà come un’unica parte venditrice. Al contempo, però, sono portatori ciascuno della propria posizione e del proprio interesse che risultano se non contrapposti quantomeno nettamente indipendenti da quelli degli altri soci. Per certi versi, la fase della negoziazione della compravendita è una proiezione del contratto di società, nel quale ogni socio è parte distinta e contrapposta agli altri, ma vi è uno scopo finale comune (cfr. E. Betti, Teoria generale,cit., pp. 307 ss.).

[33] Non ha quindi rilevanza il fatto che “nel caso di parte complessa la dichiarazione di adesione al testo contrattuale è unica: non si riscontrano tante dichiarazioni di adesione al testo contrattuale quanti sono i membri della parte complessa, bensì esclusivamente una accettazione ed una proposta”, da cui si fa discendere che “in presenza di una parte soggettivamente complessa, la disposizione dell’art. 1337 cod. civ. non può essere riferita ai singoli membri” (L. Bertino, Le trattative prenegoziali e i terzi, Milano, 2009, pp. 223 ss.). Ammesso che l’idea dell’unicità dell’adesione sia corretta (contra, v. ad es. A. Orestano, Schemi alternativi, cit., p. 253), infatti, come visto la coagulazione dei singoli membri nella parte (complessa) avviene solo al momento della conclusione del contratto: prima di tale momento l’interesse del singolo lo individua come tale e dunque come destinatario dell’obbligo dell’art. 1337 c.c. 

[34] “La presenza di una pluralità di soggetti non sempre si traduce, peraltro, nella pluralità delle parti, così che alle volte il contratto rimane bilaterale pur se ad esso partecipano più di due interessati. Tale distinzione, molto netta per quel che concerne l’atteggiarsi del regolamento di interessi, diviene tuttavia assai meno sicura sul terreno della formazione” (A. Orestano, Schemi alternativi, cit., p. 250).

[35] “La distinzione fra contratti plurilaterali e bilaterali a parte plurisoggettiva tende tuttavia a porsi in modo meno netto ove si consideri la fase […] della formazione. Ciò in quanto in entrambi i casi il contratto si compone di una pluralità di dichiarazioni provenienti da più di due soggetti e destinate ad incontrarsi: anche nei contratti con parte complessa, ciascuno dei componenti di quest’ultima deve infatti manifestare la propria volontà, così come avviene nei contratti plurilaterali” (A. Orestano, Schemi alternativi, cit., p. 253). Cfr. anche F. Messineo, Il negozio giuridico plurilaterale, cit., p. 10, che riguardo alla fase precontrattuale osserva che “più soggetti che manifestano una volontà comune o che si costituiscano in parte multipla ai fini di un futuro negozio, restano, in quelli che possono chiamarsi i loro rapporti interni, una pluralità di soggetti”.

[36] E. Betti, Teoria generale,cit., p. 83.

[37] G. Villa, Inadempimento e contratto plurilaterale, cit., p. 142.

[38] G. Grisi, L’obbligo precontrattuale di informazione, Napoli, 1990, p. 40.

[39] “L’individuazione dei destinatari dei doveri precontrattuali di buona fede non ha costituito per lungo tempo un problema. Definendo ‘parti’ i soggetti che sono tenuti ad uniformare la loro condotta al precetto di correttezza, l’art. 1337 sembra lasciare intendere che tale precetto si rivolga ai futuri contraenti” (F. Benatti, Culpa in contrahendo, in Contratto e impresa, 1987, p. 300).

[40] Cfr. ad es. la posizione iniziale di F. Benatti, in La responsabilità precontrattuale, Milano, 1963, p. 85 (“la legge lascia chiaramente intendere che i doveri precontrattuali non possono essere a carico di chi è estraneo al futuro atto di autonomia”), poi modificata nei successivi scritti in tema; R. Scognamiglio, Commentario del codice civile Scialoja Branca, sub art. 1337, Roma, 1970, pp. 216-217. Posizione che si trova anche nella giurisprudenza più risalente: cfr. ad es.Cass. 15 novembre 1974, n. 3642, in Banca, borsa, titoli di credito, II (1976), p. 231: “l’art 1337 c.c., nel richiedere che le parti si comportino secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, si riferisce a quei soggetti che, in caso di conclusione del contratto, risulterebbero vincolati dallo stesso e, pertanto, investiti delle obbligazioni scaturenti da esso”; Trib. Firenze, 15 novembre 1957, in Rep. giust. civ., I (1959), voce Obbligazioni e contratti, che afferma la responsabilità precontrattuale del rappresentato in caso di interruzione ingiustificata delle trattative da parte del rappresentante.

[41] F. Benatti, Culpa in contrahendo, cit., p. 300; nello stesso senso, cfr. Id., La culpa in contrahendo,cit., p. 506: “Siccome è la modalità attraverso cui le parti si impegnano per trovare un accordo, anche coloro che le assistono e cooperano ‘in misura notevole’ con apporti incisivi e determinanti, devono osservare, allo stesso modo delle parti, lo stesso comportamento ispirato a buona fede”; R. Sacco – G. De Nova, Il contratto, Torino, 2016, p. 1197: “Non c’è luogo a distinguere fra terzo rappresentante della parte, terzo interessato alla conclusione (mediatore), terzo qualsiasi. La slealtà non deve essere un illecito proprio”; V. Ricciuto, Formazione progressiva del contratto e obblighi a contrarre, Torino, 1999, pp. 71 ss. Per una panoramica sul punto, v. N. Sapone, La responsabilità precontrattuale, Milano, 2008, pp. 15 ss..

[42] G. Grisi, L’obbligo precontrattuale di informazione, cit., p. 40.

[43] Cass. 24 giugno 1983, n. 6383 in Resp. civile e prev., I (1984), p. 367. Se questa parte di ragionamento è certamente condivisibile, la corte sembra però persistere nell’identificazione della parte precontrattuale con il soggetto che concluderà il contratto, quando afferma di ritenere che “la responsabilità ex art. 1337 cod. civ … in tanto sorga in quanto un soggetto assuma nelle trattative la qualità di parte e cioè di persona nei cui confronti il contratto da concludere deve produrre effetti” e nello stesso solco sembrano porsi alcune sentenze recenti (cfr. App. Torino, 14 febbraio 2019, n. 300; Trib. Reggio Emilia 10 febbraio 2017, n. 162) che insistono in questa identificazione.

Cfr. anche Cass. 27 settembre 1995, n. 10235, che rileva come in caso di lettera di patronage solo informativa, il patrocinante può risultare responsabile ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c.; Trib. Palermo 18 gennaio 2000, in Danno e responsabilità, I (2002), p. 63: “il patrocinante, inserendosi nello svolgimento delle trattative in corso tra altri soggetti al fine di agevolarne la positiva conclusione, è soggetto alle norme che regolano il comportamento delle parti nella fase precontrattuale”. Peraltro, è evidente che il patrocinante partecipa alla trattativa e spende la propria parola perché ha uno specifico interesse individuale a che la negoziazione vada a buon fine; riprendendo quanto discusso supra, si conferma anche qui come il parametro dell’interesse come identificativo della parte funzioni anche da questa prospettiva. Nello stesso senso cfr. Trib. Monza 31 gennaio 2004, in Giust. Civ. Mass., III (2004), p. 1644: “Sia la dottrina che la giurisprudenza […] ritengono necessari dei doveri di correttezza e buona fede di cui all’art. 1337 c.c. tutti i soggetti che prendono parte alla trattativa, e non solo i futuri contraenti”; App. Milano 24 ottobre 2018, n. 10757, che a fronte del recesso della banca dalle trattative per un contratto di mutuo volto a finanziare un progetto immobiliare, ne esclude la responsabilità nei confronti del socio del potenziale mutuatario con il quale il progetto doveva essere sviluppato, in quanto il suddetto socio non era mai stato “in senso tecnico giuridico […] parte delle trattative per la stipulazione di tale contratto [di mutuo] e non beneficiando, per l’effetto, della tutela prescritta” dall’art. 1337 c.c..

[44] N. Sapone, La responsabilità precontrattuale, cit., pp. 23; per l’autore tale scissione, insieme alla – discutibile – qualificazione della responsabilità precontrattuale come aquiliana, “agevola l’interprete a rifiutare la corrispondenza tra destinatari dei doveri precontrattuali e parti del contratto, e correlativamente ad accedere ad una visione in cui il rapporto tra pre-contratto e contratto è visto in termini di autonomia”.

[45] Ciò è ancor più evidente se riprendiamo il criterio dell’interesse che abbiamo utilizzato per identificare la parte; cfr. ad es. G. Iudica, Impugnative contrattuali, cit., p. 139, che osserva come “non sempre la parte in senso formale, e cioè il proponente o l’accettante del testo contrattuale, è anche e necessariamente parte in senso materiale, in quanto può essere portatore di un interesse altrui al contratto stipulato: il che ha luogo, ad esempio, in ipotesi di contratto concluso da un rappresentante. Il rappresentante è sì ‘parte’ nella fase di formazione dell’accordo, ma è il rappresentato il destinatario degli effetti del negozio contrattuale”.

[46] Cass. 29 maggio 1991, n. 6058, in Giust. civ. Mass.,5 (1991). Nello stesso senso, cfr. di recente Trib. Frosinone 27 luglio 2021, n. 758, che rigetta la domanda risarcitoria dell’attrice azionata nei confronti degli altri comproprietari di un immobile per non aver concluso il preliminare di vendita dopo aver condotto per mesi le trattative, poiché sarebbe da escludersi che la responsabilità precontrattuale possa invocarsi con riferimento ai rapporti tra i soggetti componenti la medesima (futura) parte contrattuale.

[47] La decisione della Cassazione appare peraltro contraddittoria se sol di pensa che, pur applicando il concetto di parte contrattuale anche alla fattispecie delle trattative, identificando rigidamente le parti su cui ricadono gli obblighi ex art. 1337 c.c. come le parti del futuro contratto, qualifica poi la relativa responsabilità come aquiliana.

[48] Il diverso significato del concetto di parte nella fase precontrattuale rispetto alla conclusione del contratto e, da lì avanti, al contratto richiama l’idea delle differenze di significato che caratterizzano una stessa parola in ambiti linguistici diversi. In questo senso, cfr. F. Addis, Lettera di conferma e silenzio, Milano, 1999, pp. 89 ss., il quale richiama quanto affermato da K. Larenz, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, Berlino-Heidelberg-New York, 1991, pp. 201 ss. riflettendo sul pensiero di Wittgenstein. Certo la disciplina del contratto è tutta inclusa in un medesimo spazio linguistico, costituito da quello che chiamiamo linguaggio giuridico, ma quanto veniamo qui dicendo induce a pensare che all’interno di un macro-spazio come è quest’ultimo, si aprano degli ambiti specifici nei quali la differenziazione di significato si ripresenta.

[49] Individuare la parte come portatrice di interessi consente di sussumere il singolo soggetto membro della parte complessa al termine parte utilizzato dall’art. 1337 c.c., in un’applicazione diretta e immediata della norma; non vi è dunque alcuna necessità di applicazione analogica, come sembra suggerire S. D’Andrea, La parte soggettivamente complessa, cit., p. 140. Semplicemente, una volta appurata la discrepanza tra parte precontrattuale e contrattuale e constatato come anche il singolo membro della parte complessa sia portatore di un proprio interesse che lo identifica come “parte” sino a che il contratto non sia stipulato, l’applicazione dell’art. 1337 c.c. non può che seguire in maniera lineare. Tale conclusione, imperniata sull’interpretazione del termine “parte” nella norma in questione, rimane valida indipendentemente dalla natura – contrattuale o extracontrattuale – che si voglia poi assegnare alla responsabilità precontrattuale.

[50] Cfr. S. D’Andrea, La parte soggettivamente complessa, cit., p. 158: “Si deve risolutamente escludere che il termine “parte” stia sempre a indicare tutti i membri della parte, altrimenti si dovrebbe sostenere che, ai sensi dell’art. 1337, non assume rilievo il comportamento contrario a buona fede di uno soltanto dei membri della ‘parte delle trattative’, posto che in tal caso non è la ‘parte’ (cioè tutti i soggetti che la compongono) a comportarsi scorrettamente, bensì soltanto uno dei membri, con la conseguenza – inammissibile – che l’altra parte non sarebbe, in tale ipotesi, titolare del diritto al risarcimento del danno subito”; non sembrano condividere la sentenza nemmeno R. Sacco – G. De Nova, Il contratto, cit., p. 1197, sulla scorta della convinzione che la responsabilità ex art. 1337 c.c. sia di natura extracontrattuale.

[51] V. G. Grisi, L’obbligo precontrattuale di informazione, cit., pp. 43 ss.; su questo punto si tornerà infra.

[52] Cfr. sul punto, da ultimo, A. Nicolussi – F. Zecchin, La natura relazionale della responsabilità ‘pre-provvedimentale’ della pubblica amministrazione. Autorità e affidamento, in Eur. e dir. priv., 4 (2021), p. 804, che parlano di “modello della responsabilità precontrattuale, nella quale la buona fede è cifra della relazione tra le parti a tutela dell’interesse di protezione contro danni occasionati dal rapporto stesso”; A. Nicolussi, Le obbligazioni, Milano, 2021.

Questa prospettiva relazionale è stata già specificamente indicata come funzionale alla natura contrattuale della responsabilità apprestata dall’art. 1337 c.c. da C. Castronovo, La relazione come categoria essenziale del rapporto obbligatorio, in Eur. e dir. priv., 1 (2011), p. 55.

[53] L. Mengoni, Sulla natura della responsabilità precontrattuale, cit., p. 272. Più in generale, v. U. Breccia, Relazione (Diritto delle obbligazioni), in Le parole del diritto. Scritti in onore di Carlo Castronovo, Napoli, 2018, III, p. 1479.

[54] V. la già citata Cass. 29 maggio 1991, n. 6058.

[55] Ciò risulta corretto anche se si segue la teoria, isolata ma autorevole, che rifiuta l’idea che la parte debba essere intesa come centro di interessi. In tal caso, infatti, a fortiori il singolo soggetto è identificabile, nella fase delle trattative, come parte a tutti gli effetti (V. C. M. Bianca, Diritto Civile – Il contratto, cit., pp. 56-57).

[56] “Con la disposizione dell’art. 1337 il nuovo legislatore ha esteso l’imperativo della buona fede alla fase delle trattative e della formazione del contratto, e ciò importa che gli obblighi reciproci di correttezza, di cui parla l’art. 1337 sorgono già in questa fase in funzione dello specifico interesse di protezione di ciascuna parte nei confronti dell’altra in quanto tale, in quanto cioè, attraverso la relazione instaurata dalle trattative, viene investita di una specifica possibilità (che altrimenti non avrebbe) di ingerenze dannose nella sfera giuridica della controparte” (L. Mengoni, Sulla natura della responsabilità precontrattuale, cit., p. 272).

[57] “Tale rapporto obbligatorio, generato dalla buona fede sul presupposto (fatto) dell’affidamento, è funzionale alla tutela della sfera giuridica altrui sia sotto il profilo della correttezza dell’affare (culpa in contrahendo propria) sia con riguardo agli altri interessi delle parti che in relazione alla trattativa possano risultare lesi (obblighi di protezione)” (C. Castronovo, Responsabilità civile, Milano, 2018, p. 537).

Cfr. ad esempio la fattispecie rilevata da A. Orestano, Schemi alternativi, cit., p. 258 che osserva come “sembra tuttavia che ogni accettante debba dirsi tenuto, ai sensi dell’art. 1337, a dare prontamente avviso della propria accettazione agli altri componenti la parte plurisoggettiva, dovendo altrimenti rispondere dei danni che costoro abbiano sofferto per non aver avuto tempestiva conoscenza dell’avvenuta conclusione del contratto”.

[58] L. Mengoni, Sulla natura della responsabilità precontrattuale, cit., p. 272.

[59] L. Mengoni, Sulla natura della responsabilità precontrattuale, cit., p. 279.

[60] “In generale, si può affermare che la relazione diretta alla stipulazione di un negozio si qualifica come fonte di un particolare rapporto obbligatorio che vincola le parti a comportarsi secondo buona fede, nel momento in cui sorge nei confronti di una, o di ciascuna parte un affidamento obiettivo dell’altra parte” (L. Mengoni, Sulla natura della responsabilità precontrattuale, cit., p. 279).

Cfr. però A. Albanese, Responsabilità precontrattuale, in Le parole del diritto – Scritti in onore di Carlo Castronovo, vol. III, Napoli, 2018, pp. 172-1723 che osserva come “l’obbligo di protezione talvolta precede e addirittura mira a prevenire il formarsi di un determinato affidamento” e dunque “è evidente che quest’ultimo non può costituirne la fonte” ma, in ogni caso, rileva come “l’affidamento, pur non costituendo il fondamento della responsabilità, svolge un ruolo essenziale nell’individuare ex ante i comportamenti cui le parti devono attenersi durante le trattative”; nella fattispecie qui esaminata è indubbio che l’affidamento sorga anche (e a maggior ragione) all’interno della parte soggettivamente complessa e dunque impone una reciproca correttezza di comportamenti.

[61] L. Mengoni, Sulla natura della responsabilità precontrattuale, cit., p. 279.

[62] A. Nicolussi, Le obbligazioni, cit., p. 25.

[63] “La rilevanza dell’affidamento, come elemento essenziale della fattispecie cui è collegato il comando dell’art. 1337 … è implicita nel concetto stesso di buona fede oggettiva, ravvisata appunto come norma volta alla tutela dell’affidamento di un soggetto nella lealtà, nella probità, nella correttezza di un altro soggetto, con cui il primo è entrato in una relazione di affari” (L. Mengoni, Sulla natura della responsabilità precontrattuale, cit., p. 279); “L’attesa di un comportamento coerente con l’affidamento creato rappresenta, in altri termini, una fonte idonea di obblighi di protezione” A. Nicolussi, Le obbligazioni, cit., p. 25.

[64] A. Albanese, Responsabilità precontrattuale, cit., p. 1721.

[65] Cfr. V. Ricciuto, Formazione progressiva del contratto,cit., pp. 60 ss., che osserva come le questioni interpretative relative all’art. 1337 c.c. investono “la individuazione dei comportamenti che i soggetti sono tenuti ad osservare in ossequio al precetto che caratterizza quella disposizione … di cui, da un lato, se ne vogliono circoscrivere gli effetti […] e, dall’altro, estenderne l’ambito, riferendo la disciplina della clausola generale, quale è l’art. 1337 c.c., ad una qualunque condotta scorretta tenuta nella fase antecedente alla conclusione del contratto, risultando così poco persuasiva quella tendenza che individuava il contenuto di quegli obblighi di comportamento precontrattuali ai soli doveri di avviso, custodia, segretezza”.

[66] Se infatti “assume rilevanza essenziale il fatto che la relazione instaurata dalle parti allo scopo di concludere il contratto esiga una particolare fiducia tra i contraenti” (A. Albanese, Responsabilità precontrattuale, cit., p. 1721), è evidente come tale fiducia si instauri anche (e ancor di più) all’interno della parte soggettivamente complessa.

[67] Il tema della sussistenza (o meno) di un accordo tra i componenti della parte complessa nel senso di agire di concerto durante la trattativa verrà invece esplorato infra.

[68] Cfr. ad es. G. Visintini, Il dibattito sulla natura della responsabilità precontrattuale rivisitato alla luce della casistica, in Contr. e impr., 2 (2017), p. 347: “È chiaro che il lavoro di integrazione da parte dei giudici volto a fondare obblighi di comportamento leale a carico delle parti si inserisce in una trattativa in corso e dunque a mio avviso non c’è bisogno di dire che l’obbligo deriva da un contatto sociale qualificato atto ai sensi dell’art. 1173 ad essere fonte di obbligazioni. A chi scrive il ricorso a questa supposta categoria giuridica sembra essere del tutto superfluo e confonde le cose”; A. Nicolussi – F. Zecchin, La natura relazionale, cit., p. 835: “Purtroppo, la giurisprudenza utilizza spesso la categoria di matrice germanica del contatto sociale qualificato (qualifizierter sozialie Kontakt) che nel nostro ordinamento, in cui fin dal 1942 è prevista la responsabilità precontrattuale fondata sulla buona fede oggettiva […] non aggiunge granché a un principio in fondo già desumibile dal nostro diritto positivo”; A. Iuliani, La Cassazione riafferma la natura contrattuale della responsabilità precontrattuale, in Nuova giur. civ. comm., 11 (2016), pp. 1459 ss.; F. Venosta, ‘Contatto sociale’ e affidamento, Milano, 2021, p. 37; A. Nicolussi, Le obbligazioni, cit., p. 20.

[69] Peraltro, trattasi nient’altro che di una declinazione dell’applicazione del parametro dell’interesse visto supra come strumento per individuare la parte: “la parte del negozio, ovvero il soggetto portatore di interessi involti dall’esercizio di un potere rilevante nella propria sfera, disporrà di meccanismi sia di realizzazione coattiva che eliminativi degli effetti ogniqualvolta l’interesse sia quello di conseguire una attribuzione al proprio patrimonio o, nella seconda ipotesi, quello di preservarne l’integrità quanto l’esercizio di poteri altrui si configuri abusivo” (E. Damiani, s.v. Parte del negozio giuridico, cit., p. 6).

[70] Cfr. F. Piraino, La buona fede in senso oggettivo, Torino, 2015, pp. 192 ss., che stigmatizza la “centralità assegnata alla fragile figura del ‘contatto sociale’, mentre il fondamento della responsabilità precontrattuale [dovrebbe] essere rintracciato nell’espressa scelta del legislatore di collegare all’insorgere di un affidamento legittimo, suscitato dall’instaurazione delle trattative e dalla loro relativa piega, l’efficacia dell’obbligo di buona fede”.

[71] V. C. Castronovo, Eclissi del diritto civile, Milano, 2015, pp. 128 ss. e 145 ss. È possibile, tuttavia, teorizzare un contatto sociale anteriore alla fase propriamente precontrattuale tra i soggetti che, quando sarà instaurata una trattativa, costituiranno una parte complessa. Esso diventerà a pieno titolo un rapporto precontrattuale dal momento in cui inizieranno le trattative.

[72] F. Busnelli, L’obbligazione soggettivamente complessa, cit., p. 2.

[73] Non si sta sostenendo, in (apparente) contrasto con quanto detto supra, che la parte complessa sia qui da considerarsi un unum. Semplicemente, il fatto che l’obbligo di correttezza nell’ambito delle trattative gravi su tutti i componenti della parte e l’ontologica indivisibilità di tale obbligo che stiamo per vedere fa sì che la violazione del medesimo anche da parte di un solo membro equivalga a una violazione totale, che non può che gravare sull’intera parte complessa, con le precisazioni che stiamo per vedere. Né ciò può risultare contraddittorio, se sol si pensa che indubitabilmente “la portata ed i contenuti riconducibili all’espressione ‘parte’ più volte impiegata dal legislatore, possono variare a seconda dell’angolo visuale dal quale vengono esaminati” (G. Iudica, Impugnative contrattuali, cit., p. 137); parimenti “il problema dell’organizzazione di qualsiasi gruppo presenta indubbiamente due aspetti fondamentali: l’uno relativo alla disciplina dei rapporti interni – cioè alla disciplina delle relazioni tra i singoli che lo compongono –, l’altro attinente ai rapporti esterni – cioè alla possibilità ed al modo di far valere certe situazioni nei confronti dei terzi” (G. De Ferra, Sulla contitolarità del rapporto obbligatorio, cit., p. 21).

[74] Il fatto che, ipoteticamente, dopo il recesso di uno solo dei membri della parte plurisoggettiva, la controparte rimanga comunque interessata a continuare la negoziazione e concludere il contratto a condizioni diverse con i membri rimasti non inficia la conclusione appena raggiunta: è evidente infatti che da un lato si tratterebbe di una nuova negoziazione volta a concludere un contratto nuovo e diverso, che non prevede la prestazione del soggetto che inopinatamente e scorrettamente si è ritirato; dall’altro lato, questa nuova trattativa lascerebbe comunque intatta la responsabilità precontrattuale derivante dal fallimento della prima negoziazione.

[75]A. D’Adda, Le obbligazioni plurisoggettive, in Trattato di diritto civile e commerciale Cicu – Messineo – Mengoni, V, Milano, 2019, p. 2.

Per altro verso, non sembra che questa obbligazione possa sussumersi nella categoria delle obbligazioni collettive (categoria peraltro dubbia: cfr. U. Breccia, Le obbligazioni, Milano, 1991, pp. 171 ss.), ove “l’adempimento isolato di un debitore non libera gli altri, in quanto l’interesse del creditore è soddisfatto dalla partecipazione di tutti i debitori all’esecuzione della prestazione”; questo perché, ai fini della sussistenza dell’obbligazione collettiva, è necessario che ciascuno dei debitori “si obblighi al risultato complessivo, promettendo la prestazione propria e quella degli altri” (P. Maggi, Le obbligazioni divisibili e indivisibili, a cura di P. Fava, in Le obbligazioni, vol. II, Milano, 2008, p. 1442). Sembra invece doversi dire più correttamente che l’obbligo dell’art. 1337 c.c. è per sua natura non frazionabile e grava indivisibilmente su tutti i componenti della parte complessa, ciascuno dei quali è tenuto a comportarsi secondo buona fede come imposto dalla legge, ma non si obbliga anche per il comportamento degli altri, per quanto poi ne risponda come stiamo per vedere.

[76] “La (in)divisibilità ricorre […] in via oggettiva (o naturalistica) quando il frazionamento in via esecutiva (si pensi alla consegna di un bene ovvero all’esecuzione di un facere; o, a maggior ragione, di un non facere) o non risulta possibile, ovvero non consentirebbe di realizzare l’interesse del creditore alla prestazione” (A. D’Adda, Le obbligazioni plurisoggettive, cit., p. 284); “l’obbligazione è divisibile o indivisibile a seconda che l’adempimento di ciascuna delle obbligazioni risultanti dal suo frazionamento procuri o meno al creditore, proporzionalmente, la stessa utilità che gli sarebbe stata offerta dall’adempimento dell’intera obbligazione” (P. Maggi, Le obbligazioni divisibili e indivisibili, cit., p. 1426). Cfr. anche C. M. Bianca, Diritto civile – L’obbligazione, vol. IV, Milano, 1993, p. 753: “l’indivisibilità dell’obbligazione attiene alla indivisibilità della cosa o del fatto che sono oggetto della prestazione”.

[77] Questa indivisibilità dell’obbligo, dunque, non deriva dall’unitarietà della parte complessa (cfr. in quest’ultimo senso L. Bertino, Le trattative prenegoziali e i terzi, cit., pp. 223 ss.): come visto, l’unitarietà della parte plurisoggettiva sorge solo al momento della conclusione del contratto, non prima, cosicché l’art. 1337 c.c. si applica direttamente al singolo componente della medesima. Ne discende che l’unicità dell’obbligo di correttezza che grava sulla parte complessa nei confronti della controparte deriva dall’indivisibilità ontologica del medesimo, non dall’unitarietà della parte su cui grava, che non sussiste fino alla conclusione del contratto.

[78]Infatti l’indivisibilità economico funzionale risponde “all’interesse del creditore a non perdere l’utilità o il valore della prestazione, l’indivisibilità giuridica è intesa alla salvaguardia di interessi generali secondo le varie disposizioni” (C. M. Bianca, Diritto civile – L’obbligazione, cit., p. 754); da questo secondo punto di vista, il comportamento scorretto di anche solo uno dei soggetti vanifica il precetto dell’art. 1337 c.c.

[79] Cfr. A. D’Adda, Le obbligazioni plurisoggettive, cit., p. 284 e p. 289: “è allora un giudizio funzionale a decidere della divisibilità o meno della prestazione; e certamente risulta in tal guisa cruciale, come si è visto, l’indagine sull’interesse creditorio … e sulla sua compiuta realizzazione solo mediante l’esecuzione unitaria della prestazione, interesse fonte dell’obbligo, e quindi per definizione ‘condiviso’ dal debitore”; F. Busnelli, L’obbligazione soggettivamente complessa, cit., p. 82: “L’indivisibilità […] caratterizza l’obbligazione indicando un determinato modo di essere della prestazione”; anche C. M. Bianca, Diritto civile – L’obbligazione, cit., p. 753: “nella verifica dell’indivisibilità della prestazione trovano applicazione i criteri: materiale, economico-funzionale, giuridico e negoziale”. Così, del resto, anche l’art. 1316 c.c., che fa riferimento alla “natura” indivisibile della cosa o del fatto oggetto di obbligazione.

[80] “Alla indivisibilità della prestazione può corrispondere, e corrisponde normalmente nelle obbligazioni soggettivamente complesse, un’attuazione solidale del rapporto” (F. Busnelli, L’obbligazione soggettivamente complessa, cit., p. 82); nello stesso senso cfr. C. M. Bianca, Diritto civile – L’obbligazione, cit., p. 758: “l’indivisibilità della prestazione implica essa stessa il vincolo della solidarietà. L’obbligazione indivisibile plurisoggettiva è un’obbligazione solidale, in quanto ciascun debitore è tenuto e ciascun creditore ha diritto all’intera prestazione”; U. Breccia, Le obbligazioni, cit., pp. 199 ss. Cfr. anche A. D’Adda, Le obbligazioni plurisoggettive, cit., p. 29, che parla di “complementarità tra indivisibilità e solidarietà” e P. Maggi, Le obbligazioni divisibili e indivisibili, cit., p. 1430.

[81] Del resto “Il codice del 1942 […] compie […] una scelta di campo netta: anche se la prestazione è divisibile, l’art. 1294 c.c. presume che i più debitori siano tenuti in solido; sicché la solidarietà costituisce il modo naturale di attuazione dell’obbligazione con pluralità di debitori ed a ciascuno di essi può essere richiesta dal creditore l’intera prestazione” (A. D’Adda, Le obbligazioni plurisoggettive, cit., p. 4); nello stesso senso, si è osservato che “la solidarietà, dunque, rappresenta un vincolo, in fase esecutiva, tra più debitori o più creditori, assumendo in particolare, nel quadro delle obbligazioni soggettivamente complesse, la qualifica di modalità tipica di attuazione del rapporto obbligatorio” (F. Busnelli, L’obbligazione soggettivamente complessa, cit., p. 81).

Questa scelta di fondo del legislatore a favore del regime della solidarietà, unita alle considerazioni appena svolte, induce a ritenere che i singoli che trattano ex uno latere siano responsabili in solido dei danni che derivano all’altra parte dalla scorrettezza così subita; in questo senso cfr. G. Mirabelli, Delle obbligazioni – Dei contratti in generale, Torino, 1980, p. 71, che, pur non approfondendo il punto, nella fattispecie della revoca della proposta reputa la responsabilità precontrattuale gravante in solido sui membri della parte complessa: “nessuna questione sorge in relazione alla revoca di dichiarazioni plurisoggettive non plurilaterali, in quanto la revoca di uno solo dei soggetti toglie efficacia all’intera dichiarazione. La responsabilità per danni sarà solidalmente a carico di tutti i soggetti della dichiarazione revocata (art. 1294)”. Cfr. anche F. Busnelli, L’obbligazione soggettivamente complessa, cit., p. 340: “Anche i condebitori personalmente non in colpa sono tenuti a restituire al creditore la controprestazione eventualmente ricevuta, ed in questa restituzione è da vedersi non già ‘un caso di responsabilità per fatto altrui’ bensì una manifestazione del principio di comune responsabilità per l’inadempimento, materialmente provocato dal fatto di un singolo condebitore, ma giuridicamente imputabile in modo indistinto all’intero gruppo condebitorio”. Sul punto, nel senso qui accolto, cfr. anche i Principi di Diritto europeo dei contratti (ed. italiana a cura di C. Castronovo, Milano, 2005) che all’art. 10:101 definiscono congiuntiva l’obbligazione “quando più debitori sono tenuti insieme alla prestazione e il creditore può esigerla soltanto da tutti i debitori insieme”; e all’art. 10:104 prevedono che “in caso di inadempimento di una obbligazione congiuntiva, quest’ultima si converte in un’obbligazione solidale per il risarcimento del danno”.

Di idea diversa sembra invece S. D’Andrea, La parte soggettivamente complessa, cit., pp. 141 ss., la cui opinione si fonda (anche) sull’esclusione dell’applicabilità dell’art. 1307 c.c. alle obbligazioni indivisibili. Contro tale posizione si vedano anche le osservazioni di A. D’Adda, Le obbligazioni plurisoggettive, cit., pp. 297 ss., nonché di U. Breccia, Le obbligazioni, cit., p. 203). V. pure G. Villa, Inadempimento e contratto plurilaterale, cit., p. 84, che però non approfondisce il punto.

[82] “Il fatto allora che l’art. 1317 disponga che, di regola, in caso di parte complessa, abbia luogo il meccanismo della solidarietà, può soltanto indurre a ritenere che tra le funzioni ricollegabili al regime della solidarietà vi è anche quello di proteggere l’unità della prestazione indivisibile” (G. Iudica, Impugnative contrattuali, cit., p. 153).

[83] Cfr. in questo senso E. Damiani, s.v. Parte del negozio giuridico, cit., p. 6, che distingue tra il profilo interno e il profilo esterno della parte complessa, nonché supra, nota 73.

[84] Quanto detto si applica anche all’art. 1338 c.c.: appare difficile teorizzare che se un singolo che compone una parte complessa quando scopra una causa di invalidità – che magari deriva direttamente dalla sua specifica posizione di socio nella società, onde è lui a darvi causa – e non la comunica, non risponda anche nei confronti degli altri soci.

[85] In merito all’applicabilità dell’art. 1307 c.c. alle obbligazioni indivisibili, v. F. Busnelli, L’obbligazione soggettivamente complessa, cit., p. 77; A. D’Adda, Le obbligazioni plurisoggettive, cit., p. 298, che osserva che “il nesso che intercorre tra chi assume insieme una prestazione indivisibile pare idonea a legittimare il meccanismo dell’art. 1294; ed i condebitori potrebbero restare così gravati in solido al tantundem, salvo il diritto di regresso”; C. M. Bianca, Diritto civile – L’obbligazione, cit., p. 761; P. Maggi, Le obbligazioni divisibili e indivisibili, cit., p. 1433: “se invece la colpa è di un solo debitore, si applica l’art. 1307 c.c., pur considerando che la nuova obbligazione pecuniaria di risarcimento dei danni è divisibile, in virtù del rinvio operato dall’art. 1317 c.c.”. Con specifico riferimento all’applicabilità dell’art. 1307 c.c. alla fattispecie qui in esame, v. L. Bertino, Le trattative prenegoziali e i terzi, cit., p. 217.

[86] Sull’applicabilità dell’art. 2055 c.c. alla responsabilità contrattuale, v. M. Franzoni, L’illecito, Milano, 2010, p. 1348.

[87] S. D’Andrea, La parte soggettivamente complessa, cit., p. 53.

[88] Ciò naturalmente non esclude che, in fattispecie estremamente semplici, in cui le posizioni e gli interessi dei membri della parte complessa siano omogenei, possa rilevarsi la sussistenza di un accordo tacito tra loro ai fini della stipulazione con la controparte. Si pensi, ad esempio, a due comproprietari di un immobile che decidono di venderlo e iniziano la negoziazione con il potenziale acquirente.

[89] Alla luce di queste considerazioni, non risulta condivisibile la posizione di chi reputa che, invece, “deve proprio ritenersi che allorché due o più membri di una parte complessa decidano di iniziare delle trattative con la controparte, abbiano preventivamente concordato tra loro di dare avvio a quella fase precontrattuale. Seguendo questa ricostruzione si sarebbe in presenza di un contratto avente ad oggetto l’obbligo di tutte le parti di condurre delle trattative con un terzo, determinato o non. Ciò premesso, le parti dell’accordo (i.e. i membri della parte), nell’adempiere questa obbligazione, dovrebbero attenersi al rispetto del principio di buona fede non già nella fase delle trattative (art. 1337 cod. civ.), bensì nella fase di esecuzione del c.d. pactum de tractando. La buona fede di cui all’art. 1337 cod. civ. rileverebbe esclusivamente nei confronti della controparte e non già rispetto al membro della parte” (L. Bertino, Le trattative prenegoziali e i terzi, cit., pp. 228 ss.). Questo ragionare risulta infatti in contrasto sia con la prassi che con il profilo dogmatico appena visti.

Per altro verso, a ben vedere il principio sotteso a tale argomentazione è che basterebbe cominciare una negoziazione per essere legati da un pactum de tractando; viene dunque da chiedersi perché tale principio non sarebbe applicabile, per assurdo, anche alle fattispecie in cui sono coinvolte solo parti semplici: ne discenderebbe che dalla trattativa nascerebbe un accordo tacito (il pactum de tractando appunto) che legherebbe le parti della medesima. Si tratta evidentemente di una conclusione che non solo svuoterebbe di significato la previsione dell’art. 1337 c.c., sostituendola de iure condendo con un obbligo contrattuale, ma appare un’illegittima esclusione dell’applicazione di quest’ultima norma, che è invece norma speciale appositamente dedicata alla disciplina della fase precontrattuale. Tanto è vero che, in generale, è alla violazione di uno specifico ed esplicito accordo che regoli precisi aspetti della trattativa (ad esempio una lettera di intenti che preveda obblighi di esclusiva, di riservatezza etc.) che si ricollega una responsabilità contrattuale durante le trattative; mentre, per converso, pur quando vi sia un accordo esplicito, che tuttavia regoli solo aspetti procedimentali della trattativa (ad es. il luogo e le modalità della medesima), in caso di violazione “le conseguenze saranno quelle proprie della responsabilità precontrattuale: in effetti, il danno provocato dall’inadempimento consiste essenzialmente nella mancata conclusione del contratto, che le parti si ripromettevano di stipulare” (A. Natucci, La formazione progressiva del contratto, in Trattato del contratto, dir. V. Roppo, vol. I, Milano, 2006, p. 461).

Anche per questa via si conferma dunque come perché possa parlarsi di accordo tra i membri della parte complessa ai fini della negoziazione sia indispensabile che tale accordo non solo sia esplicito, ma che preveda obblighi altri rispetto a quelli deducibili dalla buona fede imposta dall’art. 1337 c.c. (nel nostro esempio, la regolazione dei reciproci rapporti tra i soci in vista della vendita di concerto delle quote o azioni): in mancanza, è solo a quest’ultima norma che si può ricondurre la disciplina della responsabilità in caso di scorrettezze durante la trattativa.

[90] G. Grisi, L’obbligo precontrattuale di informazione, cit., p. 45. V. anche N. Sapone, La responsabilità precontrattuale, cit., pp. 33 ss.; in giurisprudenza, v. ad es. Cass. 14 febbraio 2000, n. 1632.

[91] V. G. De Nova, Il Sale and Purchase Agreement: un contratto commentato, Torino, 2019, pp. 47 ss.; A. Gandini, Le procedure di selezione del contraente: l’asta competitiva, organizzazione e realizzazione in Le acquisizioni societarie, a cura di M. Irrera, Bologna, 2011, pp. 51 ss. Il caso della vendita è quello più semplice e in linea con l’esempio fatto sinora, ma sono frequenti anche i casi in cui il committente di un’opera complessa inviti gli appaltatori interessati a presentare le proprie offerte. In questi casi può accadere che più appaltatori, magari con specializzazioni tecnologiche differenti, stipulino un accordo di collaborazione in base al quale presentano poi un’offerta congiunta al committente (si veda la vicenda tra due società italiane che avevano concluso un accordo per la formulazione di un’offerta congiunta per la costruzione di due ponti per la ferrovia ad alta velocità della linea Milano-Napoli, decisa in ultima istanza dal Tribunale federale svizzero, 8 marzo 2006, 4P.278/2005, in ASA Bulletin 3/2006, p. 521).

[92] Si pensi anche ai joint study and bid agreement, accordi utilizzati nel settore oil and gas a mezzo dei quali più parti stabiliscono i termini della propria collaborazione volta prima allo studio di fattibilità dello sfruttamento di un giacimento e poi alla presentazione congiunta della domanda per l’ottenimento della relativa concessione.

[93] Un estratto di alcune clausole può aiutare a dare un’idea del tenore di questi accordi: “Each Party acknowledges that it is the collective objective of the Parties to provide a competitive and successful Initial Offer and Final Proposal. Each Party agrees that the Initial Offer and the Final Proposal shall be developed on a transparent and ‘Open Book’ basis between the Parties and each Party agrees to provide the other with sufficient detail in relation to their respective components to demonstrate that the prices offered to the Client in the Initial Offer and the Final Proposal are competitive. … The Parties acknowledge that they are joining together with mutual and complementary skill sets in order to present to the Client the most competitive and strongest possible Initial Offer and, afterwards, Final Proposal for the Project. In that context, the Parties will make all reasonable enquiries in order to jointly conclude, prior to submitting the offers that it is, in all material respects, compliant with the tender documents”.

[94] Cfr. la sentenza del Tribunale federale svizzero, 8 marzo 2006, 4P.278/2005, cit. Cfr. anche S. D’Andrea, La parte soggettivamente complessa, cit., pp. 162-163 che sembra ritenere, senza però approfondire, che tra i componenti della parte plurisoggettiva permanga comunque il regime della responsabilità precontrattuale anche in caso di conclusione di un accordo esplicito.

Castronovo Francesco



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