La nuova disciplina della modifica dell’imputazione nell’udienza preliminare: luci e ombre
DOMENICOGASPARECARBONARI*
La nuova disciplina della modifica dell’imputazionenell’udienzapreliminare:luci eombre**
English title: The new rules on changing the indictment at thepreliminaryhearing: lightsand shadows
DOI: 10.26350/18277942_000156
Sommario: 1. Premessa. - 1.1 La conoscenza dell’imputazione e i suoivizi.-2.LeSezioniunite“Battistella”.-2.1Genericitàenoncorrispondenza. - 3. Il D.lgs. n. 150/2022: il nuovo ruolo dell’udienzapreliminare.-3.1Contraddittorio,sollecitazioneeintegrazioneprobatoria: meccanismo a diverse velocità. - 3.2 La nuova causa dinullità. - 3.3 Profili di incompatibilità: la restituzione degli atti e laregressionedelprocedimento.-4.Conclusioni.
- Premessa
Tra le numerose novità apportate dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, c.d.RiformaCartabia,nellafasedeicontrolligiurisdizionali,unospecificorilievo assume il tema della modifica dell’imputazione in sede di udienzapreliminare,puntodiconvergenzadidiversivaloricostituzionali:dirittodidifesa,garanziadelcontraddittorio,eserciziodell’azionepenale.
Nell’intento più generale di restituire efficienza al sistema, il legislatoredelegatoèintervenutosultestodell’art.421c.p.p.inunaduplicedirezione:daunaparte,collocandoilvagliosull’imputazionetralequestionipreliminaridatrattareprimadell’iniziodelladiscussionee,dall’altra,delineando,conilnuovocomma1bis,unmeccanismodiconoscenzadellamodificadell’imputazionecheoperadiversamenteaseconda che l’imputato sia “presente in aula” o meno. La riforma ha inciso anchesultestodell’art423c.p.p.,inserendoilcomma1biseprevedendoil potere di controllo e di rilevazione, da parte del giudice, del c.d. vizio dinoncorrispondenza tral’imputazione ei datiprobatori1.
Questiinterventi,secondoquantoprecisatonellarelazioneald.lgs.n.150/2022,sarebberostaticalibratiavendosempreattenzione «allasalvaguardia dei diritti delle parti e delle garanzie delgiusto processo ealleesigenzediefficienzaedefficaciadell’accertamentoprocessuale»2.A
*UniversitàdegliStudidiPalermo(domenicogaspare.carbonari@unipa.it)
**Ilcontributoèstatosottopostoadoubleblindpeerreview.
1L’art. 423 c.p.p. è rimasto immutato sia con riguardo al potere del pubblico ministero dimodificare l’imputazione in presenza di un fatto diverso da come descritto o al ricorrere di unreatoconnessoodiunacircostanzaaggravante(comma1),siaalpoteredellostessodicontestareunfattonuovononenunciatonellarichiestadirinvioagiudizio(comma2).
2Relazione illustrativa al decreto legislativo del 10 ottobre 2022, n. 150: «Attuazione dellalegge27settembre2021,n.134,recantedelegaalGovernoperl’efficienzadelprocessopenale,
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questo fine si è optato per la concentrazione endofasica dell’attività diintegrazioneocorrezionedell’imputazione3.Ebbene,malgradoleintenzioni, il quadro che ci restituisce il testo riformato non è immune dacritichesulfrontesiadellagaranziadeidirittididifesa,siadellacompatibilità del controllo del giudice con il principio della separazionedellefunzioni.
1.1 Laconoscenzadell’imputazioneeisuoivizi
Iltemadellaconoscenzadell’imputazione,intesacomel’enunciazionechiara e precisa di un fatto accaduto nella realtà naturale o materiale4, edelle sue modifiche, costituisce uno snodo essenziale del processo, perchéincide, da un lato, sul diritto di difesa dell’imputato e sull’effettività delcontraddittorioe,dall’altro,sulcorrettoeserciziodell’azionepenaleesulla definizione dell’oggetto del giudizio5. La stessa lettera dell’art. 111,comma 3, Cost. – nella parte in cui afferma che “nel processo penale, lalegge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più brevetempopossibile,informatariservatamentedellanaturaedeimotividell'accusaelevataasuocarico”–riconosceilvalorefondamentaledella
nonchéinmateriadigiustiziariparativaedisposizioniperlaceleredefinizionedeiprocedimenti giudiziari», in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 245 del 19 ottobre 2022 -Suppl.Straordinarion.5),pp.7e183.
3La“concentrazioneendofasica”inducearifletteresullatrasformazionedell’udienzapreliminare da momento monofasico in bifasico, in cui il controllo sull’imputazione segue quellosullaregolarecostituzionedelleparti.Questoschemaconsente,inoltre,disostenerechel’esaurimento del controllo in udienza preliminare, come anche l’eventuale mancata rilevazionediuno deiviziprevisti,non permette algiudice dioperare una modifica o un’integrazione insenoaldecretochedisponeilgiudizio,conevidentelimitazionedeipoteridelgiudicedeldibattimento.
4Perunapprofondimento,v.Relazionealprogettopreliminareealtestodefinitivodelcodicedi procedura penale e delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovoprocesso penale (GU n. 250 del 24-10-1988 - Suppl. Ordinario n. 93), nella quale l’imputazioneè descritta come «il nucleo centrale in cui viene a risolversi l'oggetto della prova» e rispetto allaquale non è più concepibile che «il giudice del dibattimento nonabbiaconfininelsuoaccertamento,cosìdaimpegnarsinell'accertamentodifattiecircostanzediversidaquellidedotti nell'imputazione dalpubblico ministero». In dottrina, cfr. F. Corbi, L’esecuzione nelprocesso penale, Torino, 1992, p. 92, descrive l’imputazione come il luogo in cui il fatto vienedescritto nella sua materialità, ossia come «entità naturalistico-storica». Nello stesso senso, v. L.Carli, Fatto e verità nell’ideologia della riforma e della controriforma del codice di procedurapenale (le ragioni dei pratici), in Rivista Italiana di Diritto Procedura Penale, 1 (1995), p. 238, peril quale nel processo penale «il fatto è da intendere come accadimento o fenomeno giuridicoconcreto, in quanto tale percettibile, descrivibile e controllabile nella sua oggettività in sede digiudizio».
5Per queste caratteristiche, l’imputazione «è al centro dell’udienza preliminare in un duplicesenso:daunlato,[…]lasuafondatezzacostituiscel’oggettodellavalutazione[…]chenedeterminal’esito;dall’altroeinviapregiudiziale,l’udienzapreliminare–inquantoprimomomento di contraddittorio innanzi ad un giudice – è destinata proprio al vaglio della validità edella rispondenza dell’imputazione ai fatti accertati nel corso delle indagini e dell’eventualeintegrazione probatoria». V.R. Crepaldi, L’udienza preliminare, in V.A. Boga - R. Crepaldi - V.DeLuca–L.N.Meazza–M.Moscardini-G.StampanoniBassi(acuradi),Leindaginipreliminari,l’udienzapreliminareelanuovaudienzapredibattimentale,Torino,2023,p.239.
conoscenza dei motivi dell’accusa daparte dell’imputatoe l’accesso almaterialeprobatorio su cuisi fonda l’addebito6.
Sitratta,invero,diunprincipiocheassolveunafunzionemista,dialettica-conoscitiva,perchéconformal’attivitàprocessualealla «nozione di processo equo» e consente alle parti di agire su un piano diparità processuale, ma al contempo agevola la definizione dell’oggetto delgiudizio7,relativamentealqualeilgiudiceèvincolatoinvirtùdelprincipiodicorrelazionetraaccusaesentenza(exart.521c.p.p.)8.Quest’ultimovincolo,inparticolare,imponeilcostanteadeguamentodell’accusa al mutamento dei fatti contestati o al compendio probatorio inatti, nel caso in cui ciò sia favorevole tanto all’imputato quanto alla pubblicaaccusa, poiché l’esercizio dell’azione penale assurge – al pari del diritto didifesa– a principio costituzionale9.
Ilbilanciamentodeicontrappostiinteressisievincedalladisciplinadell’atto imputativo contenuta negli artt. 415 bis e 417 c.p.p., in forza deiqualiildirittoallaconoscenzadellaimputazioneèstatodeclinato,
6 Il diritto alla conoscenza dell’accusa è un principio immanente nel sistema e ha trovato unaprima affermazione nella Convenzione EDU. Tra tutte, C.E.D.U, sent. 25 marzo 1999, Pélissier eSassi c. Francia (n. 25444/94); C.E.D.U, sent. 1 marzo 2006, Sejdovic c. Italia (n. 56581/00). Inparticolare,C.E.D.U,sent.25luglio2000,Mattocciac.Italia(n.23969/94),§59,sostieneche
«l'imputato deve essere informato "quanto prima possibile" e "in modo circostanziato" dellacausa dell'accusa, vale a dire dei fatti materiali che gli vengono addotti e sui quali l'accusa e lanatura dell'accusa, vale a dire la qualificazione giuridica data a tali fatti. La Corte ritiene che, inmateria penale, l'informazione precisa e completa delle accuse a carico di un imputato sia unacondizioneessenzialeperl'equitàdelprocedimento».
Per un approfondimento sul rapporto intercorrente tra la conoscenza dell’addebito e il diritto didifesa, v. in dottrina R. Del Coco, Addebito preliminare e consapevolezza difensiva, Torino,2008.
7In tal senso F. Cassibba, L’imputazione e le sue vicende, in Trattato di procedura penale dir.da G. Ubertis - G. P. Voena, Milano, 2016, p. 98. Tra i tanti, avalla quel filone dottrinale chedistingue la componente soggettiva dalla componente oggettiva dell’imputazione: O. Mazza, Iprotagonisti del processo, in A. Gaito, G. Spangher, O. Dominioni, O. Mazza - D. Vigoni - P.M.Corso - L. Filippi - G. Garuti - M.N. Galantini - G. Varraso (a cura di), in Procedura penale,Torino,2015,p.104.
8È affermazione generale che il principio di correlazione tra accusa o sentenza – o anche dalladottrina definito “vincolo di correlazione” – è posto a tutela sia del diritto di difesa dell’imputatoedelcontraddittorio,siadell’eserciziodelcontrollogiurisdizionalesulcorrettoeserciziodell’azionepenale.Talesecondafunzioneèindefettibilesesiconsiderachel’imputazioneconsiste nell’addebito di un fatto storico di reato (i c.d. motivi dell’accusa) e nella sussunzionedello stesso in una delle fattispecie astratte prevista dalla legge (la c.d. natura dell’accusa). Perunadefinizione,P.Tonini-C.Conti,Manualediprocedurapenale,20ªed.,Milano,2022,p.76.
9Ciòhatrovatoconfermaanchenellagiurisprudenzadilegittimità,perlaquale«laformulazione, nel decreto di citazione a giudizio, di una imputazione, che non consenta più,rispetto agli atti di contestazione dell'accusa, la concreta individuazione del fatto nei suoi profilistorici essenziali, oltre a precludere all'imputato ogni possibilità difensiva, viene in sostanza atrasferirealgiudiceilcompitodidelinearel'oggettodelprocedimento,conviolazionedelprincipio costituzionale che riserva al pubblico ministero l'esercizio della azione penale» (Cass.,Sez. I, 06.03.1984, n. 490). Infra sul rapporto e sul bilanciamento tra il diritto alla difesa e ilprincipiodell’obbligatorietàdell’azionepenale.
inizialmente, sotto forma di onere formale e, solo nel 199910, positivizzatoin un vero e proprio obbligo gravante sul pubblico ministero. È rimasto,tuttavia, privo di disciplina il tema delle conseguenze derivantidallaviolazionedell’obbligosuddetto:lacunacheèstatatramandatanell’odierna formulazione degli artt. 421 e 423 c.p.p.11Non è un caso,infatti,cheditaleaspettosisianooccupateladottrinaelagiurisprudenza, le quali hanno propeso, ora, per la declaratoria di nullitàperimprecisaenunciazionedelfattocontestatoo,ancora,perunasollecitazione del pubblico ministero alle modificazioni, ex art. 423 c.p.p.12È in questo contesto che va analizzata la questione dell’incidenza e deicaratterideivizidell’imputazione,inquantotaliidoneiafornireunaconoscenza solo parziale e non esaustiva del fatto contestato all’imputato.Intalsenso,larilevazioneelacorrezionedeiviziimponeun’attentaanalisidell’attivitàredazionaledell’imputazione13,chesifondasullosvolgimentodiunduplicegiudizio,rispettivamentediidentificazione-accertamento e di c.d. coincidenza14. In particolare, il primo è rimessoesclusivamente all’iniziativa del pubblico ministero, il quale individua ilfatto che dovrà essere oggetto di cognizione del giudice, mentre il secondo giudizio consiste nell’accertamento doveroso della riconducibilità del fattoenunciatoai risultati probatori15.
10Lariformadellaletterab)dell’art.417c.p.p.èavvenutaconl’art.18,Legge16dicembre1999,
n. 479 (Legge Carotti), che ha assegnato all’enunciazione del fatto gli attributi della chiarezza e dellaprecisione,inaggiuntaall’indicazionedeirelativiarticolidileggechesiassumonoviolati.
11 La stessa formulazione è stata impiegata con riguardo agli artt. 429, comma 1, lettera c) e 552,comma 1, lettera c), c.p.p. Se si tiene a mente il suddetto art. 429 c.p.p., tale esito è giustificatodallo stretto collegamento che avvince la richiesta di rinvio a giudizio, di cui all’art. 417 c.p.p., aldecreto che dispone il giudizio. In dottrina, M. Panzavolta, L’imputazione difettosa nel decretodi rinvio a giudizio, in Rivista Italiana di Diritto procedura penale, 1 (2006), pp. 373-374, haosservato come «nella maggior parte dei casi la nullità del decreto è solo la conseguenza dellanullità dell’azione penale, ossia della nullità della richiesta di rinvio a giudizio», anche se ha curadi precisare l’esistenza di situazioni in cui la nullità del decreto medesimo è conseguenza di altrifattori. Specifica, inoltre, che «se è generica l’imputazione contenuta nel decreto di rinvio agiudizio, non diversamente generica sarà l’imputazione recata nell’atto di esercizio dell’azionepenale[…]Inunaparola,èl’azionepenaleadessereinvalida».
12Nel senso della nullità si è espressa, tra le tante, Cass., Sez. V, 11.07.2001, n. 36009, chegiustificava tale esito con il riconoscimento, in capo al GUP, di verificare l'adempimento, dapartedelPM,dellaprescrizionedileggeintrodottaconlanovellapredetta,inordineallaenunciazione in forma chiara e precisa del fatto, di guisa che l'esercizio di detto potere, perquanto opinabile nella sua concreta esplicazione, non può comunque ritenersi extra ordinem alpunto da determinare l'abnormità del provvedimento. Viceversa, nel senso della sollecitazioneall’eserciziodelpoteredimodificazionev.Cass.,Sez.II,09.01.1996,n.1.
13Perun’analisideirequisitiedellaqualitàredazionaledell’imputazionev.M.Panzavolta,
L’imputazionedifettosaneldecretodirinvioagiudizio,cit.,pp.359-362.
14 Si occupa del giudizio di identificazione G. D. Pisapia, Contestazione di fatti e correlazione traaccusa e sentenza in tema di concubinato e di violazione degli obblighi di assistenza familiare,inRivistaItalianadiDirittoProceduraPenale,1951,p.128.Discutonodigiudiziodicoincidenza, invece, G. Ubertis, Fatto, prova e verità (alla luce del principio dell’oltre ogniragionevole dubbio), in Criminalia (criminalia.it), 2009, p. 323; F. Cassibba, L’imputazione e lesuevicende,cit.,p.7.
15Inessoinsistonoleattivitàdellapartepubblicaedelgiudice,anchesemunitidipoteridiversi
Il generale controllo sui vizi dell’imputazione si colloca nell’ambito delsecondo giudizio, perché per il tramite di esso il giudice è chiamato abilanciareprincipieesigenzediverse:einfatti,se,daunlato,un’imputazione coincidente coi dati probatori è funzionale al principio dilegalità probatoria, dall’altro garantisce la conoscenza dei fatti per cui èprocesso, l’effettività del diritto di difesa e il contraddittorio tra le partiprocessuali16.
Il tema dei vizi dell’imputazione è il riflesso di un sistema processualepenaleche,inun’otticaefficientistica,rimettealpubblicoministerol’enunciazione del fatto e, al contempo, riconosce al giudice la possibilitàdicolmarneaposteriorilelacune,conevidentiriflessianchesullaposizione dell’imputato. A fronte di un sistema così congegnato, il rischiopaventato dalla dottrina è quello di incentivare delle formulazioni pocochiare e esaustive delle imputazioni, nella consapevolezza che, nel corsodel processo, il pubblico ministero o il giudice potranno intervenire insensomodificativoointegrativosull’imputazionemedesima.Sièdiscusso, infatti, di un vero e proprio fenomeno di «crisi dell’imputazioneedel vincolo di correlazione»17.
Deveosservarsicheilgiudiziodicoincidenza – oggitipizzatoeresoobbligatorio dalla riforma – impone di delineare le ipotesi in cui l’obbligodi enunciazione chiara e precisa non sia stato adeguatamente assolto dalpubblicoministero.Ciòinquantosonomolteplicilesituazionichepossono configurarsi in concreto: da un lato, l’assenza di indicazione delfatto18,e,dall’altro,leipotesidienunciazionegenerica,insufficiente,contraddittoria, alternativa e non corrispondente, rispetto alle quali è piùcomplessa l’individuazione delrimedio daimpiegare.
Tale difficoltà deriva dalla necessità di bilanciare il diritto di difesa e delcontradditorio–cheimporrebberoladeclaratoriadinullitàinognicaso19
– con i principi di legalità processuale e di separazione delle funzioni. Laconferma si rinviene anche nella posizione assunta dalle Sezioni unite edallegislatoredellariformanelnonavallareladeclaratoriaimmediatadi
pernaturaeintensità.
16S. Azzolin, Imputazione generica o indeterminata: art. 423 vs. nullità, in Diritto Penale eProcedura, 2 (2009), p. 185, si sofferma sul rapporto tra principio di legalità probatoria e diritto didifesa, rilevando in particolare che «la conoscenza dell’accusa non può prescindere dalle prove»echequestenonconsentonodisupplireaeventualicarenzenell’individuazionedell’accusa.
17F.Cassibba,L’imputazioneelesuevicende,cit.,p.10.
18Questaprimaipotesinonponealcunproblema,perchélamancanzadicontestazionecomporta la naturale declaratoria di nullità dell’atto imputativo. V. T. Rafaraci, Nullità (dirittoprocessuale penale), in Enciclopedia del Diritto, II, Milano, 1998, p. 607; V. Grosso, L’udienzapreliminare, Milano, 1991, p. 96, per i quali si tratta di nullità insanabile in applicazione degliartt.178,comma1,letterab)e179c.p.p.
19 V. L. Carli, Le indagini preliminari nel sistema processuale penale, Milano, 1999, p. 553. Ladottrina si è attestata su posizioni diverse: alcuni hanno configurato unanullità intermedia (ex artt. 178, comma 1, lettera c), e 180 c.p.p.); altri una nullitàinsanabile in applicazione degli artt. 178, lettera b), e 179 c.p.p. e, infine, di un vizio assoluto ex art. 179 c.p.p., per lesione del diritto dell’imputato a unacorrettacitazione.
nullitàdellarichiestadirinvioagiudizio,piuttostoprevilegiandol’attivazione di un meccanismo di sollecitazione e (eventuale) restituzionedegliatti.
Occorre domandarsi, tuttavia, se i vizi dell’imputazione configurino soloaspettipatologicioppuresianoancheunaconseguenzafisiologicadell’attivitàprocessuale.Lasoluzionealquesitoèimportante,ancheperché consente di definire i rapporti di forza tra i poteri di intervento delgiudicee quelli di azione/reazione delle parti.
Invero, se si guardasse ai vizi dell’imputazione solo in termini patologici,l’interprete dovrebbe, sempre e comunque, dichiarare la nullità dell’attoimputativo,connonindifferentiricadutesull’eserciziodell’azionepenalee sulla posizione di terzietà del giudice. Se la patologia fosse fronteggiabileanchesenzailricorsoalladeclaratoriadinullità,ilgiudicepotrebbeessereautorizzatoainterveniredirettamentesull’imputazioneeamodificarne il contenuto, trascurando tuttavia che nel processo penalenon vige un principio di mutabilità del fatto20. Una simile conclusionelegittimerebbe, oltre a un eccessivo spazio discrezionale del giudice, anche la lesione del diritto di difesa dell’imputato, il quale non potrebbe aspirare auna stabile conoscenzadel fatto contestatogli.
Deve ritenersi, piuttosto, fisiologico21che il contenuto dell’imputazionevenga aggiornato o integrato, poiché non è semplice garantire la totale ecostante sovrapposizione dell’enunciato fattuale rispetto ai dati probatori.Eallora,selaquestionesiponesottoilprofilodell’enunciazionedelfattoe non dell’esistenza del fatto, deve inferirsi che l’intervento giudiziale nonè legittimato da una pretesa mutabilità del fatto, bensì dalla fisiologicaesigenzadiadeguare l’imputazioneaglielementi probatori22.
Va detto, inoltre, che il fisiologico intervento sull’imputazione non lede ildirittodidifesanéviolailprincipiodelcontraddittorio,perchél’interventosull’enunciatoavviene(odovrebbeavvenire)sullabasedi
20 L’unica ipotesi in cui si ammette la c.d. mutabilità del fatto è quella della “diversità del fatto”rispettoaquelloenunciatonell’imputazione,perlaqualetroveràapplicazioneladiversadisciplinadell’art.423c.p.p.:ilpubblicoministero–anchesusollecitazionedelgiudice–prende atto della diversità del fatto e provvede alla modifica. È evidente che qui il giudice non haalcunpoterediinterventodiretto.
21 Per un riferimento più ampio v. C. Valentini, Imputazione e giudice dell’udienza preliminare,in Giurisprudenza Italiana, II, 2002, p. 438. V. anche M. Santoro, Il fatto nuovo e le vicendemodificative dell’imputazione, in Annali del Dipartimento Jonico - Anno VII (2019), p. 428, ilquale ritiene connaturato al processo il «perfezionamento dell’imputazione rispetto al mutaredelquadroprobatorio».
22Questa conclusione viene confermata anche dalla funzione principale dell’imputazione, ossiala delimitazione dell’oggetto del giudizio, onde evitare inammissibili «ingerenze e/o sostituzionidiunfattoconunaltro».Intalsenso,A.Marandola,IregistridelPubblicoMinisterotranotizia di reato ed effetti procedimentali, Padova, 2001; M. Santoro, Il fatto nuovo e le vicendemodificativedell’imputazione,cit.,p.429.Ilcodicedel1988harifiutatolarigiditàdell’imputazioneaccoltadalprecedentecodiceche,inpresenzadiunvizio,imponevalaregressione in ogni caso. Inoltre, la non totale e costante coincidenza è dovuta anche ad altri duefattori: il passaggio dalla fase delle indagini a quella dell’udienza preliminare; l’esercizio deipoteriistruttoririconosciutialGUPdalcodicedirito.
elementidesumibilidalfascicolodiindagine,cometaligiàconosciutidalladifesa23.
- LeSezioniunite“Battistella”
Riguardoaltemaoggettodiesame,unruolodirilievohaassuntolagiurisprudenza di legittimità, alla quale va il merito di avere delineato, nelsilenzio normativo, lo statuto dei vizi dell’imputazione in sede di udienzapreliminare24.Èdaevidenziareche,malgradogliinterventidellegislatore25,finoal2007erainattouncontrastodottrinaleegiurisprudenziale sulla sorte dell’imputazione viziata, poi risolto propriodall’interventodelle Sezioni unite26.
Per comprendere le ragioni che hanno indotto i giudici di legittimità aindividuare, in via analogica, un apparato rimediale ad hoc in assenza diprevisione normativa, è opportuno soffermarsi sull’art. 423 c.p.p. e sulrapporto con il testo dell’art. 417, lettera b), c.p.p., come riformato nel1999.
In base all’originario contesto, l’unico soggetto legittimato ad assumereiniziative relative all’imputazione in udienza preliminare era il pubblicoministero,qualetitolaredellaprerogativadell’art.112Cost.einapplicazionedelprincipiodell’irretrattabilitàdell’azionepenale.Conclusione,questa,chetrovavaconfermaanchenellarelazioneillustrativaalcodicedel1988,perlaqualelanuovacontestazioneè
«demandatainteramentealpubblicoministero».
L’accertamentogiudizialedeivizivenivadifferito,invece,almomentosuccessivo all’emanazione del decreto che disponeva il giudizio, per cuisolo il giudice del dibattimento avrebbe potuto valutare la difformità delcontenuto dell’imputazione e dichiarare, eventualmente, la nullità (ex art.429,comma2,c.p.p.). Neconseguivala regressionedel procedimento alla
23 È lo stesso codice, all’art. 187, comma 1, c.p.p., a prevedere un principio di prevedibilità dellemodifiche dell’imputazione rispetto ai fatti oggetto di prova. In tal senso anche Corte Cost.,21.11.2006,n.384.
24 Si discute di “vizi dell’imputazione” e non semplicemente di “vizio”, in quanto sia la dottrinachelagiurisprudenzahannoindividuatodiverseipotesiincui,dallanonc.d.perfettibilitàdell’imputazione,puòderivareunvulnusallaconoscenzadelrealeaddebito.Allefiguredell’imputazionegenericaoindeterminata,dell’imputazioneassenteedell’imputazioneincompleta,ladottrinahaaccostatoancheleipotesidell’imputazioneperrelationem,dell’imputazionecontraddittoriaediquellac.d.implicita(M.Panzavolta,L’imputazionedifettosaneldecretodirinvioagiudizio,cit.,pp.365-366).
25Ci si riferisce in particolare all’art.423c.p.p.,eallasuccessivariformaconlaleggen.479/1999.Primadelladefinitivaemanazione di quest’ultima, in sede parlamentare si dibatté circa la sorte dell’imputazione nonenunciatainformachiaraeprecisa. Conlapropostan.2655delnovembre1996,si propose l’introduzione di un comma 1 bis nell’art. 417, per il quale “la richiesta di rinvio agiudizio è nulla quando manca l’indicazione di cui alle lettere b) del comma 1”. Proposta,questa,nonaccoltainsededidefinitivaapprovazione.
26Cass.,Sez.Un.,20.12.2007,n.5307.
fasedell’udienzapreliminare,exart.185,comma3,c.p.p.,essendopreclusaalgiudice dibattimentalela rinnovazionedeldecreto27.
Questo meccanismo ben presto manifestava un duplice ordine di criticità:daunlato,mancavaunanormadiprincipiocheponesseincapoalpubblico ministero un obbligo28 o un dovere di enunciare l’imputazione inmodo da renderne tempestivamente conoscibile il contenuto all’imputato;dall’altro,simarginalizzavailruolodelgiudice,lacuiautonomiasiesplicava solo con riguardo alla riqualificazione giuridica del fatto29 e nonalla modifica fattuale dell’imputazione. Da qui l’esclusione del potere incapoalGUP,laddoveavesseravvisatocome«generical’imputazioneformulata con la richiesta di rinvio a giudizio, di disporre la restituzionedegliattialpubblicoministero.Eventualimodificheeintegrazionidell’imputazione avrebbero potuto, all’occorrenza, essere effettuate, ancheoralmente,nelcorsodell’udienzapreliminare,anormadell’art.423c.p.p.»30.
Il legislatore del 1999 interveniva solo sul primo dei suddetti profili dicriticità,riformandolaletterab)dell’art.417c.p.p.eimponendoallapartepubblicadienunciareinformachiaraeprecisailcontenutodell’imputazione.Tuttavia,anchequestopassaggiosidimostravaincompleto, perché al positivizzato dovere/obbligo di enunciazione nonveniva ricollegato alcun rimedio o sanzione per il caso di violazione. Ilvuoto normativo veniva quindi colmato dai successivi interventi – soventecontrastanti– della giurisprudenzadi legittimità.
Sul punto, peraltro, dottrina e giurisprudenza seguivano percorsi diversi.Infatti, mentre la Corte di cassazione analizzava a valle i poteri esercitabilidal GUP con riguardo ad un’imputazione generica, la dottrina invece siinterrogava sulla natura e sulla portata dell’obbligo normativo di cui allaletterab)dell’art.417c.p.p.Conunaposizionesempreattuale,siaffermava che «l’obbligo di descrizione dettagliata del fatto imputato valepiùcomenormadicondottachecomeregoladicontrollo»31,in quantosul
27Cass.,Sez.Un.,10.12.1997,n.12.
28Ladottrinaelagiurisprudenzahannoaffermatol’esistenzadiungeneraleobbligodelpubblico ministero di formulare la «contestazione in modo chiaro, preciso e completo sotto ilprofilomaterialeesoggettivo»(exmultis,Cass.,Sez.III,09.01.1992,n.1077).
29Èpacificaladistinzionetramodificainfattoeindirittodell’imputazione,laprimaappannaggio del pubblico ministero, la seconda liberamente operata dal giudice in applicazionedel principio iura novit curia. Tra tutte, Cass., Sez. VI, 17.04.2012, n. 28481, per la quale «ilgiudice dell’udienza preliminare non può modificare il fatto oggetto dell’imputazione, ma puòdare ad esso una diversa qualificazione giuridica». La distinzione è oggi accolta dal comma 1 bisdell’art.423c.p.p.
30Cass.,Sez.VI,26.02.1992,n.573.
31M. Panzavolta, L’imputazione difettosa nel decreto di rinvio a giudizio, cit., pp. 364-365.L’autore è critico verso quell’orientamento giurisprudenziale che, in più occasioni, ha adottatoun atteggiamento tollerante nei confronti di certe violazioni dell’art. 417 c.p.p., salvaguardandol’operatodelPubblicoministeroacondizionechenonsiastatolesoildirittodidifesadell’imputato(perunesempio,Cass.,Sez.I,22.11.1994).
pubblico ministero, come sulle altre parti, vige un dovere di diligenzanell’eserciziodelle proprie attivitàprocessuali.
Militavano in favore di questa tesi, in primo luogo, alcuni pronunciamentidellagiurisprudenzadilegittimità,neiqualisiritenevalegittimaladeclaratoria di nullità della richiesta di rinvio a giudizio in esplicazionedell’«effettivo potere di verifica (del giudice) sulla regolarità dei requisitiformali della richiesta stessa»32. In secondo luogo, si richiamava l’art. 124c.p.p., in materia di obbligo di osservanza delle norme processuali, nel cuiambitoapplicativovenivasussuntoanchel’obbligodienunciazioneinforma chiara e precisa, seppure l’art. 416 c.p.p. non prevedesse (e tutt’oranonprevede33)alcunanullitàoaltrasanzioneincasodiinosservanza34.
Era evidente, dunque, che il codice scontava un deficit di coordinamentotragli artt. 416, 417 e 423 c.p.p.
Le Sezioni unite nel 200735hanno solo in parte condiviso le suddetteargomentazioni, perché la soluzione ermeneutica è stata individuata in unmeccanismo di tipo collaborativo, con il giudice protagonista, insieme alpubblico ministero, nella gestione della fase. Pur avallando la posizionegiurisprudenziale che ammetteva l’intervento attivo del GUP, tuttavia nonsi condivideva l’applicazione della sanzione delle nullità nel caso di vizidell’imputazione.
Il ragionamento della Corte si basava sulla premessa per cui l’udienzapreliminareassolveancheaunafunzionedic.d.“stabilizzazione”contenutisticadell’imputazione36,checonsentealgiudicedivalutarela
32 Cass.,Sez.IV,24.10.2003,n.1334;Cass.,Sez.IV,03.06.2004,n.39472.Inentrambii
pronunciamenti,laCortenonmancadievidenziareche,malgradol’esistenzadelpoteredelGUP,lostessononsiacontemplatodall’art.416c.p.p.Insensocontrario,Cass.,Sez.VI,07.10.2004,n.42011,perlaquale,inapplicazionedelprincipioditassativitàdellenullitàprocessuali,un simile provvedimento è abnorme perché «nessuna nullità è prevista per il casoin cui la richiesta di rinvio a giudizio manchi di uno dei requisiti indicati dall’art. 417 c.p.p.». Alpiù, le necessarie modifiche e integrazioni potevano essere apportate nell’udienza preliminare,ancheoralmente.
33TalemancataprevisionevienespiegatadaF.D’Arcangelo,L’udienzapreliminare,inA.BassieC.Parodi(acuradi),Lariformadelsistemapenale–commentoald.lgs.10ottobre2022n.
150(c.d.RiformaCartabia),inattuazionedellaleggedelega27settembre2021,n.134,Milano, 2022, p. 145, con la circostanza per cui «la rilevazione del vizio è condizionata allamancataintegrazionedelcapod’accusadapartedelpubblicoministerooall’omessorecepimento dell’indicazione giudiziale, e, dunque, al verificarsi di una condizione negativa cheintegrailviziooriginariodell’attoesimanifestasolocon‘aperturadell’udienza».
34Questaimpostazioneèmantenutainalteratanelcodiceriformatonel2022. È lostessolegislatore, nella Relazione illustrativa al decreto legislativo, cit., p. 272,a scrivere che «lanuova previsione (in materia di genericità dell’imputazione) non è stata inserita nella norma che prevede altre ipotesi di nullità della richiesta di rinvio a giudizio, perché la rilevazione del vizio ècondizionataallamancatamodificadelcapod’accusadapartedelpubblicoministerooall’omesso recepimento dell’indicazione giudiziale, e dunque al verificarsi di una condizionenegativacheintegrailviziooriginariodell’attoesimanifestasoloconl’aperturadell’udienza».V.ancheCass.,Sez.IV,03.06.2004,n.39472,cit.
35Cass.,Sez.Un.,20.12.2007,n.5307,cit.
36Espressione impiegata dalle Sezioni Unite e ripresa da F. Cassibba, L’imputazione e le suevicende,cit.,pp.119-120.L’autoreindividuailfondamentodiquestafunzionenelcaratterec.d.
sostenibilitàdell’accusaingiudizio(oggilaragionevoleprevisionedicondanna) in relazione al materiale probatorio acquisito in atti. Se così è,il GUP non può, in modo autonomo, dichiarare la nullità della richiesta dirinvioagiudizio,bensìdeveincentivareilpubblicoministeroallamodifica dell’imputazione e, solo in caso di inerzia, restituire gli atti inapplicazioneanalogica dell’art.521, comma 1,c.p.p.
Unmeccanismodiversoavrebbecomportatoindebiteregressioni,conconseguenteviolazionedelprincipiodieconomiaprocessualeediragionevoledurata del processo37.
Un ulteriore passaggio da chiarire atteneva alla base legale del poteremodificativo del pubblico ministero: mentre il potere del GUP si ritenevalegittimamente esercitato perché espressione della funzione di ius dicere,invece, per il pubblico ministero mancava una disposizione specifica cheregolasselemodalitàdell’interventointegrativoautonomoosusollecitazione del giudice. Il vuoto veniva colmato ancora dalle Sezioniunitemedianteun’interpretazione“estensiva”dell’art.423c.p.p.,sostenendoche«ilprogressivoconsolidamentodell'imputazione»dovesserealizzato«[…]medianteilmeccanismod'integrazioneespecificazione predisposto per la diversità del fatto dall'art. 423 c.p.p.,comma 1, nella lettura estensiva che di tale disposizione normativa offre -comesièdetto -la giurisprudenzacostituzionale»38.
Il modello creato dalle Sezioni unite ha incontrato diverse resistenze indottrina.Inparticolare,siosservava39 cheilmeccanismodelineato
“perfettibile”dell’imputazionenell’udienzapreliminare.Intalsenso,lagiurisprudenzadilegittimitàhasostenutocheancheilGUP,comeilgiudicedeldibattimento,deveeseguireuna
«doverosaverificadell'esattacorrispondenzatraelementidiprovaacquisitieimputazionecontestata», non potendo «abdicare all'autonomo esercizio della funzione giurisdizionale coninammissibilelesionedellapropriaprerogativaistituzionalediiusdicere»(Cass.,Sez.VI,24.05.2012,n.21840).CriticorispettoaquestasoluzioneM.Panzavolta,L’imputazionedifettosaneldecretodirinvioagiudizio,cit.,p.373,ilqualelaritiene«indistoniaconil sistemacomplessivodesignatodalcodice».Questaposizionenonpuòritenersiattuale,inquanto la novella legislativa ha espressamente tipizzato il potere del GUP in sede di controllodell’imputazione.
37 Parte della dottrina ha ben accolto la soluzione avallata dalle Sezioni unite (tra tutti, G. Lozzi,Enunciazioneinformachiaraeprecisadelfattoimputatonellarichiestadirinvioagiudizio,in Rivista Italiana di Diritto Procedura Penale, 1 (2010), pp. 418 ss.; L. Pistorelli, Imputazionegenericaoindeterminataepoteridelgiudicedell’udienzapreliminarenell’interpretazionedelleSezioniunitedellaCassazione,inCassazionePenale, 6 (2008);S.Dragone,Leindaginipreliminari e l’udienza preliminare, in Manuale pratico del processo penale, Padova, 2007, pp.731-732).Altraparte,invece,siècollocatainunaposizionecritica:tratutti,S.Azzolin,Imputazione generica o indeterminata: art. 423 vs. nullità, cit., pp. 182 ss.; A. Scalfati, Lariforma dell’udienza preliminare tra garanzie nuovi e scopi eterogenei, in Cassazione Penale,2 (2000),p.2821.
38 Corte Cost, 07.03.1994, n. 88; Corte Cost., 23.03.1995, n. 131. F. Cassibba, L’imputazione e lesue vicende, cit., p. 121, dopo aver rilevato che il giudice di legittimità ha operato una «meraequiparazione fra un’imputazione “integrabile”, perché generica, e una “modificabile”, perchénoncorrispondentealcontenutodegliattiprobatori»,evidenziacheilpoteredelPubblico ministero di «integrare ad libitum l’imputazione generica legittima manovre lesive del diritto didifesa,senzaperòcreareindebitecommistionifrailpotered’iniziativadell’organodell’accusa nelfissareilthemadecidendumeilcorrelatopoteredicontrollodelgiudice».
39F.Cassibba,Udienzapreliminare econtrollisull’enunciatod’accusaatrent’anni dalcodicedi
operava una sovrapposizione fra due controlli autonomi, rispettivamentequellosull’enunciazionechiaraeprecisaequello(eventuale)sullacorrispondenzadelfattocontestato alleemergenzeprobatorie.
In secondo luogo, si rilevava che la scelta dei giudici di legittimità nonrafforzava il ruolo del giudice ma quello del pubblico ministero, il qualenonsarebbeincorsoinalcunasanzioneprocessualenell’ipotesidiviolazionedeldoveresancitoall’art.417,letterab),c.p.p.Lapartepubblica sarebbe stata, dunque, libera di esercitare, fino alla conclusionedella fase, il potere di integrazione o di modifica dell’imputazione, conconseguentecompressionedeidirittidi difesadell’imputato40.
Ulterioririlievicriticieranostatimossiconriferimentoadaltridueprofili,ossia:l’ampliamentodell’oggettodelgiudizioel’individuazionedelrimedionellamodificadell’imputazionegenericainluogodelladeclaratoriadi nullitàdella richiestadi rinvioa giudizio.
Quest’ultimo profilo destava particolare attenzione, perché, secondo partedella dottrina41, il combinato disposto degli artt. 417, lettera b), e 429,letterac),ecomma2,c.p.p.avrebbeconsentitodiestenderelacomminatoria della nullità, prevista per il decreto che dispone il giudizio,ancheallagenericitàdell’imputazionedicuiall’art.416c.p.p.Inaltritermini,igiudicidilegittimitàavrebberodovutoprimaverificarelapossibilità di applicare le disposizioni relative alle nullità processuali e,solodopo,ricorrereall’applicazioneanalogicadialtreprevisioni42.
2.1 Genericitàenoncorrispondenza
Giova osservare, preliminarmente, che le Sezioni unite si sono occupateesclusivamente del vizio di genericità, trascurando ogni riferimento siaall’aspettopatologicodellanoncorrispondenza,siaallaclassificazionedelleipotesinoninquadrabilinell’ambitodeivizidell’imputazione43.
procedurapenale,cit.,p.5
40Questa soluzione privilegia la salvaguardia dei rapporti istituzionali tra il GUP e il Pubblicoministeropiuttostocheilbilanciamentoconidirittidell’imputato.Persopperireaquestecriticità, F. Cassibba, Udienza preliminare e controlli sull’enunciato d’accusa a trent’anni dalcodicediprocedurapenale,cit.,p.9,suggerivadiprevedereun’espressanullitàper l’inosservanzadelrequisitodicuiall’art.417c.p.p.,cosìdaevitare«la“cogestione”dell’imputazione».
41Per unanime dottrina, tra tutti V. Grosso, L’udienza preliminare, cit., p. 90; T. Rafaraci,Nullità(dirittoprocessualepenale),cit.,p.607,lagenericitàolaindeterminatezzadell’imputazione avrebbe dovuto comportare la nullità dell’atto di esercizio dell’azione penale,avente anche carattere derivato ove avesse colpito atti consecutivi che da essa dipendono. Qualcheautore (E. Marzaduri, imputato e imputazione, in Digesto Discipline Penali, vol. VI, 1992, p.279) ha anche sostenuto l’inammissibilità della richiesta di rinvio a giudizio. La giurisprudenzaha,invece,sempremanifestatounatteggiamentodirifiutodiquestesoluzioni,lequalisiporrebbero in contrasto con il principio di irretrattabilità dell’azione penale (tra tutte, Cass., sez.VI,04.02.1998,n.416).
42Unapartedelladottrina,tratuttiR.Normando,Ildecretochedisponeilgiudizio,inL.Kalb(a cura di), Le recenti modifiche al codice di procedura penale, Milano, 2000, p. 500, privilegial’epilogodellapronunciadiunasentenzadinonluogoaprocedere.
43Anzitutto,deve escludersil’ipotesiin cuiilgiudice,purin presenza diun’imputazionechiara e
Adesempio,rientrainquestasecondacategorialac.d.riduzionedell’imputazione,ossial’ipotesiincuiilGUPemettaundecretochedispone il giudizio con un oggetto circoscritto rispetto a quello delineatodalla parte pubblica44. La riduzione è espressione del potere di controllodel giudice sull’imputazione ma non costituisce un vero e proprio vizio,perché l’enunciazione del fatto è completa in tutti i suoi elementi45e,dunque, il giudice non aggiunge o non sollecita alcuna modifica. Anzi, senon si potesse “ridurre”, l’imputazione potrebbe divenire sovrabbondanteo eccessiva rispetto al contenuto degli atti probatori, con evidente rischiodiampliamentoimprevedibile dell’oggettodel giudizio46.
Viceversa,costituisconovizidell’imputazionelagenericità,l’indeterminatezza47 o la non corrispondenza ai dati investigativi48, ipotesiqueste disciplinate espressamente dal legislatore agli artt. 421, comma 1, e423,comma 2, c.p.p.
Inparticolare,ricorregenericitàdell’enunciatod’accusaquandoquest’ultimoèvagoo,meglio,èdeficitario«sottoilprofilodellaprecisione», per cui «alcuni profili del fatto non sono in nessun modoenunciati». La rilevanza attribuita al fattore descrittivo dell’imputazioneconsente di tenere distinta la genericità «dall’incertezza assoluta dei fattiintegranti una imputazione, incertezza che si ha soltanto quando non siainalcunmodoprecisatal’attivitàmaterialeattribuitaall’imputato»49.
precisa,esercitiipoteriistruttoriprevistidagliartt.422,506,comma2,e507c.p.p.,allorquando le prove siano decisive per la pronuncia di una sentenza di non luogo a procedereoppuresitrattiditemidiprovanuoviopiùampi.
44 Sulla riduzione si sofferma F. Cordero, Codice di procedura penale commentato, cit., pp. 455-456.
45RiconosconotalepoteredelgiudiceCass.,Sez.V,22.02.2012,n.15051;Cass.,Sez.V,10.07.2008,n.31975.
46Alpiù,lariduzionepotrebbeesserericondottaall’ipotesipiùgeneraledellanoncorrispondenza,maconuneffettodiirrobustimentodellegaranziedifensive:afrontediun’imputazione circoscritta, l’imputato è nelle condizioni di meglio conoscere tutti gli elementidellastessaedicontraddiresuirelativiaspetti.
47Genericità e indeterminatezza, sebbene entrambe afferenti alle modalità di enunciazione odescrizione, sono tenuti distinti dalla dottrina. Diversamente, il legislatore non ne fornisce unadefinizione e le accomuna sotto il profilo dei rimedi processuali (in tal senso, v. il nuovo art. 554bis,comma4,c.p.p.).
48Èillegislatoreaqualificarelagenericitàelanoncorrispondenzainterminidivizidell’imputazione. V. Relazione illustrativa al decreto legislativo, cit., p. 271. Tra i vizi non figural’incompletezza, rispetto alla quale F. Cassibba, L’imputazione e le sue vicende, cit., p. 128,afferma che questa «[…] non integra una causa di invalidità dell’imputazione, poichéviene in gioco non la qualità formale della sua redazione bensì la mancata corrispondenza fra lagià precisa descrizione del fatto nell’imputazione e la possibile ricostruzione del fatto desumibiledal contenuto probatorio». Deve darsi atto, comunque, di un contesto in cui la dottrina hatentatol’individuazionediulteriori tipologie divizi–tratuttil’imputazionealternativa,contraddittoria,implicitaeperrelationem–rispettoai quali,tuttavia,l’approcciodegliinterpretinonèunivoco.
49Cass.,Sez.V,29.01.1987,n.4567.Secondolagiurisprudenza(tratutte,v.Cass.,Sez.I,06.06.1983),l’incertezzasuifattiassumerilievo solo«quandol’imputatononabbiapotutoesercitare pienamente il diritto di difesa». La nullità (nella specie del decreto di citazione) èesclusa,pertanto,sel’imputatoha«conosciutoesattamenteiterminidell’addebito,esplicandolapiùampiaattivitàdifensiva».
Viceversa,sussisteilviziodiindeterminatezzaoambiguitàquando
«l’enunciazioneèpocochiara[…]piùchemancarel’indicazionedeiconnotati materiali del fatto risulta […] sovrabbondante, con un eccessochesfocia in contraddittorietà»50.
Pur trattandosi di ipotesi ontologicamente diverse, entrambe incidono,oggettivamente,sulmedesimoprofiloqualitativoedescrittivodell’imputazione,imponendoallapartepubblica,eventualmentesusollecitazione del giudice, un necessario intervento di tipo correttivo51.Non è un caso che l’attenzione al profilo descrittivo sia ricorrente anchenellarisalentegiurisprudenzadilegittimità,laquale–seppureconriferimentoallanullitàdeldecretodicitazioneagiudizio(exart.412
c.p.p.del1930)–hasostenutochel’invaliditàricorre«inquantol’indeterminatezzaelagenericitàdelleindicazioniattinentialfattocontestatosianoassoluteetotaliecioètalidaimpedireorendereestremamenteinattuabile l’eserciziodel dirittodi difesa»52.
Inquestitermini,èproprioildirittodidifesaaessereelevato,alcontempo, a parametro per valutare l’esaustività o meno dell’imputazioneeastrumentodireazioneavversolaviolazionedell’obbligodienunciazionechiaraeprecisadapartedelpubblicoministero.Successivamenteall’entratainvigoredelcodicedel1988,lagiurisprudenzaharitenutosussistentel’invaliditàdell’attoimputativoanche in ipotesi in cui l’attività di integrazione o di modifica non fossepossibileperil numeroridotto diatti acquisitialle indagini.
Diverso è stato l’approccio ermeneutico al vizio di non corrispondenza, ilqualeinpassatononhaavutounapropriacollocazionedogmatica,sebbene la correlazione tra atti e decisione fosse già elevata dalla dottrinaedallagiurisprudenzaaprincipioprocessualediordinegenerale.Einfatti
– tutt’ora – nella giurisprudenza costituzionale si suole sostenere che «lacorrispondenza dell’imputazione a quanto emerge dagli atti è un’esigenzapresenteinognifaseprocessualee,quindi,anchenell’udienzapreliminare»53.
50S. Azzolin, Imputazione generica o indeterminata: art. 423 vs. nullità, cit., pp. 183-184; C.Valentini,Imputazioneegiudicedell’udienzapreliminare,cit.,pp.438-439.
51Inpassato,ladottrinaharitenutoquesteipotesinonassimilabiliosovrapponibiliallamodificain sensostrettodell’imputazione,disciplinatadall’art.423c.p.p.LeSezioniunite,invece, hanno ritenuto applicabile a tali vizi l’art. 423 c.p.p., pur se questi richiedessero solo uninterventocorrettivoenonmodificativodelfattoinsensostretto.Criticiversoquestoatteggiamento della giurisprudenza S. Azzolin, Imputazione generica o indeterminata: art. 423vs.nullità,cit.,p.184;F.Cassibba,L’imputazioneelesuevicende,cit.,pp.121-122.
52 Cass., Sez. I, 08.01.1985, n. 48, riteneva che la verifica dell’indeterminatezza e della genericitàdovesse avvenire in considerazione della formulazione letterale del capo di imputazione maanche,complessivamente,dituttal’attivitàistruttoriasvoltaeritualmentecontestataall’imputato. In tal senso, non bastava una indeterminatezza o imprecisione, ma era necessarioche l’imputato non fosse posto in grado di conoscere la condotta materiale della quale erachiamatoarispondere(Cass.,Sez.V,07.10.1981,n.10410).
53Corte Cost., 07.12.2017, n. 18. Più di recente, Corte Cost., 19.10.2022, n. 230. Anche CorteCost.,07.03.1994,n.88,cit.,laqualehamessoinevidenzacomelacorrispondenza
Malgradol’assenzadiun’autonomadisciplina,ladottrinahasemprericondottolafattispecieallapatologiadell’imputazione,alpuntodainquadrare la “non corrispondenza” nel contesto più ampio del controllogiudizialesull’imputazione.Solodirecente,lagiurisprudenzadilegittimità, e in particolare le Sezioni unite, si sono mosse nella stessadirezione,qualificandocomeviziodell'attoimputativo«lanoncorrispondenza fra il fatto storico emergente dagli atti processuali e ladescrizionedellostesso nellarichiesta dirinvio agiudizio».
Invero,laverificacircalanoncorrispondenzaèoggettodelsecondocontrollo sull’imputazione che il giudice è tenuto a eseguire dopo aververificato l’esattezza dell’enunciazione54: infatti, in forza della distinzionefra il “difetto di corrispondenza” e la genericità dell’imputazione, solo nelprimocasol’imputazioneè«compiutamenteeprecisamentedescritta(rectius,èesatta),mailfattononècorrettamentecontestatoperchérisultaincongruo rispettoal materiale probatorio»55.
Deve osservarsi, tuttavia, che il controllo sulla corrispondenza non è deltuttosganciatodaquellosvoltosullaprecisioneesullachiarezzadell’enunciazionedelfatto.Sirealizzaunasortadi«consequenzialitàlogica,[…]giacchésoloun’imputazioneenunciatainmodochiaroeprecisoconsentealgiudicedirilevarel’eventualedifettodicorrispondenzatrailfattocontestato equantoemergedagliatti»56.
Fattequestepremesse,obiettividirazionalizzazioneediefficientismodell’attivitàprocessualehannomotivatoillegislatoredel2022adapprestare una specifica disciplina normativa del vizio, inserendo nell’art.423 il nuovo comma 1 bis per il quale “se rileva che il fatto […] non sonoindicatinell’imputazioneinterminicorrispondentiaquantoemergedagliatti[…]nonècorretta”.Inpresenzadelvizio,ilgiudicedeveinvitareilpubblicoministeroaoperarelenecessariemodificazionie,qualora le difformità persistano, restituirgli gli atti, previo contraddittorioconle parti57.
dell’imputazionea quanto emerge dagli atti è un’esigenza avvertita come dimostra
«chiaramentelostessodispostodell’art.423».
54Intalsenso,M.Panzavolta,L’imputazionedifettosaneldecretodirinvioagiudizio,cit.,p.
373. F. Cassibba, Udienza preliminare e controlli sull’enunciato d’accusa a trent’anni dal codicedi procedura penale, cit., p. 4, contesta la posizione delle Sezioni unite, le quali avrebberooperato«un’impropriasovrapposizionefunzionale»frailcontrollosullaprecisione dell’enunciatoeilcontrollodellacorrispondenza.
55M.Panzavolta,L’imputazionedifettosaneldecretodirinvioagiudizio,cit.,p.373,nel criticare la posizione delle Sezioni unite del 2007, ha ribadito la diversità ontologica dei due vizi,affermando che «la chiarezza e precisione dell’imputazione [...] è condizione imprescindibile divaliditàdellacontestazione,presuppostodibaseperchésipossapoidiscuteredellasuacorrispondenzaconquantoemersodalleesperienzeistruttorie».
56G. Fiorelli, Il vaglio giurisdizionale sulla formulazione dell’imputazione in sede di udienzapreliminare:tratentatividicodificazionegiurisprudenzialeeresistenzedogmatiche,in"Riforma Cartabia" e rito penale - La Legge Delega tra impegni europei e scelte valoriali, A.Marandola(acuradi),Milano,2022,p.161.
57V.nota68.
Ladisposizioneeleva,inmodoesplicito,lacorrispondenzaaidatiprobatoriaulterioreeindefettibileconnotatodell’imputazione,cosìimpedendolosvolgimentodigiudizisullabasediimputazioninoncoerenti con le acquisizioni processuali. Deve osservarsi, infatti, che, senonfosseconsentitoalgiudicedirilevareilvizio,lostessosarebbeillegittimamenteobbligatoadisporreunrinvioagiudizioinapertaviolazionedeiprincipi di correlazione.
La collocazione sistematica della previsione dopo l’art. 421 c.p.p. dimostral’assunto per cui il controllo sulla corrispondenza è «incentrato sugli esitidelladiscussioneinudienzapreliminareeilraffrontocongliatticontenutinelfascicolo,chepossonomettereinluce,graziealcontraddittoriotraleparti,aporiesfuggitealvagliogiudizialesull’imputazione»58.Ciòèconfermatodallastessaformulazionedelcomma 1 dell’art. 423 c.p.p., il quale contiene l’espressione“nel corsodell’udienza preliminare”: viene, quindi, circoscritto l’arco temporale nelqualesonoconsentitelemodifiche,inparticolaredalmomentodellacostituzione delle parti fino alla formale dichiarazione di chiusura delladiscussione.
Lasceltanormativahailsicuropregiodisuperaretuttiidubbisorticonriferimentoaipoteridelgiudicenelcasodiaccertatanoncorrispondenza,malgradononsianostatiaccoltiisuggerimentidiquellapartedelladottrinachesosteneval’applicazioneanalogicadell’art.521,comma1,c.p.p.,alfinediconsentirealgiudicedirestituiretempestivamentegliattial pubblico ministero59. Diversamente, il nuovo art. 423 c.p.p. èespressionediun’esigenzadisistematicità–condivisadaaltrapartedelladottrina e dalla giurisprudenza60 –chehaindottoillegislatoreaestenderne l’applicazione alla rilevazione del vizio di non corrispondenza.Fattaquestapremessa,siponelaquestionedell’individuazionedelleipotesiriconducibilialviziodinoncorrispondenza.Invero,vistalacollocazionesistematicadelcomma2bis,cisiinterrogasetaleviziocostituiscaunafattispeciegeneraleincuisussumereleipotesididiversità(comma1)enovitàdelfatto(comma3),ose,viceversa,quest’ultimenesianoestranee al campo applicativo.
58 A. Cabiale - S. Quattrocolo, Gli approfondimenti della dottrina sulla riforma Cartabia - 2. Unfiltropiùpotenteprecedeunbiviopiùnetto:nuovepossibiliprospettivediequilibriotraudienza preliminare, riti speciali e giudizio nel quadro della riforma Cartabia, in GiustiziaInsieme(giustiziainsieme.it),9gennaio2023,definisconoquestosecondocontrollosullacorrispondenzainterminidi“analisiinuscita”.
59 Per un approfondimento, R. Del Coco, La regressione degli atti nel processo penale, Torino,2020. La risalente dottrina si attestava, inoltre, su posizioni contrapposte: sentenza di non luogoa procedere oppure rinvio a giudizio, non essendo riconosciuto al giudice il potere penetrante dicontrollo.
60E.Zurli,Osservazioniintemadimodificazionedell’imputazionedapartedelgiudicedell’udienza preliminare, in Cassazione Penale, 5 (1997), p. 1475. Corte Cost., 10.03.2010, n. 103,cit.
Se si opina nel primo senso, il fatto diverso e il fatto nuovo non possonoassurgere a vizio di non corrispondenza, dovendo allora affermarsi chel’art. 423 c.p.p. disciplina ulteriori ipotesi di patologia dell’imputazione.Aderendoaquestaimpostazione,verrebbegiustificatalasceltadellegislatorediintrodurreilviziodinoncorrispondenzainuncommaautonomo.
Dicontro,sesisostienechediversitàenovitàdelfattocostituiscanodeclinazionidellapiùgeneralecategoriadella“noncorrispondenza”,allora va da sé che la collocazione della relativa disciplina nel comma 1 bisappare impropria. Se il legislatore avesse voluto differenziare il vizio inquestionedalleipotesidifattonuovoodiverso,avrebbedovutointrodurre un apposito comma nell’ambito dell’art. 421 c.p.p., affiancandoil vizio di non corrispondenza a quello di genericità e delineando unadisciplina unitaria dei vizi dell’imputazione. Diversamente, ha preferitointrodurlonell’art.423c.p.p.,senzatuttaviachiariresericorraomenouno stretto collegamento tra la fattispecie della non corrispondenza e leipotesispecifiche delladiversità edella novità delfatto.
Quest’ultima conclusione non poteva essere sostenuta anteriormente allariforma del 2022, sia perché la giurisprudenza non classificava la “noncorrispondenza”qualeviziodell’imputazione,siaperchédiessaillegislatorenonaveva maifornito una nozione.
- IlD.lgs.n.150/2022:ilnuovoruolodell’udienzapreliminare
L’ultimo intervento riformatore si pone nel solco dei principi tracciatidalleSezioniunitedel200761.Illegislatorehainfattipreferitopositivizzareiprincipiespressiinsedepretoria,nonintervenendo,tuttavia, su alcune criticità interpretative, tra queste: quella relativa allacollocazionesistematicadelledisposizionisuivizi;alpossibilesuperamentodellanaturamonofasicadell’udienzapreliminare62;alrapporto tra la nuova regola di giudizio dettata per l’udienza preliminare,l’integrazioneprobatoriadispostadalgiudiceel’interventomodificativo
61 È la stessa Corte di Cassazione a affermarlo. Si scrive nella Relazione su novità normativa la“riforma Cartabia”, cit., p. 82, che «l’intervento riformatore sembra aver recepito tutte questeindicazioni, pur senza che nella relazione illustrativa si faccia cenno agli interventi nomofilatticiintervenuti con particolare riguardo a Sez. Un. “Battistella”». In dottrina, tra tutti, G. Fiorelli, Ilvaglio giurisdizionale sulla formulazione dell’imputazione in sede di udienza preliminare: tratentativi di codificazione giurisprudenziale e resistenze dogmatiche, cit., p. 148; L. Pistorelli,Riforma del processo penale: le direttive di intervento in materia di indagini preliminari eudienzapreliminare,inIlpenalista(ilpenalista.it),8ottobre2021.
62R.Crepaldi,Leindaginipreliminari,l’udienzapreliminareelanuovaudienzapredibattimentale, cit., p. 239, per il quale il superamento della natura monofasica dell’udienzapreliminare – che poneva delle questioni relative all’esercizio dei diritti e delle prerogative dellepartiprocessuali–el’introduzionediunagestionebi-fasica,èilrisultatofunzionaledellariforma, perché, «una volta esauriti gli accertamenti riguardanti la regola costituzione delleparti», il giudice affronti «dapprima eventuali questioni preliminari e – risolte le eventualieccezionidicompetenza,nullitàeutilizzabilitàdegliatti–passiallavalutazionedelmerito».
dell’imputazione. Profili di criticità presenta, altresì, l’aver assoggettato lariqualificazione giuridica del fatto allo stesso procedimento previsto incasodi vizio di noncorrispondenza63.
Comesièanticipato,ildispostonormativo–nellaprospettivadistabilizzare l’imputazione già dall’udienza preliminare – prevede il poteredelGUPdisollecitareilpubblicoministeroallariformulazione,all’integrazione o alla modifica dell’imputazione, previo contraddittoriocon le parti. Qualora lo stesso non si adegui all’invito, il giudice dovràdichiarare la nullità della richiesta di rinvio a giudizio, con conseguenteregressionedelprocessoalmomentodichiusuradelleindaginipreliminari.
Larecentevalorizzazionedellac.d.polifunzionalitàdell’udienzapreliminare64,malgradosiaaderenteaiprincipisancitidalleSezioniunite, non trova unanime condivisione tra chi ha sempre ritenuto che, tralefunzioniprecipuedell’udienzapreliminare,nonvifossequelladiintegrare o modificare l’imputazione.65Ciò in quanto ne risulterebberolese, da un lato, le prerogative del pubblico ministero, perché sarebbe ilgiudicearidefinireilthemadecidendum;dall’altro,lalibertàdell’imputatodiassumerelesceltedifensive,perchél’interventogiudiziale, specie se di tipo probatorio, potrebbe indurlo a non optare perunrito alternativo.
Deve,ancora,osservarsichelasuddettafinalitàditipodeflattivo-efficientisticoèperseguitaperiltramitediunmeccanismoditipo“sanante”, in forza del quale il pubblico ministero che non si sia adeguatoalle indicazioni giudiziali potrà, per impedire la declaratoria di nullità,sanare tempestivamente il vizio dell’imputazione. Si consente, dunque,allapartepubblicadiattivarsi,ancheinseguitoallesollecitazionidelgiudice, gravandola tuttavia dell’onere di farlo tempestivamente primadelladeclaratoria di nullità.
Contuttaevidenza,nerisultaalteratoilclassicomeccanismodirilevazione delle nullità, in quanto il giudice dovrebbe poter dichiararel’invaliditàinmodoimmediatoesenzaattendereilsuccessivoconvincimentodelpubblicoministero.Inoltre,nonèdatocomprendere
63L’art. 423 c.p.p. assoggetta la modifica in fatto e in diritto alla stessa disciplina, per cui ilgiudicenonapparepiùliberodimutarelaqualificazionegiuridicadelfatto,madovràinterloquireconilpubblicoministeroaffinchéquestiriqualifichiilfatto.
64 In tal senso, F. Cassibba, Udienza preliminare e controlli sull’enunciato d’accusa a trent’annidal codice di procedura penale, cit., p. 2, il quale specifica che «l’udienza preliminare è sospesafra la natura formalmente processuale e quella sostanzialmente meritale e di giudizio». Cass,Sez.Un.,20.12.2007,n.5307,cit.e,prima,Cass,Sez.Un.,30.10.2002,n.39915,cit.,perle quali le «novità apportate dalla legge Carotti alla disciplina dell’udienza preliminare ne avesseromodificato funzione e struttura, attribuendo al giudice un dovere di un controllo sull’eserciziodell’azionepenalepergarantirel’effettivitàdelcontraddittorioedeidirittididifesa».
65M.Panzavolta,L’imputazionedifettosaneldecretodirinvioagiudizio,cit.,p.373, ritiene che una simile idea si ponga «in evidente distonia con il sistema complessivo designato dalcodice»(almenoconriferimentoall’impostazionecodicisticaprecedenteallariforma).
selanullitàinquestionecostituiscaunasanzioneafrontedell’inazionedelpubblicoministero,eventualmenteespressionedell’art.124c.p.p.,oppuresitrattidiunamerainvaliditàcheattieneall’attodieserciziodell’azionepenale.
Appare, altresì, rispondente ad una logica deflattiva la collocazione delcontrollosull’imputazionenelmomentocheprecedeladiscussione66,acquisendoquest’ultimolavestegiuridicadi“questionepreliminare”rispetto alla discussione67. E infatti, solo dopo aver eseguito il suddettocontrollo, il giudice potrà dichiarare aperta la discussione68: si tratta diuno schema che diverge, con tutta evidenza, dal modello delineato dalleSezioniunite,invirtùdelqualel’interventogiurisdizionaleeracontemplatoincorso o,al più, al terminedella discussione.
Comehasottolineatoladottrina,perunverso«l’anticipazioneel’officializzazione del controllo di non genericità del capo di imputazionenonèprivadiriflessisull’autonomiaorganizzativadelgiudice»,oltrea
«ridurne sensibilmente la discrezionalità nelle scelte relative alla strategiaaccusatoria»69.Peraltroverso–ancheseinassenzadiriferimentinormativi–lanaturapreliminaredellaquestionesembrerebbenonimpedireallepartidirilevareoeccepirel’esistenzadeivizidell’imputazioneanchedopolaformaleaperturadelladiscussione70,specieselamodificaol’integrazionerisultifavorevoleallaposizionedell’imputato.
66Questa scelta si pone in distonia rispetto all’orientamento giurisprudenziale precedente allariforma, in forza del quale la modifica dell’imputazione, in sede di udienza preliminare, potevaessere «validamente compiuta fino alla formale dichiarazione di chiusura della discussione» (tratutte,v.Cass.,Sez.V,21.09.2018,n.53701).Ciòinquantonellafasedellaudienzapreliminarela contestazione è ancora fluida nelle mani del P.m. che provvede ad "aggiustarla" anche all'esitodelladiscussioneintercorsatraleparti.
67Nella Relazione illustrativa al decreto legislativo del 10 ottobre 2022, n. 150, cit., p. 273, siscrive, infatti, che l’obiettivo perseguito è quello di «concentrare in apertura della sequenza ogniquestione attinente alla validità dell’atto di esercizio dell’azione penale». Conferma di questaconclusionesirinvienenellaparteincuiillegislatorescrivechelasequenzadell’udienzapreliminarepotràsvolgersiregolarmente«unavoltaesclusalanullitàdell’imputazione»(p.273). In dottrina, v. F. D’Arcangelo, L’udienza preliminare, cit., p. 144; R. Crepaldi, Le indaginipreliminari, l’udienza preliminare e la nuova udienza predibattimentale, cit., p. 239, per ilquale la nuova natura bifasica dell’udienza preliminare trova conferma nel carattere preliminaredell’attivitàdiverificadellacorrettezzadell’imputazione,«ilcuisvolgimentoapparedifficilmente compatibile con il momento di valutazione del merito della richiesta di rinvio agiudiziodell’imputato».
68Secondopartedelladottrina,lacollocazionedelcontrolloin esame tralequestionipreliminaririspondeall’esigenzadiun«immediatointerventoortopedicochepossapiùefficacemente orientare l’imputato (e il p.m. ove previsto), verso la scelta di un rito alternativo».Nella Relazione illustrativa al decreto legislativo del 10 ottobre 2022, n. 150, cit., p. 272, siscrivechelasceltasistematicainquestioneèfruttodell’«idealesviluppocronologicodell’udienzapreliminare[…]Inquestafase,infatti,ilgiudicepuòrilevarelaviolazione,di carattereformale,edesercitareipotericonferitiglidallalegge».
69A.Cabiale-S.Quattrocolo,GliapprofondimentidelladottrinasullariformaCartabia,cit.
70Questa soluzione appare rispondente, oltre che al diritto di difesa, anche al principio dellarilevabilitàdelviziofinoalmomentodellaformaleaperturadelladiscussione.Perunapprofondimento,v.nota33.
Quest’ultimaquestioneimponeall’interpretediinterrogarsisucosaaccade se il giudice non rilevi o le parti non eccepiscano l’esistenza delvizioprimadell’aperturadelladiscussione.Ildubbiosiponepoichéicommi1e2dell’art.421c.p.p.disciplinanoesclusivamentel’interventodelgiudice,nullaprevedendorispettoall’eventualerilevazioneoeccezionedi unadelle partinel corso delladiscussione.
Se si considera l’assetto interpretativo precedente alla riforma, la nuovadisposizionedovrebbeessereapplicatainconformitàalprincipio–affermato dalla costante giurisprudenza – per cui il pubblico ministero hail potere di precisare e di calibrare il capo di imputazione originario ancheincorsodiudienza,purchéprimadellaformalechiusuradelladiscussione71.Principio,questo,chesifondasulcaratterefluidodell’imputazione, per cui la modifica o l’integrazione sarebbe possibile siadopo l’esposizione dei risultati delle indagini preliminari e degli elementidi prova, sia dopo le conclusioni del difensore dell’imputato72o a seguitodell’eventualeinterrogatorio di quest’ultimo.
Dicontro,però,l’analisideldatoletteraleconduceaunadiversaconclusione, ossia quella della non ammissibilità di un intervento tardivodelpubblicoministeroodeldifensore,soluzioned’altrondeconformeanche agli obiettivi efficientistici della riforma e alla volontà di porre unlimitetemporaleallamodificadell’imputazione.Einfatti,sarebbecontraddittorio qualificare l’attività di correzione del vizio come questionepreliminare, come tale rilevabile prima dell’apertura della discussione, maalcontempoammettereunarilevazionedelvizioinunmomentosuccessivoecomunqueprima dellachiusuradelladiscussione.
In tal senso, si osserva che l’ulteriore obiettivo del legislatore delegato èquello di mitigare l’effetto a sorpresa per l’imputato e per la difesa73nelcaso di modifica o di integrazione dell’imputazione, evitando che la partepubblicapossatrarre«unindebitovantaggiodagliampimarginidimanovracircal’adeguamentodell’imputazione lungotuttoil corsodelprocesso[…]adiscapitodeidirittipartecipatividellepartiprivate»74.
Aognimodo,qualoralagiurisprudenzadovesseesprimersiinsensofavorevoleallarilevazioneoall’eccezionetardivadelvizio,dovrebbecomunqueappellarsialprincipiocostituzionaledellatempestività75e
71Cass.,Sez.V,21.09.2018,n.53701.
72Cass.,Sez.IV,17.09.2013,n.41409,perlaqualelamodificadell’imputazionepuòavvenire
«dopoanchedifronteallecontestazionidelladifesa,acondizione,naturalmente,dinonmodificarneilcontenutosostanziale».
73A ulteriore specificazione, può richiamarsi Corte Cost., 08.01.1991, n. 11, cit., per la qualeanche l’art. 423, comma 2, c.p.p., «mira proprio ad evitare il pregiudizio al diritto di difesadell’imputato che potrebbe derivare dalla inaspettata contestazione di fatti nuovi non enunciatinella richiesta di rinvio a giudizio». Con molta probabilità, la riforma si muove nella stessadirezione.
74F.Cassibba,L’imputazioneelesuevicende,cit.,p.180.
75In applicazione dell’art. 111, comma 2, Cost., la persona accusata ha il diritto a disporre “deltempoedellecondizioninecessarieperprepararelasuadifesa”.Perladottrinapiùautorevole,
dell’adeguatezza76dellacontestazione,cheassurgeavaloreaggiuntodell’interaattivitàprocessualeeperiltramitedelqualepuòritenersisoddisfatto il diritto di difesa e il contraddittorio tra le parti77. Solo così ilgiudicepotràrilevareecensurareunaeventualeipotesidi“cripto-imputazione”78lesiva del diritto di conoscere un’imputazione completa enon generica, come tale apparente. Viceversa, sarebbe solo il pubblicoministero a prevedere l’evoluzione dell’imputazione fino al momento dellachiusuradella discussione.
Un dubbio, tuttavia, permane: se il potere di controllo è stato collocato nelmomento di apertura dell’udienza preliminare, dovrebbe allora ritenersichelamancatarilevazionedelvizioentrotaletermineimpediscadeduzioni successive. In tal senso, si è sostenuto che la riforma dell’art.421 c.p.p. consenta la formale apertura della discussione solo «una voltaesclusa la [eventuale] nullità dell’imputazione»79, con la conseguenza chenon sarà possibile dedurre il vizio ove il giudice abbia dichiarato aperta ladiscussione.
Indefinitiva,puòaffermarsiche,sebbenelaratiolegissiaquelladiapprestareunasoluzioneallequestioniapplicativechesiponevanoin
la contestazione è tempestiva ove il pubblico ministero la porti a conoscenza dell’imputato e delsuodifensore,senoncontestualmente,quantomenosubitodopol’integrazioneoilnovumprobatorio. Come emerge da Corte Cost., 3.06.1992, n. 241, la tempestività sussiste quando ilPubblico ministero effettua la nuova contestazione «non appena emergano seri elementi pereffettuarla». Per un approfondimento, L. Marini, Art. 519, in Commento al nuovo codice diprocedura penale, coor. M. Chiavario, Torino, 1991, p. 471; T. Rafaraci, Le nuove contestazioninelprocessopenale,Milano,1996,p.189.
76 Per la giurisprudenza convenzionale (tra tutte, C.E.D.U., Mattoccia c. Italia, cit., § 60), integraadeguatezza: la ricorrenza di tanti elementi quanti sono i reati di cui l’interessato è accusato; lasufficiente elencazione dei reati; l’indicazione del luogo e della data del reato; il riferimento agliarticolipertinentidelcodicepenale;lamenzionedelnomedellavittima.
77 Anche se con riguardo alla fase dibattimentale, Cass., Sez. V, 21.09.2015, n. 8631, afferma unprincipio eventualmente estensibile anche all’udienza preliminare, perché, ove si ammettesse unpotere di modifica senza specifici limiti temporali, «l’imputato ha facoltà di chiedere al giudiceun termine per contrastare l’accusa, esercitando ogni prerogativa difensiva come la richiesta dinuove prove o il diritto di essere rimesso in termini», in coerente applicazione dell’art. 519 c.p.p.
78 Il termine cripto-imputazione è impiegato anche con riguardo all’ipotesi dell’imputazione nondettagliata,circoscritta,delimitataoaddiritturaimplicita.Sitrattadiunfenomenoche–avversato dalla dottrina – alteragliordinarischemioperatividelprocesso penale,poichésipone la parte pubblica in una posizione di superiorità conoscitiva, con evidenti ripercussioni siasulpianodell’eventualeintegrazioneprobatoriadelladifesa,siasullasceltadiunritoalternativo. Per un approfondimento, V. Grosso, Determinazione del fatto, cripto imputazione econtestazione sostanziale dell’accusa, in Giustizia Penale, III (1987), p. 322, che qualifica lapratica della cripto-imputazione come un “fare” insidioso, provocatorio e meno raro di quantosia naturale supporre. G. Fiorelli, L’imputazione latente, Torino, 2016, discute di unasortadi“imputazionelatente”,qualeconseguenzadelcarattereinstabileeperfettibile dell’addebito.
Per un approfondimento in dottrina, v. F. Foschini, La criptoimputazione, in Studi in memoriadiAndreaTorrente,vol.I,Milano,1968,p.369ss.;O.Dominioni,Imputazione,inEnciclopediadelDiritto,vol.XX,1970,pp.818ss.;F.Cassibba,Vacillailcriteriodellaprevedibilitàdellenuove,inDirittoPenaleContemporaneo(dirittopenalecontemporaneo.it),27 novembre 2012, pp. 1-19; F. Iacoviello, Processo dell’Utri. La requisitoria del consigliereIacoviello,inDirittoPenaleContemporaneo(dirittopenalecontemporaneo.it),2012,p.1.
79F.D’Arcangelo,L’udienzapreliminare,cit.,p.145.
precedenza – tra queste quella relativa alla esatta delimitazione del themadecidendum ai fini del dibattimento80–, diversi sono i problemi che sipongonoall’interprete,specieconriguardoairapportidiforzatraisoggettidel processo e ai relativipoteri.
3.1 Contraddittorio,sollecitazioneeintegrazioneprobatoria:meccanismoa diverse velocità
Malgrado la riforma degli artt. 421 e 423 c.p.p. preveda un meccanismo dicorrezione comune basato sull’invito al pubblico ministero da parte delgiudice,tuttaviadiversoèilcontenutodellasollecitazione:mentre,nell’ipotesi di cui all’art. 421, comma 1 bis, c.p.p., il giudice si limita ad“invitare”lapartepubblicaariformularel’imputazione,nellafattispeciedi cui all’art. 423, comma 1 bis, c.p.p., invece, il giudice invita il pubblicoministeroa “operare lenecessarie modificazioni”.
Ebbene, la diversa formulazione normativa è espressione di una precisascelta del legislatore. In particolare, si tratta di un medesimo potere maesercitato con diversa intensità: se, a fronte di un’imputazione genericasottoilprofilodescrittivo,ilgiudicesilimitaainvitareallariformulazione, senza probabilmente indicare il contenuto o la modalitàespositiva da adottare, nel caso della non corrispondenza il GUP deveinvece indicare le necessarie modificazioni, con il rischio di una indebitaingerenzada parte di quest’ultimo.
Nulla è stato previsto con riguardo al fondamento giuridico dell’invito allariformulazionedapartedelgiudice81e,inparticolare,sesial’inottemperanzaall’invitoaprovocareladeclaratoriadinullità.Sulpunto, può affermarsi che il dovere del giudice di sollecitare il pubblicoministerorisiedenell’osservanzadell’art.124c.p.p.:l’eventualeinottemperanza del secondo impone al giudice di applicare la sanzioneprocessualedella nullità82.
80A titolo esemplificativo, può citarsi anche la questione relativa alla limitazione all’accesso airiti alternativi in caso di errata descrizione del fatto o di non corretta qualificazione giuridica.Questione, questa, che, nella relazione del massimario (p. 84), è ritenuta risolta in quanto lanuova disciplina, incentrata sulla «necessaria completezza dell’imputazione e correttezza dellasuaformulazioneinpuntodifattoedidiritto»,consenteunpiù«agevoleaccessoairitialternativi soprattutto nei casi in cui sussista una preclusione normativa per la qualificazionegiuridica ovvero sia incerta o generica la contestazione, per la sommaria descrizione del fatto operl’incertaqualificazionegiuridica».
81 Corte Cost., 05.04.1995, n. 131, cit., precisa che il giudice dell’udienza preliminare ha il doveredisollecitareilpubblicoministeroaprocedereallenecessarieintegrazionieprecisazionidell’imputazione. L’assenza di richiesta di precisazione è stata interpretata dalla giurisprudenzadilegittimitàinterminidiviziodiabnormità,perchéciòavrebbecomportatol’indebitaregressione del procedimento. O. Mazza, Imputazione e “nuovi” poteri del giudice dell’udienzapreliminare,inRivistaItalianadiDirittoProceduraPenale, 3 (2008),p.1363;S.Azzolin,Imputazionegenericaoindeterminata:art.423vs.nullità,cit.,p.117.
82Deveosservarsiche,seilgiudicehal’obbligolegaledirestituiregliattinelcasodiinattivitàdelpubblicoministero,quest’ultimoèalpiùgravatodaundoverediadeguarsi,inquanto
Resta irrisolto il tema dell’eventuale sanzione da applicare nell’ipotesi incuiilgiudice,purpotendosollecitarelamodificaol’integrazione,siarimastoinattivo83.
Quantoaglieffetti,lasollecitazionedelgiudiceproduceunasortadi“invitoallasanatoria”dapartedelpubblicoministero,ilquale–sipresume–preferiràapportarelemodificheoleintegrazionirichiestepiuttosto che incorrere nella declaratoria di nullità e nel regresso dellafase. Non si determina, dunque, l’immediata regressione della fase: qui, illegislatore ha seguito l’indicazione della giurisprudenza di legittimità, perla quale si verifica regressione solo nel caso di vizio non sanato con inormalimeccanismi correttivi.
Ulterioreprofiloattieneallacomuneprevisionedelpotere/doveredisollecitazioneconriguardoaentrambiivizi.Intalsenso,pursecondiversa incidenza, la riforma sembra aver positivizzato le conclusioni dellaCorte Costituzionale84, per la quale l’invito all’integrazione o alla modificaè necessario (oltre che doveroso) sia nell’ipotesi di diversa descrizione delfattorispettoacomeenunciatonellarichiestadirinvioagiudizio(c.d.noncorrispondenza)85,siaquandositrattidiprecisaregliestremidelfattocontestato (c.d. genericità).
Deve rilevarsi, però, che la nuova disciplina non è del tutto sovrapponibileai principi espressi dalle Sezioni unite, con particolare riguardo, per unverso, all’asserito potere del GUP di integrare e precisare il fatto storicooggetto di imputazione in assenza di iniziativa del pubblico ministero e,peraltroverso,allariqualificazionegiuridicadelfattocontestato.Nelprimo caso, anche se in passato si ammetteva simile potere limitatamenteal decreto che dispone il giudizio, oggi il legislatore impone, in ogni caso,l’attivazionedelcontraddittorioanticipato86eilsuccessivoinvito,cosìprecludendoal giudice un interventodiretto.
l’ordinanza di sollecitazione è un provvedimento che assume carattere ordinatorio privo di ogniefficacia cogente (Cass., Sez. V, 31.01.2012, n. 18732, anche se con riferimento alla scelta delgiudizio abbreviato). Negli stessi termini, Cass., Sez. VI, 28.02.2006, n. 13471, in cui si sostienechealpubblicoministeroèrivoltounmeroinvitoprivodiogniprescrizionecogenteeconsistein un «provvedimento ordinatorio rientrante nell'esercizio dei poteri riconosciuti al Giudice perregolarelosvolgimentodell'udienzaelacuilegittimità».
83 In questo caso potrebbe trovare applicazione l’art. 124 c.p.p., seppure non è dato comprenderese la sanzione debba riguardare l’atto conclusivo della fase dell’udienza preliminare o se algiudice possa imputarsi una responsabilità disciplinare. La prima ipotesi troverebbe confermanelcomma2dell’art.429c.p.p.,anchese,inconcreto,rischierebbedicontravvenirealleesigenzediceleritàdelprocesso.
84CorteCost.,07.03.1994,n.88,cit.;CorteCost.,05.04.1995,n.131,cit.
85La non corrispondenza impone la coincidenza dell’addebito con il fatto storico. In tal senso,infatti, la non corrispondenza non va confusa con la mera e errata descrizione del fatto, la qualenon assurge a vizio dell’imputazione perché non incide sulla storicità del fatto. Sul punto, Cass.,Sez.III,05.12.2018,n.17829.
86Non può dubitarsi che il contraddittorio anticipato costituisca una maggiore garanzia, oltreche per i diritti dell’imputato e per le prerogative del pubblico ministero, anche per la correttaesplicazione del processo, in quanto consente di prevenire e/o evitare inutili situazioni di stalloprocessuale. In tal senso, con un principio estendibile anche all’udienza preliminare, la Corte diCassazionehaaffermatol’abnormitàdell’ordinanzaconcuiilgiudicerestituiscegliattial
Conriguardoallasecondaquestione,seèpacificocheilgiudicepossadarealfattounadiversaqualificagiuridica,tuttavialanovellahaassoggettatol’esercizioditalepoterealmedesimomeccanismodisollecitazione. Per ragioni di sistema, dovrebbe ritenersi che, in ogni caso,il giudice abbia il potere di operare direttamente le modifiche di ordinegiuridico.
La disposizione nulla prevede con riguardo alle tempistiche entro cui ilpubblicoministerodeveadeguarsiall’invitodelgiudice,tenutocontoanche del fatto che la modifica potrebbe intervenire nella stessa udienza.La risposta varia a seconda che si consideri il profilo strutturale o quelloteleologico: con riguardo al primo, la tempistica dipenderà dal carico diruolo,nellaspeciedalladataincuiilgiudicehafissatolasuccessivaudienza per valutare la riformulazione o la modifica. Se si valorizza ilsecondo profilo, invece, è opportuno tenere a mente le esigenze difensivedell’imputatoinunoallaragionevoleduratadelprocesso,conl’obiettivodipervenireadunacelere definizionedell’udienzapreliminare.
Inaltritermini,seillegislatorehaconcentratolaverificadeivizinellafasedell’udienzapreliminareperassolvereadesigenzediceleritàeefficienza, il giudice dovrà fare in modo che l’integrazione o la modificaintervengano nella stessa udienza o, al più, a quella successiva fissataentroun breve arco di tempo87.
A differenza della precedente formulazione codicistica, il legislatore dellariforma ha espressamente previsto il diritto al contraddittorio anticipatotra le parti sulle richieste integrative o modificative del giudice. Garanzia,questa, che si declina in modo diverso a seconda del vizio considerato: serileva un vizio di genericità, il giudice, prima di sollecitare l’intervento delpubblico ministero, deve sentire le parti sul punto; in caso di eventualeinottemperanza,potràrestituiregliattiallapartepubblica,previoulteriorecontradditorio.Viceversa,seemergeilviziodinoncorrispondenza,lapartipotrannocontraddiresolonelcasoincuiilpubblicoministero disattendala richiesta delgiudice.
Desta perplessità la mancanza di un eventuale doppio contraddittorio nelcaso di non corrispondenza dell’imputazione, previsto invece nell’ipotesidigenericità.Laspiegazioneèprobabilmenteditipostrutturale:postocheildifettodicorrispondenzasiconfigurasolose,amonte,l’imputazione è stata correttamente formulata, allora sarà necessario soloun contraddittorio successivo per allineare il contenuto dell’imputazioneagliatti presenti nel fascicolo.
pubblicoministeroperl’integrazionedelcapodiimputazione«senzaaverpreviamenteinvitatoil pubblico ministero a precisare la contestazione ritenuta carente e senza individuare i profilidellacontestazionenecessitantidispecificazione»(tratutte,Cass.,Sez.III,09.072013,n.42161).
87Sipuòvalorizzarelostessoprincipiochetrovaapplicazioneneiconfrontidelpubblicoministero,ilqualeètenutoallacontestazionetempestiva.Ciòancheinconsiderazionedel tempodicuibisognaladifesaperadeguarelapropriastrategiaalnuovoattoimputativo.
Laprevisionedelcontraddittorioanticipatointegra,sicuramente,unaspettovantaggiosodellanuovadisciplina,specieperchécondensa,inunadisposizione,iprincipiaffermatineltempodallagiurisprudenzacostituzionale88.Il legislatore ha introdotto una procedimentalizzazionedellarilevazioneecorrezionedelvizio,nellaqualelaprevisionedell’obbligo di sentire le parti assurge a uno dei momenti necessari89: ilgiudiceavviaunaveraepropria«interlocuzioneformaleconleparti,affinchéquest’ultimesianopreventivamenteconsultateinmeritoallecarenzedescrittivedelfattocontenutonellarichiestadirinvioagiudizio»90.
Ladottrina91sièinterrogatasullarealeportatadellaprevisione,soffermandosi in particolare sul profilo relativo alla natura giuridica dellapreventivaaudizionedelleparti:temasulqualelarelazionelegislativanon fornisce alcuna indicazione. Probabilmente, il legislatore ha volutorimetterealgiudicelasceltadellamodalitàdicontraddittoriopiùadeguata in relazione alle parti, all’oggetto del processo e al tipo di viziocheviene in rilievo92.
L’assenzadicriteridescrittiviindurrebbeadaffermarecheilcontraddittorio anticipato non costituisce un reale obbligo o dovere per ilgiudice,bensìunameraoccasionediconfrontotraleparti.Pertanto,sarebberimessaall’autoritàgiudiziarialasceltaditenerecontodel
88 Secondo Corte Cost., 13.05.2009, n. 142, rientra nei poteri del giudice consentire alle parti «dispiegarelapropriaattività,garantendol’effettivitàdelcontraddittorio».F.Cassibba,L’imputazione e le sue vicende, cit., p. 8, ritiene che «la necessaria identificazione e fissazione delfattonell’imputazionecostituiscacondizionedieffettivitàdeldirittodidifesa[…]e,piùgenerale,delcontraddittorio».
89G. Fiorelli, Il vaglio giurisdizionale sulla formulazione dell’imputazione in sede di udienzapreliminare: tra tentativi di codificazione giurisprudenziale e resistenze dogmatiche, cit., p.152,sostieneche«vieneprivilegiato,inprimabattuta,ilprogressivoconsolidamentodell’imputazione all’interno dell’udienza preliminare e, solo in caso di mancato adeguamentodell’addebito da parte del titolare dell’accusa, il percorso tracciato dal legislatore delegante siorientaversolarestituzionedegliatti».R.Crepaldi,Leindaginipreliminari,l’udienzapreliminareelanuovaudienzapredibattimentale,cit.,p.243,individualaratiodellaprocedimentalizzazionedellarilevazioneecorrezionedelvizionelbilanciamentotra«lanecessità di garantire al giudice – in relazione alle garanzie difensive dell’imputato ma anche alprincipiodiobbligatorietàdell’azionepenale–laresponsabilitàdigarantirelacorrettaformulazionedell’imputazioneelasuarispondenzaaifattiaccertatie,dall’altro,quelladiassicurareilmonopoliodelPubblicoMinisterosull’azionepenale».
90È previsto, infatti, che il giudice debba “sentire le parti” ove rilevi l’esistenza di un vizio o,come nell’ipotesi di cui all’art. 423, comma 1 bis, c.p.p., il pubblico ministero sia rimasto inattivo rispettoallarichiestadimodifica.G.Fiorelli,Ilvagliogiurisdizionalesullaformulazionedell’imputazioneinsedediudienzapreliminare:tratentatividicodificazionegiurisprudenziale e resistenze dogmatiche, cit., pp. 148-149, individua nella disposizione unveroeproprioobbligodipreventivaaudizionedelleparti.
91Ibid.
92Per comprendere le possibili modalità applicative del contraddittorio in questione, potrebbefarsi riferimento all’art. 425, comma 4, c.p.p., che prevede il dovere del giudice di sentire le partial fine di ammettere le prove richieste dalle stesse. Uno sguardo alla giurisprudenza che si èespressasulpuntoconsentirebbedifornireuncontenutoinnegativo,ossiadelineareleipotesiincuiildoveredisentirelepartirisultiviolato.
«consensooildissensodellepartiinterpellate»93,speciesesiastatarilevatal’esistenzadiunviziodescrittivomeritevoledicorrezione.
Secosìfosse,siverificherebbeunasortadieffettodineutralizzazionedelcontraddittorio,poichéleparti,purconfrontandosisulpunto,nonsarebberoingradodiscalfirela(pre)decisionedelgiudicedichiederealpubblicoministerolariformulazionedell’imputazione.Salvol’ipotesiincui il giudice siaincorso in un erroredi lettura o dicomprensione dell’attoimputativo,apparedifficileindividuare,anchesoloinastratto,gliargomenti che le parti potrebbero addure per impedire la riformulazione.Diversaèlaposizionedell’imputatoedelladifesa,perchétitolaridistrumentimenoincisivirispettoaquelliinpossessodelpubblicoministero,essendo quest’ultimo avvantaggiato dall’aver redattol’imputazione.Eallora,selaratiolegisèquelladisuperareilmodello“quasiautoritativo”dirilevazionedelvizio,l’effettoconcretoèbendiverso:ilgiudicerestailsoggettochedecidelosvolgimentoelecadenzedelcontraddittorio,speciesegiàhariscontatol’esistenzadiunvizio94.
Le suddette argomentazioni sono più vere se si passano in rassegna dueulterioriipotesi,rispettivamente:quellaincuiilgiudiceinvitaallariformulazionedelcapodiimputazioneinsensopeggiorativoperl’imputato e quella in cui l’enunciazione è il risultato dell’accordo tra laparte pubblica e la difesa, magari a seguito di richiesta di applicazionedella pena presentata in fase di indagini o a conclusione delle stesse. Inentrambeleipotesi,leesigenzedifensiveimporrebberouncontraddittorio rinforzato, specie se la difesa ha avuto accesso al fascicolodiindagineehagiàpredispostounadeterminatalineadifensivadaseguirenella fase dell’udienza preliminare95.
Ancora, la nuova disciplina sembra non essere coordinata con l’eventualeattivitàdiintegrazioneprobatoriadispostadalgiudice,exartt.421bise
422c.p.p.Sitrattadidisposizioniinformatealprincipiodellacompletezza delle indagini, che marcano la connessione con l’esigenza di“stabilizzazione”dell’imputazione:piùleindaginisonocompleteedesaustive,maggiorisarannolechancesdistabilitàdell’enunciato.
93G. Fiorelli, Il vaglio giurisdizionale sulla formulazione dell’imputazione in sede di udienzapreliminare: tra tentativi di codificazione giurisprudenziale e resistenze dogmatiche, cit., p.149; L. Pistorelli, Riforma del processo penale: le direttive di intervento in materia di indaginipreliminarieudienzapreliminare,cit.,ritienesitrattidiuntentativodiconciliazione.
94 In tal senso, G. Fiorelli, Il vaglio giurisdizionale sulla formulazione dell’imputazione in sedediudienzapreliminare:tratentatividicodificazionegiurisprudenzialeeresistenzedogmatiche,cit.,p.149,haevidenziatocome«apparedifficileipotizzarechel’imputato,interpellatosulvizio,possaparalizzarel’iniziativadelpubblicoministerotesaacorreggerel’imputazione e far sì che il giudice si veda “costretto” a dichiarare la nullità senza sindacarepreventivamenteladisponibilitàdellapubblicaaccusaadaggiustarel’addebito».
95Classica ipotesi in cui il difensore, dopo la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini,effettual’accessoalfascicolodelleindaginiesiverificaladiscoveryprobatoria,ancheseparziale.
Potrebbero,inastratto,verificarsiduesituazioni,dellequalisolounadestamaggioriperplessità.Invero,seilgiudicedisponel’integrazionedelle indagini o degli elementi di prova, e solo dopo chiede di riformularel’imputazione, nulla quaestio: il pubblico ministero si adeguerà alla nuovapiattaforma probatoria e la difesa avrà la possibilità di contraddire sulpunto.
Problematicaè,invece,l’ipotesiincuiilgiudicedispongalesuddetteattività dopo che la parte pubblica, volontariamente o su invito, abbiacorrettol’attoimputativo:siavrebbeunulterioreinvitoacolmarele
«lacune probatorie sulla “nuova” imputazione»96, per giunta non previstodallalegge,conconseguenteprolungamentodeitempiprocessuali.
Unsimilecontestoprocessualeponeinsecondopianole“declamate”istanzeefficientisticheerisaltailvulnusarrecatoallaposizionedell’imputato.Inparticolare,questisivedrebbequasicostrettoanonoptare per un rito alternativo o a ritirare la relativa richiesta, perché già lastessaattivitàprobatoria,cheprecedelaformulazionedelcapod’imputazione, è connotata da instabilità. Inoltre, se l’attività è direttaall’“assunzione delle prove delle quali appare evidente la decisività ai finidella sentenza di non luogo a procedere”, non dovrebbe ritenersi a monteammissibileunasuccessivasollecitazioneallariformulazionedell’imputazione,poichésarebbeevidentel’intenzionedelgiudicedipervenireal rinvio a giudizio.
Negli stessi termini, qualora la sollecitata riformulazione o integrazionedell’imputazionesembrassedeporreperl’emissionediundecretochedisponeilgiudizio,sidovrebbeconsentirealladifesadi«richiederel’ammissione di elementi precedentemente non dedotti, quanto meno neilimiti di cui all’art. 422 c.p.p., e la concessione di un congruo lasso ditempopergarantireunacorrettaesplicazionedelleattivitàdifensive»97.
96F. Cassibba, L’imputazione e le sue vicende, cit., p. 124, critica l’accostamento che,parte della dottrina, ha operato tra il potere di sollecitazione del giudice e quello di indicarenuovitemidiprova.Inrealtà,taleoperazionerisaleaunapronunciadellaCorteCost.,07.03.1994, n. 88, cit., la quale ha sostenuto che l’attività giurisdizionale di controllo dell’azionepenale trovi un suo completamento nell’art. 422 c.p.p., perché tramite le integrazioni probatoriesono evitate «le situazioni di stallo decisorio, dovute all'impossibilità di decidere allo stato degliatti».
97Come evidenzia G. Fiorelli, Il vaglio giurisdizionale sulla formulazione dell’imputazione insedediudienzapreliminare:tratentatividicodificazionegiurisprudenzialeeresistenzedogmatiche,cit.,p.164;nellostessosensoM.Tornatore,Modificadibattimentaledell’imputazione e diritto alla prova, in Cassazione Penale, 5 (1993), p. 1063. In termini più ampi,CorteCost.,16.01.2020,n.14,cit.,perlaquale,aseguitodiriformulazioneodinuovecontestazioni, «all’imputato deve essere restituita la possibilità di esercitare le proprie sceltedifensive,comprensivedelladecisionedichiedereunritoalternativo,risultandoaltrimentiviolatiilprincipiodieguaglianzaeildirittodidifesa».
3.2 Lanuovacausadinullità
Occorre precisare che la sequenza delineata all’art. 421, comma 1, c.p.p., sidistinguedaquella previstaall’art. 423,comma 1 bis, c.p.p.
Se entrambe le fattispecie convergono nel prevedere la restituzione degliatti ove il pubblico ministero non si adegui all’invito del giudice, tuttaviadivergonoconriguardoaipresuppostiealleconseguenzepatologichedellarestituzione.Einfatti,solonell’ipotesidiviziodigenericità,presupposto della restituzione degli atti è la declaratoria di nullità dellarichiestadirinvioagiudizio,conconseguenteregressionedelprocedimentoallafasediconclusionedelleindagini.Ciòinquantolachiarezza e la precisione dell’imputazione è condizione necessaria sia perla celebrazione del processo, perché circoscrive l’oggetto del giudizio, siaper la tutela dei diritti di difesa, poiché si pone l’imputato su un piano diparitàcon la parte pubblica.
Il legislatore non fornisce alcuna specifica indicazione o chiarimento sullaprevisione della declaratoria di nullità, trascurando i dubbi sollevati daldibattitodottrinaleegiurisprudenzialeprecedenteallariforma.Inparticolare, non ha chiarito le questioni relative alla natura giudica dellanullitàealrapportointercorrenteconlaregressionedelprocedimento.
Prima di entrare nel merito delle suddette problematiche, deve osservarsiche la nuova disciplina si discosta, su questo profilo, dai principi affermatidalle Sezioni unite, in virtù dei quali il GUP non avrebbe potuto dichiararelanullitàdellarichiestadirinviogiudizio,bensìinvitareilpubblicoministeroaprecisarel’imputazionee,soloincasodiinerzia,restituirgligliatti98.
Lanuovadisciplinaintroducelostepintermedioedeventualedelladeclaratoria di nullità, al fine di definire nell’immediatezza la questionedelviziodell’imputazione.Ilcarattereeventualeesuccessivodellanullità99si giustifica con l’interesse costituzionalmente rilevante a nonirrigidire l’attività processuale con un’immediata pronuncia di nullità econseguente regressione, lasciando al «giudice il potere e la responsabilitàdiadottareprovvedimentiispiratiadunareazioneflessibile,proporzionalealle irregolarità riscontrate»100.
98Invero, i giudici di legittimità hanno fatto applicazione dei principi sanciti in più occasionidalla Corte Costituzionale, in virtù dei quali il GUP non avrebbe potuto dichiarare la nullità dellarichiesta di rinvio a giudizio ma esercitare il potere-dovere di sollecitare la parte pubblica. V.CorteCost,07.03.1994,n.88,cit.;CorteCost.,1995,n.131,cit.
99Si esprime in questi termini E. N. La Rocca, il modello di riforma “Cartabia”: ragioni eprospettive della Delega n. 134/2021, in Archivio Penale (archiviopenale.it), 11 (2021), p. 23. ÈcomeseilgiudiziodivaliditàdelGUPrimanesse«sospesonell’attesadelverificarsidiuneventuale comportamento omissivo della pubblica accusa» (G. Fiorelli, Il vaglio giurisdizionalesullaformulazionedell’imputazioneinsedediudienzapreliminare:tratentatividicodificazionegiurisprudenzialeeresistenzedogmatiche,cit.,p.153).
100In tal senso, Corte Cost., 04.05.2009, n. 142, cit., anche se la dottrina maggioritaria hasempresostenutocheivizidell’imputazionecomportino,ingenerale,unasituazionedi
Orbene, ci si interroga sulla reale portata innovativa della declaratoria dinullità,postoche,neglianniprecedenti,ladottrinaquasiunanimeaffermava la necessaria invalidità della richiesta di rinvio a giudizio101. Siriteneva, infatti, che la mancata previsione espressa di una causa di nullitàdell’atto imputativo non rappresentasse «un argomento decisivo al fine diescludere la nullità stessa, trattandosi di un vuoto colmabile attraverso ilricorsoalla categoriadella nullitàdi ordinegenerale»102.
La disciplina consegna all’interprete un rimedio sanzionatorio che operainmododiversoepeculiarerispettoall’ordinariomodellodinullitàprocessuale,amaggiorragionesesipervieneall’invaliditàsoloaseguitodi un ulteriore contraddittorio c.d. rinforzato e in presenza dell’inattivitàdelpubblicoministero.Questosecondocontraddittoriorinforzato–previsto in funzione di garanzia delle parti – sembrerebbe produrre effettiapparenti, perché non è dato comprendere quali argomentazioni le partipotrebberoaddure perimpedire ladeclaratoria dinullità.
Una delle ipotesi verificabili potrebbe essere quella della restituzione intermini, ai sensi dell’art. 175, comma 1, c.p.p., per una causa di forzamaggiore,che,adesempio,abbiaimpeditoalpubblicoministerodiadeguarsialleindicazionidelgiudice.Inrealtà,anchel’istitutoinquestione appare di difficile concretizzazione, perché ne difetterebbero lecondizioni richieste, nella specie il decorso di un termine perentorio didecadenzaelapresentazionediun’istanzaentrodiecigiornidallacessazione della causa di forza maggiore o caso fortuito. Deve osservarsi,infatti,chel’art.421c.p.p.nonprevedeunterminedidecadenzaperadeguarsi all’invito e, qualora si consentisse alla parte pubblica di essererestituita in termini, anche a notevole distanza di tempo, verrebbero leseleprerogativedelladifesa103ele“declamate”istanzediefficienzaecelerità.
invalidità(v.noteprecedentisuldibattitodottrinalesulpunto).
101Nellavigenzadelcodicedel1930,lagiurisprudenzahainpiùoccasionisostenutolanullità
«dell'ordinanza istruttoria di rinvio a giudizio ex art. 374, ultimo comma, cod. proc. pen., […] inquanto l'indeterminatezza e la genericità delle indicazioni attinenti al fatto contestato sianoassolute e totali e cioè tali da impedire o rendere estremamente inattuabile l'Esercizio del dirittodidifesa»(Cass.,Sez.I,08.01.1985,n.48;Cass.,Sez.I,28.09.1982,n.11937).
102 Tra tutti, F. Cassibba, L’imputazione e le sue vicende, cit., pp. 107-129; F. Cassibba, Udienzapreliminareecontrollisull’enunciatod’accusaatrent’annidalcodicediprocedurapenale,cit.,
p. 9, per il quale l’unico modo per superare la prassi deviante avallata dalle Sezioni unite eraquello di prevedere «un’espressa nullità per l’inosservanza del requisito della formulazione informa chiara e precisa dell’imputazione [...], così […] evitare la “cogestione dell’imputazione,dalla prassi innaturalmente ripartita fra pubblico ministero e giudice». Di recente, G. Fiorelli, Ilvaglio giurisdizionale sulla formulazione dell’imputazione in sede di udienza preliminare: tratentatividicodificazionegiurisprudenzialeeresistenzedogmatiche,cit.,p.147.V.anchelenote56e57.
103 È di tutta evidenza che il diritto a una tempestiva conoscenza dell’accusa prevalga sia su ogniiniziativa tardiva del pubblico ministero, sia su ogni decisione efficientistica del giudice. Inoltre,uninterventotardivononsarebbeammissibilesullabasediquantosostenutodalla “Commissione Lattanzi”, per cui l’intervento in sanatoria deve concretizzarsi in un tempestivointerventointegrativo.
Comesoprarilevato,illegislatorehaintrodottounasequenzaprocedimentalizzatacheoperaconmodalitàdiversedallaclassicarilevazione dei vizi invalidanti, poiché l’intervento integrativo del pubblicoministero produce un effetto sanante della nullità. Va da sé che, se adessere sanata è proprio la nullità, questa dovrebbe essere ritenuta nelmomento stesso in cui il giudice rileva la genericità, anche se esigenze diefficienzaneescludonol’immediatadeclaratoria.Seneinferiscequellache la dottrina autorevole definisce «un’insanabile rottura nell’assetto deivalorisucuièfondatoilrapportodiimplicazionenecessariatral’imperfezionedell’atto,sussumibileinunaipotesidinullità,el’immediatadeclaratoriadiquest’ultimoconconseguenteopzionerestitutoria»104.
Diverse sono le questioni che pone il nuovo regime di nullità, tra tutte lanatura giuridica della nuova fattispecie, i diritti dell’imputato e il ruolo delgiudice.Sottoilprimoprofilo,siverificasanatoriaquandol'elementonuovo, che nasce da un atto o comportamento successivo, si combina conl'atto irregolare in modo da sostituire l'elemento la cui mancanza ha datoluogoalla nullità.
Sulla scorta di questa definizione, l’intervento tempestivo del pubblicoministeropotrebbeassurgereaquell’elementonuovo,subspeciedicomportamento,chesicombinaconl’attoirregolareesisostituisceall’elementomancante.Tuttavia,deveosservarsichedifettanoleduecondizioni necessarie per l’operativitàdellasanatoriaprocessuale, ossia:laverificazionedellanullitàcuilasanatoriadovrebbefarfronteeilcarattereparticolare dell’interesse.
Nell’ipotesidicuiall’art.421c.p.p.lanullitàsarebbegiàintegratainpresenzadellaviolazionedell’art.417c.p.p.105,maillegislatoreharitenuto più funzionale consentire al giudice l’intervento tempestivo insanatoria del pubblico ministero. Non è un caso, infatti, che la dottrina106piùrecenteabbiacollocatolafattispecieinquestionenelcontestodi
104G. Fiorelli, Il vaglio giurisdizionale sulla formulazione dell’imputazione in sede di udienzapreliminare: tra tentativi di codificazione giurisprudenziale e resistenze dogmatiche, cit., p.153, e A. Cabiale - S. Quattrocolo, Gli approfondimenti della dottrina sulla riforma Cartabia,cit., i quali aggiungono come il legislatore abbia introdotto una fattispecie giuridica complessa enon istantanea. Di diverso avviso L. Pistorelli, Riforma del processo penale: le direttive diinterventoinmateriadiindaginipreliminarieudienzapreliminare,cit.,perilquale«la singolareedineditaipotesidi“nullitàcondizionata”riconducibileacoerenzasistematicaqualificandol’interventocorrettivodelpubblicoministerocomeunaspecialecausadisanatoria». Anche in passato parte della dottrina avversava questo modello di sanatoria (M.Caianiello, Alcune considerazioni in tema di imputazione formulata in modo alternativo, inCassazionePenale, 9 (1997),pp.2468ss.)
105 Proprio perché, per il tramite della sanatoria, l’atto viziato produce gli stessi effetto dell’attoconformealmodellolegale.
106G. Fiorelli, Il vaglio giurisdizionale sulla formulazione dell’imputazione in sede di udienzapreliminare: tra tentativi di codificazione giurisprudenziale e resistenze dogmatiche, cit., pp.155-156, ha individuato l’assonanza tra il nuovo istituto in sanatoria e la fattispecie di cuiall’art.187delprevigentecodicedirito.
un’«azione preventiva del giudice» in funzione più di “rimozione” che disanatoria della nullità. In altri termini, sollecitando la parte pubblica adintervenire, il giudice avalla una sorta di sospensione della nullità e deisuoieffetti, riattivandolisolo nell’ipotesi diinerzia.
Deve, inoltre, osservarsi che, pur diversamente argomentando, la nuovafiguradinullitànonpuòessereinquadratatraleipotesispecialidisanatorianétraquellegeneralidicuiall’art.183c.p.p.,quest’ultimeconsistenti nella c.d. acquiescenza (lettera a)) e nella c.d. sanatoria perraggiungimento dello scopo (lettera b)). Si tratta di fattispecie che sono,con tutta evidenza, incentrate sul ruolo preminente della parte nel cuiinteresse è previsto l’atto o la eccepibilità della nullità107o, in generale,dellaparte il cuiinteresse risulti lesodalla nullità.
Sel’interesseallacorrezioneoallariformulazionedell’imputazionesifonda sull’esigenza di un corretto sviluppo processuale e, al contempo,sulla garanzia del diritto di difesa e del contraddittorio, allora la nuovaforma di sanatoria non è espressione di un interesse proprio e specificonellatitolaritàdelpubblicoministero.Ciòperchéunacorrettaenunciazionedell’imputazioneècondizionenecessariaaffinchéilprocesso sia equo e, quindi, sia svolto nel rispetto della piena conoscibilitàdeifatti da cuil’imputato deve difendersi108.
Purtrascurandoisuddettirilievi,appareanchedifficilericondurrelanuova figura all’ipotesi di sanatoria di cui alla lettera b) dell’art. 183 c.p.p.,poiché l’intervento integrativo del pubblico ministero assurge a obbligo dileggeenonaunamerafacoltàcuil’attoomessoonulloèpreordinato109.
Unulterioreargomentopuòtrarsidallanaturagiuridicadellanullitàdicuiall’art.421c.p.p.,rispettoallaquale,daunlato,illegislatorehasolamente rinviato all’art. 180 c.p.p., nella specie alla rilevabilità d’ufficio;dall’altro,laCortediCassazione110l’haqualificatacomenullitàdicaratterespeciale.
Diversamente, la dottrina, anche precedente alla riforma111, ha ritenutocheilviziodigenericitàdell’imputazionecomportiunanullitàdiordine
107Ingiurisprudenza,v.Cass.,Sez.V,12.12.1995,n.2966;Cass.,Sez.IV,24.01.1996,n.195;
Cass.,Sez.IV,16.02.1996,n.3852;Cass.,Sez.V,05.11.1998,n.2485;Cass.,Sez.V,17.02.2020,
n.13803.Indottrina,tratutti,C.Iasevoli,Lanullitàdelsistemaprocessualepenale,Padova,2008,p.240.
108Perun’ampiatrattazione,v.G.Fiorelli,Ilvagliogiurisdizionalesullaformulazionedell’imputazioneinsedediudienzapreliminare:tratentatividicodificazionegiurisprudenzialeeresistenzedogmatiche,cit.,pp.157-158.
109 Assurge ad obbligo di legge anche la base legale del potere del pubblico ministero, ossia l’art.417, lettera b), c.p.p. Tale conclusione si trae anche dalla Relazione al progetto preliminare e altestodefinitivodelcodicediprocedurapenaleedellenormeperl'adeguamentodell'ordinamentogiudiziarioalnuovoprocessopenale(GUn.250del24-10-1988-Suppl.Ordinario n. 93), nella quale il legislatore del 1988 ha ritenuto di “ancorare l'operatività dellasanatoria al dato inequivoco dell'esercizio effettivo della facoltà tutelata dalla norma violataanzichéaquello,vagoeincerto,delraggiungimentodelloscopo”.
110Relazionesunovitànormativala“riformaCartabia”,cit.,p.84.
111F.Cassibba,L’imputazioneelesuevicende,cit.,p.107;M.Caianiello,Alcuneconsiderazioni
generale,exart.178c.p.p.,asuavoltainquadrabileonellafattispeciedella lesione al diritto di difesa e all’assistenza dell’imputato (lettera c))oppurenell’ipotesidiinosservanzadelleregolerelativeall’eserciziodell’azionepenaledapartedelpubblicoministero (letterab))112.
Ebbene, a prescinderedall’inquadramento specifico in una o nell’altraipotesi,lanuovaformadinullitàdiordinegeneralenonpuòesseresanata: in particolare, se si considera la lettera b), è l’art. 179, comma 1,c.p.p.,aporreundivietoespressodisanatoria.Sesiconsideralaletterac),èdaevidenziarecomegliatticompiutiinviolazionedidiritticostituzionalmente rilevanti, come quello alla conoscenza dell’accusa, nonpossano essere considerati legittimi e, benché meno, sanabili113. Al più, lanullitàpotrebbeesseresanatadalcomportamentoacquiescentedell’imputatoche non eccepisca lanullità.
3.3 Profilidiincompatibilità:larestituzionedegliattielaregressionedel procedimento
Unultimoprofiloproblematicoattieneairapportidiforzatraisoggettidelprocesso,inparticolaretragiudiceepubblicoministero,eallerefluenzesullaposizionedell’imputato.Sitrattadiunaquestioneampiamentedibattutaindottrinaeingiurisprudenza114,rispettoallaquale il riformatore sembra aver fornito una soluzione solo in apparenza.Lanuovadisciplinadegliartt.421e423c.p.p.prevede,incasodiomissionedelpubblicoministero,larestituzionegliattiaquest’ultimo.
intemadiimputazioneformulatainmodoalternativo,cit.,pp.2472-2473.Gliautoriapprofondiscono, inoltre, il rapporto tra le ipotesi di cui alle lettere b) e c), evidenziando come lasoluzione dipenda dall’«entità dello scostamento fra l’enunciazione del fatto nell’imputazione equella imposta dal relativo modello legale». Variegato è il dibattito intorno all’assolutezza o alcarattere intermedio della nullità per difetto di genericità dell’imputazione. Per G. Fiorelli, Ilvaglio giurisdizionale sulla formulazione dell’imputazione in sede di udienza preliminare: tratentatividicodificazionegiurisprudenzialeeresistenzedogmatiche,cit.,p.158,sel’indeterminatezza involge uno o più elementi descrittivi della fattispecie di reato, si configurauna nullità assoluta ex art. 178, lettera b), c.p.p.; viceversa, se l’insufficiente descrizione attieneall’illustrazione dell’episodio naturalistico contestato, si avrà una nullità a regime intermedio exart. 178, lettera c). Più di recente, la giurisprudenza ha sostenuto che la «nullità della richiesta dirinvio a giudizio per indeterminatezza e genericità dell’imputazione ha natura relativa e, inquantotale,nonèrilevabiled’ufficioedeveessereeccepita,apenadidecadenza,entroiltermineprevistodall’art.491c.p.p.»(Cass.,Sez.III,27.02.2019,n.19649;Cass.,Sez.VI,24.10.2013,n.50098).
112Per la nullità ex art. 178, lettera b), v. Cass., Sez. VI, 03.02.2015, n. 9659. Di recente, A.Cabiale-S.Quattrocolo,GliapprofondimentidelladottrinasullariformaCartabia,cit.
113Corte Cost., 07.04.2022, n. 116, cit., dalla quale emerge il principio per cui l’ordinamentoprocessuale deve perseguire l’efficace tutela ai diritti costituzionalmente garantiti e evitare, ingenerale, una sanatoria ex post delle violazioni dei suddetti diritti. Non deve trascurarsi, inoltre,che una sanatoria ex post della violazione dell’art. 417 c.p.p. renderebbe imprevedibile l’esitoderivantedallaviolazionemedesima.
114V.Relazionesunovitànormativala“riformaCartabia”,cit.,p.85;CorteCost.,21.01.2022,
n. 16. In dottrina, G. Spangher, Gli incerti orizzonti della giustizia penale tra la forza dellapolitica e quella della volontà: spargere l’ottimismo non basta, in Penale Diritto Procedura (penaledp.it), 15 febbraio2022.
Tuttavia,deveosservarsiche,mentrenell’ipotesidicuiall’art.423c.p.p.la restituzione è momento interno alla fase dell’udienza preliminare, inquella ex art. 421 c.p.p., invece, si determina la regressione del processoallafasediconclusionidelleindagini115.Ilpubblicoministerodovràriformulare,quindi,larichiestadirinvioagiudizio,salvoritengadichiederel’archiviazione.
Questasoluzioneponediversidubbi cheattengono: allaposizionedelGUP a seguito della restituzione, alla tutela delle prerogative della partepubblica116e, in particolare, al rapporto tra l’irretrattabilità dell’azionepenaleel’incompatibilità;allapossibilitàdell’imputatodiottenere,malgrado la restituzione degli atti, un’eventuale pronuncia di non luogo aprocedere;e,infine,alla c.d.“forza della prevenzione”.
Perplessità sono state avanzate anche dalla Corte di Cassazione, la quale –nella relazione su novità normativa – ha fatto menzione della questione diincompatibilitàsollevatadalladottrinapiùrecente117,evidenziandocome
«a seguito della regressione […] l’imputazione, così modificata e adeguataai canoni di chiarezza e precisione, possa rappresentare una situazioned’incompatibilitàdelGUPcheneabbiadichiaratolanullitàatenerenuovaudienza».
Il primo punto da trattare riguarda la natura e il carattere vincolante omeno del provvedimentodirestituzionedegliattialpubblico ministero118,
115R. Crepaldi, L’udienza preliminare, cit., p. 244, per il quale il ricorso al medesimo rimediodella regressione appare poco comprensibile, in quanto «non si è chiarito per quale ragione ilgiudice, accertata una nullità dell’atto genetico con il quale è stata esercitata l’azione penale,debba concedere una seconda occasione al Pubblico Ministero prima di accertarla e constatarneglieffetti(idestlaregressionedelprocedimento)».
116Tratutte,preponderanteèlaprerogativacheattieneall’obbligatorietàdell’eserciziodell’azione penale, la quale è stata valorizzata dalla giurisprudenza di legittimità ammettendo,nelle ipotesi di restituzione degli atti e di regressione della fase, un conseguente riampliamentodeipoteridelpubblicoministero,alloscopodievitareunasovrapposizionedelcriteriodigiudizio del giudice rispetto alle libere determinazione dell’organo dell’accusa (v. Relazione sunovitànormativala“riformaCartabia”,cit.,p.84).
117G. Spangher, Gli incerti orizzonti della giustizia penale tra la forza della politica e quelladella volontà: spargere l’ottimismo non basta, cit. Stesse perplessità sono state mostrate dalla dottrinaprecedente alla riforma: tra tutti, F. Cassibba, L’imputazione e le sue vicende, cit.; G. Fiorelli, Ilvaglio giurisdizionale sulla formulazione dell’imputazione in sede di udienza preliminare: tratentatividicodificazionegiurisprudenzialeeresistenzedogmatiche,cit.158.
118 Con specifico riferimento al contenuto di tale provvedimento, era pacifico che lo stesso fosseabnorme quando, in applicazione dell’art. 521, comma 2, c.p.p., non riportava «l’indicazione inmerito agli elementi nuovi che in sede di udienza preliminare possano aver reso necessariomodificare l’imputazione formulata nella richiesta di rinvio a giudizio». In assenza, si sarebbetrattato solo di una mera e diversa qualificazione giuridica dei fatti, che non avrebbe potutolegittimare la restituzione degli atti e, quindi, la regressione del procedimento (Cass., Sez. II,12.10,2005, n. 43348). In altri pronunciamenti – v. Cass., Sez. VI, 08.01.2004, n. 6838 – si èoptato per una soluzione diversa, ritenendo non abnorme «l'ordinanza con la quale il giudicedellaudienzapreliminaredisponelatrasmissionedegliattialpubblicoministerosulpresuppostocheilfattosiadiversodaquellocontestato,mainrealtàdandounadiversaqualificazione giuridica del fatto, in quanto tale restituzione non è idonea a creare una stasiprocessuale, rimanendo il pubblico ministero libero di esercitare l'azione penale, e lo stessoprovvedimentorientranell'ambitodellelegittimeprerogativedelgiudicedell'udienza
rispetto al quale dottrina e giurisprudenza – precedenti alla riforma –danno una risposta negativa. Premessa la legittimità della restituzionedegli atti nel caso di inerzia del pubblico ministero119, è principio pacificochelapartepubblicanonsiavincolata,nellesuedeterminazioni,alleindicazionidelGUP,potendoancheoptareperl’archiviazione,specienell’ipotesiincuiricorresseunfattodiversooggettodicontestazione120.
La conclusione è imposta dal necessario bilanciamento tra l’obbligatorietàdell’azione penale e il principio di irretrattabilità, quest’ultimo oggetto diuna deroga finalizzata all’estensione dei poteri del pubblico ministero. Ciòin quanto la restituzione degli atti e la conseguente regressione della fase,comportano l’apertura di una nuova e diversa fase procedimentale121, cherendenonvincolanteilprecedenteattodieserciziodell’azionepenale.
In altri termini, l’esigenza di tutelare i rapporti istituzionali tra il pubblicoministero e il giudice ha imposto una soluzione che garantisce al primol’autonomiadiscelta,dovendol’ordinamentogarantireilconfinetraeserciziodell’azionepenale econtrollo sull’azionepenale122.
Deve,però,osservarsichequesteargomentazionisonoimpiegateconriguardo all’ipotesi in cui il giudice abbia rilevato un fatto diverso e ilpubblico ministero non si sia adeguato alle indicazioni. Ci si interroga,quindi, se la nuova disciplina dell’art. 421, comma 1, c.p.p., possa rifarsi aisuddetti principi oppure ne diverga, stante il differente vizio rilevato dalgiudice (nel primo caso la diversità del fatto, nel secondo la genericitàdell’enunciazione).
Prima facie, potrebbe sostenersi che il pubblico ministero sia obbligato aadeguarsialleindicazionidelgiudiceanchedopolarestituzionedegliattie la contestuale regressione della fase: così, non si vanificherebbe l’attivitàprocessualesinoaquelmomentosvolta.Tuttavia,sembradoversigiungereadiversaconclusione,perché,daunlato,l’art.112Cost.rimette
preliminare,chepuòsollecitareilpubblicoministeroadoperarelemodificheritenuteopportune».
119In tal senso, prima della riforma, Cass., Sez. III, 10.10.2018, n. 8078, per la quale «non èabnormeilprovvedimentoconcuiilgiudicedell'udienzapreliminare,dopoaverinvanosollecitatoilpubblicoministeroaprecisarel'imputazione,determinilaregressionedelprocedimento per consentire il nuovo esercizio dell'azione penale in modo aderente alle effettiverisultanzed'indagine».
120In senso contrario, G. Illuminati, Riti differenziati nel nuovo processo penale, in Atti delconvegno presso l’Università di Salerno 30 settembre-2 ottobre 1988, Milano, 1990, p. 163, ilquale ritiene che «la regressione avvenga al solo scopo di consentire il compimento degli attiindispensabili per la riformulazione secondo le regole della richiesta di rinvio a giudizio». Cosìanche M. Panzavolta, L’imputazione difettosa nel decreto di rinvio a giudizio, cit., p. 377, per ilquale«laregressioneèfunzionaleallarinnovazionedell’attoinvalido,sìcheilritornoalleindaginipreliminarinonvaintesocomeuninizioabovodelprocedimento,macomeunpassaggionecessarioalfinedireiterarel’attodicuièstatadichiaratal’invalidità».
121Corte Cost., 26.02.1996, 76. Cass., Sez. III, 26.10.2011, n. 45708; Cass., Sez. II, 06.07.2017, n. 36186. In dottrina, F. Cassibba, L’imputazione e le sue vicende, cit., p. 377, scriveche «la regressione del procedimento implica che il precedente atto di esercizio dell’azionepenale costituisca, ormai, un mero antecedente stoico, privo di efficacia vincolante per l’accusa,costituendolatrasmissionedegliattiunprovvedimento “chechiudeiniureilprocesso”».
122Cass.,Sez.Un.,28.11.2013,n.4319.
alla parte pubblica la scelta circa l’esercizio dell’azione penale e, dall’altro,ilpubblicoministeroavrebbepotutoadeguarsigiàinsedediprimocontraddittorioecontestualeinvitodelgiudiceallariformulazione.
Questasecondasoluzionerisultaanchelapiùadeguataatutelarel’imputato, il quale, nella nuova e diversa fase procedimentale, avrà lapossibilità di presentare al pubblico ministero elementi idonei a confutareleacquisizioniprobatorieesollecitareunprovvedimentodiarchiviazione123.
La previsione della restituzione degli atti ha inciso anche sulle relazioniistituzionali tra la parte pubblica e il giudice, a causa della regressione delprocesso alla fase delle indagini preliminari124. Questo profilo è stato giàrilevato dalla dottrina, la quale ha auspicato un intervento legislativo chepossariequilibrareirapportitraisuddettisoggettie,alcontempo,prevedereun’autonomacausadiincompatibilitàdelGUPcheavessesollecitatoe,incaso,dispostola restituzione degliatti125.
Da sempre avvertita nell’ordinamento è l’esigenza di limitare, per ragionidi economia e concentrazione processuale, le ipotesi di regressione dellafase126e,quindi,evitareuna veraepropriastasidel procedimento.
Inalcunicasi,ladottrinaelagiurisprudenzahannosostenutochelaregressionepuòrendersinecessariaovelafaseprocessualesiastataavviatainviolazionedelleregolelegali127,comeaccadenell’ipotesidi
123Più di recente, la Corte Cost., 19.10.2022, n. 230, cit., ha affermato che «il principio diobbligatorietà dell’azione penale non può essere ragionevolmente esteso sino al punto di negarequalsiasi spazio valutativo al pubblico ministero sulla concreta configurazione dell’imputazione[…]Lostessoruolodelgiudicenonpuòessereintesosinoaricomprendere,pernecessitàcostituzionale, un penetrante sindacato di tutte le scelte compite dal pubblico ministero nelladescrizionedelfattochecostituisceilthemadecidendumdelgiudiziopenale».
124Soluzione non accolta dalle Sezioni unite del 2007, per le quali ogni fattispecie di indebitaregressionecostituivaunseriovulnusall'"ordoprocessus",intesocomesequenzalogico-cronologicacoordinatadiatti,eunaviolazionedelprincipiod'irretrattabilitàdell'azionepenale.
125Come d’altronde suggeriva la Relazione al progetto preliminare e al testo definitivo delcodice di procedura penale, delle disposizioni sul processo penale (GU n.250 del 24-10-1988 -Suppl.Ordinarion.93),nellaqualesiscrivevachesituazionidiincompatibilitànelcorsodell'udienza preliminare “sono facilmente ricavabili dal sistema e possono essere individuate[…]nellamodificadell'imputazioneperdiversitàdelfatto”.
126Ivi, dalle cui disposizioni emerge l’affermazione di un principio generale di non regressionedel procedimento (ad esempio, in materia di dichiarazione di incompetenza e di restituzione neltermine). Principio ribadito di recente anche dalla Corte Cost., sent. 19.10.2022, n. 230,secondo la quale la regressione «non è mai indolore, dal punto di vista dei molteplici principicostituzionali in gioco, che all’evidenza includono anche il principio – coessenziale alla difesadell’imputato, e connotato identitario della giustizia nel processo – della ragionevole durata delprocesso».
127F. Cordero, Procedura penale, Milano, 2012, p. 407. Stessa conclusione si può trarre, acontrario, da alcune pronunce della Corte di Cassazione: «non è abnorme il provvedimento concui il giudice dell'udienza preliminare dichiari erroneamente la nullità della richiesta di rinvio agiudizio per la diversità del fatto descritto nell'avviso di conclusione delle indagini e disponga latrasmissionedegliattialpubblicoministero,inquantositrattadiunerroreche,pursecomporta un'illegittima regressione del procedimento, non pregiudica in concreto lo svilupposuccessivo del processo, potendo il pubblico ministero disporre un nuovo avviso, senza incorrereinalcunanullità»(Cass.,Sez.V,28.06.2022,n.256).Viceversa,selanullitàècorrettamente
declaratoriadinullitàdiunarichiestadirinvioagiudiziocontenenteun’imputazionegenerica.Inquestocaso,laregressionecostituisceunepilogoobbligatoperdueordinidiragioni:giuridiche,perchéèconseguenza della declaratoria di nullità, ex art. 185, comma 3, c.p.p.;sistematiche,perchéènecessariotutelarelesferediautonomiadelgiudicee del pubblico ministero.
Deve,tuttavia,avanzarsiqualcheperplessitàsull’operativitàdelnuovomeccanismo.Invero,sesiharegressionequandolanullitàvienedichiaratainunafasediversarispettoaquellaincuisièverificata,alloraè opportuno chiarire se, nella specie, la richiesta di rinvio a giudizio siaaffettadanullitàgiàalmomentodiavviodell’udienzapreliminareoppure, al contrario, la nullità si configuri solo a seguito dell’inerzia delpubblicoministero.
Si tratta di un’ambiguità che deriva dalla formulazione normativa delladisposizione. In particolare, se l’interprete avallasse la prima posizione,quella per cui la nullità si verifica già al momento della fase delle indaginipreliminari, dovrebbe ritenersi la nullità sospensivamente condizionata almancato accoglimento dell’invito alla riformulazione. Questa conclusione,però,contravvieneaiprincipigeneralidioperativitàdell’invalidità.
Se si valorizzasse, viceversa, la tesi per cui la nullità si verifica solo nellafasedell’udienzapreliminare,nondovrebbe/potrebbeverificarsiregressioneallafaseprecedentee,quindi,siincorrerebbeinunainterpretazione abrogatrice della previsione. Sarebbe difficile sostenere,inoltre,chel’inosservanzadell’art.417c.p.p.producaconseguenzeinvalidanti in un momento differito, ossia quando il pubblico ministerorimaneinerte,enonalmomentostessoincuisiverificalaviolazione.
Restadachiarireselaregressionedellafaseassurgeaipotesidiincompatibilitàfunzionaledelgiudice,exart.34,comma2,c.p.p.
Deve premettersi che la nuova disciplina del controllo sull’imputazionetipizza la prassi della c.d. “cogestione della fase”, nella quale il giudice e ilpubblico ministero collaborano alla stabilizzazione dell’imputazione, manon senza una trascurabile commistione del ruolo del primo con l’attivitàdelsecondo128.
Ciò solleva delle criticità rispetto ai caratteri di terzietà e di imparzialitàdelgiudice,che–mutuandoleparoledellaCorteCostituzionale–sarebbero pregiudicati ove si riconoscesse a quest’ultimo «un penetrantesindacatosututtelesceltecompiutedalpubblicoministeronelladescrizionedelfattochecostituisceilthemadecidendumdelgiudizio
dichiarata a causa di una violazione di legge cui è incorso il pubblico ministero, la regressionenonsaràindebita.
128 Più di recente, E. N. La Rocca, Il modello di riforma “Cartabia”: ragioni e prospettive dellaDelega n. 134/2021, cit., p. 24. Anche se con riferimento al contesto precedente alla riforma, F.Cassibba,L’imputazioneelesuevicende,cit.,p.126,criticail«percorsocorrettivodelcontenutodell’imputazione»affidatoad«unagestione“bicefala”»,ritenendolanonl’unicasoluzionecostituzionalmenteconforme.
penale»129.Bastipensareche,giànelmomentoincuiilpubblicoministeroriformulal’imputazionesecondoleindicazionidelgiudice,questihaesercitatounruoloconincidenza,anchese“indiretta”,sull’eserciziodell’azione penale130.
Sullaregressionedall’udienzapreliminareallafasedelleindaginipreliminari non si è molto dibattuto, probabilmente per la natura (soloformalmente) processuale e non di merito della fase filtro e, al contempo,perl’assenzadiunadisposizionecheprevedesselarestituzionedegliattialpubblico ministero.
Siosserva,ingenerale,chel’ordinanzadirestituzionedegliattialpubblico ministero fa sì che «la fase in corso davanti al giudice che l’haemessa si chiude, e la fase che si aprirà […] sarà, in ogni modo, anche seomologa, una fase distinta e ulteriore, rispetto alla quale la valutazione dimerito insita nel precedente provvedimento potrà assumere una valenza“pregiudicante”»131.Intalsenso,costituiscecausadiincompatibilitàl’emissionedelprovvedimentodirestituzionedapartedelgiudicedibattimentale, il quale diviene incompatibile, ex art. 34, comma 2, c.p.p.,a tenere una successiva udienza riguardante il «medesimo fatto storico acaricodelmedesimo imputato»132.
Occorre, dunque, interrogarsi circa la possibilità di estendere, a questafase,glistessiprincipiespressiconriguardoallaregressionedaldibattimento alle fasi che lo precedono, specie se il nuovo art. 421, comma1 bis, c.p.p., positivizza l’interpretazione analogica dell’art. 521, comma 2,c.p.p.,avallata dalle Sezioni unite.
Ciò non è sufficiente, perché bisogna accertare la sussistenza di una c.d.“fonte di pregiudizio”, ossia «l’attività giurisdizionale atta a generare laforzadiprevenzione»,ediuna“sedepregiudicata”,consistentenel
«compito decisorio al quale il giudice, che abbia posto in essere l’attivitàpregiudicante, non risulta più idoneo». Ove il risultato di questa analisiintegrilac.d.forzadellaprevenzione133,allorapotràdirsiricorrente
129CorteCost.,19.10.2022,n.230,cit.SostieneS.Azzolin,Imputazionegenericaoindeterminata: art. 423 vs. nullità, cit., p. 188, che «nel contribuire a porre il tema del processoilgiudicealteralapropriaequidistanza».
130Nonsiponealcunaquestionecircailcaratterepregiudicantedellasollecitazioneallariformulazionedell’imputazione.CorteCost.,07.12.2017,n.18,cit.,haaffermatochetaleinvito
«rappresenta un rimedio endofasico [e] dalla sua formulazione non deriva, dunque, alcunaincompatibilità del giudice all’ulteriore trattazione della medesima fase». In tal senso, «è deltuttoragionevoleche,all’internodiciascunadellefasi[…]restiinognicaso,preservatal’esigenzadicontinuitàediglobalità,venendosialtrimentiadeterminareunaassurdaframmentazione del procedimento, che implicherebbe la necessità di disporre, per la medesimafasedelgiudizio,ditantigiudicidiversiquantisonogliattidacompiere».
131 Corte Cost., 07.12.2017, n. 18, cit.; Corte Cost., 26.02.1996, 76, cit..; Cass., Sez. III, 26.10.2011,n.45708,cit.;Cass.,Sez.II,06.07.2017,n.36186,cit.
132CorteCost.,30.12.1995,n.455.
133Corte Cost, 16.12.2021, n. 16. Per forza della prevenzione si intende la naturale tendenza aconfermare una decisione già presa o mantenere un atteggiamento già assunto, scaturente davalutazionicuiilgiudicesiastatoprecedentementechiamatoinordineallamedesimares
un’ipotesi di incompatibilità funzionale del GUP, ex art. 34, comma 2,c.p.p.
Nella specie, l’attività giurisdizionale del GUP potrebbe assurgere a fontedi pregiudizio sotto molteplici punti di vista. E infatti, il giudice sarebbechiamato a esprimere una nuova valutazione sul medesimo oggetto dellaprecedenteudienzapreliminare,ossiasullaformulazionedell’imputazione,alfinepoidiassumereunadecisioneditipononformalemadicontenuto.Inaltritermini,ilgiudiceincorrerebbeinincompatibilità nel momento in cui la nuova valutazione, fondata suglistessi elementi di un precedente giudizio da lui presieduto, riguardasse ilmeritodell’ipotesi accusatoria.
L’incompatibilità potrebbe, allora, derivare essenzialmente da due fattori:anzitutto,dallacircostanzapercuiilGUP,nell’applicazionedelmeccanismo di cui all’art. 421 c.p.p., agirebbe in funzione «sostitutiva delpotere-doverediiniziativadelpubblicoministero»,realizzando«lacommistionedeidiversiruoli»di cuisiè sopradiscusso134.
Insecondoluogo,accogliendolecritichedelladottrina,lafasedell’udienzapreliminareogginonavrebbepiùunanaturasolamenteformaleoprocessuale,masarebbeestesaalmeritooallacognizionesostanziale del caso di specie135. Conclusione, questa, che oggi troverebbeconferma nella introduzione della nuova regola di giudizio di cui all’art.425 c.p.p., che ha comportato una evidente estensione, sia in fatto che indiritto,dell’ambito cognitivo del GUP.
Conriguardoalla“sedepregiudicata”,invece,rilevalanozionedi“giudizio”, da intendere come «ogni processo che in base a un esame delleprovepervengaaunadecisionedimerito».Sullascortadiquantoprecede, la valutazione costitutiva dell’udienza preliminare ha per epilogol’adozionediunapronunciadimeritosullabasedielementidiprovagiàin precedenza vagliati dallo stesso giudice. A ciò si aggiunga la circostanzacheladecisionedell’udienzapreliminareèannoveratatraqueigiudizi
«idonei apregiudicarnealtri ulteriori e aessere aloro volta pregiudicatidaaltri anteriori».
In definitiva, l’attività che precede la regressione della fase sarebbe idoneaa compromettere la posizione di terzietà e imparzialità del GUP, a causadella forza di prevenzione sprigionata dalla precedente attività. Non è uncaso,infatti,cheautorevoledottrinasostenga,inbaseaquestomeccanismo,ladifficoltàdi«ipotizzarecheilgiudicesiimpegnialla
iudicanda.
134Relazionesunovitànormativala“riformaCartabia”,cit.,p.86.
135 La Corte di Cassazione ha rilevato, in passato, che tale mutamento (tra tutte, Cass., Sez. VI, 24.02.2016, n.17385; Cass., Sez. V, 28.01.2019, n. 37322), affermando che «la sentenza di non luogo a procedere è una sentenza di merito su di unaspettoprocessuale,incuiilgiudicedell’udienzapreliminareèchiamatoavalutare[…]lacapacitàdeglielementipostiasostegno[…]didimostrarelasussistenzadiuna“minimaprobabilità”che,all’esitodeldibattimento,possaessereaffermatalacolpevolezzadell’imputato».
“costruzione” dell’imputazione […] se non nella prospettiva del rinvio agiudizio»136.
- Conclusioni
L’analisi della nuova disciplina sulla correzione dell’imputazione lasciairrisoltealcuneproblematiche,tratutte:quelladellapercentualedisentenze di non luogo a procedere emanabili a seguito di una eventualemodifica o integrazione del capo di imputazione137; la possibilità che ilGUP,presoattocheglielementiprobatorinonpermettonodiaffermarelaragionevoleprevisionedicondanna,decidadinonsollecitareilpubblico ministero e di pronunciarsi per il proscioglimento dell’imputato.Sitratta,inparticolare,dell’ipotesiincuiilgiudice,secondounavalutazionepreliminare,ritengailcompendioprobatorioesiguoo,comunque,nonidoneoaformulareunaragionevoleprevisionedicondanna.Tuttavia,senelcorsodell’udienzaintervienelamodificaol’integrazione del capo di imputazione da parte del pubblico ministero, ilgiudicedovràvalutarelanuovaformulazioneallalucedeglistessielementiinvestigativigiàinatti,salvolaproduzionedinuovadocumentazioneo l’ammissione dinuove prove.
Orbene,laquestioneinvolgeilpiùcomplessopianodelliberoconvincimentodelgiudice,inquantoèpaventabileilrischiopercui,malgrado l’immutato e non idoneo quadro probatorio, lo stesso ritenga lariformulazionefattualesuscettibilediunapprofondimentodibattimentale.Scelta,questa,agevolataanchedall’assenzadiunamotivazione in seno al decreto che dispone il giudizio, per cui il giudicenondevemotivaresullaidoneitàdeglielementiinvestigativiafondareunaragionevole previsione di condanna.
Altraproblematicachegliinterpretidovrannoaffrontareattieneallamancata previsione, nel contesto degli artt. 421, comma 1, e 423, comma 1bis,c.p.p.,dellaconcessionediuntermineadifesaperl’imputatonell’ipotesidimodificaointegrazionedell’imputazione.Sebbenepartedella giurisprudenza di legittimità abbia assunto in passato una posizionenegativasultema138,deveoggiritenersichelaparitàtralepartiprocessualiimpongailrafforzamentodelleprerogativedelladifesa,
136F. Cassibba, Udienza preliminare e controlli sull’enunciato d’accusa a trent’anni dal codicediprocedurapenale,cit.,p.3.
137SialludealcasoincuiilGUPabbiaundubbiocircal’effettivofondamentodell’ipotesiaccusatoria, individuandone la causa in un difetto o in un’errata formulazione dell’imputazione.Se permane il dubbio, malgrado l’integrazione o la modifica dell’addebito, appare poco plausibileche il GUP si esprima nel senso di un proscioglimento dell’imputato, con l’ovvia conseguenza dirimettere al giudice del dibattimento l’accertamento della vicenda concreta sulla base dell’interocompendioprobatorio.
138Cass.,Sez.III,05.03.2009,n.15927.
concedendo anche differimenti dell’udienza congrui rispetto alle singolefattispecieconcrete139.
Il consolidamento delle guarentigie difensive produce, sicuramente, ungiovamentoperilsistemaprocessuale,perchéèbenpossibileche,durante il tempo concesso, la difesa e l’imputato valutino l’opzione per unrito speciale, così favorendo il contemperamento tra la logica deflattiva el’effettivitàdeldirittodidifesa.Verrebbeagevolato,inoltre,anchel’eserciziodeldirittodiprova,resoopportunodall’ampliamentodell’oggettodelgiudizio aseguito dimodificao integrazione.
Proprio con riguardo all’esercizio del diritto di prova si pone, con tuttaevidenza,l’esigenzadigarantirelaparitàtralepartiprocessuali140.Einfatti, la composizione di un quadro probatorio completo ed esaustivoassicura al giudice tutti gli elementi su cui basare la decisione finale, laquale costituisce il frutto del confronto dialettico tra le argomentazionidelleparti.
L’assenzadiriferimentinormativinonimpediràagliinterpretidiriconoscere alle parti l’esercizio del diritto di prova, in quanto l’interventocorrettivo sull’imputazione amplia il thema probandum e apre un nuovomomentodialetticotraleparti«sottoilprofiloprobatorio»141.Einfatti,
«non vi è ragione, in questa fase, di non riconoscere a ciascuna delle partil'esercizio pieno del diritto alla prova rispetto agli elementi nuovi emersinel processo», per cui il diritto alla prova non dovrebbe subire alcunacompressione,salvoilimitidellalegittimità,dellarilevanzaedell’attinenzacheilGUPpotrebbefarvalereinsedediammissione.
Questaletturaconsentiràall’interpretedisuperareeventualiprofilidiincostituzionalità142della nuova disciplina, sul presupposto del carattereimmanentedeldirittoallaprovanell’ordinamentoprocessuale143.Tuttavia,ilsilenziodellegislatoreinducearifletteresulcorrettobilanciamento tra le esigenze di efficienza, che attribuirebbero al giudiceun rilevante potere sulle concrete modalità di esercizio del diritto allaprova,eidirittididifesaeleintenzionidelleparti,speciedove
139 In tal senso, al giudice spetta il potere di definire le cadenze processuali e stabilire un termineoltreilqualeladifesanonpuòpresentareosservazionioprodurredocumentazione.
140Tra i commentatori della previgente disciplina, il silenzio normativo sul diritto alla prova varicondottoallapiùgeneralemancanzadigaranziedieffettivitàdeldirittodidifesa.
141Corte Cost., 20.06.1992, n. 241, cit. In giurisprudenza di legittimità, tra tutte Cass., Sez. VI,05.06.2000,n.8131.
142Siesprimecosìladottrinamaggioritaria.Pertutti,v.G.Ubertis,Confinideldirittoallaprovanelprocedimentopenale,inDirittoPenaleeProcedura,VI(1995),p.110.
143CorteCost.,20.06.1992,n.241,laqualeaffermacheil«sistemaprocessuale[è]imperniatosuunampioriconoscimentodeldirittoallaprovaenelqualel'acquisizionedelmaterialeprobatorio è rimessa in primo luogo all'iniziativa delle parti». C. Fiorio, La prova nuova nelprocessopenale,Padova,2008,p.54,hainpiùoccasioniosservatochelaCostituzioneconferisce «all’indagato, all’imputato ed al condannato un diritto alla prova “nuova” in ognimomentodellavicendaprocedimentale».
l’ammissionedinuoveproveconsentisseall’imputatodiottenereunapronunciadi non luogo a procedere.
Ciò è più evidente con riguardo al vizio di genericità, la cui rilevazionedovrà avvenire nella sottofase delle questioni preliminari e non oltre: ovel’imputatononabbiaprovvedutotempestivamentearichiederel’ammissione di nuove prove, ogni iniziativa successiva potrebbe esserglipreclusa. In tale evenienza, sarebbe palese la violazione del principio dieffettività della tutela, rimediabile dal giudice con l’assegnazione di untermine a difesa o di un rinvio dell’udienza144, anche in un’ottica di lealecollaborazionetra le partidelprocesso145.
Suquestequestionibisogneràattendereleprimepronuncedellagiurisprudenzadimeritoedilegittimità.Certoècheillegislatorehaperseguitounapparenteequilibriotralecontrapposteesigenzedelprocesso e delle parti, senza probabilmente cogliere le conseguenze delleproprieintenzioni:ossia,ilcompromessocuihasottopostolepartinell’eserciziodelle proprie prerogative.
Siauspica,pertanto,cheilgiudiceforniscaun’interpretazionecostituzionalmente orientata della nuova disciplina, applicando tutti glistrumentiidoneiacontemperareleesigenzeefficientisticheconlamassimavalorizzazionedeidirittidell’imputato,anullarilevandol’assenza di un esplicito dato normativo che riconosca un termine a difesao l’eventuale differimento dell’udienza146. Al più, il giudice potrebbe trarreglistrumentidireazionedalcontestodell’art.519c.p.p.,che,seppure relativoallafasedibattimentale,bensiprestaacostituirelabase normativa della
144 Deve darsi atto di qualche pronunciamento di segno contrario della giurisprudenza (tra tutte,Cass., Sez. III, 05.03.2009, n. 15927), per la quale la modifica dell’imputazione o la nuovacontestazione «non comporta la concessione di un termine a difesa, sia nel caso in cui l’imputatosia presente sia nel caso in cui questi risulti assente o contumace». Diversa conclusione conriguardoalrinviodell’udienza,espressione del potere del giudice di disporre «differimenti congrui rispetto alle singole fattispecie concrete, in modo da contemperare le esigenze di celerità del processo con le garanzie di effettività del contraddittorio» (Cass., Sez. 1,06.07.2005,n.29213).
145 Non bisogna dimenticare che, sul tema, incide anche la disciplina di cui all’art. 422 bis c.p.p.,in base alla quale il giudice potrebbe esercitare il potere – magari sollecitato dalle parti nonammesse a produrre nuove prove – di disporre o di acquisire d’ufficio le prove ritenute decisiveper la pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere. Sul punto, F. Cassibba, Continuitàinvestigativa e acquisizione degli atti dell’indagine suppletiva: una lettura restrittiva dellaCorteCostituzionale,inGiurisprudenzaCostituzionale,2011,p.1643.
146L’effettivitàdellatutelapresupponecheilgiudicenonsialimitatodaunadisposizionenormativa, essendo lo stesso munito dei poteri atti a bilanciare le contrapposte esigenze: da unlato, il diritto di difesa e la ragionevolezza del termine e, dall’altro, le istanze efficientisticheconnesse alla ragionevole durata del processo. In giurisprudenza, Corte Cost., 2.02.1971, n. 11,cit.;CorteCost.,19.11.2002,n.458,cit.Piùdirecente,CorteCost.,22.02.2022,n.74.Indottrina, A. Pulvirenti, Dalla Riforma Cartabia una spinta verso l’efficienza anticognitiva, inProc. pen. giust., 2022, p. 1 ss.; S. Azzolin, Imputazione generica o indeterminata: art. 423 vs.nullità,cit.,p.17.F.Cassibba,Udienzapreliminareecontrollisull’enunciatod’accusaatrent’annidalcodicediprocedurapenale,cit.,p.6.
riespansionedeipoteriedellefacoltàdell’imputato edelladifesa[1]47.
Abstract: The control over the indictment at the preliminary hearing constitutes the point ofconvergenceofseveralconstitutionalrequirements:theefficiencyandreasonabledurationofthetrial,ontheonehand,anddueprocessandtherightofdefence,ontheother. By LegislativeDecreeNo.150of10October2022,thelegislator introducedamechanism of judicial control of a preventive type on the indictment, which imposes, at the occurrence of thedefect,themandatoryconfrontationbetweenthepartiesandthejudge.However,thenew system suffers from critical issues with regard to the balance of power between the parties in thetrial that risk prejudicing the defendant's position, especially due to the lack of an expressreferencetotheexerciseoftherighttoevidence.
Keywords:charge -preliminaryhearing -dueprocess –defendant -righttoevidence -nullity
[1]47 L’ordinamento processuale non prevede alcun rimedio specifico nel caso di violazione dellesuddette garanzie, con l’evidente rischio di arrecare un vulnus alla posizione giuridica soggettivadell’imputato.Pertalmotivo,lagiurisprudenzadilegittimitàhadirecenteribaditoche,premessalanaturainderogabiledeltermineadifesa,ilgiudiceètenutoaconcederloove richiestoearinviareilprocessoadaltraudienza,penalaconfigurazionedi«un’ipotesidi nullità, generale e a regime intermedio, riguardando la stessa non l’assenza del difensore ingiudizio ma l’assistenza nel medesimo dell’imputato» (Cass., Sez. V, 16.03.2022, n. 8951, cit.Nellostessosenso,ancheCorteCost.,10.11.2022,n.243,cit.).
CARBONARI DOMENICO GASPARE
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