Considerazioni e spunti ricostruttivi sull’Albo degli Avvocati presso la Curia Romana e sul Corpo degli Avvocati della Santa Sede nella Cost. Ap. «Pra
Matteo Carnì*
Considerazioni e spunti ricostruttivi sull’Albo degli Avvocati presso la Curia Romana e sul Corpo degli Avvocati della Santa Sede nella Cost. Ap. «Praedicate Evangelium»**
English title: Some considerations regarding the Apostolic Constitution «Praedicate Evangelium», the Register of Advocates at the Roman Curia and the Corps of the Advocates of the Holy See
DOI: 10.26350/18277942_000208
Sommario: 1. Premessa. - 2. Riforme della Curia Romana e avvocatura. - 3. Gli avvocati nella Cost. Ap. «Pastor bonus». - 4. Il m. p. «Iusti iudicis» del 1988. - 5. L’Ordinatio ad exsequendas del 1990. - 6. La Commissio quoad Advocatos. - 7. La Cost. Ap. «Praedicate Evangelium» e gli Avvocati. - 7.1 Gli Avvocati presso la Curia Romana. - 7.2. Gli Avvocati della Santa Sede. - 8. Gli Avvocati tra deontologia e sanzioni disciplinari. - 9. Osservazioni conclusive.
- Premessa
Al pari della Cost. Ap. «Pastor bonus», la «Praedicate Evangelium» dedica un titolo (vale a dire il IX) agli Avvocati, e ripropone la medesima struttura nel disciplinare gli Avvocati presso la Curia Romana, cui sono dedicate due disposizioni (artt. 238 e 239), mentre agli Avvocati della Santa Sede è dedicato il solo art. 240.
Anche in tale materia risulta valido quanto affermato da autorevole dottrina in un più ampio discorso sulla presenza degli avvocati nei processi, un’importante presenza che è al contempo «rassicurante e problematica. La sicurezza proviene dalla conoscenza che questi esperti possiedono delle norme processuali, come pure dei loro doveri professionali. È una sicurezza per la parte che si sente tutelata e aiutata; è però una sicurezza anche per il giudice, e più in generale, per il tribunale, che ha fiducia nella riservatezza dell’avvocato ed è adeguatamente aiutato a far luce sul diritto e sul fatto, facendo questi da mediatore con la parte normalmente sprovvista di conoscenza adeguata della disciplina canonica e della necessaria distanza psicologica ed emotiva dai fatti che sono oggetto di giudizio. È pero allo stesso tempo una presenza problematica, per il fatto che espropria la parte della sua vicenda; introduce una mediazione necessaria, che impone un onere economico e un rapporto di fiducia ulteriore, rispetto a quello nei confronti del tribunale»[1].
Ogni disamina degli articoli dedicati dalla Cost. Ap. «Praedicate Evangelium» alla materia degli Avvocati non può prescindere da riferimenti storici - seppur fugaci - riguardanti il nobile coetus degli Avvocati presso la Curia Romana e della Santa Sede.
Così come non si può trascurare il richiamo alla disciplina speciale che il legislatore ecclesiale ha dettato per i predetti Avvocati in attuazione di quanto prescritto dagli articoli della Cost. Ap. «Pastor bonus», e valevoli ancora oggi per l’attuazione di quanto statuito nella materia de qua dalla «Praedicate Evangelium».
Alludiamo al motu proprio «Iusti iudicis»[2] del 1988, ed alla Ordinatio ad exsequendas[3] del 23 luglio 1990, tuttora in vigore.
Come messo in rilievo nel preambolo dello stesso motu proprio, sin dai primordia Ecclesiae - nell’ambito della stessa comunità ecclesiale, dotata di un ordinamento giuridico proprio - si è provveduto «a che le persone fisiche e giuridiche fossero patrocinate presso le istanze ecclesiastiche per tutelare i beni spirituali o quelli con essi connessi, loro spettanti a tenore del diritto divino ed umano, vigente nella Chiesa».
Inoltre la Chiesa stessa, nelle sue varie articolazioni, si è trovata nella necessità di esigere il riconoscimento e l’osservanza di suoi diritti anche in sede giudiziaria, peraltro sentendo «come sua la necessità dei poveri e dei deboli di essere assistiti anche sul piano processuale, ove necessario, per la tutela dei propri diritti».
Nell’espletamento di siffatta funzione, che ha una chiara «dimensione ecclesiale», notevole è il ruolo rivestito nel corso dei secoli dagli avvocati.
Al riguardo, presso la Santa Sede hanno svolto questa nobile funzione due istituzioni particolarmente benemerite, vale a dire gli Avvocati Concistoriali[4] e i Procuratori dei Sacri Palazzi Apostolici[5].
Già San Gregorio Magno stabilì sette difensori della Chiesa, dai quali ebbero probabilmente origine gli Avvocati Concistoriali.
Nel 1130 Innocenzo II assegnò il compito di patrocinare le cause coram Sanctissimo nonché la difesa gratuita dei poveri ai Procuratori dei Sacri Palazzi Apostolici.
Fu Benedetto XII con la Cost. Ap. «Decens et Necessarium», del 26 ottobre 1340, a riunire in due collegi distinti gli Avvocati Concistoriali e i Procuratori dei Sacri Palazzi Apostolici.
Nel corso della storia i due citati collegi hanno assolto egregiamente la loro importante e delicata funzione, tanto da meritare riconoscimenti e privilegi[6] dai Sommi Pontefici, tra i quali ricordiamo il papa canonista Benedetto XIV, particolarmente munifico nei confronti del collegio degli Avvocati Concistoriali[7] di cui fissò definitivamente il numero di 12 componenti[8].
2. Riforme della Curia Romana e avvocatura
Nella riforma della Curia Romana varata da San Pio X con la Cost. Ap. «Sapienti consilio»[9] del 3 luglio 1908 non si rinviene alcun riferimento agli avvocati, mentre un richiamo agli Avvocati Concistoriali come «Advocati proprii ac nativi sacrae Rotae et Signaturae Apostolicae» si trova nella Lex propria Sacrae Romanae Rotae et Signaturae Apostolicae[10] del 29 giugno dello stesso anno.
Nelle Normae del Tribunale della Rota Romana approvate da Pio XI nel 1934 gli Avvocati Concistoriali figurano sempre come «advocati proprii et nativi»[11] del predetto Tribunale apostolico.
Il medesimo Sommo Pontefice oltre a richiedere il titolo di Avvocato Rotale per l’iscrizione al Collegio dei Procuratori dei Palazzi Apostolici, abrogando - quatenus opus sit - il privilegio che ne consentiva l’accesso anche agli aspiranti che fossero sprovvisti del titolo suddetto[12], confermò pure ai Procuratori il diritto di difendere le cause davanti al Tribunale della Rota Romana[13].
Neppure la Cost. Ap. «Regimini Ecclesiae universae» sulla Curia Romana[14], promulgata da Paolo VI il 15 agosto 1967, contemplò un titolo dedicato agli avvocati, come invece avrebbe fatto 21 anni dopo la Cost. Ap. «Pastor bonus» apportando pertanto una novità rispetto alla precedente legge sulla Curia Romana[15].
Riferimenti si rinvengono invece nel Regolamento Generale della Curia Romana del 22 febbraio 1968[16], che dedica la prima appendice agli Avvocati[17], distinguendo tra Avvocati Concistoriali, Avvocati o Procuratori presso la Romana Rota, Procuratori dei Sacri Palazzi Apostolici, e Avvocati per le cause di beatificazione e canonizzazione. Per la Sectio altera del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica il numero 3 della predetta appendice disponeva che «vale quanto previsto dalle norme speciali».
Tali Normae speciales della Segnatura Apostolica[18] furono approvate da Paolo VI il 25 marzo 1968 e stabilirono - nell’art. 6 - che erano ammessi, dinanzi ad entrambe le sezioni della Segnatura, gli Avvocati Concistoriali ed i Procuratori dei Palazzi Apostolici, mentre gli Avvocati Rotali erano ammessi normalmente al patrocinio dinanzi alla prima sezione. Quanto al patrocinio davanti alla Sectio altera, gli Avvocati Rotali potevano essere ammessi con un’autorizzazione ad hoc del Cardinale Prefetto, a condizione che fossero davvero esperti «in re contentiosa administrativa»[19].
3. Gli avvocati nella Cost. Ap. «Pastor bonus»
La Cost. Ap. di Giovanni Paolo II «Pastor bonus» sulla Curia Romana, del 28 giugno 1988, dedicava il titolo VIII agli Avvocati (artt. 183-185), creando due nuove categorie di Avvocati, vale a dire gli Avvocati presso la Curia Romana e gli Avvocati della Santa Sede.
Secondo quanto disposto dall’art. 183, oltre agli avvocati della Rota Romana e gli avvocati per le Cause dei Santi, esiste un albo degli avvocati, abilitati ad assumere, a richiesta delle persone interessate, il patrocinio delle cause presso il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica ed a prestare altresì la loro opera nei ricorsi gerarchici dinanzi ai dicasteri della Curia Romana[20].
Nell’art. 184 la Cost. Ap. determinava la competenza del Cardinale Segretario di Stato, udita una commissione stabilmente costituita a tale scopo, circa l’iscrizione in questo albo dei candidati che si distinguono per la loro adeguata preparazione, comprovata da vari titoli accademici, ed insieme per l'esempio di vita cristiana, per l'onestà dei costumi e per la capacità di trattare gli affari, importanti requisiti la cui sopravvenuta mancanza avrebbe comportato la radiazione dall’albo.
Quanto agli Avvocati della Santa Sede l’art. 185 disponeva che soprattutto dagli avvocati, iscritti all’Albo degli Avvocati presso la Curia Romana, è costituito il corpo degli Avvocati della Santa Sede, i quali potranno assumere il patrocinio delle cause, a nome della Santa Sede o dei dicasteri della Curia romana, dinanzi ai Tribunali sia ecclesiastici che civili.
Anche per questa importante categoria di avvocati la nomina ad quinquennium era attribuita al Cardinale Segretario di Stato, udita la medesima commissione di cui all'art. 184. Era altresì prevista la rimozione dall'incarico per gravi motivi, nonché la cessazione dall’incarico al compimento del settantacinquesimo anno di età.
4. Il m. p. «Iusti iudicis» del 1988
Nel medesimo giorno di promulgazione della Cost. Ap. «Pastor bonus» sulla Curia Romana, vale a dire il 28 giugno 1988, veniva promulgato da Giovanni Paolo II il motu proprio «Iusti iudicis» «con cui si riordina integralmente la materia riguardante l’esercizio della funzione dei patroni e degli avvocati presso i dicasteri della Curia Romana e il patrocinio delle cause della stessa Santa Sede».
L’importante documento pontificio - come precisato nel preambolo - veniva a collocarsi nel contesto della «revisione della costituzione apostolica sulla Curia Romana e, quasi a completamento di quell’aggiornamento, di cui il Vaticano II ha posto i principi e fissato gli orientamenti ed il CIC ha perseguito l’attuazione sul piano giuridico», dettando un riordino integrale della materia «alla luce degli sviluppi, che, anche in tema di amministrazione della giustizia, si sono determinati, grazie all’opera di difesa e di promozione dei diritti umani, compiuta dalla Chiesa, in obbedienza al mandato ricevuto dal suo fondatore».
Il motu proprio ha natura di «fonte primaria»[21], e delinea la normativa specifica in tema di Avvocati presso la Curia Romana (artt. 1-6) e di Avvocati della Santa Sede (artt. 7-9), stanti peraltro le scarne disposizioni contenute negli artt. 183-185 della Cost. Ap. «Pastor bonus», precisando nell’art. 10 che gli Avvocati della Santa Sede succedono ai componenti del Collegio degli Avvocati Concistoriali e del Collegio dei Procuratori dei Sacri Palazzi Apostolici nell’esercizio delle funzioni, previste dal diritto, presso i tribunali della Curia Romana e dello Stato della Città del Vaticano[22].
Il 28 giugno 1988 venivano dunque a cessare, dopo secoli di attività, i due gloriosi collegi, mentre i superstiti Avvocati Concistoriali[23] e Procuratori dei Sacri Palazzi Apostolici[24] conservavano, oltre il titolo, i diritti e i privilegi personali previsti dalle norme specifiche che li riguardavano[25].
L’art. 12 dell’Ordinatio ad exsequendas del 1990 ebbe modo di precisare che gli Avvocati Concistoriali e i Procuratori dei Palazzi Apostolici «ipso iure» sono annoverati tra gli Avvocati della Santa Sede e hanno la precedenza sugli altri avvocati.
5. L’Ordinatio ad exsequendas del 1990
Dopo il 28 giugno 1988, dunque all’indomani della promulgazione della «Pastor bonus» e del motu proprio «Iusti iudicis», emersero due stringenti necessità, vale a dire redigere il Regolamento degli Avvocati presso la Curia Romana e degli Avvocati della Santa Sede nonché costituire la Commissione di cui agli artt. 184-185 della «Pastor bonus» ed agli artt. 2 e 8 del motu proprio «Iusti iudicis», con il compito di esprimersi sulle candidature degli avvocati.
A tal proposito venne creata dalla Segreteria di Stato una Commissione[26] - con Presidente S.E. Rev.ma Mons. Zenon Grocholewski, allora Segretario del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica - con lo specifico compito di redigere dapprima «il Regolamento degli Avvocati della Santa Sede e degli Avvocati della Curia Romana nonché il “codice deontologico” relativo a questa professione», e successivamente «di esaminare […] le candidature e dare il suo parere all’Eminentissimo Cardinale Segretario di Stato»[27].
La Commissione lavorò indefessamente alla redazione del predetto Regolamento dal 14 gennaio 1989 all’8 aprile dello stesso anno, trasmettendo successivamente la bozza definitiva alla Segreteria di Stato, la quale - con Officio[28] del 24 giugno 1989 - chiedeva al Cardinale Achille Silvestrini, Prefetto della Segnatura Apostolica, il parere del Supremo Tribunale.
L’«Ordinatio ad exsequendas Litteras Apostolicas motu proprio datas Iusti Iudicis», vale a dire il Regolamento della Segreteria di Stato per l’esecuzione del motu proprio «Iusti iudicis» fu approvato da Giovanni Paolo II il 23 luglio 1990 disponendone la promulgazione[29].
Il testo normativo dedica il primo titolo all’albo degli Avvocati presso la Curia Romana (artt. 1-5) ed il secondo al Corpo degli Avvocati della Santa Sede (artt. 6-13). La disciplina della Commissione è contenuta nel titolo IV (artt. 21-23) mentre ai doveri degli avvocati ed alle sanzioni sono dedicati rispettivamente i titoli III (artt. 14- 20) e V (art. 24).
Si tratta di un provvedimento normativo di notevole qualità[30] quanto a tecnica redazionale e scelte lessicali, in gran parte dovute a Pio Ciprotti[31], allora Decano degli Avvocati Concistoriali e Presidente del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano.
6. La Commissio quoad Advocatos
La Commissione per gli Avvocati, menzionata negli artt. 184-185 della «Pastor bonus» e negli artt. 2 e 8 del motu proprio «Iusti iudicis», trova una disciplina dettagliata nell’Ordinatio ad exsequendas che dedica il titolo IV al compito della predetta Commissione (“De Commissionis munere”).
La Commissio quoad Advocatos è composta da un Presidente e da altri membri che sono liberamente nominati dal Cardinale Segretario di Stato per un quinquennio, e possono - durante l’ufficio - essere liberamente sostituiti (art. 21, § 1).
La composizione variegata della Commissione contempla - secondo una prassi trentennale - membri scelti tra gli Organismi di giustizia (Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, il cui Prefetto funge da Presidente della Commissione, ed il cui Promotore di Giustizia o Capo della Cancelleria funge da Segretario, e un rappresentante del Tribunale della Rota Romana), i Dicasteri della Curia Romana (solitamente Dicastero per il Clero e Dicastero per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, o altri Dicasteri coinvolti nel contenzioso amministrativo) e il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano (spesso il responsabile dell’Ufficio Giuridico).
Tra i predetti membri figura altresì un delegato degli Avvocati della Curia Romana e della Santa Sede, che, quale rappresentante delle due nobili categorie di avvocati, viene indicato al Cardinale Segretario di Stato per l’eventuale nomina a membro della Commissione[32].
Tutti i membri sono tenuti al segreto su quanto trattato in Commissione (art. 23).
La Commissione deve acquisire i necessari documenti e notizie, perché possa giudicare prudentemente di tutte le qualità del candidato richieste dal diritto (art. 21, § 2), e, debitamente convocata in seduta plenaria, esprime - a scrutinio segreto - il giudizio sulla idoneità del candidato.
Un Attuario, nominato tra i membri dal Presidente, redige la relazione di ciascuna seduta, da presentarsi al Cardinale Segretario di Stato, in cui è riportato il numero dei voti a favore o contro il candidato o le astensioni (art. 22).
Quasi sempre la funzione di Attuario-Segretario è stata svolta dal Promotore di Giustizia del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica.
La sede della Commissione è presso la Segnatura Apostolica.
Degno di nota è il fatto che sia la «Pastor bonus» sia il motu proprio «Iusti iudicis», come del resto la stessa Ordinatio ad exsequendas,ed oggi anche la «Praedicate Evangelium», parlino semplicemente di Commissione.
Si consideri altresì che la prima riunione della Commissione per l’esame delle richieste presentate dai vari candidati si tenne il 9 luglio 1991 e che l’intitolazione del verbale della predetta riunione era «Commissione per la costituzione dell’Albo generale degli avvocati presso la Curia Romana e del Corpo degli Avvocati della Santa Sede»[33].
Il nomen iuris Commissione per gli Avvocati («Commissio quoad Advocatos») compare invece nell’Annuario Pontificio ed è dunque l’espressione che individua la Commissione di cui agli artt. 184-185 della «Pastor bonus», agli artt. 2 e 8 del motu proprio «Iusti iudicis», all’Ordinatio ad exsequendas ed agli artt. 238-240 della «Praedicate Evangelium».
Si tratta di un problema di non secondaria importanza giacché la Segreteria di Stato - con Officio del 16 luglio 1992 - comunicava al Presidente della Commissione Mons. Grocholewski che «rimane da risolvere la questione della denominazione della Commissione per la scelta degli Avvocati della Santa Sede e presso la Curia Romana, come pure rimane da decidere la collocazione che dovrà avere nell’Annuario Pontificio»[34].
Tra le espressioni «Commissio pro seligendis advocatis», «Commissio pro advocatis» e «Commissio quoad Advocatos» è prevalsa quest’ultima, mentre a livello di collocazione[35] nell’Annuario Pontificio essa attualmente si pone, dopo le Pontificie Commissioni, all’interno delle Altre Commissioni e Comitati, e prima delle Istituzioni collegate con la Santa Sede.
7. La Cost. Ap. «Praedicate Evangelium» e gli Avvocati
Anche la Cost. Ap. «Praedicate Evangelium» - seguendo sostanzialmente l’intelaiatura della «Pastor bonus» - dedica un titolo (vale a dire il IX) agli Avvocati, e ripropone la medesima struttura nel disciplinare gli Avvocati presso la Curia Romana cui sono dedicate due disposizioni (artt. 238 e 239), mentre agli Avvocati della Santa Sede è dedicato il solo art. 240.
La nuova Costituzione sulla Curia Romana riproduce pedissequamente quanto riportato nella «Pastor bonus», eccetto alcuni adeguamenti lessicali dovuti alla nuova impostazione della «Praedicate Evangelium» (“Dicasteri della Curia Romana” diventa infatti “Istituzioni curiali”, e “Cardinale Segretario di Stato” diventa “Segretario di Stato”) ed altre modifiche.
Scompare, infatti, il riferimento agli avvocati delle Cause dei Santi[36] nell’art. 238, secondo cui «Oltre all’Albo degli Avvocati della Rota Romana, esiste un Albo degli Avvocati, abilitati ad assumere, a richiesta delle persone interessate, il patrocinio delle cause presso il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica ed a prestare altresì la loro opera nei ricorsi gerarchici dinanzi alle Istituzioni curiali».
L’avverbio Praeter nell’espressione «Oltre all’Albo degli Avvocati della Rota Romana» presente sia nella Costituzione Apostolica sia nel motu proprio, ha - secondo autorevole dottrina - un valore aggiuntivo, non esclusivo. Per cui non si intendono esclusi dal genus degli Avvocati della Curia Romana gli Avvocati Rotali né quest’ultimi rimangono estranei alla conseguenze giuridiche derivanti dalla connessione e dal rapporto istituzionale degli Avvocati della Curia Romana con la Curia stessa[37].
Circa l’iscrizione all’Albo degli Avvocati presso la Curia Romana, l’art. 239 dispone che «Possono essere iscritti […] quei Professionisti che si distinguono per adeguata preparazione, comprovata da gradi accademici, per l’esempio di vita cristiana, per l’onestà dei costumi e per la capacità professionale» (§ 1).
All’iscrizione all’Albo dei Professionisti in possesso dei requisiti, previa adeguata richiesta, provvede il Segretario di Stato «udita una Commissione stabilmente costituita a tale scopo». Qualora tali requisiti venissero a mancare, gli stessi decadono dall’Albo.
Il Corpo degli Avvocati della Santa Sede è disciplinato invece dall’art. 240, ed è costituito di preferenza dai Professionisti iscritti all’Albo degli Avvocati presso la Curia Romana.
Gli Avvocati della Santa Sede potranno assumere il patrocinio delle cause, a nome della Santa Sede o delle Istituzioni curiali, dinanzi ai Tribunali sia ecclesiastici che civili.
Gli avvocati della Santa Sede sono nominati per un quinquennio, rinnovabile, dal Segretario di Stato, udita la Commissione di cui all’articolo 239, § 2; cessano dall’incarico al compimento del settantacinquesimo anno di età e, per gravi motivi, possono essere revocati.
Il § 3 dell’art. 240, nell’affermare che gli Avvocati della Santa Sede «sono tenuti a condurre una vita cristiana integra ed esemplare e ad adempiere gli incarichi loro affidati con la massima coscienza e per il bene della Chiesa», rappresenta una nuova disposizione del tutto assente nell’equivalente art. 185 della «Pastor bonus».
La riproposizione - quasi «de verbo ad verbum» - operata dalla «Praedicate Evangelium» a proposito della disciplina dettata in tema di Avvocati dalla «Pastor bonus» non aggiunge alcuna sostanziale novità alla materia degli Avvocati presso la Curia Romana ed agli Avvocati della Santa Sede.
Occorre pertanto rivolgersi - nella materia de qua - ai provvedimenti normativi del passato, tuttora in vigore, vale a dire il motu proprio «Iusti iudicis» del 1988, e la relativa Ordinatio ad exsequendas del 1990, contenenti entrambi la disciplina dettagliata circa i requisiti dei professionisti richiedenti l’iscrizione, i doveri connessi alla deontologia forense e le sanzioni disciplinari.
7.1 Gli Avvocati presso la Curia Romana
Gli Avvocati presso la Curia Romana sono gli Avvocati, (il cui albo generale è istituito e conservato presso la Curia Romana), abilitati ad assumere - a richiesta delle persone interessate - il patrocinio delle cause presso il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica[38] ed a prestare la loro assistenza nei ricorsi gerarchici dinanzi alle Istituzioni curiali.
Gli Avvocati della Rota Romana possono patrocinare, oltre che dinanzi alla stessa Rota Romana, presso la cosiddetta prima sezione della Segnatura Apostolica (che si occupa dei ricorsi riguardanti l’operato della Rota Romana, ad esempio la querela di nullità o le richieste di restitutio in integrum contro le decisioni rotali), ma non sono abilitati al patrocinio delle cause contenzioso-amministrative presso la Segnatura Apostolica o a prestare la loro opera nei ricorsi gerarchici dinanzi alle Istituzioni curiali[39].
Il Cardinale Segretario di Stato, sentita una commissione a ciò stabilmente costituita[40], provvede alla iscrizione all’albo generale degli avvocati dei candidati in possesso dei requisiti individuati dall’art. 3 del motu proprio «Iusti iudicis».
Perché un candidato possa essere iscritto all’albo generale è necessario che si distingua per esemplare integrità di vita cristiana e attiva partecipazione alla vita della comunità ecclesiale, secondo la propria vocazione specifica; che possieda una conveniente preparazione teologica e che eccella nella dottrina giuridica, attestata da specifici titoli accademici e connessi ad un’appropriata esperienza professionale.
L’Ordinatio ad exsequendas precisa che il professionista aspirante all’iscrizione nell’Albo degli Avvocati presso la Curia romana deve farne richiesta scritta al Cardinale Segretario di Stato comprovando con congrui documenti le dovute necessarie qualità.
Il Cardinale Segretario di Stato, udita la commissione di cui agli artt. 2 e 8 del m.p. Iusti iudicis, a suo prudente giudizio accetti o respinga la richiesta, senza esser tenuto a manifestare i motivi del rifiuto; né è ammesso alcun ricorso contro tale decisione (art. 1, § 2)[41].
Perché la Commissio quoad Advocatos possa formulare un giudizio favorevole al candidato, oltre quanto è stabilito nell'art. 3 del m.p. Iusti iudicis, per quanto attiene alla preparazione giuridica e la pratica della professione si richiede il titolo di avvocato rotale con l'esercizio assiduo del patrocinio in foro ecclesiastico almeno per sette anni; oppure la laurea, almeno nel diritto canonico, unitamente ad una notevole perizia, comprovata specialmente con il magistero universitario o con qualche ufficio giudiziario presso tribunali ecclesiastici o civili (art. 2 dell’Ordinatio).
Il candidato deve inoltre padroneggiare la lingua latina, in modo da essere in grado di scrivere in essa le difese e gli altri atti.
L’art. 3 precisa inoltre che per poter esercitare il patrocinio o l'ufficio di procuratore è necessario avere a Roma almeno il quasi domicilio, o, con licenza del Cardinale Segretario di Stato, un recapito per ricevere le notifiche. Se si verifica un cambiamento, le notifiche degli atti fatte nel precedente domicilio o recapito saranno ugualmente valide, finché il cambiamento non sia stato comunicato al Segretario di Stato e anche al tribunale o al dicastero presso il quale pende eventualmente un processo o un ricorso.
Oltre ad essere abilitati al patrocinio nelle cause presso il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica ed a prestare la loro assistenza nei ricorsi gerarchici dinanzi alle Istituzioni curiali, gli Avvocati presso la Curia Romana sono abilitati a prestare la loro opera presso i Dicasteri della Curia Romana (rectius le Istituzioni curiali), se sarà necessario (art. 4).
Essi - prima di iniziare il loro ufficio - sono tenuti a fare nel debito modo la professione di fede e ad emettere il giuramento di fedeltà dinanzi al Prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica o un suo delegato[42] (art. 5).
Inoltre l’art. 24, § 2, prevede che se i requisiti, di cui all’art. 3 del m.p. Iusti iudicis, vengono a mancare, gli Avvocati presso la Curia Romana possono essere rimossi dal Cardinale Segretario di Stato, sentita la Commissione quoad Advocatos.
7.2. Gli Avvocati della Santa Sede
Il Corpo degli Avvocati della Santa Sede[43] è costituito da un determinato numero di avvocati, scelti di preferenza tra gli avvocati iscritti nell’albo degli Avvocati presso la Curia Romana, abilitati ad assumere il patrocinio delle cause per conto della Santa Sede o dei Dicasteri della Curia romana (rectius delle Istituzioni curiali) presso i tribunali ecclesiastici o civili.
L’Elenco (Index)[44] degli Avvocati della Santa Sede è conservato presso la Segreteria di Stato.
Gli avvocati della Santa Sede sono nominati liberamente dal Cardinale Segretario di Stato per un quinquennio, sentita la Commissio quoad Advocatos. Essi possono essere confermati per ciascun quinquennio, cessano dall’incarico al compimento del 75° anno di età, e per gravi motivi possono essere rimossi.
Perché uno possa far parte degli Avvocati della Santa Sede, l’Ordinatio ad exsequendas richiede che l’avvocato sia stato iscritto almeno per 5 anni nell’Albo degli Avvocati presso la Curia Romana, oppure che abbia esercitato per dieci anni il patrocinio o l'ufficio di magistrato presso i supremi tribunali civili.
Il Corpo degli Avvocati della Santa Sede comprende gli Avvocati «ad Utrumque Forum» vale a dire gli Avvocati per il Foro Canonico e per il Foro Civile; gli Avvocati per il solo Foro Canonico («pro Canonico Foro»); e gli Avvocati per il solo Foro Civile («pro Civili Foro») (art. 8).
Giova precisare come le norme non obblighino la Santa Sede o le Istituzioni curiali a farsi difendere nel foro civile dagli Avvocati della Santa Sede, ben potendo avvalersi dell’opera di patrocinatori del libero foro[45].
Prima di iniziare il loro ufficio, gli Avvocati della Santa Sede sono tenuti ad emettere nel debito modo la professione di fede ed il giuramento di fedeltà dinanzi al Cardinale Segretario di Stato o ad un suo delegato, solitamente il Cardinale Prefetto della Segnatura Apostolica[46] (art. 9).
Gli Avvocati della Santa Sede cessano dalla loro carica se assumono stabilmente un incarico incompatibile, a giudizio del Cardinale Segretario di Stato, con l'ufficio di avvocato della Santa Sede.
Cessano anche se legittimamente vengono cancellati dall'Albo degli Avvocati presso la Curia Romana.
L’art. 11, § 2, prevede che coloro i quali sono rimossi dal Corpo degli Avvocati della Santa Sede, a meno che questo si verifichi per incompatibilità di un ufficio assunto, sono da ritenersi cancellati dall'Albo degli Avvocati presso la Curia Romana, se il Cardinale Segretario di Stato non abbia disposto diversamente.
Inoltre l’art. 24, § 2, prevede - con riferimento agli Avvocati della Santa Sede - che per altre cause gravi a norma dell’art. 8 dello stesso m.p. Iusti iudicis, gli avvocati possono essere rimossi dal Cardinale Segretario di Stato, sentita la Commissio quoad Advocatos.
Il Corpo degli Avvocati della Santa Sede (con la distinzione tra gli Avvocati ad Utrumque forum, e di quelli per il solo Foro Canonico o per il Solo Foro Civile) è indicato nell’Annuario Pontifico subito dopo la Commissio quoad Advocatos e prima dell’Album Advocatorum apud Curiam Romanam.
8. Gli Avvocati tra deontologia e sanzioni disciplinari
Il motu proprio «Iusti iudicis» prevede che gli Avvocati presso la Curia Romana iscritti nel relativo Albo sono tenuti all’osservanza, oltre che delle prescrizioni del diritto universale, delle regole della deontologia professionale (art. 4).
Tale articolo rappresenta l’unico luogo della legislazione canonica universale in cui è usato espressamente il termine deontologia[47].
Si è già visto come la Commissione istituita per la redazione dell’Ordinatio ad exsequendas avesse avuto anche l’incarico di redigere «il “codice deontologico” relativo a[lla] professione» di Avvocato presso la Curia Romana e di Avvocato della Santa Sede.
Già nelle considerazioni preliminari agli appunti inviati a Mons. Grocholewski in vista della prima riunione della commissione, tenutasi il 14 gennaio 1989, Pio Ciprotti metteva in rilievo la difficoltà «di poter fare rapidamente un vero e proprio codice deontologico. Forse è meglio inserire nel Regolamento degli Avvocati qualche norma sui loro doveri (oltre a quelli già indicati nella Costituzione Ap. e nel Motu Proprio), e rinviare ad un secondo tempo la redazione del 'codice deontologico'»[48].
Di fatto tale “codice deontologico” non è stato mai redatto, così come non è stato ancora redatto un codice deontologico forense in generale, ma quest’ultima assenza «non significa un rifiuto dei principi deontologici che devono guidare l’agire giuridico nella Chiesa, né vuol dire voltare le spalle a meccanismi di controllo e disciplinari delle azioni illecite. L’assenza di una normativa organica non significa nemmeno un vuoto normativo, né l’impossibilità di esercitare potestà di sanzione. La deontologia canonica è un albero dalle profonde radici e con fonti “attive” sufficienti affinché esista e possa essere richiesta»[49].
Dunque le regole della deontologia professionale - nella materia de qua - devono a tutt’oggi essere ricavate dalla normativa canonica, ed in particolare da quanto affermato nella stessa «Praedicate Evangelium», nel motu proprio «Iusti iudicis», nell’Ordinatio ad exsequendas, nonché dalla giurisprudenza della Segnatura Apostolica[50].
Ad esempio, l’art. 9 del motu proprio «Iusti iudicis», prescrive che gli Avvocati della Santa Sede sono tenuti a condurre una vita esemplare, secondo i precetti di Dio e della Chiesa, e ad adempiere agli incarichi loro affidati con la massima coscienza del dovere. Sono tenuti inoltre ad osservare il segreto nelle cause e negli affari, che devono essere trattati sotto segreto.
L’Ordinatio ad exsequendas contempla invece un apposito titolo dedicato ai doveri degli avvocati (artt. 14-20) che può essere considerato un piccolo codice deontologico.
Con un tono parenetico, ma al contempo precettivo, il Regolamento invita entrambi gli Avvocati a ricordarsi sempre, nell'esercizio del loro ufficio, di essere in un certo senso partecipi dell'attività della Sede Apostolica e di compiere con la loro opera un servizio veramente ecclesiale (art. 14), a distinguersi per integrità di fede e di costumi ed a partecipare attivamente secondo il proprio stato alla vita ecclesiale (art. 15).
Gli Avvocati non dovranno aderire, favorire, né in alcun modo prestare la loro opera ad associazioni o movimenti che avversano la dottrina cattolica (art. 16).
Nell'esercizio della loro professione, oltre i precetti morali della legge naturale e cristiana, essi debbono osservare le norme etiche del proprio ufficio (art. 17), nonché osservare fedelmente il segreto nelle cause e pratiche in cui nei singoli casi a qualsiasi titolo sono implicati (art. 18).
Inoltre non devono accettare il patrocinio di cause contro la Santa Sede presso i tribunali civili. Pertanto i privati che intendessero agire nel foro civile contro la Santa Sede, non potrebbero avvalersi della difesa degli Avvocati della Curia Romana come neppure di quella prestata dagli Avvocati della Santa Sede.
Di estrema delicatezza è la questione degli onorari, per i quali l’Ordinatio fa salve le norme in vigore presso i singoli Tribunali o le singole Istituzioni curiali, invitando gli Avvocati ad astenersi dal lucrum immoderatum[51], ed a prestare, su mandato del dicastero il patrocinio gratuito o l'assistenza gratuita a coloro ai quali il dicastero ha concesso questo beneficio (art. 20).
L’art. 5 del motu proprio «Iusti iudicis», prescrive che se un Avvocato presso la Curia Romana viola gravemente le norme di deontologia professionale, il caso sia deferito al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica[52], il quale procede d’ufficio[53] a norma del diritto ad erogare la sanzione, secondo la gravità della violazione stessa, non esclusa la radiazione dall’Albo, per poi precisare al § 2, che in caso di instaurazione di procedimento penale canonico o civile, pendente il processo, si applica la sospensione cautelativa.
L’Avvocato presso la Curia Romana inoltre può essere espunto immediatamente dall’Albo qualora venisse notoriamente meno alla fede cattolica, oppure vivesse in concubinato o avesse contratto il solo vincolo civile o perseverasse manifestamente in grave peccato; o avesse aderito ad associazioni di qualsiasi genere, che tramano contro la Chiesa, o quando aderisca o collabori con movimenti o associazioni ispirati ad ideologie o prassi incompatibili con la dottrina della fede e della morale cristiana o che propugnano programmi politici o progetti legislativi contrari ai precetti della legge naturale e cristiana; oppure quando pubblicamente contrasti o disattenda le istruzioni dottrinali e pastorali delle legittime autorità ecclesiastiche.
In tutti questi casi la questione deve essere deferita al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, che procede d’ufficio a norma del diritto ad applicare l’espunzione dall’albo (art. 6).
L’Ordinatio ad exsequendas, nell’unico articolo contenuto nel titolo V De Sanctionibus,si premura di precisare che se qualche avvocato avrà violato gravemente i doveri del suo ufficio, specie nei casi di cui agli artt. 5 e 6 del m.p. «Iusti iudicis», la cosa sia deferita al Promotore di Giustizia della Segnatura Apostolica. Questi dovrà proporre un’azione presso il medesimo tribunale, con cui si possano irrogare sanzioni a norma del diritto, non esclusa la cancellazione dall'Albo (art. 24, § 1).
Nel § 2 del medesimo art., il Regolamento contempla la competenza[54] del Cardinale Segretario di Stato - sentita la Commissio quoad Advocatos[55] - circa la rimozione degli Avvocati nel caso in cui venissero a mancare i requisiti, di cui all'art. 3 del m.p. «Iusti iudicis», e per altre cause gravi a norma dell’art. 8 del medesimo motu proprio.
9. Osservazioni conclusive
La Cost. Ap. «Praedicate Evangelium» non ha apportato alcuna novità alla materia degli Avvocati presso la Curia Romana ed agli Avvocati della Santa Sede, riproponendo - eccetto alcuni adeguamenti terminologici[56] - quanto già stabilito dall’abrogata Cost. Ap. «Pastor bonus» del 1988.
Il fatto che il legislatore canonico abbia mantenuto un apposito titolo dedicato agli Avvocati presso la Curia Romana ed agli Avvocati della Santa Sede è un chiaro segnale della nobile funzione ricoperta dai predetti Avvocati, una funzione che peraltro non si limita al solo ambito canonico (e talvolta a quello civile, come avviene per gli Avvocati della Santa Sede) ma attiene anche al patrocinio presso i Tribunali dello Stato della Città del Vaticano.
È proprio l’evoluzione dell’ordinamento giudiziario della Civitas Vaticana dal 1929 ai nostri giorni che mostra l’importanza della funzione, dapprima degli Avvocati Concistoriali ed oggi degli Avvocati presso la Curia Romana e di quelli della Santa Sede, per quanto riguarda il patrocinio presso la massima istanza della giustizia vaticana vale a dire la Corte di Cassazione[57].
La legge n. I del 1929 – che è la legge fondamentale dello Stato, rimasta in vigore fino all’anno 2000 – all’art. 14, comma 2, prescriveva infatti che «la rappresentanza ed il patrocinio avanti agli organi giudiziari della Città del Vaticano sono riservati agli avvocati concistoriali», mentre l’art. 16, comma 1, della legge II del 1929 sulle fonti del diritto vaticano disponeva che «tanto in materia civile quanto in materia penale le funzioni di procuratore e avvocato sono esercitate dagli avvocati concistoriali».
Con l’ordinamento giudiziario delineato nel 1946 da Pio XII[58], veniva stabilito che la difesa fosse riservata agli «avvocati ammessi a patrocinare in Rota, purché forniti di laurea in diritto civile, non esclusi gli avvocati che in Rota non possono difendere se non le cause di enti o cittadini italiani».
I medesimi avvocati, se ricoprenti la dignità di Avvocati Concistoriali o se professori o ex professori di università ecclesiastiche o civili, erano ammessi a patrocinare dinanzi alla Corte di Cassazione vaticana.
In maniera analoga l’art. 24 dell’ordinamento giudiziario vaticano[59] del 1987 statuiva che gli avvocati iscritti all’albo, se ricoprenti la dignità di avvocati concistoriali o se professori di università ecclesiastiche o civili, ovvero ex professori che avessero lasciato l’ufficio per limiti d’età, erano ammessi a patrocinare dinanzi alla Corte di Cassazione vaticana.
Con la legge n. CCCLI del 13 marzo 2020[60] Papa Francesco ha varato la riforma dell’ordinamento giudiziario vaticano, che di fatto recepisce le novità introdotte nel 1988 dalla Cost. Ap. «Pastor bonus» circa la soppressione del Collegio degli Avvocati Concistoriali e la creazione dei nuovi Avvocati presso la Curia Romana e degli Avvocati della Santa Sede.
Oggi dunque la difesa dinanzi alla Corte di Cassazione della Civitas Vaticana è riservata agli Avvocati della Santa Sede o agli Avvocati presso la Curia Romana, salva la possibilità per il Presidente della medesima Corte di autorizzare, in via permanente o di volta in volta, altre persone a difendere cause dinanzi alla Corte stessa.
La scelta del legislatore vaticano di affidare la difesa presso la Cassazione vaticana agli Avvocati Concistoriali, ed oggi agli Avvocati presso la Curia Romana ed agli Avvocati della Santa Sede, sicuramente trova la sua ratio nella particolare conoscenza del diritto canonico e del diritto civile posseduta da tali giurisperiti, sempre nella consapevolezza che l’ordinamento canonico è la prima fonte e il primo criterio di interpretazione dell’ordinamento vaticano[61], e che lo Stato della Città del Vaticano è una realtà strumentale alla missione della Santa Sede[62].
Proprio in tale ottica va colta la peculiarità dell’esercizio dell’ufficio di avvocato ad opera di questi benemeriti giuristi, tenendo ben presente, come sottolineato dal Cardinale Jullien, che «l’ufficio dell’avvocato, ufficio di giustizia e di carità, è delicatissimo»[63], specialmente in uno Stato cattolico[64] come lo Stato della Città del Vaticano, che è lo «strumento di azione civile e cristiana» della Santa Sede[65], e avendo altresì presente - come principio guida - quanto disposto dall’art. 14 dell’Ordinatio,secondo cui gli Avvocati presso la Curia Romana e gli Avvocati della Santa Sede «si ricordino sempre, nell'esercizio del loro ufficio, di essere in un certo senso partecipi dell’attività della Sede Apostolica e di compiere con la loro opera un servizio veramente ecclesiale»[66].
Abstract: This scientific contribution examines the issues of the Apostolic Constitution «Praedicate Evangelium», the Register of Advocates at the Roman Curia and the Corps of the Advocates of the Holy See. With special regard to the Advocates, the reform of the Roman Curia, however, demonstrates a certain substantive continuity with the Apostolic Constitution «Pastor bonus». The paper analyzes also the regulatory measures about these categories of lawyers contained in the motu proprio «Iusti iudicis» (1988) and in the Ordinatio (1990).
Key Words: Apostolic Constitution «Praedicate Evangelium»; Register of Advocates at the Roman Curia; Corps of Advocates of the Holy See.
* Università LUMSA (m.carni@lumsa.it).
** Il contributo è stato sottoposto a double blind peer review.
[1] G. P. Montini,Commento ai cann. 1481-1490, in Codice di diritto canonico commentato, a cura della Redazione di Quaderni di diritto ecclesiale, V ed., Milano 2019, p. 1207.
[2] Ioannes Paulus II, Litt. Ap. motu proprio datae quibus ex integro ordinatur materia respiciens muneris Patronorum et Advocatorum exercitium apud Romanae Curiae Dicasteria necnon ipsius Sanctae Sedis causarum patrocinium, 28 giugno 1988, in Acta Apostolicae Sedis LXXX (1988), 10, pp. 1258-1261.
Per la traduzione in lingua italiana cfr. L’Osservatore Romano, 13 luglio 1988, p. 4.
[3] Secretaria Status, Ordinatio ad exsequendas Litteras Apostolicas motu proprio datas Iusti Iudicis, 23 luglio 1990, in Acta Apostolicae Sedis LXXXII (1990), 14, pp. 1630-1634.
Per la traduzione in lingua italiana cfr. L’Osservatore Romano, 1° dicembre 1990, p. 4.
[4] Cfr. B. Ardura, Avvocati, in Id. (a cura di), Lessico di Storia della Chiesa, Città del Vaticano 2020, pp. 73-74; O.P. Conti, Origine, fasti e privilegi degli Avvocati concistoriali. Memorie storiche, Roma 1898.
[5] Cfr. N. Del Re, Procuratori dei Palazzi Apostolici, in Id. (a cura di), Mondo Vaticano. Passato e presente, Città del Vaticano 1995, pp. 879-880.
[6] Ad esempio gli Avvocati Concistoriali postulavano il pallio per gli arcivescovi metropoliti, e conferirono fino a tutto il secolo XIX le lauree in utroque iure.
[7] L. Ferraris, Prompta bibliotheca canonica, juridica, moralis, theologica, I, Lutetiae Parisiorum 1852, cc. 295-296, sub voce Advocati Consistoriales.
[8] Nella Cost. Ap. «Inter cospicuos» del 29 agosto 1744.
[9] Acta Apostolicae Sedis I (1909), 1, pp. 7-19.
[10] Acta Apostolicae Sedis I (1909), 1, pp. 20-35. Tale Lex propria dedicava agli avvocati gli artt. 44-46.
[11] Così l’art. 54, § 1, delle Normae S. Romanae Rotae Tribunalis, 29 giugno 1934, in Acta Apostolicae Sedis XXVI (1934), 11, pp. 449-491.
[12] Lettera del Cardinale Segretario di Stato n. 121216 del 27 marzo 1933.
[13] Cfr. art. 54, § 1, delle Normae S. Romanae Rotae Tribunalis, 29 giugno 1934, cit.: «Iure advocandi vi officii fruuntur quoque procuratores SS. PP. AA.»; n. 85 della Cost. Ap. Ad incrementum decoris, 15 agosto 1934, in Acta Apostolicae Sedis XXVI (1934), 12, pp. 497-521: «Pertinent ad S. R. Rotam, ut advocati nativi, Advocati Consistoriales, itemque partes in ea habent Procuratores Sacrorum Palatiorum Apostolicorum. Utrique praecedendi ordinis normam sumunt a tempore nominationis».
[14] Acta Apostolicae Sedis LIX (1967), 14, pp. 885-928.
[15] In siffatti termini J. Llobell, Nota al M.P. «Iusti Iudicis», in Ius Ecclesiae I (1989), 2, p. 735.
[16] Acta Apostolicae Sedis LX (1968), 3, pp. 129-176.
[17] Si sofferma su tale appendice A. J. Antón Horna, Normativa sulla procedura disciplinare avverso gli avvocati presso il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, inDiritto penale canonico. Dottrina, prassi e giurisprudenza della Curia Romana, Città del Vaticano 2023, p. 697.
[18] Normae speciales in Supremo Tribunali Signaturae Apostolicae ad experimentum servandae post Constitutionem apostolicam Pauli VI Regimini Ecclesiae universae, 25 marzo 1968, in X. Ochoa (a cura di), Leges Ecclesiae post Codicem Iuris Canonici editae, III, Roma, 1972, cc. 5321-5332,
[19] Z. Grocholewski, La giustizia amministrativa presso la Segnatura Apostolica, in Ius Ecclesiae IV (1992), pp. 12-13.
[20] L’art. 122, § 1, del Regolamento generale della Curia Romana del 4 febbraio 1992, in Acta Apostolicae Sedis LXXXIV (1992), 3, pp. 201-267, afferma che «Il ricorrente ha diritto di avvalersi del patrocinio di un Avvocato scelto a norma dell’art. 183 della Cost. Ap. Pastor bonus o dell’opera di un Procuratore». Tale disposizione corrisponde all’art. 138 del vigente Regolamento del 1999.
[21] Così A. Gullo, Commento al M.P. «Iusti Iudicis», in M. del Pozzo, J. Llobell, J. Miñambres (a cura di), Norme procedurali canoniche commentate, Roma 2013, p. 554.
[22] Per le competenze degli Avvocati Concistoriali presso i Tribunali dello Stato della Città del Vaticano si vedano infra le Osservazioni conclusive.
Cfr. anche N. Picardi, Ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano, in G. Giacobbe(a cura di), Scritti in memoria di Vittorio Sgroi, Milano 2008, p. 1001, circa l’ufficio del Promotore di Giustizia presso il Tribunale vaticano che era appannaggio degli Avvocati Concistoriali.
[23] L’ultimo Avvocato Concistoriale fu l’Avv. Carlo Tricerri.
[24] L’ultimo Procuratore dei Palazzi Apostolici fu l’Avv. Ludovico Valletta.
[25] Ad esempio gli Avvocati Concistoriali facevano parte della Cappella Pontificia, mentre i Procuratori dei Sacri Palazzi Apostolici avevano posto nella Famiglia Pontificia laica. Cfr. il motu proprio «Pontificalis Domus» di Paolo VI del 28 marzo 1968.
[26] La Commissione era composta da S.E.R. Mons. Z. Grocholewski, Segretario del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, in qualità di Presidente, e - come membri - Mons. A. Stankiewicz (Prelato Uditore della Rota Romana); Mons. R. Melli (Sotto-Segretario della Congregazione per i Sacramenti); P. M. Maccarelli, O.S.M. (Promotore di Giustizia della Congregazione per la Dottrina della Fede); Mons. V. Cárcel Ortí, Capo della Cancelleria del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica; P. B. Gangoiti, O.P. (Consultore della Congregazione per le Cause dei Santi); P. J.-B. Beyer, S.I. (Consultore della Congregazione per il Clero); Mons. B. Bertagna, (Officiale della Segreteria di Stato); Prof. P. Ciprotti (Decano degli Avvocati Concistoriali); Avv. V. Trocchi (Segretario Generale del Governatorato); Prof. G. Dalla Torre (Esperto del Pontificio Consiglio per i Laici).
[27] SSAT, Archivio della Commissione per gli Avvocati, Prot. N. 20414/88 VAR, s.n., Lettera del Sostituto della Segreteria di Stato (Prot. N. 222.201 del 14 novembre 1988, con allegata la composizione della Commissione) a S.E.R. Mons. Z. Grocholewski, Segretario del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica.
[28] SSAT, Archivio della Commissione per gli Avvocati, Prot. N. 20414/88 VAR, s.n., Lettera del Sostituto della Segreteria di Stato (Prot. N. 242.358 del 24 giugno 1989) al Card. A. Silvestrini, Prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica.
[29] Circa la natura normativa dell’Ordinatio ad avviso di E. Baura, Le sanzioni disciplinari, i ricorsi gerarchici, le dichiarazioni di nullità di matrimonio, in P. A. Bonnet, C. Gullo (a cura di), La Lex propria del S. T. della Segnatura Apostolica, Città del Vaticano 2010, p. 346, nota 20, si tratterebbe di «un decreto generale esecutivo di cui al can. 31, dipendente dal m.p. Iusti iudicis […]».
[30] Ritengo del tutto infondato il giudizio di F. Zanchini di Castiglionchio, Riflessioni sul “giusto processo” in diritto canonico, sullo sfondo del riequilibrio in corso fra diritti e poteri nella Chiesa cattolica, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 20 (2022), p. 112, nota 44, secondo cui sarebbe «Di fattura invece grossolana, e di livello addirittura indignitoso la Ordinatio 23 luglio 1990 della Segreteria di Stato in tema di patrocinio legale - fondamentale ai nostri fini - approvata a seguito del M.P. Iusti iudicis 28 giugno 1988 di Giovanni Paolo II».
[31] In vista della prima riunione della commissione, tenutasi il 14 gennaio 1989, fu proprio Pio Ciprotti ad inviare al Presidente Mons. Grocholewski alcuni appunti preceduti dalle Considerazioni preliminari. Cfr. SSAT, Archivio della Commissione per gli Avvocati, Prot. N. 20414/88 VAR, s.n., Lettera di Pio Ciprotti, Presidente del Tribunale dello SCV, a Mons. Z. Grocholewski, 28 dicembre 1988 (con allegati).
[32]A. Gullo, Il ruolo dell’avvocato nei processi canonici, in Sinodalità e processo canonico, Città del Vaticano 2023, p. 182.
[33] SSAT, Archivio della Commissione per gli Avvocati, Prot. N. 22391/91 VAR, s.n., Commissione per la costituzione dell’Albo generale degli avvocati presso la Curia Romana e del Corpo degli Avvocati della Santa Sede, verbale della riunione del 9 luglio 1991, nella quale fu ritenuto idoneo - per gli Avvocati presso la Curia Romana - l’Avv. Carlo Gullo.
[34] SSAT, Archivio della Commissione per gli Avvocati, Prot. N. 20414/88 VAR, s.n., Lettera del Sostituto della Segreteria di Stato (Prot. N. 308.355 del 16 luglio 1992) a S.E.R. Mons. Z. Grocholewski, Presidente della Commissione per la formazione degli Albi degli Avvocati della Santa Sede.
[35] Tale scelta - così come quella della denominazione «Commissio quoad Advocatos» - corrisponde sostanzialmente alle proposte avanzate nei pareri del Presidente Mons. Grocholewski, resi al Sostituto della Segreteria di Stato, in data 13 gennaio e 7 ottobre 1992. Cfr. SSAT, Archivio della Commissione per gli Avvocati, Prot. N. 22391/91 VAR, s.n.
[36] Per il riferimento agli Avvocati delle Cause dei Santi nell’art. 183 della «Pastor bonus» si rinvia a R. Coppola, Gli Avvocati (aa. 183-185), in P.V. Pinto (a cura di), Commento alla Pastor Bonus e alle norme sussidiarie della Curia Romana, Città del Vaticano 2003, p. 257; C. Gullo, Gli avvocati (artt. 183-185 Cost. Ap. Pastor Bonus), in P. A. Bonnet, C. Gullo (a cura di), La Curia Romana nella Cost. Ap. «Pastor Bonus», Città del Vaticano 1990, pp. 535-536.
[37] J. Llobell, Il patrocinio forense e la concezione «istituzionale» del processo canonico, in Il processo matrimoniale canonico, n.e. agg., Città del Vaticano 1994, pp. 471-472.
[38] A. Gullo, Commento al M.P. «Iusti Iudicis», cit., p. 556, rileva che gli Avvocati presso la Curia Romana «de facto sono chiamati a difendere indifferentemente i ricorrenti e la Pubblica Amministrazione […] e mai sono state sollevate obiezioni al riguardo. Nella prassi, la Segnatura Apostolica, al momento della rubricazione della causa, invia alle parti (ricorrente, Dicastero e pubblica autorità inferiore) un medesimo elenco di avvocati abilitati al patrocinio, indicandovi indifferentemente, e solo in ordine alfabetico, sia gli avvocati della Curia Romana che quelli della Santa Sede».
[39] Cfr. P. Malecha, La costituzione apostolica Praedicate evangelium apporta novità circa gli Avvocati presso la Curia Romana e gli Avvocati della Santa Sede?, in Periodica 112 (2023), 2, p. 320. Sull’art. 17 della Lex propria del 2008, che ha ampliato la gamma dei soggetti deputabili al patrocinio delle cause contenzioso-amministrative, si rinvia alle considerazioni di M. Ganarin, Lineamenti del rinnovato processo contenzioso amministrativo ecclesiale. Commento al m.p. Antiqua ordinatione di Benedetto XVI, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), (2011), luglio, pp. 59-60, nota 146.
Sulla costituzione del patrono presso la Segnatura Apostolica cfr. G. P. Montini, I ricorsi amministrativi presso il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, in Gruppo Italiano Docenti Diritto Canonico (a cura del), Il diritto nel mistero della Chiesa, IV, Prassi amministrativa e procedure speciali, Città del Vaticano 2014, p. 147.
[40] L’ascolto di tale Commissione è obbligatorio ma non vincolante.
[41] Non è escluso che la domanda possa essere ripresentata.
[42] La formula dello Iusiurandum Advocatorum apud Curiam Romanam, riportata in appendice all’Ordinatio, è «Ego N.N., in Album Advocatorum apud Curiam Romanam admissus, spondeo, voveo et iuro 1) in communione cum Catholica Ecclesia, in primis autem in Summi Pontificis ac Sedis Apostolicae obsequiis, semper me futurum, sive verbis a me prolatis sive agendi ratione; 2) summa cum diligentia et fidelitate forensia mea munera me expleturum; 3) communem Ecclesiae disciplinam perpetuo ac religiose me secuturum, itemque speciales de meis muneribus leges et ordinationes omnes servaturum et legitima ecclesiasticorum superiorum praecepta. Sic me Deus adiuvet et haec sancta Dei evangelia, quae manibus meis tango. …. (subsignatio) Ego infrascriptus testor praefatum Dominum, in Album Advocatorum apud Romanam Curiam admissum, iusiurandum ut supra in manibus meis praestitisse, hac die …. …………. (subsignatio)».
[43] A. Gullo, Commento al M.P. «Iusti Iudicis», cit., p. 563, sostiene che a differenza degli Avvocati presso la Curia Romana, «gli avvocati della Santa Sede costituiscono un vero e proprio “collegium” (come già gli avvocati Concistoriali). Senonché in tutta la legislazione posteriore non si fa alcun cenno a nessun diritto-dovere del collegium degli avvocati della Santa Sede, né la prassi ha individuato un suo specifico ambito di competenze. Ci troviamo dunque davanti a uno strano corpus senza statuti, senza diritti, senza doveri: un guscio vuoto privo, in quanto tale, di qualsiasi utilità»!
[44] Ad avviso di A. Gullo, Commento all’Ordinatio ad exsequendas Litteras Apostolicas M.P. datas «Iusti Iudicis», in M. del Pozzo, J. Llobell, J. Miñambres (a cura di), Norme procedurali canoniche commentate, cit., p. 574, il termine Albo, riferito all’Albo degli Avvocati della Curia Romana, «ha un carattere costitutivo; il soggetto, cioè, non è avvocato della Curia Romana fino a quando non viene iscritto nell’apposito Albo. Al contrario, l’elenco degli avvocati della Santa Sede ha mera funzione pubblicitaria acquisendosi il titolo al momento della nomina allorché entra a far parte del corpus degli avvocati della Santa Sede».
[45] In maniera differente da quanto previsto per gli Avvocati Concistoriali e per i Procuratori dei Palazzi Apostolici ai quali era riservata in via esclusiva la difesa della Santa Sede e delle Istituzioni curiali. Cfr. R. Coppola, Gli Avvocati (aa. 183-185), cit., 266.
[46]La formula dello Iusiurandum Advocatorum Sanctae Sedis, riportata in appendice all’Ordinatio, è «Ego N.N., Advocatus Sanctae Sedis nominatus et gravium officiorum conscius, quae propter concreditum munus iam in mea universa vitae opera mihi persequenda sunt, spondeo, voveo et iuro 1) in communione cum Catholica Ecclesia, in primis autem in Summi Pontificis ac Sedis Apostolicae obsequiis, semper me futurum, sive verbis a me prolatis sive agendi ratione; 2) Sanctae Sedis iure ubique servare, tueri ac defendere me totis viribus curaturum, summa cum diligentia et fidelitate forensia mea munera omnia expleturum; 3) communem Ecclesiae disciplinam perpetuo ac religiose me secuturum, itemque speciales de meis muneribus leges et ordinationes omnes servaturum et legitima ecclesiasticorum superiorum praecepta. Sic me Deus adiuvet et haec sancta Dei evangelia, quae manibus meis tango........
(subsignatio) Ego infrascriptus testor praefatum Dominum Advocatum Sanctae Sedis iusiurandum ut supra in manibus meis praestitisse, hac die ……. ………. (subsignatio)».
Ad avviso di A. Gullo, Il ruolo dell’avvocato nei processi canonici, cit., p. 176, la formula del giuramento degli Avvocati della Santa Sede, simile a quella degli Uditori rotali e degli Officiali della Curia Romana, confermerebbe in maniera implicita la dimensione ecclesiale in cui sono impegnati tali Avvocati.
[47] Così D. Mamberti, Los abogados en el ámbito de la vigilancia del Supremo Tribunal de la Signatura Apostólica: Sobre la administración de la justicia, in Ius Canonicum 62 (2022), p. 528.
[48] SSAT, Archivio della Commissione per gli Avvocati, Prot. N. 20414/88 VAR, s.n., Lettera di Pio Ciprotti, Presidente del Tribunale dello SCV, a Mons. Z. Grocholewski, 28 dicembre 1988 (con allegati).
[49] C. M. Morán, Deontologia degli operatori giuridici presso i tribunali ecclesiastici nelle cause di nullità, in H. Franceschi, M. A. Ortiz (a cura di), La ricerca della verità sul matrimonio e il diritto a un processo giusto e celere. Temi di diritto matrimoniale e processuale canonico, Roma 2012, p. 341.
[50] D. Mamberti, Los abogados en el ámbito de la vigilancia del Supremo Tribunal de la Signatura Apostólica, cit., pp. 528-531.
[51] Per i casi di immodico emolumento vagliati dalla Segnatura Apostolica cfr. G. P. Montini, L’osservanza deontologica come problema disciplinare, ossia il procedimento disciplinare canonico per i ministri del tribunale e per gli avvocati, in Deontologia degli operatori dei tribunali ecclesiastici, Città del Vaticano 2011, pp. 96-98.
[52] Come noto, al Supremo Tribunale compete anche «esercitare la vigilanza sulla retta amministrazione della giustizia nei vari Tribunali ecclesiastici e prendere misure, se necessario, nei confronti di ministri, di avvocati o di procuratori» (art. 198, 1° della Cost. Ap. «Praedicate Evangelium» ed art. 121, 1° dell’abrogata Cost. Ap. «Pastor Bonus»). Sul punto si rinvia a G. P. Montini, «In advocatos vel procuratores, si opus sit, animadvertere» (art. 124, 1° Pastor Bonus). Un aspetto della vigilanza della Segnatura Apostolica sulla retta amministrazione della giustizia, in J. E. Villa Avila, C. Gnazi (a cura di), Matrimonium et Ius. Studi in onore del Prof. Avv. Sebastiano Villeggiante, Città del Vaticano 2006, pp. 31-48.
[53] Ex officio significa che l’iniziativa disciplinare, all’interno della Segnatura Apostolica, «va presa in forza del potere amministrativo di vigilanza, più che come iniziativa giurisdizionale (altrimenti si sarebbe dovuta richiamare la funzione di iniziativa del Promotore di Giustizia». Così C. Gullo, Gli avvocati (artt. 183-185 Cost. Ap. Pastor Bonus), cit., p. 543.
[54] Si tratterebbe - secondo alcuni - di una competenza del Segretario di Stato parallela a quella del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. Ad avviso di R. Coppola, Gli Avvocati (aa. 183-185), cit., p. 264, «L’unica soluzione che sembra sostenersi è che, salvi i casi tassativi previsti dagli artt. 5-6 M.p. e riservati al nominato Tribunale [della Segnatura Apostolica], al Cardinale Segretario ed al suo prudente apprezzamento è rimessa l’opportunità di disporre la cancellazione in tutte le altre ipotesi comunque rientranti nel difetto dei requisiti di cui all’art. 3».
Anche ad avviso di E. Baura, Le sanzioni disciplinari, i ricorsi gerarchici, le dichiarazioni di nullità di matrimonio, cit., p. 346, si tratta di competenza concorrente, «per cui si dovrebbe applicare, per analogia, in questa sede amministrativa l’istituto della prevenzione previsto dal can. 1415 per le cause giudiziali». Lo stesso autore, nella nota 20, ritiene che «il § 2 dell’art. 24 dell’Ordinatio non possa non riferirsi cha ai soli avvocati della Santa Sede, mentre per gli avvocati della Curia Romana la competenza della Segnatura Apostolica rimarrebbe esclusiva».
[55] Si tratta di un parere obbligatorio ma non vincolante.
[56] Parla di «mero maquillage formale» A. Gullo, Il ruolo dell’avvocato nei processi canonici, cit., p. 180.
[57] M. Carnì, L’esercizio della professione forense nello Stato della Città del Vaticano. Spunti ricostruttivi e problematiche attuali, in R. Palombi, H. Franceschi, E. Di Bernardo (a cura di), Iustitia et sapientia in humilitate. Studi in onore di Mons. Giordano Caberletti, II, Città del Vaticano 2023, pp. 747-763.
[58]Pius XII, m.p. Con la legge, 1° maggio 1946, con cui è stato approvato l’ordinamento giudiziario ed il Codice di Procedura Civile dello Stato della Città del Vaticano.
[59] Legge n. CXIX, 21 novembre 1987, in Acta Apostolicae Sedis, Supplemento LVIII (1987), 12, pp. 45-50.
[60] Acta Apostolicae Sedis, Supplemento XCI (2020), 14, pp. 57-68.
[61] Cfr. P.A. Bonnet, Le fonti normative e la funzione legislativa nello Stato della Città del Vaticano, in Archivio giuridico “Filippo Serafini” CCXXIX (2009), pp. 457-559; Id., Lezioni inedite di diritto vaticano, in P. Papanti Pelletier, G.P. Milano, M. Carnì (a cura di), Annali di diritto vaticano 2021, Città del Vaticano 2022, pp. 17-54. Sui recenti rapporti tra diritto canonico e diritto vaticano si veda G. Boni,L’attualità dell’‘ordinamento canonico’ come ‘primo criterio di riferimento interpretativo’, in P. Papanti-Pelletier, A. Diddi, M. Carnì (a cura di), Annali di diritto vaticano 2022, Città del Vaticano 2023, pp. 71-150; P. Gallo, Rapporti tra diritto canonico, diritto vaticano e Curia Romana. Le recenti riforme adottate dalla Santa Sede in materia penale ed economico-finanziaria, Roma 2020.
[62] Cfr. M. Carnì, Sulla “necessarietà” dello Stato della Città del Vaticano al governo della Chiesa. Il dibattito nello ius publicum ecclesiasticum, in J. Miñambres, B. Ejeh, F. Puig (a cura di), Studi sul diritto del governo e dell’organizzazione della Chiesa in onore di Mons. Juan Ignacio Arrieta, II, Venezia 2021, pp. 1401-1425.
[63] A. Jullien, Maria speculum iustitiae, Prolusione al Corso Accademico 1954-55 dello Studio Rotale, Città del Vaticano 1954, p. 9.
[64] Sulla qualificazione della Città del Vaticano sotto il profilo religioso si veda G. Dalla Torre, Lezioni di diritto vaticano, 2a ed., Torino 2020, pp. 53-56.
[65] Così J. M. Serrano Ruiz, Legittimazione e limiti dell’ordinamento dello Stato della Città del Vaticano, in G.L. Falchi, A. Iaccarino (a cura di), Legittimazione e limiti degli ordinamenti giuridici, XVI Colloquio Giuridico Internazionale, Città del Vaticano 2012, p. 318.
[66] Si sofferma su tale aspetto A. Gullo, Il ruolo dell’avvocato nei processi canonici, cit., p. 176.
MATTEO CARNÌ
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