fbevnts Reflections on the historiographical use of the History and the Law of Ancient Rome from Machiavelli to the Italian Jacobins

Riflessioni sull’uso storiografico della storia e del diritto di Roma antica da Machiavelli ai giacobini italiani

24.10.2019

Fausto Giumetti

Docente a contratto, Università degli Studi di Firenze

 

Riflessioni sull’uso storiografico della storia e del diritto di Roma antica da Machiavelli ai giacobini italiani*

 

Reflections on the historiographical use of the History and the Law of Ancient Rome from Machiavelli to the Italian Jacobins

 

Sommario: 1. Premessa. – 2. “Quel grande che, temprando lo scettro a’ regnator, gli allòr ne sfronda”: Nicolò Machiavelli e la storia di Roma. – 3. La storia e il diritto di Roma da Vico a Montesquieu. –  4. La svolta: la rivoluzione francese. – 5. I giacobini italiani.

 

His ego nec metas rerum nec tempora pono

Imperium sine fine dedi […]

Virg., Aeneis 1.278-279

 

1. Premessa

 

Spesso si mira a cogliere parallelismi tra la vita economica di oggi e quella dell’antichità, talvolta senza tenere in adeguato conto di quanto ha evidenziato Aldo Schiavone in merito alla profonda frattura tra Roma antica ed Occidente moderno, e più precisamente che «l’economia romana e quella della modernità europea e atlantica sono nella loro autentica storicità due mondi a parte, separati da una insormontabile differenza qualitativa»[1]. Problemi di comparazione diacronica, dunque, che presentano profonde difficoltà, basti pensare agli interrogativi che si poneva Max Weber circa l’esatta individuazione delle categorie concettuali adeguate ad intendere in profondità le caratteristiche dell’economia antica[2].

Nella stessa corrente di pensiero si immette la riflessione di Valerio Marotta, il quale ricorda che «Roma non ha avuto eredi»[3] in quanto «dopo la fine delle esperienze storiche, pur tanto diverse tra loro, di Bisanzio e del Sacrum Imperium medievale, il filo sottile della continuità si è spezzato»[4].

Nonostante ciò la storia e il diritto di Roma sembrano comportarsi come la ben nota “anatra di Goethe”[5] che scompare di tanto in tanto immergendosi nell’acqua per poi riemergere in tutta la sua vitalità.

E così, attraverso scansioni temporali disomogenee, riaffiora, di volta in volta, l’indirizzo storiografico orientato a cucire punti di sutura tra l’esperienza romana e quella moderna. Ad esempio nell’ambito della attuale strategia militare, come testimonia il fortunato volume dedicato da Edward Luttwak all’apparato militare romano come forza di dissuasione[6].

Ciò porta in emersione una pur limitata linea di ideale continuità rispetto all’interesse che caratterizzò il Rinascimento per l’ordinamento giuridico e politico romano, considerato a guisa di exempla cui ispirarsi. Emblematico di questo atteggiamento fu, come ricorda Aldo Mazzacane[7], l’umanesimo giuridico (“humanisme juridique”, “legal humanism”, “humanistische Jurisprudenz”) inteso come indirizzo di studio del diritto romano di portata innovatrice e polemica nei confronti della riflessione giuridica medievale, che affondò le proprie radici negli studi letterari, storici e filologici dell’Italia del Quattrocento. Ed infatti la riscoperta tre-quattrocentesca delle humanae litterae, come ha evidenziato Giovanni Rossi, si è tradotta nel mondo del diritto «anzitutto nella necessità di una riconsiderazione critica dei fondamenti dell’autorità del diritto romano giustinianeo nell’Occidente medievale»[8].

Il precedente di Roma quel passato incomparabile, agì, pertanto, sul fermento di idee e sulle passioni rinascimentali con la duplice tradizione sia dell’universalismo imperiale ripreso dal papato e da Napoleone che degli ideali repubblicani propri dei patrioti[9].

Il presente contributo si propone di offrire, dipanando i fili della narrazione attraverso l’esame di alcune delle maggiori opere di storia romana e diritto penale romano, una serie di suggestioni che emergono dalla lettura di autori come Nicolò Machiavelli e Charles-Louis de Secondat barone di La Brède e di Montesquieu, sino a giungere ai maggiori esponenti del giacobinismo italiano.

Nel tentativo di riflettere sull’uso del diritto e della storia di Roma da parte di storici e giuristi si cercherà di mettere in evidenza come gli studi degli autori richiamati non possano essere letti ed interpretati quali ‘monadi’, nella convinzione che – parafrasando le parole utilizzate da Francesco Arcaria nel suo affascinante volume sulla trattatistica di diritto romano tra Ottocento e Novecento[10] – ogni opera appartenente alla tradizione romanistica pur nella sua individualità e originalità non costituisce quasi mai un unicum dal punto di vista scientifico, ma avendo contribuito alla costruzione della ‘scienza romanistica’ vada letta in stretta relazione con le altre opere che l’hanno preceduta e seguita.

 

2. “Quel grande che, temprando lo scettro a’ regnator, gli allòr ne sfronda”: Nicolò Machiavelli e la storia di Roma.

 

Niccolò Machiavelli apriva il libro introduttivo dei Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio[11], opera composta «per esortare qualche giovane di animo generoso a mettere in pratica la saggezza politica dei Romani che egli aveva estratto dalle pagine di Livio»[12], esortando a considerare «quanto onore si attribuisce all’antiquità»[13]. Nella convinzione che «non si truova principe né repubblica che alli esempli delli antiqui non ricorra»[14], Romolo rappresenterebbe nella ricostruzione machiavelliana il rex che per primo istituì un ordinamento politico congeniale ad un vivere civile e libero, tant’è vero che quando i Romani elaborarono un governo repubblicano non dovettero introdurre radicali mutamenti istituzionali a quanto già esisteva.

Ma nonostante il glorioso esempio offerto dal passato, il segretario fiorentino lamentava il diffuso inconveniente costituito per i più dal«non avere vera cognizione delle storie»[15].

È dunque con il dichiarato intento di offrire una guida ai reggitori della res publica che Macchiavelli, nelle conversazioni ambientate nei giardini di Palazzo Rucellai, esamina e giudica le vicende di Firenze ponendole a confronto con diversi momenti della storia romana.

In questa prospettiva, la sua attenzione si concentra, nei paragrafi iniziali del libro primo dei Discorsi, sia sull’origine dei tribuni della plebe, che risulterebbe collegata alla «insolenzia de’ nobili»[16]; sia sulla nascita del conflitto patrizio plebeo considerato del tutto naturale, in quanto espressione della costante tensione che innerva da sempre la vita degli Stati. Per questo motivo la contrapposizione tra patrizi e plebei è giudicata positivamente in ragione del sorgere della magistratura tribunizia, ritenuta capace, in veste di garante e baluardo della libertà, di conferire al popolo un certo peso nella guida della Repubblica.

A fianco di questo apprezzamento per il tribunato della plebe, Machiavelli riprende poi l’impostazione di Polibio e di Cicerone nel sostenere la superiorità della costituzione mista romana[17] in quanto considerata capace di impedire le degenerazioni proprie della monarchia, dell’aristocrazia e del governo popolare[18].

Il principio che anima l’opera dell’autore del Il Principe, cioè la possibilità di individuare attraverso la storia – soprattutto quella di Roma – regole costanti che dominano i comportamenti umani e che possano essere di guida alle azioni dell’uomo, verrà contestato da Francesco Guicciardini nella sua Storia d’Italia[19].

La storia romana non conserva, a detta di Guicciardini, nessun valore esemplare, dal momento che non ci sono, nella storia, leggi e modelli assoluti, che permettano di comprendere e di valutare la realtà. La visione del mondo che ne deriva risulta così relativa e frammentaria, impossibilitata a ricomporsi nella totalità di un sistema teorico capace di offrire criteri certi ed indiscutibili, soprattutto per quanti sono tenuti a reggere uno Stato.

Ma la visione machiavelliana della storia conoscerà continue riviviscenze nelle epoche successive, nelle quali, conservando l’intento di estrarre dal passato modelli teorici cui uniformarsi, si muterà rispetto all’opera di Machiavelli esclusivamente il terreno di osservazione, lo sguardo verrà volto non più ai primordia civitatis o alla fase repubblicana ma all’età imperiale.

Fonte privilegiata di cognizione sarà, di conseguenza, non più Livio ma Tacito, il quale, nell’età della Controriforma, fu considerato una sorta di maestro della ragion di Stato, soprattutto alla luce del bando disposto dalla Chiesa contro l’opera di Machiavelli[20].

Si tratta dell’indirizzo storiografico che fu in seguito definito «tacitismo nero»[21] e che trovò un’eco parzialmente attenuata nei Commentari a Tacito di Traiano Boccalini[22], il quale già nei Ragguagli di Parnaso[23] aveva unito alla simpatia per Tacito un rovesciamento della comune lettura di Machiavelli, presentandolo come ispirato dal fine di rivelare ai popoli i metodi spesso immorali e crudeli adottati dai governanti[24].

Sulla medesima linea fu, perciò, valutato anche Tacito, ravvisando nella sua opera una preziosa fonte che portava alla luce alcuni deplorevoli strumenti di governo. Indirizzo, questo, che alla fine del Settecento e nel primo Ottocento si accentuò fino ad invertire l’interpretazione dello storico, ormai inteso come ostile verso la tirannia al pari di Machiavelli, il quale, com’è ben noto, divenne per Ugo Foscolo, «quel grande,/ che, temprando lo scettro ai regnatori,/ gli allor ne sfronda ed alle genti svela/ di che lacrime grondi e di che sangue».

 

3. La storia e il diritto di Roma da Vico a Montesquieu.

 

Questo interesse per la storia romana si affianca, nel XVI secolo, alle prese di distanza dalla tradizione giuridica romanistica trasfuse, in Francia, nel pensiero del giurista ugonotto François Hotman[25], il quale incarna l’alfiere rigoroso e polemico di un rigetto pressoché totale del diritto romano, inteso anzitutto come sinonimo di Corpus iuris civilis[26].

Nell’Anti-Triboniano del 1567[27]Hotman anticipò, come osserva Giovanni Lobrano, «l’atteggiamento anti-giustinianeo della pandettistica ottocentesca»[28], e nella successiva opera Franco-Gallia del 1570[29] (a detta di Jean Michelet paragonabile, per importanza, al Contrat social)[30] rappresentò la costituzione degli antichi Galli e degli antichi Franchi in un unico sistema.

L’obiettivo primario di Hotman può «considerarsi l’affrancamento definitivo e conclamato del Regno di Francia dalla condizionante eredità del diritto romano, mediante la negazione della sua vigenza ininterrotta ed il conseguente venir meno di un rapporto gerarchico tra ordinamenti che sarebbe altrimenti giocoforza ammettere, posto che – in quanto imperiale – il diritto romano scaturisce da una potestà universale de iure sovraordinata ai reggitori degli ordinamenti particolari»[31].

Lo stesso Hotman evidenzia l’enorme differenza esistente tra il diritto civile romano considerato nella sua compiutezza e i libri che compongono il Corpus iuris: «Mais si ie fay grande dirrerence entre le droit civil des Romains et les livres de l’empereur Iustinian, ie ne pense pad dire chose qui soit esloignee de verité»[32]

È da notare, d’altra parte, che questo atteggiamento non si estese al diritto pubblico romano, che se all’epoca pare trascurato conobbe un accentuato interesse nei secoli successivi.

Così nel 1720 Giambattista Vico nella Sinopsi del diritto universale non mancò di porre in evidenza il fatto che, a fianco del diritto «quod liceat appellare privatum, est alterum ius romanorum quiritium, publicum, quod auspiciis, connubiis, magistratibus, sacerdotiis continetur, quae patres ex iure maiorum gentium habebant plebi incommunicata»[33].

L’opera dello studioso respinge la tradizionale immagine di una coesistenza ab origine di patriziato e plebe, collegando il formarsi di quest’ultima al degradare del rapporto clientelare e tracciando tra mores e leges una summa divisio, determinata dal fatto che «respublicae mere optimatium et mere regia reguntur moribus, uti, e contra, legibus populares»[34]. Vico annovera, quindi, la repubblica romana tra le «respublicae temperatae»[35], in quanto «natura merae … pacto mixtae»[36].

Pur astenendoci dal richiamare le numerose intuizioni vichiane, evidenziate, in particolare, da Feliciano Serrao[37] e Laura Solidoro[38], si crede opportuno limitarsi a mettere in evidenza due circostanze, costituite l’una dalla persistente esaltazione delle costituzioni miste, e l’altra, fino ad allora inedita, dall’analisi relativa all’origine dell’ordinamento giuridico.

È da sottolineare, tuttavia, che Vico esercitò sui contemporanei un influsso modesto, mentre l’ostilità per la tirannia costituì, a partire dalla metà del Settecento, il generalizzato motivo politico-pubblicistico trasfuso nell’ispirazione ideale che troviamo alla base della Rivoluzione francese e dei movimenti che, sulla sua scia, si diffusero in Europa.

Questi furono, peraltro, preceduti dall’opera di Charles-Louis de Secondat, barone di La Brède e di Montesquieu, che nelle Considerazioni sulle cause della grandezza dei Romani e della loro decadenza[39] tornò ad assegnare valore paradigmatico alla storia antica.

Montesquieu mirò ad una analisi dei fattori dello sviluppo e della successiva decadenza dello Stato romano, condotta attraverso costanti paragoni con la storia recente in chiave di rinnovata storia prammatica, sulla scorta dell’assunto secondo cui «siccome gli uomini hanno avuto in tutti i tempi le medesime passioni, sono diverse le occasioni che producono i grandi cambiamenti, ma le cause sono sempre le stesse»[40].

Osservava così, per esempio, che «come Enrico VII, re d’Inghilterra, aumentò il potere dei ceti inferiori per sminuire quello dei potenti, Servio Tullio, prima di lui, aveva esteso i privilegi del popolo per indebolire il senato»[41] e che «presso di noi le diserzioni sono frequenti, perché i soldati sono la parte più spregevole di ogni nazione e non ve n’è nessuna che abbia, o creda di avere, una certa preminenza sulle altre. Presso i Romani esse erano più rare: i soldati, provenienti dal seno di un popolo tanto fiero, non potevano quasi pensare di abbassarsi al punto di cessare di essere Romani»[42].

Nel medesimo tempo,  coglieva le cause della decadenza romana nel fatto, di carattere militare e politico, che «i soldati iniziarono ... a riconoscere soltanto il proprio generale, a riporre in lui tutte le loro speranze e a vedere la città più da lontano»[43] (motivo, questo, largamente ripreso dalla trattatistica ottocentesca e novecentesca) e, sul piano interno, al venir meno del freno senatorio in rapporto al  potere legislativo delle assemblee popolari: «finché il popolo di Roma fu corrotto soltanto dai suoi tribuni, ai quali non poteva accordare se non il suo stesso potere, il senato poté agevolmente difendersi, perché agiva in modo costante; il volgo al contrario passava senza posa dall’estremo della foga all’estremo della debolezza. Ma quando il popolo poté dare ai suoi favoriti una enorme autorità all’esterno [chiaro è l’accenno agli imperia extra ordinaria, da allora in poi oggetto di universale deplorazione] tutta la saggezza del senato divenne inutile e la repubblica fu perduta»[44], in quanto«il motivo per cui gli stati liberi durano meno degli altri è che le disgrazie e le fortune che capitano loro causano quasi sempre la perdita della libertà»[45].

Montesquieu esaminò in questa luce anche le vicende imperiali, discutendo le cause della precoce caduta dell’impero romano d’Occidente e del perpetuarsi di quello d’Oriente fino al 1453 e spiegando quest’ultimo fatto con ragioni militari oggettive (il possesso di flotte) ma anche con consistenti ingenuità, che emergono, ad esempio, nella considerazione riservata ai cosiddetti fuochi di Callimaco (la cui potenza, accresciuta dall’acqua, avrebbe reso i greci in grado di incendiare le flotte nemiche) spingendosi, poi, fino ad affermare che i Turchi, e qui si incontra il superficiale disprezzo settecentesco per questo popolo, non miravano a stabilire conquiste ma al saccheggio, anche perché «erano i popoli più brutti della terra, le loro donne erano orribili come loro e, non appena essi videro donne greche, non vollero più tollerarne altre»[46].

Allorché, nel 1748, pubblicò anonima la prima edizione dello Spirito delle leggi, Montesquieu aveva, così, già ripercorso una notevole esperienza di critica storica, che nella nuova opera approfondì passando in rassegna le magistrature romane e soffermandosi sia sul rapporto tra autorità civile e religiosa, sia sul confronto tra le leggi romane e quelle di altri popoli europei, legate non al territorio – e prive, quindi, di carattere potenzialmente universale – ma solo alla nazionalità. Né si astenne, in conformità al metodo illuministico della comparazione, da paragoni con le leggi degli arabi e dei cinesi, talvolta fraintendendole ma sottolineando, in contrasto con taluni illuministi, l’esigenza che gli ordinamenti fossero adeguati al clima, all’economia ed alla popolazione dei vari Paesi[47].

L’opera è, peraltro, a buon diritto famosa per aver esposto la notissima teoria della separazione dei poteri. Tale teoria, posta in collegamento con quella, tradizionale, delle tre forme di governo e con la condanna dello Stato dispotico, si unisce allo sforzo di delineare un tipo di reggimento politico ideale, configurato in un assetto in cui il potere monarchico doveva venire temperato dai poteri intermedicostituiti dalla nobiltà, dal clero e dai Parlamenti.Si tratta di una visione moderata ed armonica con le nascenti idealità borghesi, tanto da cumularsi con l’assunto secondo cui «un uomo non è povero perché non ha niente ma perché non lavora»[48] e dal diffondersi in una lode per il re d’Inghilterra Enrico VIII, il quale «volendo riformare la Chiesa inglese, distrusse i frati, razza odiosa di per sé e che favoriva l’ozio degli altri, perché, dato che praticava l’ospitalità, un’infinità di persone oziose, gentiluomini e borghesi, trascorrevano la vita correndo da convento a convento»[49] ed «eliminò anche gli ospizi, in cui il basso popolo trovava il suo sostentamento»[50], come accadeva, a suo dire, nella Roma contemporanea, nella quale «gli ospizi fanno sì che tutti si trovino a loro agio, eccetto quelli che lavorano»[51].

Nel medesimo tempo, Montesquieu si collegava alle cinquecentesche critiche al diritto di Roma parlando di «nostri padri» identificati con i Germani[52], i quali avrebbero introdotto in Francia positive istituzioni trasmigrate poi in Inghilterra, in linea con l’assunto, in precedenza enunciato, secondo cui i Romani, «abituati a calpestare la natura umana nella persona dei loro figli e dei loro schiavi, non potevano conoscere quella virtù che noi chiamiamo umanità»[53].

 

4. La svolta: la rivoluzione francese.

 

L’ispirazione dell’opera di Montesquieu non poteva risultare gradita a quanti operarono nella Rivoluzione francese, che, dopo la prima fase, subì spinte sempre più radicali. L’obiettivo dei suoi teorici non fu, infatti, più la ricerca di un equilibrato reggimento politico basato sul rapporto tra le varie componenti sociali, bensì un’esasperata affermazione della sovranità popolare, accompagnata dall’accantonamento della separazione dei poteri.

L’art. 25 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino recita: «La sovranità si trova nel popolo; egli solo è indivisibile, inestinguibile e inseparabile», ponendosi in netto contrasto con la visione di Montesquieu, il quale (risultando, su questo punto, in singolare e, forse, non appieno consapevole consonanza con Machiavelli) non aveva condannato in modo aprioristico le divisioni in seno al popolo[54].

A sua volta, nell’articolo 7 della Costituzione (giacobina) del 1793 si legge: «Le peuple souverain est l’universlité des citoyens français». Si trattava di una visione basata, in gran parte, sulle idee di Rousseau, il quale aveva tracciato un ideale di «repubblica egualitaria»basata sull’uguaglianza dei cittadini, individuandone il modello attraverso la riproposizione della categoria romana di Repubblica modellata sul ciceroniano res publica res populi e fondata sull’antitesi tra repubblica e rappresentanza.

I Romani, infatti, secondo l’opinione di Rousseau che si può leggere nel Discorso sull’economia politica, si erano distinti «de tous les peuples de la terre per les égards du gouvernement pour les particuliers, et par son attention scrupuleuse à respecter nles droits inviolables de lous tous les memebres de l’état»[55].

In questa prospettiva (anticipata, per taluni aspetti, dallo storico francese Charles Rollin nella prefazione della sua Histoire romaine[56]), la Rivoluzione francese trovò il proprio fondamento ideologico in una particolare valutazione della romanità.

Una frase del Rapporto presentato dal rivoluzionario Louis Antoine de Saint-Just alla Convenzione, a nome dei Comitati di Salute pubblica e Sicurezza nazionale, suonava: «Quel es hommes révolutionnaries soient des Romains, et non point des Tartares»[57].

Da canto suo, Robespierre, l’‘incorruttibile’, respingeva la perfida tranquillità del dispotismo rappresentativo[58], inteso come un abuso dell’aristocrazia dei ricchi[59], e nel 1793, proponeva alla Convenzione di imporre la sostituzione negli atti pubblici della dicitura Peuple français a République française, in quanto: «le mot République caractérise le gouvernement; le peuple caractérise le souverain»[60].

Queste idee si fondavano strettamente sul richiamo (in buona parte travisato) dell’esperienza romana del tempo della Repubblica, oggetto di continui riferimenti anche nei nomi dei magistrati: Napoleone fu primo console’ e, nel Discorso sulla Costituzione del 1793, Robespierre considerava il tribunato come il necessario strumento organizzativo per la difesa della libertà, creato in alternativa all’equilibrio dei poteri, reso obsoleto, appunto, dalla sovranità popolare[61].

Basti pensare che nella effimera Repubblica Romana creata da Giuseppe Mazzini fu proposta una concreta restaurazione di questa magistratura, al prezzo di un diffuso (e irrisolto) contrasto intorno al ruolo operativo che ad essa avrebbe dovuto venire deferito[62].

 

 

 

 

5. I giacobini italiani.

 

È abbastanza curioso che nel pensiero dei giacobini italiani il mito della repubblica romana abbia trovato modesta cittadinanza.

Giuseppe Compagnoni, nella prolusione dal titolo Elementi di diritto costituzionale democratico del 1797[63], una volta profuso abbondante incenso per le vittorie del «novello Scipione»[64] Bonaparte dal «cuor magnanimo»[65], si limitava ad osservare che «confusi gli interessi e mal sentite le rappresentanze, sorge il problema della tirannide, sotto il qual nome non si intende già […] la sanguinaria autorità de’ Messenzi e de’ Caligola ma l’avverata violazione degli offici commessa da chi, dovendo reggere le sorti degli uomini come magistrato, ne altera il fine e si trasforma in padrone»[66], passando, poi,  ad instaurare un rapporto tra «diritto costituzionale democratico»[67] e «giuspubblico universale»[68] ed a delineare il fondamento naturale del diritto di proprietà con  incondizionata adesione al «supremo maestro»[69] Rousseau, unita all’esaltazione della sovranità popolare scissa dalla divisione dei poteri, valutata come «errore nato dall’avere confusa la cagione e l’effetto»[70], in quanto «la volontà generale è una, perenne, immutabile, la quale non si propone che un oggetto generale. Essa è quella in cui consiste la sovranità, perché nulla è al di sopra di essa, nulla l’eguaglia, e checché in seguito nasce, tutto da essa sola procede»[71].

A sua volta, la Grammatica repubblicana di  Nicio Eritreo[72] si apre, sì, con l’affermazione secondo cui Greci e Romani «superarono tutte le altre nazioni nell’ingegno, nella libertà e nelle scienze unicamente per la forma di governo che seguirono»[73] ma, speso il solito granello adulatorio nell’esaltazione degli «invitti francesi»[74], si diffonde in tirate contro i celibi volontari, definiti «persone perniciose ed inutili alle repubbliche»[75]ed «i pitocchi, i vagabondi, i ciarlatani», considerati meritevoli di «venire espulsi o racchiusi ne’ reclusori»[76]. Mancano, dunque, diretti riferimenti all’esperienza della Roma repubblicana, evocata solo in quanto «conobbe l’importanza della uguale distribuzione dei terreni»[77].

Né le cose vanno molto meglio con Enrico Michele, nei cui scritti (da lui raccolti sotto il fantasioso titolo All’Italia nelle tenebre l’Aurora porta la luce[78]), pure, si legge: «esaminate attentamente gli avvenimenti successi dopo la distruzione di Cartagine  e scorgerete che come la tirannia degli uomini ambiziosi ruinò la Repubblica romana, così la superstizione, figlia dell’ignoranza, fu causa della perdita dell’Imperio romano»[79], giacché «dalla fondazione di Roma fino ad Ottavio Augusto, Roma si è sostenuta e continuamente distinta per la sua onestà, valore e gloria, e sapete per qual cagione? Il motivo è che il popolo romano era zelante della libertà e suoi diritti, e che in materia di religione ognun seguia le proprie opinioni: veruna dominante, e tutte tendenti ed intente a rendere il dovuto culto a Dio, e riconoscere un Ente supremo come signore di tutta la natura»[80]. Segue l’invettiva secondo cui «Giulio Cesare, uomo valoroso, tiranno ambizioso e vano […] scordandosi della sorte di Tarquinio e di tanti altri perversi, opprimette i cittadini fino al punto di cambiare il governo repubblicano in quello della volontà assoluta d’un tiranno: però i nostri antenati […] punirono il tiranno uccidendolo con ventitre colpi di pugnale nel centro del Senato […]: punizione giusta e che alfine conseguono tutti gli usurpatori e tutti i tiranni»[81]. L’esortazione è preceduta dall’invito ai popoli europei a «secondare l’energia ed il valore dell’invincibile popolo francese»[82], in vista della futura introduzione di una «Costituzione universale dell’Europa»[83].

Mancano accenni alla romanità sia nel Saggio d’istruzione pubblica rivoluzionaria di Matteo Galdi[84], il quale si sofferma in modo particolare sui «così detti ‘clubs’ o società popolari, una volta tanto in voga ed or tanto aborrite»[85] a motivo della persistente influenza da queste esercitate in Francia nell’ambito legislativo, che nei Pensieri politici di Vincenzo Russo[86], la cui attenzione si concentra sull’istruzione per rivalutare, tra le magistrature romane, soprattutto la censura ed osservare anch’egli: «Sorge Roma sul principio barbara e tiranneggiata da un re e da una feroce oligarchia: la teocrazia si aggiunge dipoi a quelli, e dispone il popolo a portare più supinamente il suo giogo»[87].

Allo stesso modo, il lungo saggio Dell’educazione democratica da darsi al popolo italiano di Girolamo Bocalosi[88] non contiene precisi richiami dell’ordinamento di Roma repubblicana. Si diffonde, viceversa, nel sottolineare il motivo pressoché costante costituito dai pari diritti delle donne, portando ad esempio i conservatori femminili di Livorno[89], e si concentra  sull’esigenza di un codice civile breve e chiaro, al fine di sottrarre i cittadini ai «sotterfugi de’ maestri delle bricconate legali»[90]: ideale, questo, che era proprio dei rivoluzionari francesi e che tradisce la loro scarsa pratica con il diritto, valutato come freno alle radicali riforme dello Stato e dell’umanità stessa da loro vagheggiate[91]. Ciò è tanto vero che le facoltà di giurisprudenza furono chiuse, si ipotizzarono processi senza avvocati e si sa che per la redazione del Codice di Napoleone fu inevitabile il ricorso a giuristi dell’ancien régime, primo tra tutti Robert JosephPothier. Di essi si nota l’influsso, tanto per fare due esempi, nell’adozione della quadripartizione giustinianea delle fonti delle obbligazioni – più chiaramente riflessa nell’art. 1097 del Codice Civile Italiano del 1865 – e nell’affiorare, al di là dell’enfasi descrittiva, dell’immagine medioevale della proprietà come somma dei (separati) poteri di godere e di disporre (si pensi all’art. 544 del Code Civil e l’art. 436 del Codice Civile Italiano del 1865)[92].

Il culto della romanità anche imperiale venne, per converso, a riproporsi nell’età napoleonica, attraverso quello di Cesare: fatto, questo, che influenzò la moda e la cultura coeve, per venir meno prima con la caduta di Napoleone e poi con la disfatta del di lui nipote nella battaglia di Sedan[93]. Si affermò, in tal modo, l’individualismo di impronta liberale, in sintonia con la vanificazione della romanità sia rivoluzionaria che napoleonica e con l’osservazione di Karl Marx secondo cui «una volta instaurato il nuovo ordinamento sociale, disparvero i mostri antidiluviani; e con essi disparve la romanità resuscitata: i Bruti, i Gracchi, i Publicola, i tribuni, i senatori e lo stesso Cesare. La società borghese, nella sua prosaica realtà, si era creata i suoi veri interpreti e portavoce […]. I suoi veri generali sedevano ai tavoli degli uffici […]»[94].

La Rivoluzione aveva, d’altra parte, riproposto l’attenzione per la Roma repubblicana in chiave non più di storia prammatica soltanto ma anche di strumentalizzazione giuridico-costituzionale,scorgendo in questa pagina storica la massima espressione della sovranità popolare. Ciò aveva determinato l’obliterazione di tematiche che nel Seicento e nel Settecento erano state approfondite attraverso lo studio della storia imperiale, esaminata in chiave – giansenistica ed erudita – di trasformazione del mondo pagano nella società imperiale cristiana[95] o sotto il profilo (già presente in Montesquieu), dei motivi intrinseci della decadenza imperiale dopo l’epoca aurea individuata nel II secolo d.C. da Edward Gibbon [96].

In questa prospettiva è da valutare l’opera di Theodor Mommsen e, in particolare, il suo Römisches Staatsrecht[97], la cui terza edizione vide la luce nel 1887 e che, tradotto da Paul Frédéric Girard[98] tra il 1889 ed il 1896, esercitò notevole influenza anche sulla contemporanea cultura giuridica francese.

L’indagine si distaccava, infatti, dalle ricostruzioni di Ludwig Lange, questi nella terza edizione (1876-1879) della sua Römische Alterthümer, pubblicata a Berlino in prima edizione tra il 1856 e il 1871[99], criticò sistematicamente la ricostruzione mommseniana, negando, in particolare, che i Romani avessero fondato il loro diritto pubblico su basi scientifiche[100].

Il trattato di Lange come ricorda Ettore De Ruggiero «si distingue da tutti gli altri per due tendenze, che del resto rispondono ai bisogni odierna della scienza: la tendenza di congiungere nelle pure antichità politiche una parte delle giuridiche, o altrimenti di ricomporre l’unità dello Stato e del diritto; e […] quella di dare una forma sistematica e storica alla esposizione»[101].

Divergevano dall’opera mommseniana anche le riflessioni, provviste di impostazione analoga a quella del Lange, sia di Ernest von Herzog[102], provvisto di una forte e composita preparazione di filologo, storico e giurista, che del danese Johan Nicolai Madvig[103], per una superiorità di metodo derivante da una impostazione provvista di consistente valenza politica.

D’altronde, il Mommsen mirava, come osservò De Ruggiero, «ad un trattamento scientifico dei poteri e delle funzioni dello Stato»[104], cioè ad inquadrare sul piano teorico le varie funzioni pubbliche, nell’ambito di una visione basata sul principio secondo cui la giuspubblicistica, al pari della giusprivatistica, doveva venire costruita sulla base di categorie concettuali fisse. Il grande studioso affermò infatti, in sede di prefazione, che il diritto pubblico avrebbe potuto raggiungere un piano di analoga dignità scientifica rispetto al diritto privato solo quando «il consolato o la dittatura non saranno considerati altro che come due aspetti particolari dell’idea generale di magistratura»[105].

In tale prospettiva, «wenn der Staat ein organisches Ganze ist, so müssen wir, um ihn begreifen, theils die Organe als solche in ihrer Besonderheit, theils die aus dem Zusammenwirken mehrerer Organe hervorgehenden Functionen verstehen». Dunque, «wir müssen das Amt als solches in seiner Einheit anschauen, um sein Eingreifen in jede einzelne Function zu verstehen», in quanto nello Stato romano non vi sono «einzelnes Organ für eine einzelne Function» e «das Wesen des Imperium ist so seher das correlate Eingreifen in verschieden Kreise, dass es weder innerhalb der Militäralterthümer noch innerhalb des Civilprozesses deutlich gemacht werden kann»[106].

Si avverte in questa premessa – alla quale fa da corollario la derivazione delle magistrature repubblicane dal ceppo della regalità, giacché l’imperium viene colto, nella sua originaria unità, come punto di partenza dello Stato romano e come coincidente con lo Stato stesso, con il successivo correttivo repubblicano della collegialità (dittatore a parte[107]) e della temporaneità – un forte influsso del pensiero filosofico diHegel, critico nei confronti della dottrina della divisione dei poteri, intesa nel senso di una loro reciproca limitazione, tanto da affermare che «con l’autonomia dei poteri, per es. del potere legislativo e dell’esecutivo, com’essi sono stati denominati, è posto immediatamente lo sfacelo dello stato, oppure, in quanto lo stato si mantiene nell’essenziale, la lotta per cui uno dei poteri riduce sotto di sé l’altro, onde produce anzitutto l’unità, quale che sia, e così salva l’essenziale, il sussister dello stato»[108].

Un’ottica simile si ritrova in Mommsen, nel quale la ‘costituzionalizzazione’ stessa dei poteri, in origine rivoluzionari, del tribunato (provvisto di autonomi connotati statalistici, derivanti dall’originario costituirsi della plebe come Stato entro lo Stato) viene fatta coincidere con l’indebolimento del potere magistratuale e l’incremento di quello senatorio, ossia con la presa d’atto, da parte del senato, dell’idoneità della magistratura tribunizia a venire utilizzata per piegare l’eventuale resistenza dei titolari dell’imperium alle direttive dei patres, ossia in quanto capace di svolgere una funzione stabilizzatrice[109].

La nozione (sostanzialmente intraducibile[110]) di Staatsrecht, viene, così, a tradursi in quella di coordinamento statico dei diversi poteri pubblici, entro un quadro di regole funzionali ad un sistema di governo nel quale la pluralità degli organi costituzionali veniva, di fatto, sopraffatta dal predominio di un singolo organo. Ma accanto al nome di Hegel non si può dimenticare quello di Carl Friederich von Gerber se, come ha messo in luce Vincenzo Mannino, non è infondato ritenere che «larga parte degli enunciati teorici di Gerber siano rintracciabili nella struttura portante del Römisches Staatsrecht»[111], il che «consente di percepire un’influenza del costituzionalismo dell’Ottocento tedesco nella ricostruzione storica del passato romano». 

Né si può fare a meno di inquadrare in una prospettiva di deciso contrasto con i principi-base elaborati durante la Rivoluzione francese il tormentato iter logico che caratterizza l’opera di Mommsen in ordine ai rapporti tra assemblea e magistrato e, in particolare, la caratterizzazione della lex in termini di vincolante convenzione tra il rogante stesso ed il populus: schema, questo, ripreso nella configurazione della provocatio[112].

Più ancora risulta caratterizzante il principio generale, imbevuto di filosofia hegeliana, secondo cui il magistrato crea il magistrato[113], trasmettendogli un potere non derivante dal popolo ma che aveva avuto origine come creatore di quest’ultimo, identificandosi indirettamente, in questa veste, con lo Stato stesso[114]. Al riguardo Cicerone individuava nelle magistrature e non nel popolo il collante che teneva unito lo Stato:

 

Cic., Leg. 3.12: Nam sic habebote. Magistratibus iisque qui praesint contineri rem publicam, et ex eorum conpositione quod cuiussque rei pulicae genus sit intellegi.

 

Il ruolo dell’assemblea si esauriva, così, nella visione di Mommsen, nella scelta di chi avrebbe occupato la carica e non si estendeva al conferimento dell’imperium, il quale poteva essere trasmesso all’eletto solo dal suo predecessore nella carica (o, nel caso del dittatore, dai consoli).

Veniva, così, esclusa ogni ricostruzione che, basandosi su una delega, potesse riflettere quella suprema titolarità del potere di direzione dello Stato da parte dei consociati che Hegel aveva confinato «nell’area dei confusi pensieri»[115].

In questa visione non si può non vedere una presa di posizione in senso correttivo rispetto alla sovranità popolare affermata dalla Rivoluzione francese ed il fondamento della costruzione teorica di un costituzionalismo di marca germanica che, sottoposto ad opportuni adeguamenti circa il ruolo dell’assemblea popolare apportati dallo stesso Mommsen, godette in Europa di una certa fortuna. Come ha ben evidenziato Aldo Mazzacane: «Tra le pagine più belle del Mommsen, intitolate con sublime anacronismo al diritto dello “Stato” romano, vi sono quelle in cui sulle toghe antiche e sulle guance rasate spuntano le decorazioni e i baffi di Bismarck»[116].

Il Mommsen, d’altra parte, concepì anche il proprio trattato di diritto penale[117], pubblicato a guisa di appendice allo Staatsrecht – nella convinzione che «Hinzu kommt die Zwischenstellung des Strafrecht zwischen Jurisprudenz und Geschichte»[118] – in chiave di lascito della Romanistica alla giuspenalistica coeva[119], in quanto basato sulla ricognizione di taluni principi-guida ritenuti capaci di fornire un’appagante soluzione del rapporto tra cittadino e potestà repressiva. Un diritto cui il grande studioso attribuisce una valenza ontologicamente morale in quanto «das Strafrecht ruht auf dem sittlichen Pflichtbegriff, insoweit der Staat dessen Durchführung sich zur Aufgabe gemacht hat»[120].

Anche sotto questa luce è da valutare la parità processuale tra accusa e difesa che Mommsen affermava caratterizzare il processo accusatorio ma che venne successivamente confutata prima da parte di Hermann Ferdinand Hitzig[121] e poi dallo James Leigh Strachan Davidson[122] nei suoi Problems of the Roman Criminal Law che costituiscono «un unicum all’interno della trattatistica di diritto processuale criminale romano dell’Ottocento e dei primi decenni del novecento»[123].

Parità processuale la quale è tuttora oggetto di strumentale apprezzamento da parte del pensiero giuridico attuale. Fu, infatti, presa a modello già dalla c.d. Commissione Carnelutti nel 1964, ed è ancor oggi considerato collegabile a quell’immagine ideale di giudizio che (anche attraverso un oggettivo fraintendimento della più generica nozione di «giusto processo»[124]), ha ispirato il minicodice calato nell’art. 111 della Costituzione (Sezione II. Norme sulla giurisdizione).

Né il grande studioso di Garding mancò di rinvenire «con notevole fraintendimento» – a detta di Carlo Venturini[125] – nel processo delle quaestiones perpetuae una esplicazione del principio di legalità.

Non è, d’altra parte, privo di significato il fatto che le prime cattedre di storia del diritto romano siano state istituite in Italia dal 1885 in poi, in sintonia, certo, con il diffondersi nella penisola dell’elaborazione giuridica in chiave romanistica appresa dai Maestri di Germania[126] ma anche in sintonia con la stipulazione della Triplice Alleanza, che rimonta, per l’appunto, al 1882.

Così, infine, nella valutazione della carica antiparlamentare che domina il Torniamo allo Statuto pubblicato nella Nuova Antologia nel 1897 dal futuro Presidente del Consiglio del Regno di Italia Sidney Sonnino[127] non si può prescindere da queste premesse di ordine culturale e politico, che, sul piano del diritto, costituiscono, in un certo senso, l’altra faccia della medaglia rispetto all’influsso tedesco che dominò, in Italia, la seconda parte dell’Ottocento ed introdusse una sistematica a base romanistica, subentrando al preesistente influsso esercitato durante il Risorgimento dalle ideologie di matrice francese in una terra largamente dominata da consuetudini, che tesero a riproporsi anche dopo l’esperienza quasi generalizzata del Code Civil, che venne applicato nella penisola, direttamente o tramite codificazioni da esso profondamente influenzate, durante la dominazione napoleonica e che, forse, proprio a motivo di questa circostanza fu assunto come modello del Codice Civile 1865.

A questo influsso germanico si collega, d’altra parte, il superamento, in chiave di sistema, di quella che Paolo Grossiha definito paleocivilistica, sulla quale era venuto, peraltro, ad innestarsi l’orientamento, aperto a taluni influssi della Scuola storica, del lunigianese Federigo Del Rosso, che «metterebbe forse conto di sottrarre a quella totale dimenticanza cui oggi è condannato»[128].


* Il contributo è stato sottoposto a double blind peer review.

[1] A. Schiavone, La storia spezzata. Roma antica e Occidente moderno, Bari 1996, p. 184; lo studioso si è posto da ultimo il problema del rapporto tra antichità greco romana e modernità in rapporto all'idea di eguaglianza in Eguaglianza. Una nuova visione sul filo della storia, Torino 2019.

[2] M. Weber, Storia economica e sociale dell’antichità: i rapporti agrari, trad. it. B. Spagnuolo Vigorita, Roma 2012, passim. Sull’analisi economica del mondo antico di Max Weber v. E. Lo Cascio, Appunti su Weber «teorico» dell’economia greco-romana, in Fenomenologia e società, (1982), V, pp. 123-144; L. Capogrossi Colognesi, Economie antiche e capitalismo moderno. La sfida di Max Weber, Roma-Bari 1990, spec. capp. IV e VII.

[3] V. Marotta, Cittadinanza e impero. I rischi della comparazione storica, in Id., La cittadinanza romana in età imperiale (secoli I-III d.C.). Una sintesi, Torino 2009, p. 165; dello stesso autore v. Cittadinanza imperiale romana e britannica: le riflessioni di James Bryce, in Quaderni Fiorentini, (2006), 35-I, pp. 403-427.

[4] V. Marotta, Cittadinanza e impero, cit., in Id., La cittadinanza romana, cit., p. 165.

[5] J.P. Eckermann, Conversazioni con Goethe negli ultimi anni della sua vita, Torino 2008, p. 265; sulla metafora v. S. Cassese, L’anatra di Goethe, in Index, (2011), 39, pp. 26-30.

[6] E. Luttwak, La grande strategia dell’Impero romano. L’apparato militare come forza di dissuasione, trad. it. P. Diadori, Milano 1981, p. 9: «fra le testimonianze della nostra civiltà, le conquiste dei Romani nel campo della grande strategia restano completamente insuperate e neppure due millenni di mutamenti tecnologici sono riusciti a rendere meno validi i loro insegnamenti». Circa l’utilizzo che proprio negli Stati Uniti d’America viene fatto della storia di Roma a fini comparatistici, si riporta quanto ha scritto Valerio Marotta, a detta del quale: «la comparazione, proposta da alcuni neoconservatori americani tra Impero romano e impero statunitense, appare, già a un primo sguardo, una mistificazione ideologica»: V. Marotta, Cittadinanza e impero, cit., in Id., La cittadinanza romana, cit., p. 165 nt. 269, a cui si rinvia anche per la bibliografia ivi citata.

[7] A. Mazzacane, Profilo breve dell’umanesimo giuridico, in C. Masi Doria – C. Cascione (a cura di) Fides Humanitas Ius. Studi in onore di Luigi Labruna, vol. VI, Napoli 2007, pp. 3441-3452.

[8] G. Rossi, François Hotman vs Triboniano: una critica radicale al diritto romano nella Francia del XVI secolo, in Quaderni Fiorentini, (2015), 44, pp. 253-299, spec. p. 253.

[9] P. Treves, L’idea di Roma e la cultura italiana nel secolo XIX, Milano - Napoli 1962, passim.

[10] F. Arcaria, Costituzione e processo nella trattatistica di diritto romano dell’Ottocento e del primo Novecento, Napoli 2017, p. 2.

[11] Come ha osservato Francesco D’Agostino «Il fascino che la storia antica esercitava su Machiavelli ha probabilmente questa motivazione: lo convinceva della fatuità di ogni riflessione sul potere, che non ne rilevasse l’autoreferenzialità»: F. D’Agostino, Politica, autorità e potere, in Iustitia, (2017), 4, p. 367. Sull’opera di Machiavelli precipuamente in riferimento al Decemvirato legislativo si è recentemente interrogata D. Monteverdi, Il rilievo ‘politico’ della composizione numerica del Decemvirato (tra proposta ed esperienza), in Index, (2018), 46, pp. 141-152.

[12] M. Viroli, La redenzione dell’Italia. Saggio sul “Principe” di Machiavelli, Roma-Bari 2013, p. 7.

[13] N. Machiavelli, Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio, in A. Capata (a cura di), Tutte le opere storiche, politiche e letterarie, Roma 2011, p. 57.

[14] N. Machiavelli, Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio, cit., in Id., Tutte le opere, cit., p. 60.

[15] Ibid., cit., p. 60.

[16] Ibid., cit., p. 60.

[17] Sull’idea che i Romani ebbero della loro ‘costituzione’ v., da ultimo, U. Vincenti, Le forme costituzionali, in A. Schiavone(a cura di), Storia Giuridica di Roma, Torino 2016 p. 5; Id., La Costituzione di Roma antica, Roma-Bari 2017, pp. 19 ss., spec. pp. 107 ss.; M. Pani, Il costituzionalismo di Roma antica, Roma-Bari 2010, 109 ss. (v. al riguardo la recensione di P. Santini in Index, 2010, 38, pp. 159 ss. e quella di C. Cascione, in Iura, (2014),62, pp. 393 ss. Di costituzionalismo romano si occupa F.P. Casavola, Costituzionalismo romano, in Id., Sententia legum tra mondo antico e moderno, vol. II, Metodologia e storia della storiografia, Napoli 2001, pp. 523 ss. (= Scritti in memoria di Antonio Villani, Napoli 2001, pp. 1 ss.; E. Lanzillotta – A. D’Atena (a cura di), Da Omero alla Costituzione europea. Costituzionalismo antico e moderno, Roma 2003, pp. 157 ss.).

[18] N. Machiavelli, Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio, cit., pp.62 ss. In realtà Polibio parla sia di costituzione mista stabile che del ciclico succedersi delle diverse forme istituzionali (ἀνακύκλωσις). Proprio alla luce di questo modello duale di stabilità/ciclicità, principi tra di loro ontologicamente inconciliabili, è stata ipotizzata la stesura dell’opera in due momenti diversi il secondo dei quali, quello appunto della ciclica successione delle costituzioni, che «presagiva la catastrofe di Roma», rifletterebbe l’impressione suscitata in Polibio dai moti graccani: dopo il 133, quando avrebbe fatto queste aggiunte al libro, a Polibio non sarebbe riuscito di «eliminare le manifeste contraddizioni»: E. Ciaceri, Il trattato di Cicerone De re publica e le teorie di Polibio sulla costituzione romana, in Atti della Accademia Nazionale dei Lincei, Classe di Scienze Morali, Storiche e Filologiche. Rendiconti. Roma, Accademia Nazionale dei Lincei, (1918), 27, pp. 236-249; 266-278; 303-315, spec. pp. 240-242; 266 conforme a P. La Roche, Charakteristik des Polybios, Leipzig 1857 (n. v.) e a O. Cuntz, Polybius und sein Werk, Leipzig 1902, pp. 37-42 (ma Cuntz, per parte sua, riteneva che solo VI 9, 10-14, VI 51, 3 ss. e VI 57 riflettessero «eine gründliche Änderung seiner Anschauungen über den römischen Staat», e attribuiva infatti l’anaciclosi allo schema originario, in quanto «durch ihn wird die Güte der lykurgischen und römischen Verfassung erwiesen»: p. 41 nt. 3). Per le tesi opposte a queste e per attenta disamina dell’argomento v. J. Thornton, La costituzione mista in Polibio, inD. Felice(a cura di), Governo misto. Ricostruzione di un’idea, Napoli 2011, pp. 67-118. Da ultimoU. Vincenti, La Costituzione, cit., p. 75, il quale nota che: «L’analisi polibiana – nella quale un’azione positiva era riconosciuta alla religione allo scopo di controllare l’irrazionalità passionale delle masse – piacerà molto ai teorici e ai seguaci del repubblicanesimo moderno, da Machiavelli ai rivoluzionari americani, da Montesquieu a Rousseau; e aprirà la prospettiva – vagheggiata e mai realizzata – della repubblica perfetta».

[19] F. Guicciardini, Storia d’Italia, Torino 1971, passim.

[20] Il c.d. Indice Paolino fu pubblicato da Paolo IV nel 1559 con la bolla Cum ex apostolatus officio e annoverava tra i libri proibiti: il De Monarchia di Dante Alighieri, il Talmud, tutte le opere di Agrippa di Nettesheim, di Ortensio Lando, di Guglielmo di Ockham, di Luciano di Samosata, di Niccolò Machiavelli, il Decamerone di Giovanni BoccaccioIl Novellino di Masuccio Salernitano.

[21] Sulla distinzione operata da Giuseppe Toffanin tra “tacitismo rosso” e “tacitismo nero” v. H. Ottmann, Geschichte des politischen Denkens. Von Machiavelli bis zu den großen Revolutionen, Stuttgart 2006, p. 235: «Der Ambivalenz der Geschichtsschreibung des Tacitus entsprechend gab es zwei Formen des Tacitismus. Toffanin (1921) unterscheidet den tacitismo rosso und den tacitismo nero. Ersteren findet er bei Albericus Gentilis. Dieser liest Machiavelli als einen heimlichen Aufklärer und einen Kritiker der Manipulationen der Alleinherrscher. Dieser Leseweise werden Boccalini, Spinoza und Rousseau auf je ihre Weise folgen. Der tacitismo nero dagegen benutzt Tacitus, um Lehren von der Alleinherrschaft oder den arcana imperii zu propagieren. Zu dieser Tradition zählen, nach Toffanin, Botero, Ammirato und Scoto». Ottmann prende in esame G. Toffanin, Machiavelli e il Tacitismo. La «politica storica» al tempo della Controriforma, Padova 1921, di cui v. la recensione di G. Gentile, in La Critica, (1921),19, pp. 241-245.

[22] Su cui v. G. Baldassari, I tempi della scrittura nei «Comentarii a Tacito», inL. Melosi - P. Procaccioli (a cura di), Traiano Boccalini tra satira e politica. Atti del Convegno di Studi (Macerata – Loreto 2013), Firenze 2015, pp. 181-200.

[23] V. A. Ciccarelli, Traiano Boccalini: la ragion di Stato tra satira e sinceritas. Quale accettabilità per Machiavelli?, in Les Dossiers du Grihl. Les dossiers de Jean: pierre Cavaillé, Les limites de l’acceptable, (consultabile on line: http://journals.openedition.org/dossiersgrihl/4770): «I Ragguagli di Parnaso di Traiano Boccalini furono pubblicati per la prima volta a Venezia tra il 1612 e il 1613. L’autore, nato a Loreto nel 1566, aveva governato alcune province dello Stato pontificio dopo il conseguimento nel 1582 della laurea in utroque iure. Nello stesso anno erano apparsi in città i Viaggi e gli Avvisi di Parnaso del verseggiatore bernesco Cesare Caporali che insieme alle opere satiriche di Niccolò Franco avrebbero ispirato a Boccalini la traduzione in prosa del genere letterario del Parnaso. La scelta di presentare la satira in una forma innovativa era annunciata nella lettera con cui dedicava la Centuria seconda al cardinale Caetani dove specificava di trattare per la prima volta «cose politiche e morali […] con gli scherzi e le piacevolezze». I Ragguagli, quindi, non sono un trattato politico tout court ma un racconto aneddotico misto ad un ragionamento riflessivo attraverso cui l’autore cerca di demistificare l’assolutismo monarchico e l’ideologia della controriforma». 

[24] V. E. Paratore, Tacito, Milano-Varese 1951, p. 13 s., per il quale «svaniti lungo il corso dell’età delle monarchie assolute gli entusiasmi per un Tacito maestro dell’arte di governo, per un Tacito volta a volta esemplare o per i teorici della ragion di stato o per i polemisti antimachiavellici, alle soglie dell’era liberale il grande storico si configurò saldamente come il bardo della libertà, il più implacabile indagatore e fustigatore della tirannide», ibid. p. 13.

[25] R. Domingo - V. Dominguez, vc. François Hotman, in R. Domingo(ed.), Juristas universales, vol. II, Madrid-Barcelona 2004, pp. 227 ss.; cfr. anche P. Stein, Il diritto romano nella storia europea, E. Cantarella (a cura di), trad. it. di L. Gagliardi, Milano 2001, pp. 96 s.

[26] V. P. Rossi, François Hotman, cit., p. 256. Nella magmatica produzione sul valore del Corpus Iuris Civilis nella cultura giuridica europea v. L. Maganzani, Formazione e vicende di un’opera illustre. Il corpus iuris nella cultura del giurista europeo, Torino 2007, passim.

[27] F. Hotman, Antitribonian ou Discours d’un grand et renomme Iurisconsulte de nostre temps sur l’estude des loix, Paris 1603, rist. anast. Présenté par H. Duranton, Saint-Etienne, Publications de l’Université de Saint-Etienne, 1980. Per l’elenco delle edizioni v. M. Martínez Neira, Estudio preliminar, in F. Hotman, Antitriboniano o discurso sobre el estudio de las leyes, Madrid 2013, pp. 9-57. Per una analisi attenta dell’opera v. C. Pedrazza Gorlero, Hotman ‘iconoclasta’: diritto e storia nell’Antitribonian (1567), in G. Rossi (a cura di), Il Rinascimento giuridico in Francia. Diritto, politica e storia. Atti del Convegno internazionale di Studi, Verona, 29 giugno-1 luglio 2006, Viella 2008, pp. 285-311. 

[28] G. Lobrano, Res publica res populi. La legge e la limitazione del potere, Torino 1996, p. 81. Sulla pandettistica ottocentesca in campo civilistico resta imprescindibile la lettura di P. Cappellini, Systema Iuris. Genesi del sistema e nascita della «scienza» delle Pandette, I, Milano 1984, pp. 1 ss.; Id., Systema Iuris. Dal sistema alla teoria generale, vol. II, Milano 1985, pp. 3 ss.

[29] Su rinvia alla Editor’s Introduction nella riedizione moderna: F. Hotman, Francogallia, Latin text by R.E. Giesey, translated by J.H.M. Salmon, Cambridge 1972, pp. 1-28.

[30] Sulla considerazione di Michelet v. G. Lobrano, Res publica res populi, c

Giumetti Fausto



Download:
4 Giumetti DEFINITIVO.pdf
 

Array
(
    [acquista_oltre_giacenza] => 1
    [codice_fiscale_obbligatorio] => 1
    [coming_soon] => 0
    [disabilita_inserimento_ordini_backend] => 0
    [fattura_obbligatoria] => 1
    [fuori_servizio] => 0
    [has_login] => 1
    [has_messaggi_ordine] => 1
    [has_registrazione] => 1
    [homepage_genere] => 0
    [insert_partecipanti_corso] => 0
    [is_ordine_modificabile] => 1
    [libro_sospeso] => 0
    [moderazione_commenti] => 0
    [mostra_commenti_articoli] => 0
    [mostra_commenti_libri] => 0
    [multispedizione] => 0
    [pagamento_disattivo] => 0
    [reminder_carrello] => 0
    [sconto_tipologia_utente] => carrello
    [scontrino] => 0
    [seleziona_metodo_pagamento] => 1
    [seleziona_metodo_spedizione] => 1
)

Inserire il codice per attivare il servizio.