News / Papers
The purpose of this study is to provide a comprehensive and detailed analysis of the legal regulation of the Ukrainian budget system and to identify ways of overcoming and preventing them. The methodological basis of the study is utilizing a combination of qualitative and quantitative research methods. The methodology includes a legal analysis of current legislation, case studies, and statistical data analysis to provide a comprehensive understanding of the current state of the budgetary system in Ukraine. Their choice was determined by the purpose and objective of the study's research, taking into account its object and subject matter. The place of the budget system in the financial system of Ukraine is clarified. The methodological elements of the system of budget law sources, their distinction by legal force (building a hierarchy of acts of budget legislation, types of acts of budget legislation) are defined. As a result, scientific research has made it possible to characterise the specific features of the legal basis for the budget system of Ukraine.

È assai ricorrente notare come al socio di società a responsabilità limitata sia riservato un ruolo decisivo non solo nella governance societaria ma pure nella gestione dell’impresa. Tra i poteri del socio, che giustificano tale affermazione e danno contenuto alla detta posizione, vanno di certo annoverati quelli ad esso riconosciuti dall’art. 2476, c. 2, CC. L’analisi è volta a ricostruire i contorni e i limiti di operatività del potere di controllo assicurato al socio dalla citata disposizione.

Il libro Lezioni di Istituzioni di diritto e procedura penale raccoglie le lezioni tenute da Aldo Moro alla Facoltà di Scienze politiche della Sapienza - Università degli Studi di Roma nell’anno accademico 1975-1976.
Le Lezioni mostrano chiaramente impressi i segni del milieu culturale dell’epoca, in cui Moro iniziò a elaborare il proprio pensiero giusfilosofico e penalistico. Ciò nonostante, l’opera conserva una certa rilevanza sul piano scientifico. Non solo colma qualche significativa lacuna nella conoscenza del pensiero di Moro (ad esempio, relativamente al tradizionale problema della pena); ma aggiorna, altresì, l’analisi di alcune fondamentali questioni teoriche o politico-criminali (come, ad esempio, i limiti giuridici della potestà punitiva dello Stato), in chiave più moderna, alla luce dei principi della Costituzione della Repubblica.

Negli scritti composti tra il 1921 e il 1922, Hans Kelsen ricorse al concetto di “funzione”, elaborato da Ernst Cassirer in Sostanza e funzione (1910), con l’obiettivo di definire la logica della scienza giuridica. Di lì a qualche tempo, agli inizi degli anni Trenta, egli considerò le indagini filosofico-politiche di Cassirer sul diritto naturale incompatibili con il positivismo della dottrina pura del diritto. Il presente saggio ha l’obiettivo di individuare i motivi che indussero il giurista austriaco a distaccarsi dal pensiero del filosofo. In questo senso, si tratterà di mostrare che il distacco dal pensiero di Cassirer iniziò nel 1922, con la pubblicazione de Il concetto sociologico e il concetto giuridico dello Stato, e che esso riguardò, principalmente, l’impianto logico della “funzione”, considerata da Kelsen incapace di risolvere le antinomie dei concetti giuridici.

Nel cap. XI de De ratione di Vico è richiamato più volte l’editto del pretore considerato come la scaturigine del diffondersi dei libri de iure. Alla pubblicazione dell’editto riordinato da Giuliano viene ricondotta l’origine dell’esperienza letteraria della giurisprudenza romana. Si tratta di un’evidente forzatura, visto che le trattazioni giuridiche erano diffuse anche in età pre-adrianea, che nasconde e rivela nell’interpretazione vichiana un assunto, probabilmente, soltanto intuito: se da un lato, nell’esercizio della giurisdizione si affermava la polarità tra diritto delle leggi e disposizioni del magistrato a partire dall’aequitas, era nell’interpretatio dei giuristi che trovava una sintesi la tensione tra diritto naturale ed equità.

L’articolo si occupa di approfondire i rapporti tra autonormazione ed eteronormazione assumendo quale oggetto di osservazione la disciplina riservata alla pratica di giochi e scommesse in diritto romano. La disamina lascia propendere per l’imporsi di un diverso approccio al tema dell’autonomia privata con l’affermarsi delle fonti imperiali di produzione del diritto. La capacità dei consociati di disciplinare da sé i rapporti che li riguardavano, dapprima oggetto di controllo solo ex post e ab extrinseco per scongiurarne l’abuso, avrebbe successivamente visto la fissazione di precisi limiti preventivi di esplicazione. Malgrado l’approccio alla materia adottato dal Codice Civile italiano risenta in modo cospicuo di suggestioni ottocentesche, il portato della riflessione più antica ancora può scorgersi nel trattamento riservato ai contratti collegati al gioco, nella delimitazione dell’area dei facilitatori della pratica dell’azzardo ai fini della loro perseguibilità in sede penale, nella valutazione dell’importanza economica della posta ai fini della qualificazione della condotta dei giocatori in termini di devianza sanzionabile.

Il contributo si occupa dei legati aventi ad oggetto un’eredità devoluta al testatore. Tali legati si caratterizzano per la peculiarità del loro oggetto (una universitas) che impone di modularne gli effetti in considerazione della natura delle diverse entità patrimoniali che lo compongono. Il contributo esamina le poche fonti (cinque) contenute nel Digesto che si occupano di tali legati al fine di ricostruirne la disciplina.

Relazione al Convegno “Cittadino e amministrazione” svoltosi il 2 dicembre 2022 a Milano, nell’Università Cattolica del Sacro Cuore, in occasione della presentazione del volume degli Scritti scelti di Aldo Travi.

Il numero uno del tennis mondiale, Novak Djokovic, è stato respinto al suo arrivo in Australia all’inizio del 2022, non essendo vaccinato contro il CoViD-19. La sua espulsione è stata disposta dal governo federale per tutelare “la salute e il buon ordine” della comunità australiana, non perché egli fosse potenzialmente contagioso, ma per le sue dichiarate opinioni no vax e per alcune sue precedenti condotte poco rispettose delle prescrizioni volte a contenere il virus. Alla base della decisione c’è l’idea che i campioni dello sport abbiano una “speciale responsabilità” rispetto agli altri individui – soprattutto in situazioni di emergenza come una pandemia – per la particolare influenza che esercitano le loro parole e le loro azioni. La vicenda, divenuta un “caso politico” in ragione della popolarità del personaggio e delle polemiche che ha innescato, solleva delicate questioni giuridiche che mettono in gioco valori costituzionali comuni a tutto il mondo occidentale.

Il saggio si propone di mostrare come, con la sua concezione della “teologia politica”, Schmitt non abbia, in ultima istanza, fatto altro che tentare di pensare il concetto di diritto, di dare, cioè, una risposta alla questione di che cosa sia il diritto. La teologia politica, in questo senso, determina, in Schmitt, l’orizzonte, il “campo” strutturale a partire dal quale diviene possibile il diritto – il suo costituirsi attraverso la separazione tra idea e realtà, norma e fatto, rivelazione e storia. L’orizzonte teologico-politico, in altri termini, è una forma discorsiva, è quell’ordine del discorso che solo permette di articolare il problema della Rechtsverwirklichung.
