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Il saggio offre una panoramica generale, in teoria e in pratica, della "democrazia locale" in Francia da una prospettiva costituzionalistica. In primo luogo, questo concetto viene analizzato in relazione alla democrazia nazionale, considerando che la Francia ha una lunga tradizione di accentramento e che l'esperienza più recente di decentramento presenta forme diverse rispetto alla devolution inglese o all'autonomia locale italiana e spagnola. In secondo luogo, l'autore si concentra sul rapporto tra democrazia locale e democrazia diretta. Infine, l'articolo si concentra sulla questione del dimensionamento territoriale delle autorità locali e sulla questione ancora più ampia dei sistemi elettorali locali.

Il 9 luglio 2020, la Corte amministrativa di appello di Lione, adita dal comune di Grenoble, conferma la sentenza del Tribunale amministrativo di Grenoble del 24 maggio 2018 che aveva annullato la procedura di consultazione e voto cittadino istituita dalla città di Grenoble. L’annullamento si basa sulla mancanza di competenza concorrente degli enti locali per regolare il diritto di petizione locale e il diritto di referendum locale e la mancanza di potere di auto-organizzazione delle autorità locali. Questa sentenza stabilisce la competenza esclusiva del legislatore nazionale a definire le condizioni di attuazione dei diritti costituzionali di petizione locale e di referendum locale.

Il fenomeno delle infiltrazioni mafiose nelle istituzioni locali ha assunto negli ultimi anni dimensioni molto preoccupanti. L’analisi puntuale della documentazione riguardante i provvedimenti di commissariamento adottati dal Governo offre utili spunti di riflessione su possibili miglioramenti di alcuni aspetti della disciplina dettata dal Testo unico degli enti locali.


Dopo oltre un lustro dall’introduzione dei Piani triennali per la prevenzione della corruzione nelle amministrazioni pubbliche, è possibile operare un primo bilancio anche in confronto con l’“omologo” “Sistema 231”. Se appare attenuato il problema dell’ambito soggettivo di applicazione grazie alle Linee guida dell’ANAC, profili critici emergono tuttora con riferimento agli enti di piccole dimensioni, agli oneri economici e organizzativi richiesti, ai profili di responsabilità e alla valutazione dei modelli in sede giurisdizionale. L’opportunità di rivedere e migliorare profili organizzativi e prassi procedimentali nella predisposizione dei Piani merita tuttavia di essere valorizzata e può contribuire ad un quadro di complessivo miglioramento dell’azione amministrativa.

Nel contributo, l'A. prende in esame il ruolo dell'ideologia nel rapporto di lavoro subordinato, dal duplice punto di vista del lavoratore e del datore di lavoro. Attraverso una rilettura critica della dottrina e della giurisprudenza espressesi sul tema del rapporto tra il credo (o, meglio, le convinzioni personali) ed il lavoro, l'A. giunge a sostenere l'opportunità di un adeguato, proporzionato e giustificato contemperamento degli interessi in gioco, tale da non ampliare eccessivamente l'area del debito del lavoratore, senza al contempo pretermettere il rilievo della connotazione valoriale dell'impresa.

Lo ius naturale come sfera normativa del diritto è ritenuto dagli specialisti del diritto romano sconosciuto durante la Repubblica e ignorato nel Principato, nonostante le diverse definizioni dell’espressione che troviamo nelle fonti dall’età repubblicana fino a quella giustinianea. Queste definizioni recano tutte l'impronta delle influenze culturali dei circoli intellettuali da cui promanano. D’altra parte, alcuni frammenti di Q. Mucius Scaevola sulla gestione delle alluvioni e sull'actio aquae pluviae arcendae, conservati nel Digesto giustinianeo, ci portano a formulare l'ipotesi che lo ius naturale come codice morale composto sulla base dei vecchi mores sia stato integrato nel primo secolo a.C. nella nuova struttura analitica per genera et species dello ius civile. Lo ius naturale diventerà quindi sotto l'influenza della filosofia greca un corpus di dottrine intese ad adeguare il codice morale ancestrale al fine di crear nuovi equilibri nella gestione delle risorse idriche di fronte al cambiamento climatico, ma senza alterare le ipotesi di partenza. La nuova dimensione normativa arricchita da queste influenze culturali genera un'etica di gestione che faciliterà la costruzione dell'approccio resiliente del modello romano di gestione del rischio alluvione.

La sinodalità, come dimensione costitutiva della Chiesa, ci offre la cornice interpretativa più adeguata per comprendere lo stesso ministero gerarchico. San Giovanni Crisostomo ha detto che «Chiesa e Sinodo sono sinonimi», perché all’interno della Chiesa nessuno può essere "elevato" al di sopra degli altri. Al contrario, nella Chiesa è necessario che qualcuno "si abbassi" per mettersi al servizio dei fratelli lungo il cammino. Una Chiesa sinodale è una Chiesa dell'ascolto, nella consapevolezza che ascoltare «è più che sentire». È un ascolto reciproco in cui ciascuno ha qualcosa da imparare. Popolo fedele, Collegio episcopale, Vescovo di Roma: l'uno in ascolto degli altri; e tutti in ascolto dello Spirito Santo, lo «Spirito della verità» (Gv 14,17), per conoscere ciò che Egli «dice alle Chiese» (Ap 2,7). Il Sinodo dei Vescovi è il punto di convergenza di questo dinamismo di ascolto condotto a tutti i livelli della vita della Chiesa. Esso ritrae «in qualche maniera l’immagine» del Concilio ecumenico e ne riflette «lo spirito ed il metodo». Fin dall'inizio del Suo ministero come Vescovo di Roma, Papa Francesco ha voluto valorizzare il Sinodo, che costituisce una delle eredità più preziose dell'ultima assise conciliare. Per il Beato Paolo VI, il Sinodo dei Vescovi doveva riproporre l'immagine del Concilio ecumenico e rifletterne lo spirito e il metodo. Lo stesso Pontefice prospettava che l'organismo sinodale «col passare del tempo potrà essere maggiormente perfezionato». A lui faceva eco, vent'anni più tardi, San Giovanni Paolo II, allorché affermava che «forse questo strumento potrà essere ancora migliorato. Forse la collegiale responsabilità pastorale può esprimersi nel Sinodo ancor più pienamente». Infine, nel 2006, Benedetto XVI approvava alcune variazioni all'Ordo Synodi Episcoporum, anche alla luce delle disposizioni del Codice di Diritto Canonico e del Codice dei Canoni delle Chiese orientali, promulgati nel frattempo. Nel 2018 Papa Francesco, con la costituzione apostolica Episcopalis communio, ne ha profondamente rinnovato la disciplina inserendolo nel contesto della sinodalità come dimensione costitutiva della Chiesa a tutti i suoi livelli.

L’oggetto di questo articolo è il potere decisorio del Superiore gerarchico, il quale – in virtù del prescritto del can. 1739 – può, secondo i casi, non solo confermare o dichiarare invalido l’atto giuridico impugnato, ma anche rescinderlo, revocarlo, o, qualora ciò gli sembri più opportuno, correggerlo, surrogarlo, obrogarlo. Tuttavia, tale elenco dei poteri decisori dell’autorità superiore non è tassativo, ma solo dimostrativo. Infatti, il Superiore gerarchico gode anche di altri poteri che, ad esempio, gli permettono di rigettare il ricorso, derogare o mutare il decreto impugnato nonché stabilire la riparazione dei danni conseguenti all’atto impugnato. Il Superiore gerarchico però non può sanare la violazione della legge sia in procedendo, sia in decernendo commessa da parte dell’autorità inferiore.

La disclosure, in ambito finanziario, nasce in funzione degli obblighi fiduciari interni al contratto tra broker e client; e quindi a garanzia di un’autonomia contrattuale assolutamente libera, come il mercato, di autodeterminare il contenuto e le finalità del proprio sviluppo. Oggi è sempre più avvertita l’esigenza di orientare quello sviluppo in termini di sostenibilità sociale e ambientale. Alla disclosure, pertanto, è possibile ascrivere una funzione, non soltanto informativa, ma anche conformativa. In tale ottica, viene fornita una prima lettura del recente Reg. UE n. 2019/2088, in materia di disclosure ESG e degli altri atti regolamentari predisposti dalla Commissione europea, in materia di sustainable finance.
