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Il concetto di vulnerabilità è usato con crescente frequenza, ed ha avuto una particolare rilevanza all’interno del dibattito femminista. Da un lato è stato usato per proporre antropologie e approcci politici e giuridici consapevoli del legame tra privilegio e oppressione di genere, o in una prospettiva di empowerment e di agency collettiva. Dall’altro, è stato spesso criticato sul piano teoretico e politico, e ritenuto espressione di un essenzialismo ingiustificato e di politiche paternaliste e vulnerabilizzanti.
Il saggio, dopo una analisi sintetica delle principali prospettive sulla vulnerabilità elaborate nel pensiero giuridico e politico femminista, e relative al rischio di essenzialismo sul piano teoretico, e di esiti marginalizzanti e paternalistici sul piano politico, propone una lettura della vulnerabilità che consente di evitare questi esiti negativi, e mette in luce le potenzialità positive dell’uso ti tale categoria, anche in una prospettiva di genere.

Nel panorama europeo sono numerosi gli ordinamenti che prevedono limitazioni alla capacità degli stranieri di acquistare immobili privati siti in zone del territorio nazionale di interesse pubblico. Guardando all’esperienza italiana, l’art. 335, D.L. 15 marzo 2010, n. 66 – Codice dell’ordinamento militare – stabilisce che gli atti di alienazione di immobili siti in zone di interesse militare in favore di stranieri extracomunitari debbano essere previamente autorizzati dal prefetto, su parere favorevole dell’autorità militare. Controllo, quello affidato all’autorità prefettizia, funzionale a prevenire l’incontrollato acquisto di beni siti in zone di rilievo militare da parte di soggetti stranieri extracomunitari portatori di interessi contrastanti con quelli nazionali.
A oltre un decennio dalla sua introduzione, la norma solleva ancora notevoli questioni interpretative, in particolare per quel che concerne il significato dell’espressione “atti di alienazione” impiegata in apertura dell’art. 335.
Il presente elaborato si prefigge lo scopo di identificare le operazioni negoziali soggette, in concreto, al potere di controllo dell’autorità prefettizia ex art. 335, D.L.15 marzo 2010, n. 66.

The right to work is one of the fundamental socio-economic rights of a person and a
citizen, it is inalienable and is recognized and enshrined in international legal acts of both
universal and regional character and is guaranteed by the Fundamental Laws of all states without
exception. In the current conditions of society's development, there is a problem with protecting
the labor rights of certain categories of workers, namely minors. A special feature is that the world
society is concerned about the spread and widespread use of underage labor, in particular in the
fields of show business, creativity, and entertainment. The relevance of the topic lies in the fact
that labor relations in show business are insufficiently regulated and studied with due regard for
the specifics of this type of social activity. The purpose of the article is to study the issues of
protection of the rights of minors as subjects of labor relations in show business, to determine the
regulatory framework for such labor in the European Union, and also to outline the prospects for
the development of the protection of labor rights of children in creative and creative professions.

In questo contributo, le libertà collettive sono presentate come l’alimento - dal basso - di una dimensione istituzionale dei diritti e, al contempo, come l’origine di una forza rigenerativa e potenzialmente re-istituente di una democrazia popolare e partecipativa. Esse sono anche un fattore della possibile, continua contestazione e rigenerazione dell’ordinamento repubblicano.
Libertà collettive; Partecipazione; azione collettiva.
In this contribution, collective rights are presented as the nourishment - from bottom up - of an institutional dimension of rights and, at the same time, as the origin of a regenerative and potentially re-establishing force towards a popular and participatory democracy. They are also a factor of the possible, continuous contestation and regeneration of the republican system.

L'esame di alcune tavole lignee scritte a inchiostro provenienti dal forte romano di Vindolanda (Britannia) ha portato alcuni progressi significativi nella lettura dei testi e ha consentito nuove interpretazioni. Un registro contabile (ratio frumenti) e una lettera (epistula) di Vindolanda menzionano il commodatum del frumento e di calce (calx), entrambe cose fungibili: è stato finora sostenuto l'uso generico di commodare, ma nei testi di Vindolanda il lessico giuridico per mutui (mutui), compravendite (emptiones uenditiones) e per altri tipi di dazioni (dationes) è usato sempre con correttezza terminologica. Il paragone con l'eccezione, tramandata da Ulpiano e non considerata nella letteratura in materia, al principio che il commodatum ha a oggetto normalmente cose inconsumabili, ha portato l’autrice a ritenere che si tratti di veri e propri contratti di comodato, probabilmente a scopo di ostentazione o di sfarzo (ad ostentationem o ad pompam).





